La partecipazione al sodalizio criminale di cui all’articolo 416-bis del Cp

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|22 marzo 2021| n. 10982.

La partecipazione al sodalizio criminale di cui all’articolo 416-bis del Cp, come vero e proprio ruolo dinamico e funzionale, ben può ricavarsi a livello indiziario, dalla condotta attraverso cui l’interessato «prende parte» al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione del gruppo per il perseguimento dei comuni fini criminosi, assicurando l’incremento del numero dei soggetti disposti ad agire per la finalità dell’associazione, essendo posto a conoscenza dei luoghi di riunione e degli argomenti trattati, nonché essendo ammesso a partecipare a incontri deputati a organizzare le attività tipiche del sodalizio.

Sentenza|22 marzo 2021| n. 10982

Data udienza 30 settembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: MISURE CAUTELARI – PERSONALI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. CALASELICE Barbar – rel. Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 17/03/2020 del TRIB. LIBERTA’ di LECCE;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CALASELICE BARBARA;
sentite le conclusioni del PG Dr. EPIDENDIO TOMASO, che conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 17 marzo 2020 il Tribunale di Lecce in funzione di riesame ha confermato l’ordinanza emessa, il 12 febbraio 2020, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, nei confronti di (OMISSIS), con la quale veniva applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere, in relazione ai reati di cui all’articolo 416-bis c.p. (capo a) e articoli 81 e 110 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5 (capo C27).
1.1. Si tratta della contestazione di appartenenza al sodalizio criminale facente capo all’ergastolano (OMISSIS), suddiviso in due gruppi, uno dei quali riferibile a (OMISSIS), operante in Lecce e comuni limitrofi.
Si riportano, nell’ordinanza impugnata, elementi indiziari in base ai quali viene ritenuta la sussistenza del sodalizio, richiamandosi, in assenza di specifiche contestazioni sulle fonti di prova, all’ordinanza genetica (sentenza di condanna relativa al gruppo mafioso facente capo a (OMISSIS), intercettazioni ambientali e telefoniche, dichiarazione dei collaboratori (OMISSIS) e (OMISSIS), oltre a servizi di osservazione espletati sul territorio pugliese di stretto interesse del sodalizio).
2. Avverso tale ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, (OMISSIS), denunciando, nei motivi di seguito riassunti, tre vizi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente all’associazione.
Si contestano gli elementi indiziari posti a base del provvedimento censurato, come espressione della appartenenza del (OMISSIS) al sodalizio (fittizia assunzione presso l’imprenditore (OMISSIS) in cambio di protezione, intervento punitivo nei confronti dei responsabili di un incendio ai danni di uno stabilimento balneare di (OMISSIS), acquisizione di un bar in (OMISSIS) e indicazione di (OMISSIS), da parte di sodali, come numero uno a (OMISSIS)) ritenendo che il quadro indiziario non e’ tanto grave da giustificare, ex articolo 273 c.p.p., l’adozione di un titolo custodiale, trattandosi di elementi contraddittori.
Fittizia assunzione di (OMISSIS): il tenore della conversazione da cui si trae detta circostanza, tra (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) farebbe riferimento, secondo la prospettazione delle Difesa, alla fittizia assunzione del (OMISSIS) e non del (OMISSIS) (lamenta vizio di violazione di legge ma invita a rileggere la conversazione inamm).
Inoltre, dalle successive intercettazioni, riportate nell’ordinanza cautelare a pag. 149 del titolo genetico, completamente ignorate dal Tribunale del riesame secondo il ricorrente, risulterebbe evidente la diversa lettura proposta dalla Difesa, circa la riferibilita’ della fittizia assunzione a (OMISSIS) (si riportano stralci di cui si invita alla lettura).
Intervento punitivo nei confronti dei responsabili dell’incendio allo stabilimento balneare di (OMISSIS): l’attentato era stato letto da (OMISSIS) ed altri sodali come un’infamia nei loro riguardi, in quanto avvenuto in zona sotto il controllo del sodalizio e in quanto il titolare dello stabilimento era collegato da rapporti di amicizia con (OMISSIS).
La Difesa sostiene che l’intercettazione valorizzata dal Tribunale del riesame non sarebbe significativa, a fronte della assenza di (OMISSIS) dalla riunione tra sodali in cui si decide di agire, come risulta da pag. 153 dell’ordinanza genetica. Anzi, la captazione dimostrerebbe l’estraneita’ di (OMISSIS) rispetto al sodalizio, trattandosi di mera vicinanza a soggetti mafiosi e, dunque, di una mera contiguita’ compiacente.
