La demolizione dell’opera abusivamente edificata

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|16 marzo 2021| n. 10121.

La demolizione dell’opera abusivamente edificata non produce l’effetto estintivo del reato urbanistico di cui all’art. 44 del dPR n. 380 del 2001, non essendo applicabile analogicamente la disciplina dettata in materia di reati paesaggistici dall’art. 181, comma 1-quinquies, del dlgs n. 142 del 2004, la quale ha funzione premiale, diretta ad incentivare il recupero degli illeciti minori ed a far riacquistare alla zona interessata dall’abuso il suo originario pregio estetico.

Sentenza|16 marzo 2021| n. 10121

Data udienza 18 dicembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Reati urbanistici – Realizzazione di manufatti in zona vincolata in assenza di permesso a costruire e del nulla osta paesaggistico – Difetto di autosufficienza dei motivi di doglianza – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SARNO Giulio – Presidente

Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia;
Nei confronti di:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2959/19 del Tribunale di Bergamo del 19 dicembre 2019;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PRATOLA Gianluigi, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria del 17 novembre 2020, redatta, nell’interesse della imputata dall’avv. (OMISSIS), del foro di Brescia, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 19 dicembre 2019, il Tribunale di Bergamo ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in ordine ai reati a lei contestati, consistenti nella violazione urbanistica e paesaggistica derivante dall’avere costei realizzato un immobile in zona vincolata in assenza di permesso a costruire e di nullaosta paesaggistico, in quanto ha ritenuto di dover applicare la disposizione di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1-quinquies, in forza della quale non si procede penalmente laddove le opere realizzate siano state rimosse prima del giudizio con ripristino dello status quo ante.
Ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, osservando che la disposizione richiamata ha come suo bersaglio solamente le violazioni di carattere paesaggistico e non anche quelle di carattere urbanistico.
Con atto del 17 novembre 2020 (OMISSIS), per il tramite del suo difensore fiduciario, ha trasmesso una memoria con la quale ha rilevato che anche con riferimento al reato urbanistico deve dichiararsi il non luogo a procedere in quanto il reato e’ da intendere estinto per effetto del permesso a costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Predore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dal Procuratore generale bresciano e’ fondato e, pertanto, lo stesso deve essere accolto nei limiti di cui in dispositivo.
Si osserva, infatti, che, come questa Corte ha piu’ volte rilevato, la demolizione dell’opera abusivamente edificata non produce l’effetto estintivo del reato urbanistico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, non essendo applicabile analogicamente la disciplina dettata in materia di reati paesaggistici dal Decreto Legislativo n. 142 del 2004, articolo 181, comma 1-quinquies, la quale ha funzione premiale, diretta ad incentivare il recupero degli illeciti minori ed a far riacquistare alla zona interessata dall’abuso il suo originario pregio estetico (Corte di cassazione, Sezione III penale, 5 settembre 2014, n. 37168; idem Sezione III penale, 22 giugno 2011, n. 25026; idem Sezione III penale, 17 maggio 2011, n. 19317).
Nel caso in esame il Tribunale di Bergamo, senza alcun riferimento all’eventuale conseguimento di un permesso a costruire in sanatoria da parte della imputata per come, invece sostenuto dalla medesima nella sua ricordata memoria difensiva del 17 novembre 2020 (eventualita’ questa del conseguimento del permesso a costruire in sanatoria che, peraltro, parrebbe porsi in logica contraddizione con le ragioni in base alle quali il Tribunale ha inteso prosciogliere la imputata), ha esclusivamente fondato la propria decisione sulla circostanza che “l’opera abusivamente realizzata (in assenza di permesso a costruire ed in assenza di autorizzazione paesaggistica) risulta essere stata completamente rimossa”.
Pertanto, aggiunge il Tribunale, “a mente della norma di cui all’articolo 181, comma 1-quinquies (…) il reato deve essere dichiarato estinto”.
Evidente e’ l’erronea applicazione della disposizione citata compiuta dal Tribunale, posto che la valenza estintiva conseguente alla condotta in essa rappresentata non si estende al, pur contestato e non escluso nella sua giuridica sussistenza materiale, reato urbanistico.
La sentenza deve, percio’, essere annullata limitatamente all’avvenuto proscioglimento della (OMISSIS) anche con riferimento a quest’ultimo reato, con rinvio al Tribunale di Bergamo, in diversa composizione personale, che, alla luce dei rilievi dianzi esposti, riesaminera’ la posizione della imputata in ordine alla contravvenzione di carattere urbanistico a lei contestata, tenendo conto anche delle eventuali difese che in quella sede saranno, ove ritenuto da chi vi avrebbe interesse, sviluppate dalla difesa della medesima introdotte con la ricordata memoria del 17 novembre 2020 e che in questa sede di legittimita’, stanti le valutazioni in fatto che le stesse presuppongono, non possono formare oggetto di analisi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al proscioglimento di (OMISSIS) dal reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c), con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica.
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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