Nel deposito bancario l’obbligo restitutorio della banca

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|31 marzo 2021| n. 8998.

Nel deposito bancario l’obbligo restitutorio della banca sorge a seguito della richiesta del cliente quale condizione di esigibilità del credito salvo il caso in cui sia previsto un termine convenzionale di scadenza del contratto. Di conseguenza, l’eventuale inerzia al riguardo non può essere interpretata come manifestazione di disinteresse del cliente a far valere il suo diritto ma come esercizio di una facoltà. La prescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme non inizia a decorrere prima che il cliente abbia richiesto la restituzione delle somme, facendo sorgere così un obbligo per la banca.

Ordinanza|31 marzo 2021| n. 8998

Data udienza 19 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Depositi dormienti – Decreto ingiuntivo – Opposizione – Libretto di deposito di valori in custodia ed amministrazione – Prescrizione del diritto alla restituzione delle somme depositate – Inerzia – Manifestazione di disinteresse – Art. 3, D.P.R. n. 116/2007 – Dies a quo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13114/2016 proposto da:
(OMISSIS); (OMISSIS), (OMISSIS): nella qualita’ di eredi di (OMISSIS); elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 168/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2020 dal cons. Dott. FALABELLA MASSIMO;
lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Cardino Alberto, che chiede rimettersi il presente procedimento alle Sezioni Unite e, in subordine, di rigettarsi il ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. – Il Tribunale di Latina respingeva l’opposizione proposta da (OMISSIS) s.p.a. avverso il decreto ingiuntivo emesso dal detto Tribunale su ricorso di (OMISSIS) e (OMISSIS): decreto con cui al predetto istituto di credito era stato intimato il pagamento della somma di Lire 8.000.000. Tale somma, secondo quanto dedotto dagli ingiungenti, era stata versata il (OMISSIS) su di un libretto di deposito di valori in custodia ed amministrazione.
La sentenza di primo grado disattendeva l’eccezione di prescrizione decennale del diritto di restituzione sollevata dalla banca.
2. – In sede di gravame la Corte di appello di Roma andava in contrario avviso e osservava come in un contratto di deposito bancario a tempo indeterminato la prescrizione del diritto alla restituzione delle somme depositate iniziava a decorrere non gia’ dal giorno della richiesta e neppure da quello del rifiuto della banca, bensi’ dal giorno in cui il depositante poteva chiederne la restituzione, ovvero dalla data di costituzione del rapporto o dalla data dell’ultima operazione compiuta; veniva rilevato, in particolare, che l’articolo 2935 c.c., nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto puo’ essere fatto valere, fa riferimento alla possibilita’ legale di esercizio del diritto: possibilita’ che nel caso di specie era maturata il (OMISSIS), data di deposito della somma.
3. – La sentenza della Corte di Roma, pubblicata il 13 gennaio 2016, e’ impugnata per cassazione da (OMISSIS), da (OMISSIS) e (OMISSIS). L’impugnazione si fonda su di un unico motivo. Resiste con controricorso la (OMISSIS). Il pubblico ministero ha rassegnato conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Sono denunciate violazione e falsa applicazione dell’articolo 2946 c.c., in relazione agli articoli 1834, 1838 e 1782 c.c., nonche’ erronea qualificazione giuridica della fattispecie. I ricorrenti deducono di aver aperto, in data (OMISSIS), un libretto di deposito di valori a custodia e in amministrazione e che pertanto, nella fattispecie, debba trovare applicazione l’articolo 1838 c.c., il quale regola il deposito di titoli in amministrazione, e sancisce, a carico del depositario, un obbligo di custodia, senza prevedere, a differenza di quanto stabilito dall’articolo 1834 c.c. in tema di depositi di somme di denaro, il trasferimento della proprieta’ dei titoli in capo al depositario. Sostengono che, in applicazione del cit. articolo 1838 c.c., l’eccezione di prescrizione avrebbe dovuto essere respinta, posto che il diritto di proprieta’ non e’ soggetto a prescrizione.
2. – Il ricorso e’ fondato.
2.1. – Questa Corte e’ venuta affermando, negli ultimi anni, che nel deposito bancario l’obbligo restitutorio della banca sorge (salvo il caso di previsione di un termine convenzionale di scadenza del contratto) solo a seguito della richiesta del cliente, quale condizione di esigibilita’ del credito del medesimo: con la conseguenza che l’inerzia al riguardo tenuta non e’ interpretabile come manifestazione di disinteresse del cliente stesso a far valere il suo diritto, cui possa collegarsi il decorso del termine prescrizionale, ma come mero esercizio di una facolta’: la prescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme depositate non inizia, cosi’, a decorrere prima che il cliente abbia richiesto la somma in restituzione, facendo sorgere il corrispondente obbligo della banca (Cass. 20 gennaio 2012, n. 788; in senso conforme: Cass. 14 ottobre 2015, n. 20761, non massimata; Cass. 30 marzo 2018, n. 14003, pure non massimata). In tal modo e’ stato superato il risalente indirizzo per cui, costituendo il deposito bancario un deposito irregolare cui si applicano le norme relative al mutuo, il diritto del depositante alla restituzione integra un diritto di credito che puo’ essere esercitato in qualsiasi momento, onde il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui il depositante puo’ chiedere la restituzione (e, quindi, dal giorno stesso della costituzione del rapporto oppure dall’ultima operazione compiuta, se il rapporto si sia svolto attraverso accreditamenti e prelevamenti) (Cass. 21 marzo 1963, n. 689).
