In tema di misure cautelari ai fini della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|22 marzo 2021| n. 10946.

In tema di misure cautelari, ai fini della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, il reato di concorso esterno non è assimilabile a quello di partecipazione alla associazione mafiosa e non si può considerare esistente alcuna presunzione assoluta in punto di adeguatezza della suddetta misura, in quanto l’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 4, comma 1, legge 16 aprile 2015, n. 47, deve essere interpretato conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2015 che, nel vigore della previgente disciplina, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’equiparazione del concorso esterno alla partecipazione al reato associativo.

Sentenza|22 marzo 2021| n. 10946

Data udienza 16 dicembre 2020

Integrale
Tag – parola chiave: MISURE CAUTELARI – ESIGENZE CAUTELARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROCCHI Giacomo – Presidente

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere

Dott. MAGI Raffael – rel. Consigliere

Dott. ALIFFI Francesco – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 30/06/2020 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. MARIELLA DE MASELLIS;
Il P.G. conclude per il rigetto del ricorso.
udito il difensore:
E’ presente l’avvocato (OMISSIS), del foro di PALERMO in difesa di (OMISSIS) che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Palermo, costituito ai sensi dell’articolo 309 c.p.p. – con ordinanza emessa in data 30 giugno 2020 ha parzialmente confermato, nei confronti di (OMISSIS), il titolo cautelare rappresentato dalla ordinanza emessa dal Gip in data 3 giugno 2020.
Ad essere oggetto di conferma e’ la parte della decisione del Gip relativa alla ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, di cui al capo n. 3 di provvisoria imputazione.
Vi e’, di contro, annullamento della prima decisione in riferimento a due ipotesi di concorso nel reato di intestazione fittizia di beni (capi 13 e 15), relativi alla (OMISSIS) srl e alla (OMISSIS) srl.
2. Quanto all’inquadramento delle condotte tenute da (OMISSIS) – per come realizzato nella decisione del Tribunale – va in sintesi evidenziato quanto segue.
2.1 Le emergenze istruttorie, gia’ valutate in modo autonomo dal Gip, consentono di affermare che tra (OMISSIS) e alcuni soggetti appartenenti alla organizzazione mafiosa cosa nostra era venuta in essere una relazione stabile, caratterizzata da reciproco interesse, nel settore imprenditoriale della raccolta di scommesse su eventi sportivi.
In particolare, va rilevato che il Tribunale, dopo aver esposto le caratteristiche criminali (per accertata appartenenza alla organizzazione mafiosa) delle persone con cui il (OMISSIS) – in tale ambito – si relazionava (tra cui (OMISSIS), in fase iniziale, e (OMISSIS) successivamente), compie riferimento da un lato a contenuti dichiarativi provenienti da un collaboratore di giustizia ( (OMISSIS)), dall’altro a contenuti di intercettazioni telefoniche o ambientali. Secondo la combinazione di tali elementi probatori, il Tribunale individua da un lato l’interesse del (OMISSIS) – consapevole della caratura mafiosa dei soggetti con cui si rapportava – ad accrescere il suo giro di affari e di introiti, dall’altro l’interesse della organizzazione mafiosa a percepire quote dei profitti realizzate dalle varie compagini societarie riferibili al (OMISSIS) e al coindagato (OMISSIS).
Si tratterebbe, pertanto, di un consapevole e volontario apporto – portato dal (OMISSIS) – al mantenimento della operativita’ della organizzazione mafiosa in un settore nevralgico della economia (quello della raccolta delle scommesse), coincidente con l’interesse imprenditoriale del (OMISSIS) medesimo ad accrescere il proprio giro di affari ed il numero delle agenzie oggetto di controllo.