Acquisizione del (OMISSIS) di (OMISSIS): la conversazione del 29 giugno 2018 intercorsa tra (OMISSIS) e (OMISSIS) non sarebbe significativa, a parere della Difesa, posto che e’ emerso che (OMISSIS) non risulta in alcun modo aver preso parte alle vicende dell’acquisizione del bar; ne’ l’ordinanza chiarisce, rispetto a detta vicenda, il preciso ruolo del ricorrente ma si fonda su mera congettura, rispetto ad un credito, vantato da (OMISSIS), che viene collegato al trasferimento del bar, a fronte del contenuto della captazione sopra indicata, dalla quale, anzi, emergerebbe il disinteresse da parte di un asserito sodale alla vicenda.
L’appellativo di (OMISSIS) quale “numero uno di (OMISSIS)”: tale appellativo emerge da captazione inter alios a carico di presunti appartenenti al sodalizio sull’utenza in uso a (OMISSIS).
L’argomento della conversazione, invece, riguarda lo spaccio di stupefacenti ( (OMISSIS) e (OMISSIS) si dicono pronti alla consegna al (OMISSIS)) e, comunque, pur nella veste di stabile acquirente di stupefacenti dal sodalizio, (OMISSIS), per la Difesa, non potrebbe essere ritenuto un appartenente al clan.
Necessiterebbe, per la partecipazione al sodalizio, la dimostrazione, pur a livello di mera gravita’ indiziaria, dello stabile inserimento del gruppo, valutata sulla base di indizi considerati non atomisticamente, mentre nel caso di (OMISSIS) quelli che i provvedimenti cautelari definiscono indizi, sarebbero in sostanza, per la Difesa, mere valutazioni considerate, peraltro, in modo atomistico e frazionato.
Inoltre, si evidenzia che l’ordinanza censurata non ha svolto il ruolo di critica argomentata degli indizi assunti e complessivamente esaminati dal titolo genetico.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia insufficiente apprezzamento della gravita’ indiziaria, in relazione al reato di cui all’articolo 73 Testo Unico Stup..
(OMISSIS) e (OMISSIS), al capo C27, sono indicati come stabili e costanti approvvigionatori di sostanza stupefacente nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), destinata alla successiva distribuzione di cui questi si occupavano in specifici ambiti territoriali.
Con memoria difensiva era stato contestato, in sede di riesame, che le forniture fossero periodiche come indicato nell’ordinanza genetica ed il tipo di sostanza consegnato che sarebbe rimasto ignoto, pur a fronte del tenore delle conversazioni captate.
L’ordinanza del Tribunale del riesame, invece, disattende le istanze difensive evidenziando che da due captazioni (del 11 maggio 2018 e del 12 luglio 2018) emergerebbe prova della qualita’ della sostanza indicata come cocaina, come confermato dal sequestro ai danni di (OMISSIS) (gr. 6,20).
Tale conclusione, per il ricorrente, contrasterebbe con la stessa ordinanza genetica che attribuisce al sodalizio l’illecita commercializzazione di diversi tipi di sostanza stupefante (cocaina e marijuana).
2.3. Con il terzo motivo si denuncia omessa motivazione circa le esigenze cautelari, traendo il Tribunale della liberta’ la sussistenza della doppia presunzione assoluta, con riguardo all’adeguatezza della misura, soltanto dai precedenti di (OMISSIS), dall’arresto in flagranza del 16 dicembre 2019, ritenendo, dunque, non rescissi sulla base di tali elementi, i legami con il sodalizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non e’ fondato.
2. Il primo motivo e’ infondato.
2.1.Sul punto, si osserva che, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali, il sindacato della Corte di cassazione e’ limitato alla violazione di specifiche norme di legge ovvero alla mancanza, anche sotto forma di manifesta illogicita’, della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, e non puo’ estendersi alla ricostruzione dei fatti ovvero ad una diversa valutazione delle circostanze esaminate in sede di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884). In materia di provvedimenti de libertate, la Corte di cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne’ di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato, in relazione alle esigenze cautelari e all’adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimita’ e’, quindi, circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicita’ evidenti, ossia la congruita’ delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr. Sez. 4, 3/2/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C. e altro). E’ stato ulteriormente affermato come la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva sia censurabile in sede di legittimita’ solo ove carente dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicita’ al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo ed altro, Rv. 265244).
