In tema di circonvenzione di incapaci

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|16 marzo 2021| n. 10165.

In tema di circonvenzione di incapaci, quando il soggetto passivo sia stato indotto alla redazione di un testamento olografo, il reato si consuma con la pubblicazione dello stesso, verificandosi in tale momento la situazione di pericolo determinata dall’induzione, mentre rimane estraneo al perfezionamento dell’illecito il conseguimento del profitto, che si ricollega all’accettazione dell’eredità ed attiene esclusivamente al piano del dolo specifico.

Sentenza|16 marzo 2021| n. 10165

Data udienza 26 gennaio 2021

Integrale
Tag – parola chiave: Circonvenzione di incapace – Fattispecie – Prescrizione del reato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde – Presidente

Dott. DE SANTIS Anna Maria – rel. Consigliere

Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere

Dott. ARIOLLI Giovanni – Consigliere

Dott. MONACO Marco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. a (OMISSIS)
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 13/5/2020;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Cons. DE SANTIS Anna Maria;
letta la requisitoria del P.G., Dott. MIGNOLO Olga, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
letta la memoria corredata da conclusioni scritte e nota spese del difensore della parte civile, Avv. (OMISSIS);
lette le conclusioni scritte del difensore della ricorrente, Avv. (OMISSIS);

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Bologna riformava parzialmente la decisione del Tribunale di Parma in data 13/6/2019, dichiarando l’estinzione per maturata prescrizione delle condotte di circonvenzione d’incapace commesse fino al (OMISSIS), rideterminando la pena per il residuo addebito in anni due di reclusione e confermando le ulteriori statuizioni.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputata, Avv. (OMISSIS), deducendo:
2.1 la violazione di legge e l’illogicita’ della motivazione in relazione alla conferma del giudizio di responsabilita’ della prevenuta per il delitto ex articolo 643 c.p. in difetto di prova circa la minorata capacita’ psichica della p.o. e dell’abuso dello stato di vulnerabilita’ del (OMISSIS) da parte della ricorrente. Lamenta in particolare la difesa che, sebbene la giurisprudenza di legittimita’ richieda la verifica in termini di assoluta certezza del presupposto costituito dallo stato di infermita’ o deficienza psichica della p.o., la Corte d’Appello, in linea con il primo giudice, ha offerto sul punto una spiegazione che non supera la soglia della congettura, mancando in atti qualsivoglia accertamento diagnostico dal quale poter evincere l’incapacita’ del (OMISSIS). Infatti, il medico curante, riferendo in dibattimento della scarsa lucidita’ del paziente, si e’ limitato ad esprimere un’opinione in termini del tutto generici, insuscettibile di attestare un degrado delle facolta’ di discernimento della p.o. tale da rendere possibile l’azione suggestiva dell’agente, mentre il certificato rilasciato dal medesimo sanitario nel settembre 2012, che riferiva di un grave deterioramento cognitivo, e’ stato redatto senza alcun previo accertamento strumentale e al fine della nomina di un amministratore di sostegno.
Secondo la difesa, inoltre, la sentenza impugnata ha errato nel ritenere la totale ininfluenza dei testi addotti dalla difesa, i quali hanno asseverato la lucidita’ mentale del (OMISSIS) e la sua piena capacita’ di gestire il proprio patrimonio, come dimostrato dal fatto che egli si era recato piu’ volte personalmente in banca per compiere investimenti in titoli e altre operazioni;
2.2 la mancanza di motivazione in ordine alla condotta induttiva e alla condotta abusiva asseritamente tenute dalla ricorrente. La difesa censura l’affermazione della Corte territoriale secondo cui la prevenuta avrebbe approfittato del vuoto affettivo da lei stessa creato intorno all’anziana p.o. per carpirne la fiducia e indurre il (OMISSIS) ad atti dispositivi pregiudizievoli, senza considerare che l’interruzione dei rapporti con i nipoti risaliva a molti anni prima della comparsa sulla scena dell’imputata e alcun elemento e’ emerso dal quale evincere una possibile condotta di induzione nei confronti della p.o.;
