In tema di notificazioni degli atti processuali

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 24 giugno 2019, n. 16846.

La massima estrapolata:

In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.

Ordinanza 24 giugno 2019, n. 16846

Data udienza 12 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21880/2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 950/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 02/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2018 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI;
lette le considerazioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO

(OMISSIS) citava innanzi al Tribunale di Vibo Valentia (OMISSIS), proprietaria del fabbricato adiacente, per chiedere il risarcimento dei danni cagionati all’immobile di sua proprieta’ a seguito di lavori di ristrutturazione, che avevano interessato l’abitazione della convenuta.
(OMISSIS) si costituiva, resistendo alla domanda.
Il processo veniva interrotto per il decesso della (OMISSIS); il Tribunale di Vibo Valentia accoglieva parzialmente la domanda della (OMISSIS).
Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello (OMISSIS) e (OMISSIS) quali coeredi di (OMISSIS).
(OMISSIS) si costituiva, resistendo al gravame e chiedeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti costituite nel giudizio di primo grado.
La Corte d’Appello ordinava l’integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali, costituendosi, deducevano preliminarmente che il contraddittorio doveva essere integrato anche nei confronti (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di eredi di (OMISSIS), i quali erano stati pretermessi nel giudizio di primo grado.
La Corte d’Appello inizialmente dispone l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti; successivamente, con ordinanza del 16.4.2012 revoca l’ordine di integrazione del contraddittorio e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza del 5.6-2.7.2013, la Corte d’Appello di Catanzaro dichiarava la nullita’ della sentenza di primo grado e l’improcedibilita’ del giudizio d’appello per difetto di integrita’ del contraddittorio.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso (OMISSIS) sulla base di due motivi; resistono (OMISSIS) e (OMISSIS) e, con distinto atto di controricorso, (OMISSIS).
In prossimita’ dell’udienza (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno depositato memorie illustrative ex articolo 378 c.p.c..
Il Procuratore Generale, in persona del Dott. Corrado Mistri, ha concluso per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per cassazione proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS), perche’ tardivamente proposto oltre l’anno dalla pubblicazione della sentenza d’appello.
Deducono le contro ricorrenti che la sentenza e’ stata pubblicata il 2.7.2013 e la notifica del ricorso e’ stata tardivamente effettuata il 16.12.2014.
L’eccezione di inammissibilita’, rilevabile anche d’ufficio, e’ fondata.
Osserva il collegio che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, alla quale si intende dare continuita’, (Cassazione civile, sez. un., 24/07/2009 N. 17352), in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facolta’ e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avra’ effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreche’ la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.
Nell’ampia motivazione, le Sezioni Unite hanno spiegato che la ripresa del processo notificatorio e’ rimessa alla parte istante e che deve escludersi la possibilita’ di chiedere una preventiva autorizzazione del giudice, vuoi perche’ questa sub-procedura allungherebbe ulteriormente i tempi processuali, vuoi perche’ non sarebbe “neanche utile al fine di avere una previa valutazione certa circa la sussistenza delle condizioni per la ripresa del procedimento di notificazione, in quanto si tratterebbe solo di una valutazione preliminare effettuata non in sede decisoria e per di piu’ in assenza del contraddittorio con la controparte interessata” (sez. un., 17352/2009, cit.; il principio e’ stato ribadito dalle sezioni semplici: Cass., 11 settembre 2013, n. 20830 e Cass., 25 settembre 2015, n. 19060).
La soluzione adottata, del resto, e’ congrua con il principio della scissione degli effetti della notificazione nei confronti dell’istante e del destinatario, valorizzando, rispettivamente, la data iniziale e quella di perfezionamento del procedimento; inoltre, detto orientamento valorizza, la continuita’ e la speditezza del procedimento stesso, che verrebbe rallentato attraverso la necessita’ del ricorso al giudice.
Il fatto, poi, che nel corso del procedimento di notificazione insorgano difficolta’, esigenze di ulteriori indagini circa i luoghi in cui il destinatario ha la residenza, il domicilio o la dimora, ecc” e’ un’evenienza ricorrente e direttamente o indirettamente prevista dalle disposizioni di legge, e lo stesso ufficiale giudiziario puo’, e dovrebbe, assumere iniziative al riguardo come rilevato dalla giurisprudenza (cfr., per esempio, Cass. n. 12183/2004, 11332/2005, 17453/2006, 2909/2008). In questo quadro appartiene alla fisiologia del procedimento notificatorio anche lo scambio di utili informazioni tra parte istante e ufficiale giudiziario ed e’ congruo ritenere la sostanziale unita’ del procedimento quando, dopo che una prima fase del procedimento non abbia avuto positiva conclusione per l’accertata mancata corrispondenza della situazione di fatto a quella indicata dall’istante, quest’ultimo fornisca ulteriori indicazioni ai fini del perfezionamento della notificazione. Naturalmente, anche in relazione a questa prospettazione rimane salva la valutazione circa la imputabilita’ o meno al richiedente della inesattezza delle iniziali indicazioni, in quanto la giurisprudenza sulla dissociazione dei tempi della notificazione per il richiedente e il destinatario e’ basata sull’assunto che a detrimento del primo non debbano andare aspetti del procedimento che non siano sotto il suo controllo.
Nella sentenza citata, la Corte, affrontando il problema dei limiti temporali, entro cui doveva essere ripreso il procedimento notificatorio, stabiliva che doveva trattarsi di un tempo ragionevole, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per venire a conoscenza dell’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie. E tale criterio, considerata la specificita’ del tipo di difficolta’ procedurale incontrata e dello strumento a disposizione per il suo superamento, deve ritenersi applicabile, ove possibile, in relazione ad ogni tipo di termine perentorio entro cui debba avvenire una notificazione.
Le Sezioni Unite sono successivamente intervenute per dirimere le incertezze giurisprudenziali in ordine al termine entro il quale riattivare il procedimento notificatorio. Con sentenza del 15/07/2016, n. 14594 hanno stabilito che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestivita’ gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla meta’ dei termini indicati dall’articolo 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.
Trattandosi di sentenza non notificata alle controparti, il termine lungo per impugnare, pari ad un anno, tenuto conto della sospensione dei termini feriali, scadeva il 30.9.2013.
La ricorrente attivo’ la notifica tempestivamente, in data 17.9.2014 ma in data 3.11.2014 apprese del decesso dell’Avv. (OMISSIS), procuratore costituito di (OMISSIS) e (OMISSIS), come risulta dalla ricezione delle cartoline di ritorno allegate al ricorso.
Una volta appreso del decesso dell’Avv. (OMISSIS), la ricorrente aveva trenta giorni di tempo per la prosecuzione del procedimento notificatorio, da effettuarsi alle parti personalmente.
Tale termine scadeva il 3.12.2014, mentre la notifica alle controricorrenti e’ stata inoltrata il 16.12.2014, ne’ la (OMISSIS) ha dato prova rigorosa di eccezionali circostanze che hanno impedito nei termini la riattivazione del procedimento, quali la difficolta’ nelle ricerche anagrafiche, il cambiamento di residenza o altre evenienze che abbiano rallentato il processo notificatorio.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in Euro 3100,00 in favore di ciascun contro ricorrente, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge, iva e cap come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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