In tema di sospensione del processo per assenza dell’imputato

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|16 marzo 2021| n. 10162.

In tema di sospensione del processo per assenza dell’imputato, la mancata applicazione dell’art. 420-quater cod. proc. pen. per erronea interpretazione della disciplina transitoria di cui all’art. 15-bis, comma 2, legge 28 aprile 2014, n. 67, determina una nullità a regime intermedio, attinente all’intervento dell’imputato ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che deve essere eccepita immediatamente dal difensore.

Sentenza|16 marzo 2021| n. 10162

Data udienza 10 novembre 2020

Integrale
Tag – parola chiave: Danneggiamento, concorso in rapina e lesioni – Imputati già dichiarati contumaci alla data di entrata in vigore della l. n. 67/2014 – Applicabilità della previgente formulazione dell’art. 175, co. 2 c.p.p. – Difetto di specificità delle censure – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella – Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – rel. Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere

Dott. MONACO Marco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa in data 11/01/2019 dalla CORTE di APPELLO di BOLOGNA;
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BELTRANI SERGIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale TOCCI STEFANO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

(OMISSIS) ha proposto ricorso per tre motivi contro la sentenza indicata in epigrafe (con la quale la Corte di appello di Bologna, decidendo all’esito di una rimessione in termini, ha confermato la condanna riportata dall’imputato in primo grado in ordine ai reati di danneggiamento, nonche’ di concorso in rapina aggravata e lesioni alla pena irrogata dal Tribunale), chiedendone l’annullamento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile.
1. Deve premettersi che, all’esito della disposta rimessione in termini, l’imputato aveva proposto appello deducendo motivi di gravame riguardanti unicamente l’affermazione di responsabilita’, lamentando tra l’altro di non aver potuto fornire la propria ricostruzione dei fatti che gli erano stati contestati perche’ non a conoscenza del processo.
In tal senso depone inequivocabilmente il riepilogo dei motivi di appello presente nella sentenza impugnata (f. 1), che, d’altro canto, neppure il ricorrente contesta.
2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’articolo 179 c.p.p., comma 1, articoli 420-bis, 420-ter e 420-quater c.p.p., articolo 484 c.p.p., comma 2-bis, lamentando difetto di vocatio in ius ed incolpevole mancata conoscenza del processo, con conseguente asserita nullita’ delle sentenze di primo e di secondo grado e degli atti pregressi’.
2.1. Il motivo, dedotto per la prima volta in questa sede, non anche come motivo di appello, non e’ consentito, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 3, deducendo violazioni di legge in ipotesi gia’ deducibili, ma in precedenza non dedotte.
2.2. Un orientamento di questa Corte (Sez. 5, sentenza n. 37185 del 01/07/2019, Rv. 277339) ha ritenuto che la celebrazione del processo, non ricorrendo le condizioni di cui all’articolo 420-bis c.p.p., commi 1 e 2 e senza che il giudice abbia disposto la sospensione ai sensi dell’articolo 420-quater c.p.p., determina, in virtu’ dell’articolo 604 c.p.p., comma 5-bis, la nullita’ della sentenza equiparabile, quanto al regime di rilevabilita’, ad una nullita’ assoluta, con conseguente obbligo da parte del giudice di appello di restituzione degli atti al giudice di primo grado.
L’orientamento certamente dominante (Sez. 3, n. 49584 del 27/10/2015, F., Rv. 265770; Sez. 5, sentenza n. 54921 del 08/06/2016, Rv. 268406; Sez. 5, n. 25782 del 02/04/2019, Rv. 276994; Sez. 1, n. 28711 del 30/09/2020, n. m.) ritiene, al contrario, che la mancata applicazione delle disposizioni in tema di sospensione del processo per assenza dell’imputato determini una nullita’ a regime intermedio, attinente all’intervento dell’imputato ex articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), che deve essere eccepita immediatamente dal difensore.
Tale assunto, condiviso anche dalla dottrina prevalente, appare corretto, ove si consideri, da un lato, che il predetto vizio non attiene all’omessa citazione dell’imputato od all’assenza del difensore (articolo 179 c.p.p., comma 1), dall’altro, che esso non e’ espressamente qualificato come nullita’ assoluta da una specifica disposizione di legge (articolo 179 c.p.p., comma 2).
2.3. In considerazione di cio’, la nullita’ asseritarnente dedotta, non assoluta e quindi non insanabile e non deducibile e/o rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, non puo’ essere dedotta per la prima volta in sede di legittimita’.
3. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione degli articoli 157, 160 e 161 c.p., e vizi di motivazione, lamentando la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi B) e C).
3.1. Il motivo e’ manifestamente infondato.
Essendo stata contestata, ritenuta e non esclusa la recidiva pluriaggravata, specifica infraquinquennale ex articolo 99 c.p., comma 3, (la cui subvalenza nel giudizio ex articolo 69 c.p. non ne comporta la non computabilita’ ai fini della determinazione del termine di prescrizione: cfr. Sez. U, sentenza n. 20808 del 25/10/2018, Rv. 275319, in motivazione), i reati de quibus non sarebbero stati comunque prescritti alla data della sentenza di appello.
3.2. Peraltro, l’imputato e’ stato dichiarato contumace in data 16/01/2014; nei suoi confronti si e’ proceduto in assenza a partire dal 08/07/2014: per tale ragione non gli fu notificato l’estratto contumaciale.
Correttamente, pertanto, la Corte di appello non ha computato il tempo intercorso tra il 21/06/2016 (data dell’apparente giudicato) ed il 24/05/2018 (data della notificazione all’imputato dell’ordinanza di rimessione in termini), durante il quale il procedimento, ai fini de quibus, non pendeva; nessuna disposizione legittima, infatti, l’assunto del difensore, secondo il quale la sospensione opererebbe soltanto dalla data di presentazione della richiesta di rimessine in termini.
D’altro canto, questa Corte (Sez. 5, sentenza n. 14001 del 03/02/2020, Rv. 279102) ha gia’ chiarito, in linea di principio, mutatis mutandis, che, in tema di restituzione in termini, la previgente formulazione dell’articolo 175 c.p.p., comma 2, nella parte in cui prevedeva il suddetto rimedio per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali di condanna, nonostante la parziale abrogazione intervenuta ad opera dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, continua ad applicarsi nei confronti degli imputati che siano gia’ stati dichiarati contumaci – in virtu’ del pregresso regime – alla data del 22 agosto 2014, stante la disciplina transitoria di cui all’articolo 15-bis della citata legge, inserito in essa dalla L. 11 agosto 2014, n. 118; con la conseguenza che, nel caso di accoglimento della richiesta di restituzione nel termine per impugnare, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato per cui si procede, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione, atteso quanto previsto dal medesimo articolo 175, comma 8.
4. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta vizi di motivazione riguardanti l’affermazione di responsabilita’ in ordine alla rapina di cui al capo A).
4.1. Il motivo e’ privo della necessaria specificita’, poiche’ reitera doglianze gia’ incensurabilmente disattese dalla Corte di appello che, con argomentazioni giuridicamente corrette, nonche’ esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, ha motivato la contestata affermazione di responsabilita’ valorizzando (f. 1 s. della sentenza impugnata) le dichiarazioni della p.o., precise, dettagliate e motivatamente ritenute attendibili, anche perche’ riscontrate dalle dichiarazioni della moglie e soprattutto dal certificato medico attestante l’effettivita’ delle lesioni riferite.
4.2. Deve, per completezza riferirsi che il ricorrente, pur avendo enunciato un riferimento all’articolo 628, comma 3, nella “testatina riepilogativa” del terzo motivo, non ha poi, nella seguente esposizione delle proprie ragioni, esplicitato alcuna doglianza riferibile alla circostanze aggravanti del reato.
5. Non potrebbe in ogni caso porsi in questa sede la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione dei reati eventualmente maturata dopo la sentenza d’appello, in considerazione della totale inammissibilita’ del ricorso.
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, piu’ volte chiarito che l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione “non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilita’ di rilevare e dichiarare le cause di non punibilita’ a norma dell’articolo 129 c.p.p.” (Sez. U, sentenza n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266: nella specie, l’inammissibilita’ del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., sentenza n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. un., sentenza n. 19601 del 28/2/2008, Rv. 239400; argomenta anche da Sez. U, sentenza n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).
6. La declaratoria d’inammissibilita’ totale del ricorso comporta, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso determinando la causa d’inammissibilita’ per colpa (Corte Cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entita’ di detta colpa – della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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