2.2 Vengono citate nella ordinanza tanto le dichiarazioni del (OMISSIS) che taluni stralci di conversazioni captate, che confermerebbero – secondo il Tribunale – l’ipotesi di accusa, essendo in particolare emerso che:
a) lo stesso (OMISSIS) in una conversazione intercettata del 28 giugno 2017 finiva con il confermare che l’agenzia di Bagheria, dove aveva iniziato ad operare, era in societa’ di fatto con il mafioso (OMISSIS) (.. lo e la buonanima che s’asciugarono alla Noce..), cosi’ come riferito, sia pure de relato, dal collaborante (OMISSIS). In tale centro scommesse lavoravano i figli dell’ (OMISSIS) e dopo la morte di (OMISSIS) sarebbe stato proprio (OMISSIS) a farsi carico di talune loro esigenze economiche;
b) altre intercettazioni attestano che il (OMISSIS) era pienamente consapevole della esistenza di una unica strategia di impresa realizzata dal gruppo imprenditoriale (OMISSIS), che si avvaleva del rapporto esistente tra (OMISSIS) e il mafioso (OMISSIS) (gia’ condannato per il delitto di cui all’articolo 416 bis c.p.). Il rapporto imprenditoriale di (OMISSIS) con il (OMISSIS) era pertanto funzionale non solo a consolidare la presenza del (OMISSIS) nel settore, ma a favorire gli interessi del (OMISSIS) e della famiglia mafiosa di appartenenza di costui. Sono censite conversazioni durante le quali (OMISSIS) si assicura della realizzazione di compiti delegati al (OMISSIS) ed al (OMISSIS), cosi’ come durante le quali si fa menzione di trasporto di somme di denaro destinate al (OMISSIS) da parte del (OMISSIS) o si realizzano conteggi di somme di danaro (tra (OMISSIS) e (OMISSIS)) provenienti dalla attivita’ di impresa e destinate al (OMISSIS) o ad altri esponenti della organizzazione mafiosa come il Cillari;
c) a cio’ si aggiungono altre captazioni di conversazioni che, secondo il Tribunale, risultano indicative della capacita’ del (OMISSIS) di mantenere rapporti con diversi esponenti mafiosi, si’ da assicurarsi il nulla-osta per l’acquisizione di punti di raccolta delle scommesse (episodio relativo alle conversazioni intervenute tra il (OMISSIS) e (OMISSIS), esponente di spicco della famiglia della Noce, relativo alla acquisizione di un punto di raccolta delle scommesse da parte del (OMISSIS));
d) il rapporto di protezione e reciproco interesse stretto dal (OMISSIS) con gli esponenti di cosa nostra emergerebbe, altresi’, da conversazioni intercorse tra l’indagato e la moglie, pure censite nella ordinanza del Tribunale.
2.3 Quanto alle fittizie intestazioni di quote societarie il Tribunale ritiene carente la prova non gia’ della fittizieta’ delle singole operazioni ma della ricorrenza del dolo specifico di eludere l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.
3. Quanto al profilo delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura, il Tribunale ritiene sussistente – in rapporto al titolo di reato – tanto la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze che la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere.
Si afferma, pertanto, la insussistenza di emergenze in fatto tali da attenuare la presunzione relativa in punto di ricorrenza dei pericula libertatis.
Il risalente rapporto con esponenti mafiosi di vertice viene ritenuto indicativo di una costante volonta’ dell’indagato di espandere, in tal modo, la propria attivita’ di impresa ed i conseguenti guadagni, fornendo un apporto consistente alla realizzazione degli scopi del sodalizio criminale.
Ci si sofferma, in particolare, sulla inadeguatezza di misure meno afflittive della custodia in carcere, arresti domiciliari con uso di dispositivi elettronici compresi (al di la’ della segnalata presunzione legale assoluta) in ragione del fatto che “la restrizione della liberta’ e delle opportunita’ di relazione e comunicazione che ne deriva e’ sostanzialmente inefficace rispetto alle urgenze di tutela ravvisate”.
4. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – (OMISSIS), articolando distinti motivi, qui sintetizzati nei limiti di legge di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p., comma 1.
4.1 Al primo motivo si deduce nullita’ del titolo cautelare genetico per assenza di autonoma valutazione da parte del Gip.
Secondo il ricorrente, l’autonoma valutazione delle risultanze probatorie – da parte del Gip – e’ mancata del tutto, essendo stata integralmente riportata nella decisione la sintesi delle risultanze investigative contenuta nella richiesta del Pubblico Ministero.
