Ai fini della previsione di cui all’art. 405 cod. proc. pen.

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|15 marzo 2021| n. 10078.

Ai fini della previsione di cui all’art. 405 cod. proc. pen., il termine di durata delle indagini preliminari decorre dal momento della effettiva iscrizione nell’apposito registro ex art. 335 cod. proc. pen. delle generalità della persona alla quale il reato sia stato attribuito e non da quello in cui il pubblico ministero abbia disposto l’iscrizione medesima.

Sentenza|15 marzo 2021| n. 10078

Data udienza 1 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Misura cautelare – Custodia in carcere – Maltrattamenti – Riesame – Annullamento – Intercettazioni telefoniche – Termine indagini preliminari – Decorrenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. DI STEFANO P. – rel. Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Ann – Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 22/07/2020 del trib. Liberta’ di Firenze;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano;
lette le conclusioni del PG Marco Dall’Olio che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Firenze ha annullato per carenza di gravi indizi la misura della custodia in carcere applicata nei confronti di (OMISSIS) il 29 giugno 2020 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca per il reato di maltrattamenti ex articolo 572 c.p. ai danni della madre.
Il Tribunale riteneva inutilizzabili le intercettazioni telefoniche in quanto disposte dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari ed insufficiente il restante materiale probatorio per sostenere la gravita’ degli indizi.
1.1. Con riguardo al tema determinante dell’individuazione della scadenza del termine delle indagini, il Tribunale riteneva che la iscrizione nel registro delle notizie di reato “Mod. 21” andasse riportata alla data del 20 settembre 2019, ovvero quella dell’ordine di iscrizione del pubblico ministero, essendo quindi erronea la diversa data del 24 settembre 2019 riportata nel registro informatico.
Il Tribunale riteneva che, comunque, poiche’ il ricorrente era stato ricoverato in una RSA, non vi fossero piu’ esigenze cautelari.
2. Il procuratore della Repubblica del Tribunale di Lucca ha proposto ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge nella determinazione del termine di decorrenza della fase di indagine.
Ritiene erroneo far riferimento alla data del provvedimento con il quale il P.M. aveva ordinato il passaggio a mod. 21 del procedimento e non a quello in cui il procedimento era stato materialmente iscritto nel registro delle notizie di reato, in data 24 settembre 2019.
Conclude nel senso che, affermata la utilizzabilita’ delle intercettazioni, vada confermata la sussistenza di gravi indizi di reita’ “come del resto implicitamente riconosciuto dallo stesso Tribunale della Liberta’ nel provvedimento impugnato”.
2.2. Con il secondo motivo deduce l’illogicita’ della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari.
3. Il procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata rilevando che la giurisprudenza di legittimita’ afferma comunemente che il provvedimento del pubblico ministero che dispone l’iscrizione del procedimento assume rilevanza esterna soltanto dal momento della effettiva effettuazione di tale adempimento.
La difesa ha presentato una memoria scritta con la quale chiede dichiararsi il ricorso inammissibile perche’ presentato presso la cancelleria diversa da quella competente e, comunque, per la manifesta infondatezza del motivo dedotto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, tempestivo in quanto pervenuto entro il termine di legge al Tribunale di Firenze, e’ fondato.
In particolare, e’ fondato il primo motivo.
1.1. La questione, come si e’ gia’ detto, riguarda il momento esatto dal quale decorre il termine per le indagini preliminari, poiche’ nel caso di specie rileva la minima differenza fra il momento in cui il pubblico ministero ha firmato la disposizione di procedere ad iscrizione ed il momento in cui e’ stata effettivamente disposta tale iscrizione nel registro, informatico o cartaceo che sia.
1.2. Al riguardo, va considerato che la risposta si trova sostanzialmente nella lettera della legge:
– l’articolo 405 c.p.p. fa decorrere il termine delle indagini dal momento in cui il nome dell’indagato “e’ iscritto nel registro delle notizie di reato”.
– L’articolo 335 c.p.p., che disciplina il registro delle notizie di reato, parimenti fa riferimento alla attivita’ di iscrizione nel registro: “il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro…”.
– L’articolo 109 disp. att. c.p.p., la cui rubrica e’ “ricezione della notizia del reato”, prevede la attivita’ della segreteria della Procura della Repubblica di annotazione della data e dell’ora “sugli atti che possono contenere notizia di reato” e, poi, fa riferimento alla decisione del procuratore della Repubblica quanto alla “eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato”.