2.3 la violazione dell’articolo 157 c.p. con riguardo alla mancata declaratoria di prescrizione del reato contestato. Assume la difesa che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere non maturata la causa estintiva in relazione all’ultima condotta illecita asseritamente posta in essere dalla ricorrente ovvero la sua nomina ad erede universale, giusta testamento olografo del 12/3/2012, pubblicato il 5/11/2012, data in cui deve ritenersi perfezionato il delitto. La Corte territoriale ha invece ritenuto, con motivazione illogica e contraddittoria, di far coincidere il conseguimento del profitto da parte dell’imputata con l’accettazione dell’eredita’, temporalmente collocabile in epoca successiva alla pubblicazione e coincidente, alla stregua di un’accettazione tacita, con la dichiarazione di successione inoltrata all’Agenzia delle Entrate il 23/10/2013.
In proposito la difesa segnala l’impossibilita’ di configurare la denunzia di successione e il pagamento della relativa imposta come accettazione tacita, trattandosi di adempimento che ha una rilevanza esclusivamente fiscale, ed aggiunge che la prospettazione di un illecito venuto a consumazione nel 2013 a fronte di una contestazione limitata a condotte consumate nell’anno 2012 integra una violazione del principio di correlazione;
2.4 la difesa ha sollevato, inoltre, eccezione di illegittimita’ costituzionale del Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, comma 4, convertito nella L. n. 27 del 2020, per violazione dell’articolo 25 Cost. e specificamente del principio di legalita’ in materia penale in quanto la richiamata previsione normativa dispone la sospensione del corso della prescrizione per tutti i procedimenti penali pendenti e, quindi, anche per quelli che, come nella specie, non hanno subito un rinvio d’ufficio ai sensi dell’articolo 83, comma 1 e che hanno ad oggetto fatti di reato commessi in epoca antecedente l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 18 del 2020, questione rilevante nella specie, avendo dato luogo alla mancata declaratoria d’estinzione dell’ultima condotta induttiva asseritamente posta in essere dall’imputata;
2.5 la violazione degli articoli 62 bis e 133 c.p. e l’illogicita’ della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio. La difesa lamenta che la Corte territoriale, pur avendo dichiarato l’estinzione per prescrizione delle condotte illecite commesse fino al (OMISSIS), ha rideterminato la pena in misura sproporzionata rispetto a quella irrogata in primo grado, ridotta di soli sei mesi di reclusione. Inoltre, i giudici d’appello hanno omesso di giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, limitandosi ad una postulazione generica e pleonastica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo motivo nella sua duplice articolazione deduce complementari doglianze in punto di sussistenza del delitto ex articolo 643 c.p., che possono essere congiuntamente delibate e s’appalesano manifestamente infondate. Invero, la Corte di merito ha dato esaustivo conto delle ragioni alla base della reiezione del gravame difensivo con riguardo alle deteriorate condizioni psichiche della p.o., segnalando che gia’ nel corso dei plurimi ricoveri ospedalieri cui il (OMISSIS) fu sottoposto tra il 2008 e il 2011 erano stati rilevati, oltre a patologie fisiche, consistenti segni di decadimento delle facolta’ cognitive, denotati da stato confusionale e disorientamento in un contesto diagnostico di atrofia cerebrale. Ha, quindi, richiamato l’esame dibattimentale del medico curante, il quale ha riferito di un ingravescente declino delle condizioni psichiche del paziente dal mese di febbraio 2012, allorche’ venne a mancare la coniuge, e il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno, nel cui ambito l’anziana p.o. era stata audita, apparendo totalmente assente e disorientata.
La sentenza impugnata ha, inoltre, fornito adeguata giustificazione in ordine alla ritenuta irrilevanza delle dichiarazioni rese dai testi addotti dalla difesa circa le condizioni psichiche della p.o., sottolineando l’inaffidabilita’ del giudizio espresso a seguito di fugaci ed occasionali incontri con il (OMISSIS), mentre con riguardo all’esame delle impiegate bancarie ha persuasivamente evidenziato che la residua capacita’ manuale e relazionale percepita nella p.o. non prova la sua autonomia decisionale, di fatto confutata dalla lunga sequela di atti dispositivi che ne hanno azzerato le disponibilita’ economiche.