L’avvenuto rigetto della domanda su un ulteriore capo – aspetto valorizzato dal Tribunale – non puo’ ritenersi indicativo della valutazione autonoma sui fatti integranti il concorso esterno in associazione mafiosa, dovendo essere assicurato l’autonomo giudizio su ogni capo.
L’avvenuta trasposizione dei contenuti della richiesta, con riferimento ai dati dimostrativi, puo’ dirsi consentito solo quando cio’ non si traduca in un acritico recepimento delle conclusioni proposte dalla pubblica accusa. Nel caso in esame mancherebbe il profilo critico di valutazione, con sostanziale riproposizione delle tesi introdotte dal Pubblico Ministero.
4.2 Al secondo motivo deduce violazione di legge processuale in riferimento alla omessa valutazione di elementi a discarico prospettati da (OMISSIS) in sede di interrogatorio.
In sostanza, si rimprovera al Tribunale l’omessa considerazione degli elementi a discarico prospettati dal (OMISSIS), aventi – in tesi – carattere di decisivita’.
Il (OMISSIS) ha rivendicato la piena legittimita’ e legalita’ del suo operato professionale, trattandosi di soggetto concessionario dei Monopoli di Stato presso la (OMISSIS), nonche’ socio di altre societa’.
Viene illustrata e riepilogata, nell’atto di ricorso, l’intera attivita’ svolta dal (OMISSIS) nel settore della raccolta di giochi e scommesse, dall’anno 2007 in avanti.
Si lamenta la mancata valutazione delle allegazioni relative alle dimensioni e alle caratteristiche dell’attivita’ di impresa svolta.
Si lamenta la mancata valutazione delle prospettate ragioni di inattendibilita’ del collaborante (OMISSIS).
Si espone che l’evoluzione della attivita’ di impresa del (OMISSIS) e’ avvenuta in modo del tutto diverso da come ritenuto dal Tribunale, con mancata valutazione delle allegazioni difensive sul punto.
La abilita’ gestionale del (OMISSIS) e’ stata l’unico ingrediente della sua espansione commerciale nel particolare settore, grazie alla pluriennale esperienza.
Vengono contestate, in fatto, le argomentazioni del Tribunale sulla comunanza di interessi con il (OMISSIS) e il (OMISSIS).
Trattandosi di ampi riferimenti in fatto, si rinvia, sul punto, al testo del ricorso. Si afferma inoltre che il (OMISSIS) non era a conoscenza dei precedenti penali del (OMISSIS) ed ha sempre operato con soggetti che riteneva commercialmente affidabili, nonche’ titolari di autorizzazioni provenienti dalla Questura.
Anche i rapporti con (OMISSIS) sarebbero stati travisati, posto che costui era semplicemente un soggetto che frequentava la medesima parrocchia del (OMISSIS). Cosi’ come si contesta l’episodio della âEuroËœautorizzazione’ circa la acquisizione di una agenzia, che sarebbe stata concessa dal (OMISSIS).
Soltanto gli organi statali potevano fornire simili autorizzazioni e non certo un privato cittadino come il (OMISSIS), la cui caratura mafiosa era del tutto ignota al (OMISSIS).
La conversazione intercettata sul tema ha un significato del tutto diverso, cosi’ come spiegato dal (OMISSIS) in sede di interrogatorio.
Anche i contenuti delle ulteriori conversazioni citate nella decisione sarebbero stati travisati. Sul punto, si ribadisce quanto sostenuto in sede di interrogatorio.
Cosi’ come, si ribadisce, nessuna conoscenza sulle attivita’ del (OMISSIS) poteva essere stata appresa da (OMISSIS), per come riferito dal collaborante (OMISSIS). L’ultima volta che il (OMISSIS) ha incontrato il (OMISSIS) e’ stato, infatti, quando i due erano ragazzini (all’eta’ di 15 anni) e giocavano a calcio insieme in un quartiere della citta’ di Palermo.
Anche gli altri punti argomentativi della decisione impugnata non tengono conto delle spiegazioni fornite in sede di interrogatorio di garanzia dal (OMISSIS), ribadite ampiamente in sede di ricorso. Cio’ determina – in tesi – la nullita’ della decisione.
4.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza del concorso esterno.
