Istanza di sanatoria relativa ad un intervento edilizio

Consiglio di Stato, Sezione sesta, Sentenza 26 ottobre 2020, n. 6486.

Ai fini dell’accoglimento dell’istanza di sanatoria relativa ad un intervento edilizio già realizzato abusivamente, è necessaria la sussistenza del rispetto della c.d. doppia conformità, ossia non solo della conformità al Puc, ma anche alla pianificazione previgente.

Sentenza 26 ottobre 2020, n. 6486

Data udienza 22 ottobre 2020

Tag – parola chiave: Interventi edilizi – Sanatoria – Istanza – Presupposti per l’accoglimento – Individuazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2014 del 2020, proposto da
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fi. Pe., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gi. Pe. in Roma, via (…);
contro
Gi. De. Ba., rappresentato e difeso dall’avvocato Au. Ba., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ma. Fe. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia Sezione Prima n. 00298/2019, resa tra le parti, concernente del provvedimento prot. 2617 pratica PC/S-2016-1 del 26/05/2017 di rigetto dell’istanza di sanatoria presentata dal ricorrente in data 23/11/2016 prot. 5855; della comunicazione di avvio del procedimento prot. 329/2017 del19/01/2017; della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza del 17/02/2017 prot. 761;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Gi. De. Ba.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2020 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Fi. Pe., Au. Ba.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con l’appello in esame l’amministrazione comunale odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 298 del 2019 del Tar Friuli Venezia Giulia, di accoglimento dell’originario gravame; quest’ultimo era stato proposto dalla odierna parte appellata al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento recante diniego definitivo di istanza di sanatoria, prot. n. 2617 pratica n. PC/S-2016-1 emesso dal Comune di (omissis) – Ufficio Tecnico – Edilizia Privata ed Urbanistica in data 26 maggio 2017 relativamente all’istanza presentata dal ricorrente in data 23.11.2016 Prot. n. 5855.
All’esito del giudizio di prime cure, il Tar accoglieva il gravame sul profilo, ritenuto assorbente, dell’erronea motivazione circa il carattere abusivo del manufatto, dovendo la p.a. accertare la sussistenza della c.d. doppia conformità .
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava, avverso la sentenza di accoglimento, i seguenti motivi di appello:
– violazione dell’art. 49 l.r. n. 19 del 2009, erronea valutazione dei fatti e dei documenti allegati al giudizio, erronea motivazione, avendo il diniego escluso la compatibilità urbanistica;
– omessa pronuncia e difetto di motivazione sugli elementi forniti dalla p.a. in sede giudiziale, in relazione alla mancanza della doppia conformità .
– violazione art. 49 cit., omessa ed erronea valutazione dei fatti e dei documenti allegati al giudizio, erronea motivazione, stante la sussistenza di un altro motivo di diniego, concernente l’insufficienza della necessaria documentazione.
La parte appellata statale si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
Con ordinanza n. 3087 del 2020 veniva accolta la domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata e fissata l’udienza di discussone del merito.
Alla pubblica udienza del 22 ottobre 2020 la causa passava in decisione.

DIRITTO

1. L’appello è fondato, nei termini già evidenziati in sede di statuizione cautelare.
2. Dall’analisi della documentazione versata in atti emerge come il diniego impugnato sia stato basato sui seguenti elementi: la mancata comprova della “doppia conformità ” delle opere da sanare al momento della loro realizzazione ed a quello della richiesta sanatoria, con l’indicazione in particolare delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti al momento della presentazione della domanda di che trattasi (Zone agricole E4.4 – (omissis) delle N.T.A. del vigente P.R.G.); l’insufficienza della documentazione, da integrare con riferimento agli elementi indicati in sede di comunicazione dei motivi ostativi datata 17 febbraio 2017.
3. A fronte di tali emergenze, la sentenza di prime cure ha valorizzato la frase sull’abusività del manufatto, contenuta nel diniego finale.
Peraltro, l’analisi degli atti di causa evidenzia come tale frase (indicata sub n. 1) fosse riferita ad una delle osservazioni procedimentali di parte istante, mentre ragione principale del diniego impugnato è proprio l’assenza della doppia conformità, cioè quanto rilevato, come necessaria motivazione, dallo stesso Collegio di prime cure.
4. In linea di diritto costituisce orientamento consolidato il principio a mente del quale, ai fini dell’accoglimento dell’istanza di sanatoria relativa ad un intervento edilizio già realizzato abusivamente, è necessaria la sussistenza del rispetto della c.d. doppia conformità, ossia non solo della conformità al Puc, ma anche alla pianificazione previgente (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 gennaio 2019, n. 470 e 16 aprile 2018, n. 2255).
Il principio della doppia conformità di cui all’art. 36 del T.U. n. 380/2001, non deve essere interpretato in modo riduttivo, ritenendo che ai fini la sanatoria sia sufficiente che la conformità sussista al momento in cui si provvede sulla relativa domanda, ma deve, invece, essere interpretato nel senso che è necessario verificare la sussistenza della conformità anche all’epoca della realizzazione dell’opera abusiva. Il provvedimento di rigetto della domanda in sanatoria per accertamento di conformità è, dunque, legittimo se l’intervento abusivo, possibile secondo la disciplina sopravvenuta, non lo era in base alle norme vigenti all’epoca della realizzazione.
5. Conseguentemente, il diniego oggetto di impugnazione in prime cure appare assistito da adeguata motivazione, laddove, dopo aver preso in considerazione gli elementi prodotti e le precedenti statuizioni, pone a fondamento dell’esito negativo del procedimento proprio l’assenza del presupposto invocato dalla stessa sentenza impugnata.
6. Assume altresì rilievo dirimente la già evidenziata carenza della documentazione prodotta sotto i plurimi profili indicati in sede di comunicazione dei motivi ostativi, neppure adeguatamente integrata da parte istante.
7. Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va accolto, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
Sussistono giusti motivi, anche in relazione alla pluralità di contenziosi pendenti, per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2020 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice – Presidente
Alessandro Maggio – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere, Estensore
Giovanni Orsini – Consigliere

 

 

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