Il successore a titolo particolare nel diritto controverso

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|30 gennaio 2023| n. 2713.

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso 

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso è legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest’ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell’intestazione dell’impugnazione qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte (Nel caso di specie, la Suprema Corte, ritenuta fondata l’eccezione sollevata dalla società controricorrente, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza della corte d’appello, in quanto il ricorrente, in apertura della parte espositiva dell’atto, si era limitato a dichiararsi cessionario della società, parte dei due gradi di merito e sua dante causa, senza allegare l’atto di cessione e senza fornire alcuna indicazione dello stesso neanche successivamente alla tempestiva contestazione mossale da controparte). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 11 aprile 2017, n. 9250; Cassazione, sezione civile I, sentenza 17 luglio 2013, n. 17470; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 maggio 2006, n. 11650).

Ordinanza|30 gennaio 2023| n. 2713. Il successore a titolo particolare nel diritto controverso 

Data udienza 7 dicembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazioni – Successore a titolo particolare nel diritto controverso – Legittimazione ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa – Allegazione del titolo – Specifica indicazione di tale atto nell’intestazione dell’impugnazione – Sufficienza – Titolo di natura pubblica di contenuto accertabile rimasto del tutto incontestato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. MOCCI Mauro – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5010/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS) ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, SOCIETA’ INCORPORANTE (OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE UNIVERSITA’, N. 27, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS));
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2962/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA depositata il 27/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

Il successore a titolo particolare nel diritto controverso 

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La societa’ (OMISSIS) s.r.l. citava in giudizio la societa’ (OMISSIS) spa (successivamente (OMISSIS) spa per cessione di ramo d’azienda e poi incorporata in (OMISSIS) srl) dinanzi il Tribunale di Treviso per sentirla condannare a corrispondere la somma di Euro 575.712,00 in relazione a minori compensi percepiti per le lavorazioni eseguite nel periodo 19962000. L’attrice, deduceva che sulla base di due contratti conclusi rispettivamente il 2 maggio 1995 e il 22 luglio 1996 aveva diritto ad un compenso medio di 1400 lire italiane per le lavorazioni effettuate e chiedeva un ricalcolo del prezzo medio pagato dalla controparte per il totale dei capi lavorati risultanti dalle fatture via via emesse nel corso del rapporto commerciale nel periodo sopra indicato.
2. La societa’ convenuta resisteva alla domanda evidenziando che vi erano ulteriori contratti successivi a quelli indicati dalla controparte ed evidenziava la totale infondatezza della pretesa della societa’ attrice.
3. Il Tribunale di Treviso accoglieva in parte la domanda condannando (OMISSIS) spa a pagare a (OMISSIS) la somma di Euro 410.319 oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo, importo pari alle differenze non corrisposte sui compensi concordati in relazione alle annualita’ 1996, 1997, 1998 e 1999. Il Tribunale riteneva che per l’anno 2000 non fosse dovuto alcun conguaglio, essendo intervenuto un diverso accordo tra le parti.
4. La convenuta soccombente proponeva appello avverso la suddetta sentenza.
5. Si costituiva in giudizio l’appellata formulando anche appello incidentale volto ad ottenere l’ulteriore condanna della (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 31.881 a titolo di conguaglio per le lavorazioni dell’anno 2000.
6. La Corte d’Appello di Venezia accoglieva l’appello della (OMISSIS) ora (OMISSIS) srl e in riforma della sentenza appellata rigettava la domanda della (OMISSIS) e rigettava anche l’appello incidentale di quest’ultima.
La Corte d’Appello qualificava il rapporto intercorso tra le parti non come contratto d’opera ma come contratto d’appalto ed evidenziava che sulla base dei contratti succedutisi nel tempo tra le parti e, in particolare, dell’accordo quadro, l’indicazione del prezzo medio era stata inserita affinche’ le parti restassero libere di accordarsi per i singoli prezzi dei capi in base alle singole lavorazioni nei limiti di quel prezzo medio indicato genericamente. In altri termini, l’accordo quadro era diretto ad introdurre dei criteri certi per la determinazione dei prezzi che in ogni caso avrebbero dovuto assestarsi nei limiti del prezzo medio ma non necessariamente consistere in quel prezzo medio.
Pertanto, sulla base dei criteri interpretativi di cui agli articoli 1362 e seguenti c.c. riteneva erronea l’interpretazione della volonta’ contrattuale operata dal giudice di primo grado e, anche alla luce della condotta attuativa degli accordi negoziali, interpretava nel senso sopra indicato la valenza della clausola indicativa del valore del prezzo medio come del resto comprovato dai rapporti tenuti dalle parti e dalle fatture quietanzate.
Ric. 2018 n. 5010 sez. S2 – ud. 07/12/2022
7. (OMISSIS) in qualita’ di cessionario dei diritti della (OMISSIS) srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi.
8. (OMISSIS) srl, societa’ incorporante (OMISSIS) S.p.A. ha resistito con controricorso.
9. Il collegio preliminarmente rileva la fondatezza dell’eccezione sollevata dalla (OMISSIS) srl a pag. 13 del ricorso circa la mancanza di documentazione a sostegno della legittimazione del ricorrente quale cessionario dei diritti oggetto del giudizio instaurato in primo grado da (OMISSIS) e proseguito in secondo grado dalla medesima societa’ in qualita’ di parte appellata.
10. (OMISSIS) si e’ dichiarato “cessionario dei diritti relativi alla presente procedura” senza alcuna altra specificazione o allegazione e non ha neanche replicato con memoria ex articolo 378 c.p.c. all’eccezione della controparte.
Ne consegue che deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: “Il successore a titolo particolare nel diritto controverso e’ legittimato ad impugnare la sentenza resa nei confronti del proprio dante causa allegando il titolo che gli consenta di sostituire quest’ultimo, essendo a tal fine sufficiente la specifica indicazione di tale atto nell’intestazione dell’impugnazione qualora il titolo sia di natura pubblica e, quindi, di contenuto accertabile, e sia rimasto del tutto incontestato o non idoneamente contestato dalla controparte (ex plurimis Sez. 3, Sent. n. 9250 del 2017, Sez. 1, Sent. n. 17470 del 2013, Sez. U, Sent. n. 11650 del 2006).
11. Come si e’ detto, il ricorrente, in apertura della parte espositiva del ricorso, si e’ limitato a dichiararsi cessionario della (OMISSIS) senza allegare l’atto di cessione e senza fornire alcuna indicazione dello stesso neanche successivamente alla tempestiva contestazione della controricorrente.
12. In conclusione il ricorso e’ inammissibile.
13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
14. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ nei confronti della parte controricorrente che liquida in Euro 7800, piu’ 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

 

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