1.3. Innanzitutto, si nota che in queste disposizioni il riferimento al momento della iscrizione nel registro e’ un dato assolutamente inequivoco che non puo’ confondersi con il momento in cui il procuratore “dispone” la iscrizione che fisicamente viene effettuata dal personale di segreteria addetto istituzionalmente alla gestione burocratica dei registri. Inoltre, in queste norme, nonostante disciplinino espressamente la fase di ricezione degli atti e la fase di iscrizione, non appare assumere alcuna autonomia un provvedimento di ordine di iscrizione, tale da poter riconoscere il momento di decorrenza del termine di indagine in quello della sua emissione.
2. Oltre che per il dato letterale, anche sotto un altro profilo non vi e’ ragione di ritenere una autonoma portata di tale momento.
Come noto, contrariamente ad altre previsioni del codice in cui decorrono effetti da un momento “sostanziale” (ad esempio l’arresto, l’inizio delle operazioni di intercettazione, il sequestro di urgenza), nel caso in esame la decorrenza e’ strettamente formale tanto che qualsiasi ritardo indebito della iscrizione (e non si discute quindi del mero e breve iato temporale tra ordine di iscrizione ed esecuzione materiale) e’ privo di conseguenza agli effetti della utilizzabilita’ degli atti di indagine ex articolo 407 c.p.p. (Cass. Sez. Un., sent. 40538 del 24/9/2009, rv. 244376). Quindi, la necessita’ di valorizzare il momento in cui il pubblico ministero dispone l’iscrizione rispetto al momento in cui il medesimo pubblico ministero (agendo per il tramite della segreteria che certamente non puo’ essere considerata come entita’ autonoma) materialmente la effettua, non puo’ certamente desumersi da un preteso principio di rilievo sostanziale del pervenimento della notizia di reato.
2.1 Del resto, facendo riferimento a quella giurisprudenza che riportava i (ben altri) ritardi tra acquisizione della notizia di reato a carico di taluno ed effettiva iscrizione, lo iato temporale ha tutta la sua valenza indiretta ai fini di responsabilita’, ma nessuno ai fini formali.
Ovviamente, nel caso di specie, la distanza temporale tra i due momenti, considerato anche l’esservi la domenica nell’arco temporale di quattro giorni, rientra nell’ambito del pienamente fisiologico, nello spirito della norma che non ha ritenuto di valorizzare il dato sostanziale dell’apprezzamento del contenuto della denuncia.
3. Non puo’, ovviamente, non considerarsi l’unica decisione in senso contrario rispetto ad un indirizzo sostanzialmente stabile, ovvero Sez. 5, Sentenza n. 44909 del 04/07/2017 Cc. (dep. 28/09/2017) Rv. 271619.
La motivazione di tale decisione non puo’ essere condivisa.
L’unico argomento che potrebbe essere collegato alla norma positiva e’ “Gli effetti di un atto decorrono, salve diverse disposizioni, dalla data di questo e non dagli adempimenti esecutivi”. Ma, come si e’ visto sopra, le norme vigenti non disciplinano affatto un atto identificato nel provvedimento del pubblico ministero di ordine di iscrizione bensi’ disciplinano la iscrizione in quanto tale.
3.1. Gli altri argomenti non risultano riguardare l’interpretazione della norma positiva bensi’ considerano le ragioni di opportunita’ di una diversa regolamentazione: si sostiene, difatti, che la interpretazione data dalla giurisprudenza prevalente “rimetterebbe alla discrezionalita’ del personale amministrativo la possibilita’ di iniziare effettivamente le indagini, con evidenti storture, laddove si consideri che l’inserimento dei dati potrebbe essere ritardato dal personale per negligenza oppure per un eccessivo carico di lavoro e neppure il PM che ha ordinato l’iscrizione potrebbe averne una precisa cognizione, cosi’ rischiando di compiere atti di indagine nei confronti di soggetti e per ipotesi di reato non ancora iscritte in quanto il Pubblico Ministero e’ un’autorita’ giudiziaria, risponde del proprio operato in sede disciplinare e, in ogni caso, non puo’ vedere subordinata la propria attivita’ di indagine alla corretta e tempestiva esecuzione di adempimenti formali demandati alla segreteria”.
A parte l’evidente errore di ritenere tale alterita’ tra pubblico ministero e propria segreteria (che pure risponderebbe, se del caso, in sede disciplinare) non e’ certamente un argomento che consenta di leggere la norma ben chiara nel senso che dove vi e’ scritto “iscritto nel registro” debba leggersi “provvedimento che dispone la iscrizione”.
3.2. La fondatezza del motivo non consente, come richiesto dal pubblico ministero, di procedere ad una valutazione in questa sede di sussistenza di gravita’ degli indizi sulla scorta di un presunto implicito riconoscimento da parte del giudice del riesame. Va invece disposto annullamento con rinvio per nuovo esame, ivi compreso il profilo delle esigenze cautelari.
4. Il secondo motivo resta assorbito non potendo il giudice del riesame che procedere ad una nuova integrale valutazione incidendo l’accertamento reso possibile, se del caso, dalle intercettazioni anche sulle valutazioni in ordine alle esigenze cautelari.
5. Va quindi disposto annullamento con rinvio per un nuovo giudizio che tenga conto della utilizzabilita’ delle intercettazioni quanto ad essere state disposte entro il termine di scadenza delle indagini.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Firenze competente ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., comma 7.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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