In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|31 marzo 2021| n. 8939.

In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, è inammissibile l’azione esperita tanto avverso la proposta del relatore ex art. 380-bis c.p.c., quanto per l’ipotesi di asserito omesso esame della memoria ex art. 378 c.p.c.: nell’un caso, per avere detta proposta, a seguito della riforma operata dall’art. 47, comma 1, lett. c, della l. n. 69 del 2009, natura di atto interno, siccome diretta esclusivamente al presidente per la fissazione dell’adunanza camerale nel caso della cd. evidenza decisoria, la cui comunicazione alle parti costituisce una mera prassi curiale di cortesia; nell’altro, in quanto, costituendo la memoria ex art. 378 c.p.c., di regola, un mero strumento di approfondimento di questioni di diritto poste con ricorso e controricorso, senza che sia possibile introdurre, con essa, nuove e tardive allegazioni, la sua espressa disamina risulta necessaria solo ove veicoli mutamenti normativi o sentenze della Corte Costituzionale dei quali il giudice di legittimità deve necessariamente tenere conto.

Ordinanza|31 marzo 2021| n. 8939

Data udienza 17 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Compravendita immobiliare – Articolo 2901 cc – Azione revocatoria – Presupposti – Impugnazioni – Articolo 342 cpc – Criteri – Articoli 391 bis e 395 cpc – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 33467-2019 proposto da:
(OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SRL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS) -, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona del suo Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e ricorrente incidentale
e contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 21257/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 09/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.

RITENUTO

che la vicenda, per quel che ancora rileva d’utile in questa sede, puo’ riassumersi nei termini seguenti:
– questa Corte con ordinanza n. 21257/2019 rigetto’ il ricorso proposto da (OMISSIS) s.r.l. e (OMISSIS) s.r.l. contro la sentenza d’appello, che aveva dichiarato inammissibile l’appello, ai sensi dell’articolo 342 c.p.c., proposto dai ricorrenti avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato l’inefficacia nei confronti degli attori (Condominio (OMISSIS) e (OMISSIS)), ex articolo 2901 c.c., di una vendita immobiliare effettuata dalla prima societa’ in favore della seconda;
– con il ricorso qui al vaglio, ulteriormente illustrato da memoria, la (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) chiedono la revocazione della sentenza di questa Corte, ai sensi dell’articolo 391 bis c.p.c., e articolo 395 c.p.c., n. 4, in sintesi, sulla base di quanto segue:
– espongono che la proposta formulata dal relatore, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., era affetta da vizio revocatorio, giacche’ non sussisteva l’ipotizzato difetto di specificita’ del ricorso, poiche’ “con l’appello erano stati dedotti due errori di diritto, la cui sussistenza non aveva motivo di una specifica motivazione”; ne’ era dato invocare, siccome aveva fatto, errando, il relatore, la infondatezza nel merito, in quanto la pretesa inammissibilita’ avrebbe dovuto ostare al vaglio di merito;
– la decisione di questa Corte, avendo riportato pedissequamente la proposta del relatore, era incorsa nello stesso vizio revocatorio, dimostrando, inoltre, di non avere letto la memoria, depositata ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