(OMISSIS) ha svolto per circa venti anni la sua attivita’ con regolare autorizzazione degli organi statali preposti al controllo.
Si ripropone la tesi della omessa valutazione di elementi favorevoli, che avrebbero – in tesi – svelato l’erroneo inquadramento in diritto delle condotte del (OMISSIS).
Si ribadisce la legittimita’ delle operazioni commerciali svolte nel corso del tempo. Si nega l’esistenza di societa’ di fatto con soggetti appartenenti a cosa nostra. Le agenzie di raccolta erano tutte munite di regolare autorizzazione.
Si ripropongono le questioni in tema di interpretazione del contenuto delle conversazioni, gia’ esposte al motivo che precede.
In sostanza, non vi sarebbe stato alcun tipo di accordo tra il (OMISSIS) e singoli esponenti della organizzazione mafiosa, con insussistenza in fatto della ipotesi di accusa.
Anche il sostegno economico ai figli del defunto (OMISSIS) e’ stato enfatizzato e travisato. Si trattava, in realta’, dell’acquisto di alcune tute, viste le difficolta’ attraversate dal nucleo familiare dell’ (OMISSIS), soggetto con cui non vi era mai stato altro che un rapporto di amicizia.
L’assunzione di due dei figli dell’ (OMISSIS) non fu imposta da alcuno.
Si ribadisce la inattendibilita’ del (OMISSIS).
Si nega il trasporto o la consegna di denaro al (OMISSIS). Potrebbe essere accaduto una sola volta, per motivi logistici, come affermato dal (OMISSIS) in sede di interrogatorio.
Si richiamano – con rinvio al testo dell’atto – le complesse operazioni commerciali svolte dal (OMISSIS) nel corso del tempo, sempre in piena autonomia.
La tesi di un accordo intervenuto tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e’ del tutto destituita di fondamento. Si contesta la valenza di singoli passaggi argomentativi contenuti nella ordinanza impugnata.
Si afferma, in particolare, che tutte le operazioni di raccolta delle scommesse sono tracciate – in collegamento telematico con i Monopoli – e non poteva esistere una provvista economica in nero.
Si ripercorre, ancora una volta, l’attivita’ commerciale e finanziaria del (OMISSIS) allo scopo di evidenziare la infondatezza della ipotesi di accusa.
4.4 Al terzo e quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari ed ai profili di adeguatezza della misura.
Non vi sarebbe concreto apprezzamento della attuale pericolosita’ del (OMISSIS), soggetto che ha sempre svolto in modo regolare la propria attivita’ commerciale.
Il diniego di misure diverse dalla custodia in cadere e’ solo apparentemente motivato e manca una valutazione individualizzata sulla personalita’ del (OMISSIS). Del tutto illogica, inoltre, l’affermazione in punto di inidoneita’ degli arresti domiciliari assistiti dalla rilevazione elettronica della presenza nel luogo di esecuzione.
5. Il ricorso e’ fondato, limitatamente al punto della adeguatezza della misura in atto.
5.1 Il primo motivo e’ infondato.
Il ricorrente ripropone la tesi della assenza di autonoma valutazione da parte del GIP, argomento trattato dal Tribunale con motivazione del tutto adeguata e immune da vizi in diritto.
Come piu’ volte ribadito negli arresti di questa Corte di legittimita’ (tra cui v. Sez. I n. 5787 del 21.10.2015, Calandrino, rv 265983; Sez. V n. 11922/2016, Belsito, rv 266428; Sez. II n. 5497 del 29.1.2016, Pellegrino, rv 266336; Sez. VI n. 13864 del 16.3.2017, Marra, rv 269648) la previsione legale, a pena di nullita’ (articolo 292, comma 1, lettera c come novellato ai sensi della L. n. 47 del 2015), della necessita’ di autonoma valutazione da parte del GIP dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, oltre a non possedere carattere innovativo, e’ compatibile con l’utilizzo di una tecnica redazionale – per relationem – che incorpori nel provvedimento del giudice parti della richiesta del pubblico ministero, per cio’ che attiene i contenuti delle fonti dimostrative utilizzate, essendo imposta non gia’ una riscrittura di aspetti del fatto, quanto una visibile elaborazione autonoma delle ragioni per cui dalle fonti citate si possa trarre il convincimento della sussistenza dei parametri previsti dalla legge per l’adozione della misura.