3.1 Le valutazioni censurate sono coerenti con i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimita’ che ha in piu’ occasioni evidenziato che il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacita’ di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacita’ psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione e pressione (Sez. 2, n. 3209 del 20/12/2013 – dep. 2014, P.O. in proc. De Mauro Luigi e altro, Rv. 258537; n. 41378 del 14/10/2010, Dell’Oro, Rv. 249471; n. 18644 del 23/04/2009, Alessandrini, Rv. 244446). La condizione di deficienza postulata dalla norma e’, dunque, identificabile in qualsiasi alterazione dello stato psichico della vittima che ne affievolisca il pensiero critico per effetto di situazioni varie ed eterogenee, quali la debolezza di carattere, la transeunte fragilita’ psicologica, il disadattamento e l’emarginazione ambientale, condizioni che possono favorire l’instaurazione, come nella specie, di un rapporto squilibrato tra vittima ed agente, nel quale la scemata capacita’ critica funge da catalizzatore dell’attivita’ induttiva.
Del pari destituiti di giuridico fondamento s’appalesano i rilievi in punto di abuso della detta condizione e di induzione ai plurimi atti dispositivi pregiudizievoli, profili adeguatamente scrutinati dalle conformi sentenze di merito. La giurisprudenza di legittimita’ ha chiarito che le condotte di abuso e di induzione consistono rispettivamente in qualsiasi pressione morale idonea al risultato avuto di mira dall’agente e in tutte le attivita’ di sollecitazione e suggestione capaci di far si’ che il soggetto passivo presti il suo consenso al compimento dell’atto dannoso (Sez. 2, n. 31320 del 01/07/2008, Raniolo, Rv. 240658) e la relativa prova puo’ essere tratta anche da elementi indiziari e prove logiche, avendo riguardo alla natura dell’atto, all’oggettivo pregiudizio da esso derivante e ad ogni altro accadimento connesso al suo compimento (Sez. 2, n. 6078 del 09/01/2009, Tripodi, Rv. 243449; n. 51192 del 13/11/2019, C, Rv. 278368).
3.2 La difesa sollecita, dunque, una riconsiderazione dei materiali processuali, attingendo direttamente alle fonti probatorie e investendo il Collegio di un rinnovato ed alternativo scrutinio, estraneo al perimetro del sindacato di legittimita’. Questa Corte ha reiteratamente chiarito che sono precluse al giudice di legittimita’ la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482), cui spetta in via esclusiva, salvo il controllo sulla congruita’ e logicita’ della motivazione, la valutazione sulla rilevanza e attendibilita’ delle fonti di prova, su eventuali contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico e altro, Rv. 271623).
4. Il secondo motivo che denunzia la mancata declaratoria di prescrizione in relazione alla superstite condotta illecita, consistita nella designazione dell’imputata quale erede universale da parte del (OMISSIS) con testamento olografo del 12/3/2012, pubblicato il 5.11 seguente, e’ fondato. La Corte d’Appello ha disatteso l’eccezione difensiva con argomenti giuridici non persuasivi, richiamando il principio secondo cui nella circonvenzione di incapace, reato a condotta plurima, qualora i momenti della “induzione” e della “apprensione” non coincidano, il reato si consuma all’atto della “apprensione”, che produce il materiale conseguimento del profitto ingiusto nel quale si sostanzia il pericolo insito nella “induzione” sicche’ quando il reato consista nella induzione alla redazione di un testamento olografo il momento consumativo deve ravvisarsi nella successiva pubblicazione dell’atto e nell’accettazione dell’eredita’, fatti produttivi di un effetto dannoso per il soggetto passivo e da cui deriva il materiale conseguimento del profitto ingiusto (Sez. 2, n. 20669 del 17/01/2017,Rv. 269883).
Analogo principio si trova declinato in termini sovrapponibili in Sez. 2, n. 45786 del 16/10/2012, Migliorini, Rv. 254352 in relazione a fattispecie consistente nell’approfittamento della delega ad operare sul c/c della p.o., nella quale si e’ affermato che la condotta di induzione perde di rilievo autonomo ove il reato si protragga sino alla commissione di successivi atti appropriativi, ripetuti nel tempo, i quali non costituiscono mero “post factum” non punibile, ma integrano la complessiva fattispecie delineata dalla norma incriminatrice. In particolare si e’ ritenuto che il reato ex articolo 643 c.p. si sia in quel caso consumato non solo con il conferimento all’imputata del potere di operare sul conto corrente della p.o. ma si sia protratto nel tempo per effetto delle varie operazioni compiute dalla stessa sul conto, richiamando l’elaborazione giurisprudenziale in materia di reato a condotta frazionata o plurima.
