In tema di intermediazione finanziaria

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 31 agosto 2020, n. 18119.

La massima estrapolata:

In tema di intermediazione finanziaria, non è ravvisabile in capo all’intermediario professionale la sussistenza di un obbligo di “diffidenza” nei confronti del cliente che, avendo addotto nel contesto delle dichiarazioni ex art. 28 reg. Consob n. 11522 del 1998 un’alta propensione al rischio e l’intento di perseguire un’elevata redditività degli investimenti, benché dettagliatamente informato sulle criticità delle operazioni conseguentemente prospettategli, abbia nondimeno liberamente scelto di compierle.

Ordinanza 31 agosto 2020, n. 18119

Data udienza 23 luglio 2020

Tag/parola chiave: Banca – Contratti futures – Perdite – Risarcimento danni – Obblighi informativi – Acquisizione del profilo dell’investitore – Questionario – Dichiarazione alta propensione al rischio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23084/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in qualita’ di successore universale di (OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1213/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23/07/2020 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

FATTI DI CAUSA

E’ proposto ricorso, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 29 giugno 2015, la quale ha accolto l’impugnazione avverso la decisione del Tribunale di Parma, che aveva condannato la (OMISSIS) s.p.a. al risarcimento del danno di Euro 198.780,00 in favore di (OMISSIS), in relazione a perdite subite su nove contratti futures FIB 30 conclusi il 10 settembre 2001, disattendendo la domanda con riguardo ai contratti conclusi nell’agosto precedente.
Si difende con controricorso l’intimata
Le parti hanno depositato le memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi di ricorso possono essere come di seguito riassunti:
1) violazione e falsa applicazione della L. n. 58 del 1998, articolo 21 e articolo 28 reg. Consob n. 11522 del 1998, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la corte del merito ritenuto la banca non inadempiente all’obbligo informativo ed all’acquisizione del profilo dell’investitore: quando, invece, la dichiarazione resa dal cliente (nella specie, di avere alta propensione al rischio) non puo’ essere recepita come tale dalla banca, comunque tenuta ad approfondire le caratteristiche dello stesso, specie se egli rifiuti di fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria;
2) violazione e falsa applicazione della L. n. 58 del 1998, articolo 21 e
articolo 29 reg. Consob n. 11522 del 1998, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la corte del merito ritenuto adeguate le operazioni di investimento effettuate, sebbene l’operativita’ del ricorrente abbia avuto un’evoluzione vorticosa dovuta alla sua tipologia ci investitore compulsivo, e sebbene gia’ nel mese di giugno 2001 l’investimento compiuto fosse prossimo alla soglia limite del 50% delle perdite, non rilevando il mero dato formale che essa non fosse stata superata;
3) violazione e falsa applicazione della L. n. 58 del 1998, articolo 21, articoli 28 e 29 reg. Consob n. 11522 del 1998, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la corte del merito affermato essere le operazioni adeguate, solo perche’ simili ad altre eseguite anteriormente, dal momento che la legge invece impone l’informativa al cliente di ogni specifica operazione;
4) violazione e falsa applicazione degli articoli 1175, 1375 c.c., L. n. 58 del 1998, articolo 21, articoli 28 e 29 reg. Consob n. 11522 del 1998, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la corte del merito ritenuto irrilevanti le circostanze della mancata predisposizione di un conto corrente dedicato da parte della banca e l’accettazione di titoli in garanzia (obbligazioni convertibili) diversi da quelli (titoli di Stato o liquidita’) previsti nel contratto, non tenendo quindi una condotta adempiente secondo la Delib. Consob n. 12716 del 2000; e per avere altresi’ ritenuto insussistente il nesso di causalita’ col danno patito.
2. – La corte del merito, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che:
a) in punto di fatto, l’investitore dichiaro’, nel questionario riempito nel mese di maggio del 2000, un’alta propensione al rischio e l’intento di perseguire l’elevata redditivita’ degli investimenti; il cliente inizio’ ad investire in borsa sin dal 1986 ed aveva effettuato centinaia di operazioni FIB 30, sempre telefonando anche due o tre volte al giorno per seguirne l’andamento; egli, pertanto, fu perfettamente consapevole dell’operativita’ dei contratti futures, avendo addirittura concordato con la precedente banca di ripartire i guadagni a meta’ e dovendo semmai agire con maggior prudenza, proprio per avere in passato gia’ patito perdite; il cliente, inoltre, ha espressamente ammesso di avere voluto operare in derivati; ha concluso, quindi, per la piena consapevolezza del cliente della situazione (al riguardo, sono state esaminate dalla corte d’appello le numerosissime telefonate, registrate e trascritte, intercorse con l’impiegato bancario);
b) ancora in punto di fatto, vi e’ prova che l’impiegato bancario avverti’ il cliente del prossimo superamento della soglia limite, ma egli insistette nel proseguire le operazioni;
c) l’operazione di acquisto senza vendita di futures non fu inadeguata, in quanto non e’ tale quella solo vicina alla soglia limite del 50%, che non era stata superata, onde la banca fu adempiente per l’avvertenza in tal senso rivolta all’investitore, risultante dalle telefonate trascritte;
