In tema d’intermediazione finanziaria ed il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 aprile 2021| n. 9187.

In tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti.

Ordinanza|2 aprile 2021| n. 9187

Data udienza 10 luglio 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Contratti di borsa – In genere – Intermediazione finanziaria – Contratto – Quadro – Requisito della forma scritta – Sottoscrizione dell’investitore e consegna a quest’ultimo di una copia del contratto – Sufficienza – Sottoscrizione dell’intermediario – Necessità – Esclusione – Fondamento.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6233/2016 proposto da:
(OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende con l’avvocato (OMISSIS), giusta procura in margine al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.P.A., domiciliata in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza 116/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA depositata il 23/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/07/2020 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.

FATTI DI CAUSA

1. I coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono a questa Corte al fine di sentir cassare l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Bologna, attinta dai medesimi per la riforma della decisione di primo grado che li aveva visti soccombere nel giudizio da essi promosso nei confronti della (OMISSIS) a fronte del danno patito in conseguenza del default che aveva travolto il (OMISSIS), di cui avevano sottoscritto i titoli obbligazionari, ha respinto l’appello per difetto di specificita’ dei relativi motivi.
La Corte felsinea, per quanto ancora rileva, ha ritenuto, quanto alla domanda di nullita’ del contratto quadro stipulato l’8.1.1996 per non essere stato adeguato alle disposizione del TUF e del Reg. Consob 11 luglio 1998, n. 11522, giudicata inammissibile dal Tribunale perche’ proposta tardivamente, che la ratio decidendi a tal fine enunciata dal decidente del grado “non e’ stata censurata, ne’ presa in considerazione dagli appellanti”, e cio’ non senza pure osservare che la domanda in questione “e’ del tutto generica e dunque inammissibile anche sotto tale profilo”; e, quanto al difetto del nesso di causalita’ tra inadempimento degli obblighi informativi, dichiarato ancora dal Tribunale, che gli appellanti non hanno “censurato la sentenza, con la dovuta specificita’, nella parte in cui il primo Giudice ha chiaramente escluso la fattispecie prevista dalla citata norma ritenendo i bonds in oggetto assolutamente coerenti, anche per dimensione, al profilo di rischio del cliente”.
Il mezzo ora azionato dai soccombenti si vale di quattro motivi di ricorso, ai quali resiste l’intimata con controricorso.
Memorie di entrambe le parti ex articolo 380-bisl c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Il ricorso – alla cui ammissibilita’ non osta l’argomento opposto pregiudizialmente dalla controricorrente, che eccepisce il difetto di idonea procura mancando, in quella apposta a margine del ricorso, ogni indicazione delle parti e della sentenza impugnata, per le ragioni gia’ esaustivamente spiegate da questa Corte (Cass., Sez. III, 17/12/2009, n. 26504 e Cass., Sez. II, 9/08/2018, n. 20692) censura con la prima allegazione la determinazione adottata dalla Corte territoriale in ordine al motivo inteso a far valere la nullita’ del contratto quadro per mancato adeguamento di esso alle disposizioni di legge e di regolamento vigenti al tempo della negoziazione, vero che in dissenso dal Tribunale, che aveva divisato la novita’ della domanda e per questo l’aveva dichiarata inammissibile, si era sostenuto che “la stessa non poteva, infatti, considerarsi nuova, se si tiene presente che fin dalla citazione e’ stata chiesta la nullita’ per difetto di forma”.
2.2. Il motivo e’ affetto da plurime ragioni di inammissibilita’.
La sua prospettazione e’, intanto, carte alla mano, oggettivamente ondivaga. Nell’introdurre il giudizio in primo grado il preteso “difetto di forma” era stato eccepito per mancanza di forma scritta dell’ordine di investimento afferente all’operazione (OMISSIS); viceversa nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado la nullita’ era stata eccepita con riferimento al contratto quadro cui si imputava il mancato adeguamento alle richiamate disposizioni di legge e regolamentari; nell’atto di appello, impugnandosi la vista statuizione di inammissibilita’ pronunciata dal Tribunale su questa domanda, si rinnovava la denuncia di un vizio di forma senza altra precisazione. L’odierna doglianza coniuga ora, del tutto impropriamente, il preteso difetto di forma dell’ordine di investimento alla pretesa nullita’ del contratto quadro per mancato adeguamento alle richiamate disposizioni, operando una mescolanza di concetti ed una sovrapposizione di piani di ragionamento che nuoce alla comprensibilita’ del motivo e lo priva della necessaria specificita’ ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, sotto il profilo di una critica puntuale e coerente delle ragioni della decisione impugnata (Cass., Sez. III, 5/06/2007, n. 13066).
