In tema di ultrattività del mandato alla lite

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|30 gennaio 2023| n. 2709.

In tema di ultrattività del mandato alla lite

In tema di ultrattività del mandato alla lite, l’art. 286 cod. proc. civ., nel disporre che se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti nell’art. 299 cod. proc. civ., la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma dell’art. 303, comma 2, cod. proc. civ. “a coloro ai quali spetta stare in giudizio”, accorda, attraverso l’inciso utilizzato dalla norma (“si può fare”) alla parte totalmente o parzialmente vittoriosa due alternative, del tutto equipollenti tra loro, per la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione: indirizzarla alla parte defunta o divenuta incapace rappresentata dal suo procuratore nel precedente grado del processo; ovvero agli eredi della controparte defunta o al rappresentante legale della controparte divenuta incapace (Nel caso di specie, in cui la società controricorrente era stata sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa in seguito alla chiusura della discussione del giudizio di prime cure e prima della pubblicazione della relativa sentenza, accogliendo il ricorso con cui parte ricorrente aveva lamentato l’inammissibilità per tardività dell’appello proposto dalla controparte per avere la stessa ricevuto la notifica della sentenza di primo grado attraverso consegna dell’atto al difensore domiciliatario, la Suprema Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata in quanto il processo non poteva essere proseguito). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 4 luglio 2014, n. 15295).

Ordinanza|30 gennaio 2023| n. 2709. In tema di ultrattività del mandato alla lite

Data udienza 14 luglio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Processo – Interruzione – Evento interruttivo verificatosi dopo la chiusura della discussione – Parte totalmente o parzialmente vittoriosa – Equipollenti alternative per la notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione – Indirizzo alla parte defunta o divenuta incapace rappresentata dal suo procuratore nel precedente grado del processo – Indirizzo agli eredi della controparte defunta o al rappresentante legale della controparte divenuta incapace – Art. 299 cpc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. ROLFI F.V. Amedeo – Consigliere

Dott. POLETTI Dianora – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al R.G.N. 23608-2017 proposto da:
(OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SCARL IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona dei Commissari Liquidatori Avv. (OMISSIS), Dott. (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato SERGIO MIRRA, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 588/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere Dott. DIANORA POLETTI.

In tema di ultrattività del mandato alla lite

FATTI DI CAUSA

1. Con disciplinare datato 26.11.1998, la Societa’ Cooperativa Edilizia a.r.l. ” (OMISSIS)” (d’ora innanzi la Scarl Alberghina) conferiva all’Ing. (OMISSIS) l’incarico di procedere alla “Progettazione di un piano particolareggiato di un complesso edilizio sito a (OMISSIS) compreso tra le strade (OMISSIS) ex 12 bis come da esito di concertazione P.R.U.”. L’incarico era esteso alla redazione di un progetto architettonico avente ad oggetto attivita’ quali l’esecuzione del progetto per la presentazione agli uffici comunali competenti e l’assistenza in fase istruttoria fino alla presentazione del P.R.U. Il compenso era stabilito in Euro 56.810,26, oltre oneri di legge.
2. A seguito della consegna dell’elaborato e di altre attivita’ asserite compiute, l’Ing. (OMISSIS) richiedeva il pagamento del compenso. Stante la mancata ottemperanza della Scarl (OMISSIS), lo stesso richiedeva ed otteneva dal Tribunale di Bologna decreto ingiuntivo n. 4935/2004 per l’importo di Euro 98.599,08.
3. Avverso tale decreto la committente proponeva opposizione: con sentenza n. 1278/09 il Tribunale bolognese revocava il decreto opposto e condannava la Scarl (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 56.810,26 in favore dell’ingegnere (OMISSIS).
5. La Scarl (OMISSIS) proponeva appello avverso detta pronuncia, eccependo nel primo motivo come nelle more del giudizio di primo grado la Scarl (OMISSIS), in liquidazione volontaria, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 1155 del 07/04/2008, pubblicato sulla G.U. n. 123 del 27/05/2008, veniva sottoposta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. Piu’ precisamente, la Scarl (OMISSIS) in bonis veniva sottoposta alla procedura concorsuale in seguito alla chiusura della discussione del giudizio di prime cure e prima della pubblicazione della relativa sentenza, avvenuta in data 5/03/2009. L’appellante chiedeva pertanto la declaratoria di improcedibilita’ e/o inammissibilita’ della domanda dell’Ing. (OMISSIS), atteso che la notificazione della sentenza aveva avuto quale destinatario una parte che, in ragione della sua sottoposizione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, aveva perso la propria capacita’ processuale, posto che la sentenza andava notificata ai commissari liquidatori, unici soggetti legittimati a riceverla e non alla parte in bonis presso il procuratore costituito in primo grado.
6. Si costituiva in giudizio l’appellato Ing. (OMISSIS), eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilita’ dell’appello proposto dalla Scarl (OMISSIS), attesa l’evidente tardivita’ dello stesso: copia autentica della sentenza appellata era infatti stata notificata mediante servizio postale in data 01/10/2009, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 285 c.p.c. e articolo 170 c.p.c., comma 1, con ricezione da parte del difensore domiciliatario della Scarl (OMISSIS) in data 03/10/2009, laddove l’appello promosso da quest’ultima e’ stato notificato il 03/11/2009.
7. Con sentenza n. 588/2017, la Corte d’Appello di Bologna, in accoglimento dell’appello, dichiarava improcedibile la domanda dell’ing. (OMISSIS) nei confronti della Scarl (OMISSIS).
8. Avverso tale sentenza, (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di eredi dell’ingegnere (OMISSIS), nel frattempo deceduto, propongono ricorso per cassazione articolato in due motivi.
9. Resiste con controricorso la Scarl (OMISSIS), che chiede di dichiarare inammissibili e/o infondati i motivi e di rigettare il ricorso.
10. Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’ articolo 345 comma 2 e articolo 380-bis.1 c.p.c..
11. In prossimita’ dell’udienza camerale, le ricorrenti hanno depositato memoria ex articolo 380 c.p.c. bis.1.