Non e’ dunque la percentuale grafica di conformita’ tra richiesta e decisione a determinare il particolare vizio, quanto la constatazione di una mera apparenza di motivazione proveniente dall’organo terzo.
Si e’ altresi’ precisato che l’eventuale vizio rappresenta, in simile contesto, un fatto processuale la cui prova (ai sensi dell’articolo 187 c.p.p., comma 2) deve essere introdotta dall’interessato.
Ora, nel caso in esame, il Tribunale ha correttamente evidenziato che il GIP si e’ limitato ad importare i dati conoscitivi, ma ha autonomamente argomentato la rilevanza di tali apporti ai fini di ricorrenza dei profili di gravita’ indiziaria, anche respingendo parte della richiesta.
La motivazione espressa dal Tribunale e’ del tutto aderente alle risultanze procedimentali e non e’ in alcun modo smentita dai contenuti del ricorso, che finisce con il riproporre la doglianza originaria in termini di mero dissenso.
E’ evidente che, trattandosi in larga misura di captazioni di conversazioni, i dati conoscitivi esposti nella ordinanza risultano in larga misura importati dalla richiesta, ma si e’ gia’ osservato che cio’ non ha alcun rilievo.
Cio’ che rileva e’ lo sviluppo argomentativo dei dati probatori al fine di giustificare l’emissione del provvedimento, sviluppo che, come affermato dal Tribunale, appare pienamente autonomo.
La condivisione delle argomentazioni dell’organo proponente – in altre parole – non e’ indicativa dell’assenza di valutazione critica, quanto del convincimento della fondatezza della tesi esposta a sostegno della richiesta.
5.2 Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili per manifesta infondatezza, cui si unisce la marcata tendenza a porre in sede di legittimita’ argomentazioni del tutto assertive e di mero fatto, si’ da incorrere nella ulteriore causa di inammissibilita’ dei motivi non consentiti.
In particolare, va affermato che:
a) il ricorrente non formula critiche in diritto circa la configurazione del reato di concorso esterno, per come espressa nella contestazione provvisoria, ma svolge mere considerazioni in fatto, tese a contestare la fondatezza della tesi di accusa. In estrema sintesi si e’ affermato che: non vi sarebbe alcun accordo occulto con esponenti della associazione mafiosa teso alla ripartizione degli utili, mai il (OMISSIS) avrebbe ottenuto autorizzazioni da soggetti diversi dagli organi istituzionalmente competenti, i rapporti emersi dalle captazioni sarebbero esclusivamenti rapporti di amicizia dovuti ad antiche frequentazioni di luoghi di culto o di campi di calcetto, l’attivita’ del (OMISSIS) e’ sempre stata assentita dagli organi competenti, i contenuti delle captazioni di conversazioni sono stati oggetto di travisamento, non vi e’ stato concreto apprezzamento delle capacita’ commerciali del (OMISSIS);
b) vi e’ pertanto una critica al percorso motivazionale, rafforzata – in tesi – dalla omessa considerazione di elementi a discarico prospettati in sede di interrogatorio di garanzia.
Simile prospettazione e’ tuttavia inaccoglibile in sede di legittimita’, fermo restando che il Tribunale non menziona espressamente i contenuti dell’interrogatorio ma espone e valuta i contenuti dimostrativi che hanno consentito di fondare il giudizio incidentale di gravita’ indiziaria.
In diritto, la modalita’ argomentativa seguita dal Tribunale e’ legittima nella misura in cui non sia stata omessa la trattazione di un “elemento di fatto” avente effettiva valenza antagonista, posto che per generale principio li’ dove si tratti di mere “argomentazioni avverse”, le stesse si intendono implicitamente rigettate li’ dove l’organo giudicante interpreta la valenza a carico degli elementi di prova in modo del tutto univoco, come nel caso in esame (anche in sede di controllo della motivazione della sentenza, e’ pacifico che non e’ censurabile, in sede di legittimita’, la sentenza che non motivi espressamente su una deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata, da ultimo Sez.V n. 6746 del 13.12.2018, dep.2019, rv 275500).