E’ poi appena il caso di osservare, in replica al rilievo ricorrente, dell’avviso che alla specie in esame si applicherebbe l’articolo 342 c.p.c., nel testo antevigente alle modifiche di cui al Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, comma 1, lettera 0a), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che l’impugnata decisione, allorche’ ha inteso rimarcare il difetto di specificita’ del gravame sul punto, ha inteso esattamente uniformare il proprio preclusivo giudizio sull’assunto, esplicitato proprio in relazione al citato testo dell’articolo 342 c.p.c., secondo cui “affinche’ un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato non e’ sufficiente che nell’atto d’appello sia manifestata una volonta’ in tal senso, ma e’ necessario che sia contenuta una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico” (Cass., Sez. U., 9/11/2011, n. 23299).
Il giudizio esternato dal decidente del grado mette dunque capo ad un apprezzamento delle risultanze processuali che, nel mentre si sottrae allo scrutinio di questa Corte per il rilevato difetto di specificita’, si allinea nel resto puntualmente al contenuto precettivo dell’articolo 342 c.p.c., applicabile alla specie, laddove evidenzia l’inidoneita’ del dedotto motivo di gravame ad inficiare il fondamento logico-giuridico dell’impugnato pronunciamento.
3. Il secondo motivo di impugnazione svolto dai ricorrenti – merce’ il quale si contesta ancora la determinazione sul punto nella parte in cui la Corte d’Appello ha “comunque” ritenuto la proposta domanda “del tutto generica”, quantunque si fossero rappresentate dagli appellanti le lacune affliggenti il master agreement alla luce delle disposizioni regolanti al tempo l’attivita’ degli intermediari – e’ anch’esso affetto da pregiudiziale inammissibilita’ evidenziabile sotto un duplice profilo.
Da un lato l’allegazione, pur non potendosi considerare estranea all’iter motivazionale della sentenza impugnata, non ne intercetta tuttavia una ratio decidendi, dal momento che l’affermazione censurata, svolta, all’evidenza, dal decidente ad abundantiam, nell’economia complessiva della decisione impugnata risulta pleonastica ed e’, conseguentemente, priva di valenza decisionale, essendosi la Corte d’Appello spogliata di ogni ulteriore potesta’ decisionale sul punto una volta dichiarata l’inammissibilita’ del motivo per difetto di specificita’, con l’effetto di privare il ricorrente dell’interesse all’impugnazione (Cass., Sez. U., 20/02/2007, n. 3840); dall’altro, si impone di rilevare il difetto di interesse all’impugnazione in capo ai ricorrenti alla luce della considerazione che, ove il punto in questione fosse rappresentativo di un’autonoma ratio decidendi, la sua censura si rivelerebbe inidonea ai fini della richiesta cassazione, dal momento che per mezzo della dichiarata inammissibilita’ dell’appello per difetto di specificita’ la decisione impugnata verrebbe a disporre di una ratio decidendi in grado autonomamente di prestarvi sostegno (Cass., Sez. I, 18/09/2006, n. 20118).
4. Il terzo motivo di ricorso lamenta che “il contratto quadro sottoscritto dai signori (OMISSIS) e (OMISSIS) e’ privo della sottoscrizione del legale rappresentante dell’istituto” e che la sentenza impugnata e’ affetta percio’ da un vizio di omessa pronuncia “per non essersi il giudice del gravame pronunciato su una questione rilevabile d’ufficio e, di conseguenza degli articoli 18 o 23, per non essere stata accertata la nullita’ del contratto quadro e, di conseguenza, dell’ordine”.
La doglianza, in disparte dalla rilevabilita’ d’ufficio o meno della relativa questione da parte del giudice d’appello, non ha in ogni caso alcuna fondatezza.
Le SS.UU. mettendo fine alla vexata quaestio dell’osservanza dei requisiti di forma cui obbedisce il contratto disciplinato dall’articolo 23 TUF, ha affermato che “in tema d’intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullita’ (azionabile dal solo cliente) dal Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalita’ di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicche’ tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed e’ sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben puo’ desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cass., Sez. U., 16/01/2018, n. 898).
5. Il quarto motivo di ricorso – inteso a confutare la statuizione di inammissibilita’ adottata dal giudice d’appello in punto di nesso causale tra inosservanza degli obblighi informativi e i danni patiti dagli appellanti poiche’ “con la citazione e’ stato contestato il rigetto della domanda risarcitoria e cio’ e’ sufficiente per ritenere specificato il motivo” – e’ inammissibile dal momento che esso, come gia’ il primo sotto questa angolazione, manca di specificita’ astenendosi dallo sviluppare un qualsiasi confronto critico con le ragioni della decisione e risolvendosi in una vana tautologia.
6. Il ricorso va dunque respinto.
7. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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