Ne consegue che quando – come nel caso al vaglio – viene denunciata violazione di legge in merito alla ricostruzione fornita dall’ordinanza censurata, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, nei limiti della peculiare natura del giudizio di legittimita’, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravita’ del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all’accertamento non della responsabilita’, ma di una qualificata probabilita’ di colpevolezza, oltre che all’esigenza di completezza espositiva (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, cit.; Sez. 5, n. 44139 del 20/10/2011, 0.M.M., non m.). Il controllo di logicita’, inoltre, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indiziari o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, e’ consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese siano congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato, alla stregua dei parametri, giustapposti, dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda il provvedimento e dell’assenza di illogicita’ evidenti, risultanti prima facie dal testo del provvedimento impugnato.
2.1.1. Cosi’ delimitato l’ambito del giudizio di questa Corte, con riferimento all’elemento indiziario rappresentato dalla fittizia assunzione di (OMISSIS), il vizio lamentato, formalmente idoneo ad essere esaminato in sede di legittimita’, finisce, in sostanza, per invocare la (ri) lettura della conversazione da cui il Tribunale con funzione di riesame ha tratto la circostanza della descritta fittizia assunzione, onde attribuirla a diverso soggetto (al coindagato (OMISSIS)), rilettura non consentita a questa Corte di legittimita’. Analogamente, in relazione agli stralci di successive intercettazioni (di cui a pag. 149 del titolo genetico), circa la riferibilita’ della fittizia assunzione, si invita ad una rilettura dei brani captati, non consentita a questa Corte, per le ragioni sin qui esposte.
2.1.2. Con riferimento all’intervento punitivo nei confronti dei responsabili dell’incendio allo stabilimento balneare di (OMISSIS), il vaglio invocato dal ricorrente attiene alla diversa interpretazione dell’indizio che il Tribunale del riesame, conformemente al giudice del provvedimento genetico, trae da una captazione, quanto all’attentato avvenuto nella zona sotto il controllo del sodalizio, cui il ricorrente e’ accusato di appartenere, ai danni di uno stabilimento gestito dal persona collegata da rapporti di amicizia con (OMISSIS). La Difesa attribuisce risalto all’assenza di (OMISSIS) dalla riunione tra sodali in cui si decide di agire, come risulterebbe da pag. 153 dell’ordinanza genetica.
Sennonche’, la critica proposta sul punto, non appare specifica posto che questa non si confronta con il complesso della motivazione del provvedimento coercitivo – quale risulta dall’integrazione dell’ordinanza genetica con quella resa dal Tribunale distrettuale, che si completano reciprocamente a formare un unico atto complesso (Sez. 3, n. 15416 del 02/02/2011, D’Agostino, Rv. 250306; Sez. 5, n. 3255 del 07/12/2006, dep. 2007, Sarli, Rv. 236036) – tenuto conto che i Giudici della cautela hanno dato conto di una specifica captazione, puntualmente descritta quanto al contenuto e richiamata anche nel provvedimento censurato, espressione evidente della disponibilita’ di (OMISSIS) ad organizzare spedizioni punitive ai danni del responsabile dell’attentato e a punire il predetto, dando anche suggerimenti su come procedere, materialmente, all’esecuzione delle azioni violente.
Del resto, anche l’appellativo di (OMISSIS) quale “numero uno di (OMISSIS)”, che risulta dalla captazione inter alios, registrata sull’utenza in uso ad altro indagato, riportata nell’ordinanza censurata e’ indizio in se’ significativo, alla stregua dei principi affermati da questa Corte. Peraltro, la diversa lettura proposta dalla Difesa, quanto all’oggetto della captazione (lo spaccio di stupefacenti, non attivita’ inerenti quelle di interesse del clan) implicherebbe una diversa valutazione, in fatto, della conversazione registrata, inibita a questa Corte.
Invero, diverse pronunce di questa Corte di legittimita’, ai fini dell’integrazione della condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, reputano sufficiente che l’indagato assuma o gli venga riconosciuto il ruolo di componente del sodalizio, in uno con l’adesione consapevole al programma criminoso, accrescendo per cio’ solo la potenziale capacita’ operativa e la temibilita’ dell’associazione (Sez. 2, n. 18559 del 13/03/2019, Zindato, Rv. 276122; Sez. 2 n. 56088 del 12/10/2017, Agostino, Rv. 271698).
In ogni caso, le conclusioni cui sono giunte i giudici della cautela sono conformi all’orientamento costante di questa Corte secondo il quale la partecipazione al sodalizio criminale di cui all’articolo 416-bis c.p., come vero e proprio ruolo dinamico e funzionale, ben puo’ ricavarsi a livello indiziario, dalla condotta attraverso cui l’interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione del gruppo per il perseguimento dei comuni fini criminosi, assicurando l’incremento del numero dei soggetti disposti ad agire per le finalita’ dell’associazione, essendo posto a conoscenza dei luoghi di riunione e degli argomenti trattati, nonche’ l’essere ammesso a partecipare ad incontri deputati ad organizzare le attivita’ tipiche del sodalizio (ex multis, Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, Rv. 279597).
