In tema di patteggiamento

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 8 luglio 2020, n. 20326.

Massima estrapolata:

In tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione per errore sulla qualificazione giuridica del fatto qualora il giudice, pur avendo riconosciuto l’ipotesi di cui all’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990 nell’ipotesi di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di diverso tipo, abbia ritenuto sussistente una pluralità di reati in continuazione tra di loro, anziché un’unica fattispecie delittuosa. (In motivazione, la Corte ha precisato che la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, costituisce un’ipotesi autonoma di reato, con una pena unica ed indifferenziata, quanto alla tipologia di stupefacente, rispetto a quella delineata dall’art. 73, comma 1 del medesimo decreto).

Sentenza 8 luglio 2020, n. 20326

Data udienza 10 giugno 2020

Tag – parola chiave: PROCEDIMENTI SPECIALI – PENALI – PATTEGGIAMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato Giusep – Presidente

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. APRILE Ercole – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 08/03/2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. TASSONE Kate, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna disponeva, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., l’applicazione della pena nei riguardi di (OMISSIS) in relazione al reato di detenzione di sostanze stupefacenti di varia natura.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il (OMISSIS), con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all’articolo 81 c.p., e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, e il vizio di motivazione, per avere il Giudice del patteggiamento erroneamente operato un aumento per continuazione per la detenzione di droghe “pesanti” e droghe “leggere”, laddove l’applicazione della disciplina del reato continuato non e’ possibile in relazione alla riconosciuta fattispecie unitaria del fatto di lieve entita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS) sia fondato.
E’ ben noto come, ai sensi dell’articolo 448 c.p.p., comma 2 bis, introdotto con la L. 23 giugno 2017, n. 103, sia ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, laddove sia dedotta l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, se tale errore sia manifesto risultando evidente dal testo del provvedimento impugnato.
Ora, nel caso di specie e’ effettivamente sussistente un palese errore di qualificazione giuridica del fatto, in quanto e’ pacifico nella giurisprudenza di legittimita’ che, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entita’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, all’esito della formulazione normativa introdotta dal Decreto Legge n. 146 del 2013, articolo 2, conv. in L. n. 10 del 2014, deve essere configurata come ipotesi autonoma di reato, con una pena unica ed indifferenziata, quanto alla tipologia di stupefacente, rispetto a quella delineata dall’articolo 73, comma 1, del medesimo decreto: con la conseguenza che, nell’ipotesi di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di diverso tipo, in un identico contesto, e’ illegittima la determinazione della pena operata applicando l’aumento della continuazione per effetto della erronea trasformazione della qualificazione del fatto da unico reato in due distinti reati (Sez. 4, n. 36078 del 06/07/2017, Dubini, Rv. 270806).
Non conduce a una differente conclusione la circostanza che all’odierno ricorrente fosse stata contestata anche la cessione a terzi di imprecisati quantitativi di droga, in quanto dalla motivazione della sentenza gravata si evince chiaramente che il Giudice del patteggiamento ha operato l’aumento per continuazione giustificandolo esclusivamente in relazione alle piu’ prospettate ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti di natura diversa.
2. L’accoglimento del ricorso comporta l’annullamento della sentenza senza rinvio, considerato che l’accertata erronea qualificazione giuridica del fatto inficia l’intero negozio processuale, con la conseguenza che le parti vanno rimesse dinanzi al giudice per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna per l’ulteriore corso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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