Ogni motivazione e’, infatti, un atto di sintesi, teso a rappresentare una adeguata e razionale esposizione della valenza probatoria degli elementi emersi nel procedimento, attraverso una loro organica reductio ad unum. La critica deve pertanto porsi il problema di individuare una reale frattura logica o una reale inefficacia funzionale, di tale percorso complessivo.
Come e’ stato efficacemente affermato gia’ da Sez. V n. 8411 del 21.5.1992 (rv 191487) il vizio di motivazione non puo’ essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa; ogni decisione, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non puo’ essere preso a se’, ma va posto in relazione agli altri.
Con cio’ si vuole dire che solo l’emersione di una precisa “disarticolazione” di un punto effettivamente qualificante del ragionamento decisorio puo’ portare all’annullamento della decisione emessa, li’ dove eventuali opinabilita’ nella attribuzione dell’effettivo âEuroËœpeso dimostrativo’ ad un dato, salvo che non si traducano in illogicita’ manifesta o in una compromissione del profilo funzionale, possono al piu’ portare ad una parziale rettificazione della motivazione, ai sensi dell’articolo 619 c.p.p., comma 1 (come interpretato, tra le altre, da Sez. I n. 9707 del 10.8.1995, rv 202302) li’ dove il ragionamento giustificativo sia – nel suo complesso – adeguato e conforme alla regole di giudizio della fase processuale.
La incompletezza della motivazione e’ ravvisabile – pertanto – li’ dove ad essere stato omesso e’ un elemento obiettivamente incidente nella economia del giudizio (in tal senso v. Sez. IV, n. 14732 del 1.3.2011, Molinario, rv 250133, nonche’ Sez. I, n. 25117 del 14.7.2006, Stojanovic, Rv 234167).
5.3 Nel caso in esame i contenuti dell’interrogatorio – riportati diffusamente nell’atto di ricorso – rappresentano una vibrata autoproclamazione di innocenza e limpidita’ professionale ma non introducono spunti in fatto meritevoli di considerazione, risolvendosi in una mera confutazione assertiva della valenza dimostrativa dei contenuti della attivita’ di indagine.
Per tale ragione, la valenza di tali mere affermazioni (come l’esistenza di formali autorizzazioni allo svolgimento della attivita’ o la riduzione a semplici frequentazioni amicali delle relazioni intrattenute con noti esponenti mafiosi) e’ implicitamente ma inequivocabilmente confutata dall’analisi che il Tribunale ha svolto della effettiva valenza dimostrativa a carico delle numerose captazioni di conversazioni, alcune delle quali – invero – dirette e non bisognose di alcuna particolare interpretazione, trattandosi di dati autoevidenti (come il riferimento compiuto alla comunanza di interessi con l’ (OMISSIS), li’ dove il (OMISSIS) stesso afferma, nella conversazione captata del 28 giugno 2017, che.. la prima agenzia l’ho avuta al Capo.. lo e la buonanima che si asciugarono alla Noce.., o l’esplicito nulla-osta ricevuto dal (OMISSIS) alla acquisizione della agenzia di nocciolina, li’ dove il (OMISSIS) afferma.. puoi andare tranquillo.. solo tu ci puoi andare.., o ancora come l’esplicito riferimento ad accordi presi e percentuali da destinare al (OMISSIS) risultanti da altre conversazioni oggetto di analisi nella decisione impugnata).
La rivendicazione della legittimita’ del proprio modus operandi imprenditoriale, da parte dell’indagato, puo’ dunque darsi per assodata ma non rappresenta un elemento di fatto con cui confrontarsi in sede argomentativa, una volta apprezzata in modo adeguato la valenza degli elementi a carico.
Da cio’ deriva la considerazione per cui le prospettazioni alternative contenute nell’interrogatorio e riprodotte nel ricorso si risolvono in mere ipotesi di rilettura del significato delle captazioni, operazione non consentita in sede di legittimita’.