La soluzione cui e’ pervenuta Cass. 20 gennaio 2012, n. 788 si lascia innegabilmente preferire, in quanto valorizza il dato per cui la permanenza della somma presso la banca depositaria comporta la soddisfazione dell’interesse di entrambe le parti: quello della banca di gestire in operazioni finanziarie il risparmio raccolto; quello del cliente di essere remunerato di tale utilizzo attraverso gli interessi che gli vengono periodicamente accreditati. Riesce difficile dissentire dalla pronuncia allorquando afferma che il protrarsi della disponibilita’ del denaro presso la banca “costituisce situazione corrispondente all’interesse delle parti, che integra da ambo i lati adempimento del contratto di durata”; e va senz’altro recepito il rilievo per cui “il comportamento del depositante che, pur non compiendo ulteriori operazioni di deposito, non richiede la restituzione, non puo’ percio’ essere di per se stesso interpretato come indicativo di un disinteresse a far valere il suo diritto di credito, configurante inerzia (all’esercizio del diritto medesimo) cui si ricollega il decorso del termine di prescrizione” (sent. cit., in motivazione).
Tali considerazioni devono certamente valere, a maggior ragione, nel caso di deposito di titoli in amministrazione (articolo 1838 c.c.), ove non si determina un trasferimento in proprieta’ di quanto e’ oggetto del contratto e ove la banca si obbliga al compimento di una pluralita’ di attivita’ che soddisfano l’interesse del cliente alla custodia e all’amministrazione dei valori mobiliari: per modo che, come evidenziato dalla dottrina, nel contratto in questione concorrono le cause tipiche del deposito e del mandato. Qualora non sia previsto un termine di scadenza, la mancata richiesta di restituzione dei titoli non assurge, quindi, a espressione del mancato esercizio del diritto alla restituzione, ma sottende, al contrario, l’interesse del depositante a che il rapporto di durata, attraverso cui trovano soddisfacimento le finalita’ di custodia e di amministrazione dei titoli, abbia corso.
Contrariamente a quanto opinato dai ricorrenti, tuttavia, la fattispecie contrattuale oggetto di causa e’ riconducibile all’articolo 1834 c.c., non gia’ dall’articolo 1838 c.c., in quanto il deposito ha avuto ad oggetto non gia’ titoli, ma una somma di denaro: lo si desume univocamente dalla sentenza impugnata, che da’ puntualmente atto della circostanza (pag. 2). Va pertanto condiviso il rilievo svolto in tal senso dal pubblico ministero.
2.2. – Mette conto di correlare il principio espresso da Cass. 20 gennaio 2012, n. 788 con riferimento ai depositi in denaro, alla disciplina dei depositi dormienti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007: disciplina che si applica, a mente dell’articolo 2, comma 1, al deposito di somme di denaro effettuato presso l’intermediario con obbligo di rimborso (come pure al deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione e ai contratti di assicurazione di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 2, comma 1, nei casi in cui l’assicuratore si impegni al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario a una data prefissata).
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007, articolo 3 dispone, al comma 1, che, al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 1, lettera b) – e cioe’ in caso di mancato compimento di operazioni o movimentazioni per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di libera disponibilita’ delle somme e degli strumenti finanziari – l’intermediario sia tenuto ad inviare al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o ai terzi da lui eventualmente delegati, “l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data della ricezione, avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verra’ estinto e le somme ed i valori relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al fondo”. L’articolo 3, comma 1, cit. precisa, poi, che “il rapporto non si estingue se, entro il predetto termine di 180 giorni, viene effettuata un’operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati”. Ora, se e’ vero che questa disciplina non interferisce con la prescrizione (che in quanto maturata, non puo’ giustificare una reviviscenza del diritto: tale e’ il significato che sembra doversi annettere alla clausola di salvezza, contenuta nella norma, secondo cui “restano impregiudicate le cause di estinzione dei diritti”), e’ indubbio che la procedura di interpello contemplata dal legislatore risulti affatto coerente con il principio per cui la semplice inerzia decennale del depositante non determina il venir meno del diritto alla restituzione per decorsa prescrizione: che’ diversamente non si spiegherebbe l’obbligo della banca di sollecitare il cliente ad impartire disposizioni quanto al denaro o ai titoli in deposito dopo che sia scaduto tale termine.
Il percorso inaugurato da questa Corte nel 2012 appare, dunque, pienamente conforme alla richiamata disciplina sui depositi dormienti.
2.3. – Va disattesa, in ultimo, la richiesta della parte pubblica intesa a investire della questione oggetto del ricorso le Sezioni Unite: infatti, il succedersi delle pronunce rese, sul tema, dalla prima sezione civile da’ chiara evidenza dell’abbandono dell’orientamento sposato, quasi sessant’anni or sono, da Cass. 21 marzo 1963, n. 689: onde sul punto non e’ dato di ravvisare alcun contrasto attuale di giurisprudenza.
3. – In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, la quale dovra’ fare applicazione del richiamato principio: “Nel deposito bancario l’obbligo restitutorio della banca sorge, in mancanza di un termine convenzionale di scadenza del contratto, solo a seguito della richiesta del cliente, quale condizione di esigibilita’ del credito del medesimo, con la conseguenza che la prescrizione del diritto del depositante ad ottenere la restituzione delle somme depositate non inizia a decorrere prima che il cliente abbi richiesto la somma in restituzione, facendo sorgere il corrispondente obbligo della banca”.

P.Q.M.

LA CORTE
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

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