In tema di ultrattività del mandato alla lite

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Il primo motivo e’ cosi’ rubricato: “Violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omesso, insufficiente, esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti. – Violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli articoli 325 e 327 c.p.c.”.
Le ricorrenti lamentano che la Corte territoriale, in maniera erronea, ha considerato tempestivamente proposto l’appello della Societa’ (OMISSIS) a.r.l. La notifica della sentenza e’ stata ricevuta dalla Societa’ (OMISSIS) a.r.l. in data 03.10.09 e l’atto d’appello e’ stato notificato in data 03.11.09, quindi 31 giorni dopo la notifica della sentenza. Pertanto, l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
2. – Con il secondo motivo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, e dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2, in relazione alla esposizione delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla decisione.
Le ricorrenti censurano la sentenza sotto il profilo del difetto di motivazione, sostenendo che la Corte di Appello di Bologna, sulla base della asserita proposizione nei termini del gravame da parte della curatela, fosse pervenuta all’erronea conclusione che la domanda proposta originariamente dall’ing. (OMISSIS) fosse divenuta improcedibile a far tempo dalla data di apertura della procedura concorsuale.
Le ragioni della proposizione dell’appello da parte della Societa’ (OMISSIS) a.r.l. risiederebbero unicamente nella circostanza di voler evitare il passaggio in giudicato della sentenza resa dal giudice di prime cure, posto che qualora non si voglia ammettere il credito al passivo se questo risulta da sentenza non passata in giudicato e’ necessaria l’impugnazione in forza della L.F., articolo 96, comma 3, n. 3, che ha sostituito il previgente articolo 95, comma 3, estensibile anche alla liquidazione coatta amministrativa.
3. – Il primo motivo e’ fondato e merita accoglimento.
Il giudice di seconde cure ha con evidenza male calcolato la decorrenza del termine di 30 gg. per la decorrenza del termine “breve” di impugnazione ex articolo 325 c.p.c. La sentenza e’ infatti errata la’ dove riconosce la proposizione nei termini del gravame: risultando notificata la sentenza di appello all’allora procuratore della Scarl (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), nel domicilio eletto, in data 3.10.2009 ed essendo l’appello promosso dalla Scarl (OMISSIS) notificato il 3.11.2009, l’impugnazione risulta notificata non al 30 ma al 31 giorno. E’ appena il caso di precisare che il 2 novembre e’ giorno feriale, sicche’ lo stesso va conteggiato ai fini del calcolo del termine di cui sopra e che per il calendario dell’anno 2009 il giorno 2 novembre cadeva di lunedi’.
Priva di pregio e’ la tesi della controricorrente, gia’ proposta e respinta dalla Corte territoriale, secondo cui la notificazione della sentenza al procuratore costituito della societa’ cooperativa convenuta in primo grado risulterebbe affetta da nullita’ assoluta e pertanto incapace di fare decorrere il termine breve di impugnazione, in quanto eseguita a soggetto giuridico inidoneo ed incapace a ricevere il suddetto atto (per errore materiale, la riferibilita’ “all’appellato” di questa eccezione, che si legge a pag. 3 della sentenza impugnata, deve intendersi ascritta all’appellante).
Ma parimenti destituita di fondamento e’ anche l’affermazione, sempre propria della controricorrente, secondo la quale l’appello sarebbe comunque stato ritualmente proposto nel termine lungo.

