In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 1 ottobre 2020, n. 27249.

In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, il provvedimento con cui il giudice modifichi il programma di trattamento elaborato ai sensi dell’art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. senza il consenso dell’imputato comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio “ex” art. 178, lett. c), cod. proc. pen. (Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio l’ordinanza di sospensione del procedimento e messa alla prova con la prescrizione, adottata senza il consenso dell’imputato, di non allontanarsi da un determinato territorio, se non per giustificati motivi, e di seguire un percorso di mediazione con la persona offesa).

Sentenza 1 ottobre 2020, n. 27249

Data udienza 15 settembre 2020

Tag – parola chiave: Sospensione del procedimento con messa alla prova – Integrazione o modifica del programma di trattamento da parte del giudice solo con il consenso dell’imputato – Insussistenza – Violazione dell’art. 464 quater c.p.p. – Annullamento senza rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – rel. Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 30/05/2018 del GIP TRIBUNALE di PISTOIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DANIELE CENCI;
lette le conclusioni del PG Dott. Lucio Capasso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il G.i.p. del Tribunale di Pistoia con ordinanza emessa il 30 maggio 2018 ha disposto la sospensione per sei mesi del procedimento nei confronti di (OMISSIS), imputata del reato di lesioni personali stradali gravi (articolo 590-bis c.p., comma 1), ipotizzato come commesso il (OMISSIS), con messa alla prova della donna, cui contestualmente si e’ prescritto nel dispositivo del provvedimento di osservare il programma di trattamento scritto allegato, elaborato d’intesa con l’U.e.p.e. (acronimo di Ufficio di esecuzione penale esterna), di risiedere presso l’indirizzo indicato dalla stessa, di non allontanarsi dalle province di Pistoia e di Prato, salva l’insorgenza di documentate e motivate esigenze familiari, da comunicare all’U.e.p.e ed al Giudice, con affidamento all’U.e.p.e., anche in collaborazione con i Servizi sociali e con i Servizi specialistici del territorio; nella parte giustificativa del provvedimento (p. 1) si e’ anche precisato che allo svolgimento dell’attivita’ di cui al programma, comprensiva di prestazione di lavoro di pubblica utilita’, “dovra’ aggiungersi un percorso di mediazione con la persona offesa da concordarsi con l’Uepe”.
2. Ricorre per la cassazione dell’ordinanza (con atto depositato l’8 giugno 2018; atti pervenuti alla S.C. il 27 gennaio 2020) (OMISSIS), tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con cui denunzia violazione di legge (articolo 464-quater c.p.p., comma 4), per avere l’ordinanza di ammissione alla messa alla prova integrato/modificato il programma di trattamento concordato – si assume – in assenza del consenso dell’imputata.
Avendo il Tribunale – sottolinea il ricorrente – disposto che l’imputata segua un percorso di mediazione con la persona offesa, da concordarsi con l’U.e.p.e., nonostante l’avvenuto integrale risarcimento del danno, e che la stessa non si allontani dal territorio della province di Prato e Pistoia per sei mesi, prescrizioni entrambe non contemplate nel programma di trattamento elaborato dall’U.e.p.e. (programma allegato al ricorso, sub n. 3), e cio’ in difetto del consenso dell’imputata, si chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata. Si richiamano i precedenti di legittimita’ di Sez. 3, n. 5784 del 26/10/2017, Sez. 5, n. 7429 del 27/09/2013, G., Rv. 259993 e Sez. 5, n. 410 del 03/02/2016, Albizzi.
3. Il P.G. nella sua requisitoria scritta ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e deve essere accolto, per i seguenti motivi.
2. L’articolo 464-quater c.p.p., comma 4, recita: “Il giudice, anche sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dell’articolo 464-bis, comma 5 e ai fini di cui al comma 3 del presente articolo puo’ integrare o modificare il programma di trattamento, con il consenso dell’imputato”.
La S.C. ha gia’ in piu’ occasioni precisato che, atteso il tenore dell’articolo 464-quater c.p.p., comma 4, e’ ben possibile al Giudice integrare o modificare il programma di trattamento elaborato dall’U.e.p.e. ma che tale iniziativa presuppone il previo consenso dell’imputato (cfr. Sez. 5, n. 4610 del 18/12/2015, dep. 2016, Abazi Migeljano, non mass.; Sez. 3, ord. n. 5784 del 26/10/2017, dep. 2018, Tortola, Rv. 272006-01, sub n. 2 del “considerato in diritto”; e Sez. 5, n. 4761 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278306-01; sia pure in fattispecie non coincidenti, in cui era stato aggiunto un obbligo risarcitorio o restitutorio), consenso la cui esistenza nel caso di specie non si desume ne’ dal provvedimento impugnato ne’ dal verbale dell’udienza del 30 maggio 2018: il programma scritto non prevede ne’ l’obbligo di non spostarsi da un determinato territorio provinciale se non per giustificati motivi ne’ quello di seguire un percorso di mediazione con la persona offesa, prescrizioni entrambe in astratto ammissibili ma soltanto con l’accordo del destinatario delle stesse.
La conseguente violazione dell’articolo 464-quater c.p.p., integra non gia’ una mera ininfluente irregolarita’ ma una vera e propria lesione del diritto di difesa di interloquire sull’aggravamento in concreto disposto e, dunque, una nullita’ generale a regime intermedio ex articolo 178 c.p.p., lettera c).
Si impone, ex articolo 620 c.p.p., lettera l), la soluzione in dispositivo.
3. Motivazione semplificata, facendosi applicazione di principi giuridici gia’ reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente n. 84 dell’8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alle prescrizioni di non allontanarsi dalle province di Pistoia e di Prato e di iniziare un percorso di mediazione con la persona offesa.
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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