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, appare non decisivo, in quanto non in grado di disarticolare l’intero ragionamento logico svolto dal Tribunale del riesame, cosi’ da vanificare o da rendere apparente la motivazione, il rilievo difensivo, in verita’ fondato, relativo alle vicende dell’acquisizione del (OMISSIS) di (OMISSIS).
Effettivamente, come esposto dalla Difesa, non emerge, dalla mera lettura dello stralcio riportato a pag. 7 del provvedimento censurato, il significato del contenuto della conversazione telematica del 29 giugno 2018, intercorsa tra (OMISSIS) e (OMISSIS), attribuito dall’ordinanza del Tribunale del riesame. Anzi, dallo stralcio riportato nel provvedimento impugnato sembra emergere proprio che (OMISSIS) non fosse al corrente delle vicende dell'”acquisizione” del bar di (OMISSIS) ( (OMISSIS)) e che anche l’intervento di (OMISSIS) fosse esaurito, essendo intervenuto (OMISSIS) (cioe’ l’altro coindagato (OMISSIS)) cui erano state consegnate le chiavi dell’esercizio commerciale.
Si osserva, tuttavia, che nella valutazione complessiva compiuta dal Tribunale, ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, cosi’ che l’insieme assume pregnante ed univoco significato dimostrativo. Orbene, nella valutazione della partecipazione del ricorrente all’associazione, l’ordinanza impugnata ha correttamente valorizzato, tra l’altro, la disponibilita’ ad essere presente attivamente al compimento di attivita’ nevralgiche del gruppo, quali chiedere conto agli associati delle attivita’ realizzate, l’organizzazione di spedizioni punitive, di per se’ espressione sufficiente, dal punto di vista della gravita’ indiziaria, ai fini di ritenere la contestata appartenza.
Infine, e’ appena il caso di sottolineare che il motivo non si confronta, specificamente, limitandosi a criticare la lettura dei brani captati, con il complesso degli elementi indiziari che i provvedimenti cautelari pongono a carico del ricorrente, rappresentati anche dalle dichiarazioni accusatorie di collaboratori e dall’esito di servizi di osservazione, elementi non colpiti da censure.
2.2. Il secondo motivo e’ manifestamente infondato.
Si devolve una censura integralmente versata in fatto, sia con riferimento al tipo di sostanza che il Tribunale del riesame ritiene illecitamente ceduta, in relazione al reato di cui all’articolo 73 TU Stup., sia in relazione alla stabilita’ dell’approvvigionamento di quanto destinato alla successiva distribuzione, da parte dei coindagati (OMISSIS) e (OMISSIS) in favore del ricorrente.
Il Tribunale, invero, rende conto, con motivazione esauriente e non apparente, della qualita’ della sostanza distribuita che individua, secondo una ricostruzione logica, completa ed immune da censure, in base non solo al contenuto delle captazioni indicate anche dal ricorrente, ma agli esiti del sequestro di stupefacente intervenuto ai danni di uno degli stabili collaboratori del fornitore della sostanza (pari a oltre sei grammi di cocaina).
Del resto, detta lettura non si pone in aperto contrasto, diversamente da quanto dedotto, con il contenuto dell’ordinanza genetica che prende in esame tre diversi capi di incolpazione, individuando per quello specificamente posto a carico del ricorrente (C27), la contestazione relativa alla illecita commercializzazione di cocaina. Si attribuisce ai collaboratori di (OMISSIS), proprio l’attivita’ inerente la successiva distribuzione, nei territori di riferimento (per (OMISSIS) i territori di (OMISSIS), per (OMISSIS), la zona di (OMISSIS), assieme a (OMISSIS)) di cocaina, consegnata da (OMISSIS) periodicamente, per la successiva vendita, all’ingrosso o al minuto, nei territori di rispettiva pertinenza.
2.3. Il terzo motivo e’ manifestamente infondato.
La motivazione del Tribunale circa la sussistenza delle esigenze cautelari e’ esauriente, logica ed esente da censure di qualsiasi tipo. La critica risulta, peraltro, proposta soltanto in via subordinata, ove la Corte avesse accolto il profilo di censura inerente la partecipazione del (OMISSIS) al sodalizio, qui disatteso.
3.Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La cancelleria curera’ gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter 8.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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