Come e’ noto, questa Corte non puo’ compiere una nuova e diversa attribuzione di valore ai contenuti intercettati, li’ dove l’operazione compiuta dal giudice di merito non presenti aspetti di âEuroËœtravisamento’ o di manifesta irragionevolezza nella attribuzione di significato ai contenuti medesimi (come ribadito, per tutte, da Sez. U. n. 22471 del 26.2.2015, rv 263715); e’ dunque possibile – in sede di ricorso prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice del merito solo in presenza del travisamento della prova o in presenza di una manifesta illogicita’ e irragionevolezza della motivazione espressa sul punto (tra le molte Sez. II n. 35181 del 22.5.2013 rv 257784; Sez. VI n. 11189 del 8.3.2012, rv 252190).
Per travisamento della prova, inoltre, si intende esclusivamente il caso in cui il giudice del merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che in realta’ non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, posto che in simili casi non si tratta di reinterpretare gli elementi gia’ valutati dal giudice di merito ai fini della decisione ma di verificare se detti elementi sussistano (cosi’ Sez. V n. 39048 del 25.9.2007, rv 238215 e numerose successive).
La attribuzione di significato operata in sede di merito, come si e’ gia’ detto, risulta del tutto logica e aderente al testo delle conversazioni, il che esclude in radice ogni possibilita’ di rivalutazione.
Va dunque ribadita la inammissibilita’ del secondo e terzo motivo di ricorso.
6. E’ fondata la doglianza in tema di scelta della misura, per le ragioni che seguono.
6.1 In premessa, va precisato che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, correlata al titolo di reato (articoli 110 e 416 bis c.p.), non e’ contraddetta da alcuna emergenza dimostrativa e trova effettivo riscontro nella continuita’ di apporto alla operativita’ della organizzazione mafiosa, come puntualmente evidenziato dal Tribunale. Sul punto le critiche mosse dal ricorrente risultano del tutto generiche, posto che si risolvono nella contestazione di attualita’ della condizione di pericolosita’, prospettazione del tutto contrastante – sul piano logico – con l’intensita’ del rapporto e la prossimita’ temporale delle condotte rispetto alla emissione del titolo cautelare.
Non puo’, per converso, dirsi sussistente alcuna presunzione assoluta di adeguatezza della sola custodia in carcere.
Sul punto, il Collegio ritiene condivisibile l’approdo interpretativo espresso da Sez. VI n. 14803 del 8.4.2020 (rv 278851) secondo cui in tema di misure cautelari, il reato di concorso esterno non e’ assimilabile a quello di partecipazione alla associazione mafiosa ai fini della presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, in quanto l’articolo 275 c.p.p., comma 3, come modificato dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, articolo 4, comma 1, deve essere interpretato conformemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 48 del 2015 che, nel vigore della previgente disciplina, aveva dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’equiparazione del concorso esterno alla partecipazione al reato associativo.
E’ pertanto erronea l’impostazione del tema della adeguatezza seguita dal Tribunale di Palermo li’ dove si considera esistente detta presunzione assoluta in punto di adeguatezza della custodia in carcere.
Nella parte in cui, successivamente, si ribadiscono – in ogni caso – le ragioni di non applicabilita’ della misura degli arresti domiciliari la motivazione espressa dal Tribunale e’ del tutto generica.
La prognosi di inosservanza dei limiti correlati a tale tipologia di misura – unica ragione legittima di diniego della modalita’ meno afflittiva di contenimento delle esigenze cautelari- non puo’, infatti, essere formulata in termini astratti e generici (con riferimento alla pretesa urgenza di tutela o alla condizione di pericolosita’), ma deve essere frutto di analisi specifica e individualizzata delle condizioni soggettive del destinatario, della tipologi’a di condotta che si intende inibire e della esistenza o meno di fattori tali da rendere concreto il pericolo di riproposizione della medesima (pur nella condizione limitativa della liberta’, eventualmente aggravata da divieti aggiuntivi).
Tali valutazioni, necessarie proprio in ragione della assenza di presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere, non risultano realizzate e cio’ conduce all’annullamento, su tale punto, della decisione impugnata.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Palermo Sezione per il riesame.
Rigetta il ricorso nel resto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1ter.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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