Reati edilizi ed il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 23 maggio 2019, n. 22580.

La massima estrapolata:

In tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l’estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche, ma non di quelli disciplinati dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione, in forza del permesso indicato, non può revocare l’ordine di demolizione del manufatto abusivo se esso non risulti conforme alla normativa antisismica, sia sul piano formale, sia su quello sostanziale, poiché altrimenti l’opera non risulta sicura per l’incolumità delle persone e delle cose.

Sentenza 23 maggio 2019, n. 22580

Data udienza 15 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo – rel. Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 04/07/2018 del TRIBUNALE di TRANI;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. ANGELO MATTEO SOCCI;
lette le conclusioni del PG, Dott.ssa Filippi Paola: “Inammissibilita’ del ricorso”.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Trani, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 4 luglio 2018 ha respinto l’istanza di (OMISSIS) e di (OMISSIS) diretta ad ottenere la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione di cui alla sentenza n. 392 del 27 novembre 2002 del Tribunale di Trani, irrevocabile il 4 luglio 2003, per intervenuto rilascio del titolo abilitativo in sanatoria.
2. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
2.1. Violazione di legge, contraddittorieta’ della motivazione e mancata valutazione di una prova decisiva.
Dall’attivita’ istruttoria disposta dal giudice dell’esecuzione emerge la sussistenza del diritto dei ricorrenti alla revoca o alla sospensione dell’ordine di demolizione. Il perito, Ing. (OMISSIS) aveva risposto in maniera esauriente ai quesiti, rilevando la cubatura dell’immobile inferiore ai 450 metri cubi e, quindi, non era necessario il certificato di idoneita’ statica, ma solo il certificato di collaudo. Il Tribunale invece rigetta l’istanza in relazione ad un adeguamento sismico non realizzato.
L’adeguamento antisismico non risulta pero’ applicabile all’immobile in esame. Si tratta di un’eventualita’ di generica realizzazione dell’adeguamento antisismico non meglio identificata.
Hanno chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Filippi Paola, ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza del motivo, e per genericita’.
L’ordinanza impugnata analizza con motivazione adeguata, immune da contraddizione e da manifeste illogicita’ tutti gli aspetti della vicenda, rilevando come il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria (del (OMISSIS), Comune di (OMISSIS), prot. N. (OMISSIS)) con la menzione della possibilita’ dell’adeguamento della struttura alle norme antisismiche. Il perito incaricato dal giudice dell’esecuzione, ing. (OMISSIS), aveva poi accertato che “non sono stati realizzati adeguamenti sismici e che questi sono stati solo genericamente prospettati”. Inoltre non risultava rilasciato il certificato di collaudo, in relazione alla cubatura inferiore ai 450 metri cubi (se superiore necessitava il certificato di idoneita’ statica).
Su quest’ultimo aspetto nulla dicono i ricorrenti nel ricorso per Cassazione. Contestano solo genericamente la motivazione ma non si confrontano con quanto rilevato nel provvedimento impugnato.
E’ pur vero che l’ordine di demolizione puo’ essere irrogato solo per le violazioni sostanziali e non per quelle formali: “In tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica, il potere-dovere del giudice di ordinare la demolizione dell’immobile, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 98, comma 3, in caso di condanna per i reati previsti dalla relativa normativa, sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali” (Sez. 3, n. 6371 del 07/11/2013 – dep. 11/02/2014, De Cesare, Rv. 25889901). Ma questo e’ rilevante prima dell’ordine di demolizione di cui alla sentenza di condanna; successivamente l’adeguamento alla normativa antisismica, per la revoca dell’ordine di demolizione, deve risultare completo. Infatti il permesso di costruire in sanatoria comporta l’estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche ma non anche di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio: “In tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 36, comporta l’estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio” (Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017 – dep. 07/08/2017, Rizzo, Rv. 27079201; vedi anche Sez. 3, n. 54707 del 13/11/2018 – dep. 07/12/2018, CARDELLA LUCA, Rv. 27421201 e Sez. 7, n. 11254 del 20/10/2017 – dep. 13/03/2018, Franchino e altri, Rv. 27254601).
Si tratta comunque di accertamenti in fatto insindacabili in sede di legittimita’ se adeguatamente motivati come nel caso in giudizio.
4.1. Puo’ conseguentemente esprimersi il seguente principio di diritto: “In tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 36, comporta l’estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione non puo’ revocare l’ordine di demolizione dell’opera abusiva se non adeguata in tutti i suoi aspetti (sia per le violazioni formali e sia per quelle sostanziali) alla normativa antisismica, poiche’ l’opera non risulta sicura per l’incolumita’ delle persone e delle cose”.
5. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle ammende.

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