d) pertanto, ne’ l’acquisto dei nove futures dell’agosto 2001, ne’ quello del settembre 2001 fu inadeguato per il cliente, per frequenza, tipologia, oggetto e dimensione, attesa la concreta situazione della pregressa operativita’ intensa e del patrimonio complessivo posseduto;
e) la mancata apertura di un conto corrente dedicato, che potesse segnalare con maggiore immediatezza i guadagni e le perdite, rimane irrilevante, perche’ il (OMISSIS) ha dichiarato di non avere mai controllato gli estratti conto e non ha mai contestato nessuna operazione, e soprattutto perche’ che vi erano di continuo plurimi contatti quotidiani con la banca;
f) la mancata costituzione in garanzia di obbligazioni, invece che di liquidita’ o titoli di Stato, a tutela della stessa banca, e’ condotta che non rileva nell’ambito dei dedotti omessi obblighi informativi, ma, semmai, puo’ attenere alla quantificazione del danno, ove questo fosse stato inferiore in caso di diversa composizione della garanzia;
g) quanto esposto porta anche ad escludere il nesso causale, non provato, dato che non si puo’ presumere che egli, aduso ad investire in simili titoli con le accertate modalita’, avrebbe desistito dall’acquisto ove avesse ricevuto ulteriori e diverse avvertenze; vi e’, anzi, la prova contraria, in quanto egli si oppose alla chiusura delle posizioni, impostagli d’imperio dalla banca, al fine di limitare le perdite.
3. – Cio’ posto, la deduzione dei vizi di omesso esame di fatto decisivo, compiuta in tutti i motivi mediante il richiamo generico all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e’ inammissibile in ciascuno, perche’ all’indicazione della norma predetta non e’ mai seguita l’indicazione del “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).
4. – Tutti i motivi si scontrano, anche laddove denunziano la violazione di legge ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con l’ostacolo della inammissibilita’.
La corte del merito ha ritenuto che le operazioni compiute furono adeguate al tipo di investitore dichiaratosi altamente propenso al rischio, che la banca non omise informazioni rilevanti, che non era superato il limite del 50% delle perdite al momento dell’esecuzione delle operazioni e che, al riguardo, la banca si preoccupo’ di informare vigorosamente e ripetutamente il cliente dell’approssimarsi di detta soglia.
Ne’ – a fronte di simili accertamenti in fatto, rimessi alla sfera di esclusiva competenza riservata al giudice del merito – e’ fondata la tesi di ravvisare, in capo all’intermediario, una sorta di obbligo di “diffidenza” in ordine alla stessa dichiarazione del cliente sulla propria propensione al rischio e sull’attesa di ottenere elevati guadagni mediante investimenti altamente speculativi: specie quando, come nella specie in fatto accertato, le concrete operazioni liberamente compiute dall’investitore abbiano riguardato derivati ad alto rischio, e parallele elevate possibilita’ di rendimento, di cui l’investitore sia stato momento per momento edotto (cfr. gli ampi riferimenti alle telefonate quotidiane, riportati nella decisione impugnata).
Neppure l’esistenza ex post di un profilo di “investitore compulsivo” puo’ imporre all’intermediario l’obbligo di seguire sul piano psicologico o psichiatrico il cliente, quando non abbia ragioni di dubitare della sua capacita’ di intendere e di volere, essendo in tal senso tutelato dall’ordinamento l’affidamento del terzo, sino al limite della sua mala fede (cfr. articolo 428 c.c.): circostanze, queste, che mai risultano neppure dedotte.
Non coglie nel segno la censura, contenuta nel terzo motivo, secondo cui la corte d’appello avrebbe ritenuto l’adeguatezza delle operazioni sulla base del mero dato dell’avvenuta anteriore simile operativita’, come risulta dalla ben piu’ complessa motivazione della impugnata decisione, sopra ricordata.
Infine, la corte del merito ha, del pari, adeguatamente spiegato la ragione per la quale nessun’efficienza causale ebbero – sulla perseveranza del cliente nel proseguire con le operazioni in derivati, poi rivelatesi in perdita – la mancata predisposizione di un conto corrente dedicato o l’accettazione di titoli in garanzia diversi da quelli convenuti.
In sostanza, dunque, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non da’ luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ne’ in quello del precedente n. 4 (fra le altre, Cass. 10 giugno 2016, n. 11892), risolvendosi cosi’ la censura in esame in una riproposizione del giudizio di fatto.
Quanto all’avere la corte del merito accennato all’insussistenza anche del nesso di causalita’ col danno patito, valutazione riferita alla pregressa analoga operativita’, si tratta, all’evidenza, di una seconda ratio decidendi, posto che costituisce l’esclusione di un secondo elemento oggettivo della fattispecie di responsabilita’, la quale era gia’ non integrata per la mancanza del primo fondamentale elemento della condotta inadempiente.
Ne deriva l’applicazione del principio secondo cui, ove “la sentenza sia sorretta da una pluralita’ di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza” (e multis, Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 24 maggio 2006, n. 12372).
5. – La condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre agli esborsi per Euro 200,00, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento sui compensi ed agli accessori di legge.
Dichiara che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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