In tema di ultrattività del mandato alla lite

In merito va rilevato che la Coop (OMISSIS) e’ stata sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa ordinaria, non sorretta da alcuna specialita’ o deroga alla disciplina generale, come si evince dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 1155 del 7.04.2008. La sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa non determina l’interruzione del processo, ma la sola perdita della capacita’ processuale degli organi societari (Cass. n. 1010/2004), in ragione di quanto dettato dalla L.F. art 200, (“Effetti del provvedimento di liquidazione per l’impresa”), che, nell’elenco delle norme dettate in materia fallimentare, non richiama l’articolo 43 c.p.c..
La decisione impugnata non ha tenuto in considerazione questa circostanza e neppure quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 15295/2014), le quali, con l’intento di porre fine alla “storia infinita”, dipanatasi attraverso un emblematico esempio di “pendolarismo giurisprudenziale”, come si legge in motivazione, hanno affermato nuovi principi (che rendono superati i precedenti citati dalla controricorrente) in tema di ultrattivita’ del mandato alla lite. Per l’ipotesi in cui uno dei casi previsti dall’articolo 299 c.p.c. si sia verificato dopo la chiusura della discussione, come e’ avvenuto nel caso di specie, la notificazione si puo’ fare anche a norma dell’articolo 303 c.p.c. ,comma 2 ,”a coloro ai quali spetta stare in giudizio”, chiarendo che attraverso l’inciso utilizzato nell’articolo 286 c.p.c., comma 1, “si puo’ fare” vengono offerte alla parte totalmente o parzialmente vittoriosa due alternative, del tutto equipollenti tra loro, per la notificazione della sentenza al fine della decorrenza del termine breve per l’impugnazione: indirizzarla alla parte defunta o divenuta incapace rappresentata dal suo procuratore nel precedente grado del processo (come e’ avvenuto nel caso in esame) ovvero agli eredi della controparte defunta o al rappresentante legale della controparte divenuta incapace.
Nella specifica situazione quale quella di cui e’ causa, come si legge nella sentenza delle SS.UU., “il rapporto processuale, nel suo riferimento soggettivo resta immutato, quale era al momento della chiusura della discussione: continua ad essere parte, rappresentata dal suo procuratore, il soggetto defunto o divenuto incapace, come se fosse ancora in vita o capace, essendo la sua estinzione o la modifica del suo stato irrilevante nei confronti dell’altra parte”.
Non puo’ dirsi che il giudice a quo non fosse a conoscenza del mutamento giurisprudenziale segnato da questa decisione, posto che lo stesso ha riportato testualmente quanto affermato dall’arresto delle Sezioni Unite, ossia che “l’incidenza sul processo degli eventi previsti dall’articolo 299 c.p.c…. e’ disciplinata dalla regola dell’ultrattivita’ nel mandato alla lite”, che stabilizza “la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione de rapporto a stesso a seguito della proposizione dell’impugnazione”, ma e’ giunto a conclusioni erronee ritenendo che la questione rimanesse “ampiamente superata dalla proposizione nei termini del gravame”.
La sancita ultrattivita’ del mandato (cfr. inoltre Cass. n. 26495/2014) rende irrilevante anche la conoscenza che dell’evento dell’assoggettamento a liquidazione coatta amministrativa l’altra parte possa avere avuto aliunde.
4. – L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame del secondo, che va dunque dichiarato assorbito.
5.- La sentenza della Corte di Appello n. 588/2017 va cassata senza rinvio, ai sensi dell’articolo 382 c.p.c., comma 3, seconda ipotesi, perche’ il processo non poteva essere proseguito.
6.- In ragione dell’esito del ricorso, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore delle ricorrenti, sia per il secondo grado di giudizio, sia per il presente giudizio di legittimita’, come in dispositivo.
7. – Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo e cassa senza rinvio la sentenza impugnata, ex articolo 382 c.p.c., comma 3.
Pone in capo a parte controricorrente le spese del grado di appello, che liquida in Euro 4.000,00, oltre al rimborso delle spese generali forfettarie e agli accessori di legge e le spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 6.000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, al rimborso delle spese generali forfettarie e agli accessori di legge.

 

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