CONSIDERATO

che il ricorso e’ palesemente inammissibile per radicale mancanza dei presupposti dell’invocata revocazione, valendo quanto segue:
a) in primo luogo deve cogliersi l’occasione per precisare in diritto che: “l’articolo 380 bis c.p.c., assegna struttura di mero atto interno alla proposta del relatore, diretta esclusivamente al presidente, perche’ venga fissata l’adunanza camerale, nel caso in cui appaia possibile definire il giudizio “ai sensi dell’articolo 375, comma 1, nn. 1) e 5)” (il caso della cd. evidenza decisoria), nel mentre la comunicazione di una tale proposta alle parti costituisce una mera prassi curiale di cortesia; cio’ a differena del testo precedente (all’ultima riforma, operata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 47, comma 1, lettera c.), il quale, oltre a imporre compiuta struttura alla relazione (concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto, sulla base dei quali si reputa decidibile la causa in camera di consiglio), assegnava alla proposta rilevanza esterna, sia pure, sia chiaro, sempre interinale e non decisoria”;
b) da quanto sopra consegue la radicale inammissibilita’ dello strumento della revocazione diretto nei confronti della proposta di cui all’articolo 380 bis c.p.c.;
c) deve, di poi, formularsi il seguente principio di diritto: “giammai puo’ porsi a base dell’istituto di cui al combinato disposto dell’articolo 391 bis c.p.c., e articolo 395 c.p.c., n. 4, l’asserito omesso esame della memoria, depositata ai sensi dell’articolo 378 c.p.c., in quanto, in disparte dall’ingiustificatamente apodittica asserzione, e’ di tutta evidenza che, nel solo caso in cui la memoria, piuttosto che costituire, come di regola, mero strumento d’approfondimento delle questioni di diritto poste col ricorso o con il controricorso, senza poter introdurre nuove e tardive allega ioni, veicoli mutamenti normativi, sentenze della Corte Cost. dei quali la Corte deve tener conto, senza che valgano le preclusioni, risulta necessaria espressa disamina”;
d) come risulta dalla sintesi di cui sopra, il preteso errore di fatto nel quale sarebbe incorso il Giudice di legittimita’, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla correttezza della ricostruzione giuridica propugnata dalle ricorrenti, risulta ontologicamente non assimilabile all’errore di fatto di cui all’articolo 395 c.p.c., n. 4, richiamato tassativamente dall’articolo 391 bis c.p.c.;
e) l’errore di fatto revocatorio ricorre, come risulta dalla piana descrizione normativa, “quando la decisione e’ fondata sulla supposizione di un fatto la cui verita’ e’ incontrastabilmente esclusa, oppure quando e’ supposta l’inesistenza di un fatto la cui verita’ e’ positivamente stabilita” e certamente tale non puo’ considerarsi una argomentazione giuridica, sia pure, se del caso erronea, perche’ sorretta dal richiamo a un principio di diritto impropriamente evocato;
f) da cio’ deriva che l’errore contemplato dalla disposizione deve annidarsi in una oggettiva disposizione da parte del Giudice di legittimita’ della ricostruzione fattuale siccome operata dalla sentenza d’appello o rappresentata dai documenti esaminabili (allorquando la Cassazione e’ eccezionalmente giudice del fatto);
g) le ricorrenti, in definitiva, piuttosto platealmente, si dolgono dello scrutinio dei motivi di ricorso, di talche’ evidente risulta l’inammissibilita’ del mezzo, il quale non costituisce strumento d’impugnazione o revisione delle valutazioni giuridiche della Corte di cassazione, avendo questa Corte reiteratamente avuto modo di chiarire che il combinato disposto dell’articolo 391 bis c.p.c., e dell’articolo 395 c.p.c., n. 4, non prevede come causa di revocazione della sentenza di cassazione l’errore di diritto, sostanziale o processuale, e l’errore di giudizio o di valutazione; ne’, con riguardo al sistema delle impugnazioni, la Costituzione impone al legislatore ordinario altri vincoli oltre a quelli, previsti dall’articolo 111 Cost., della ricorribilita’ in cassazione per violazione di legge di tutte le sentenze ed i provvedimenti sulla liberta’ personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari e speciali, sicche’ non appare irrazionale la scelta del legislatore di riconoscere ai motivi di revocazione una propria specifica funzione, escludendo gli errori giuridici e quelli di giudizio o valutazione, proponibili solo contro le decisioni di merito nei limiti dell’appello e del ricorso per cassazione, considerato anche che, quanto all’effettivita’ della tutela giurisdizionale, la giurisprudenza Europea e quella costituzionale riconoscono la necessita’ che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilita’ del diritto e dei rapporti giuridici, nonche’ l’ordinata amministrazione della giustizia (Sez. U, n. 8984, 11/04/2018, Rv. 648127; cfr., anche, Sez. U., n. 30994, 27/12/2017; Sez. 6, n. 14937, 15/6/2017);
considerato che le ricorrenti vanno condannate a rimborsare le spese in favore del controricorrente, tenuto conto del valore, della qualita’ della causa e delle attivita’ svolte, siccome in dispositivo;
che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore del controricorrente, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17), si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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