4.1 Ritiene il Collegio che l’analisi della questione non possa prescindere dalla incontroversa qualificazione del delitto ex articolo 643 c.p., come reato di pericolo, che si consuma nel momento in cui e’ compiuto l’atto capace di produrre un qualsiasi effetto dannoso per il soggetto passivo o altri (Sez. 2, n. 8103 del 10/02/2016, Raguso, Rv. 266366; Sez. 4, n. 27412 del 23/04/2008, L’Avena,Rv. 240733;Sez. 3, n. 48537 del 01/12/2004,Illiano, Rv. 230488; Sez. 2, n. 9481 del 22/10/1992, dep. 1993, Monti, Rv. 195221).
Nello schema normativo la condotta materiale riposa su un dato d’abuso duplicemente declinato e sull’induzione del soggetto passivo “a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico” dannoso per il disponente o altri. Il fine di profitto qualifica nel senso della specificita’ il dolo che connota la fattispecie. In detto contesto appare impropria la individuazione del fine di profitto come elemento incidente sul perfezionamento del reato, con conseguente espansione della condotta fino a ricomprendervi l’attingimento dello stesso e trasformazione dell’illecito in reato d’evento laddove la fattispecie, destinata a sanzionare condotte di insidiosa ed elevata pericolosita’ a danni di soggetti oltremodo vulnerabili, risulta costruita con arretramento della soglia di punibilita’ proprio a ragione della necessita’ di piu’ energica tutela degli offesi.
4.2 La richiamata decisione n. 20669/17 ha condivisibilmente chiarito che la redazione di un testamento olografo non e’ atto che importi di per se’ alcun effetto giuridico dannoso ne’ per il testatore ne’ per gli interessati alla successione, stante la sua revocabilita’ e la sua fisiologica idoneita’ a produrre effetti solo a seguito della morte del disponente. Deve -tuttavia- ritenersi in coerenza con la sopradelineata prospettiva ermeneutica che, come gia’ argomentato da Sez. 2 n. 46109/2015, Belvisi,non mass., con la morte del testatore e con la pubblicazione dell’atto (che manifesta la volonta’ dell’imputata di avvalersene) si sia verificata la situazione di pericolo determinata dall’induzione con conseguente consumazione del reato ex articolo 643 c.p., rimanendo, invece, estraneo al perfezionamento dell’illecito il conseguimento del profitto, che si ricollega all’accettazione dell’eredita’ e attiene esclusivamente al piano del dolo specifico.
Nella specie la pubblicazione del testamento e’ avvenuta il 5.11.2012 e da detta data deve farsi decorrere il termine di prescrizione, venuto a scadenza il 5.5.2020, in epoca anteriore la pronunzia della sentenza d’appello, resa in data 13 maggio seguente.
5. Destituita di giuridico fondamento e, comunque, irrilevante e’ la questione di costituzionalita’ sollevata dalla difesa. Deve in proposito rammentarsi che la Corte Costituzionale con sentenza n. 278/2020 ha dichiarato per taluni versi infondate, per altri inammissibili, le plurime questioni di legittimita’ costituzionale del Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, comma 4 e del Decreto Legge 8 aprile 2020, articolo 36, comma 1. Nella specie, peraltro, deve osservarsi, conformemente a quanto rilevato dalla difesa, come non risulti che la trattazione del processo abbia subito dilazioni per effetto della normativa emergenziale, risultando ritualmente emesso nel periodo di vigenza del richiamato provvedimento il decreto di citazione per il giudizio d’appello ed essendosi proceduto a trattazione alla data nello stesso indicata. In ogni caso mette conto segnalare che, anche a voler diversamente opinare, la ritenuta fondatezza delle doglianze formulate con riguardo all’epoca di perfezionamento del reato a giudizio imporrebbe, comunque, di rilevare la causa estintiva maturata nelle more dell’impugnazione di legittimita’.
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio per essere il reato ascritto alla prevenuta estinto per prescrizione con conferma delle statuizioni civili.
L’esito del giudizio e la natura dell’attivita’ svolta dalle parti a sostegno delle contrapposte ragioni (la parte civile ha depositato memoria corredata da conclusioni scritte) inducono a ritenere la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese fra le stesse.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il reato e’ estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili e dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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