In tema di ingiusta detenzione

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|15 febbraio 2021| n. 5813.

In tema di ingiusta detenzione, il procuratore generale presso la corte di appello che lamenti la non corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen. è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento con cui il giudice decide sull’istanza di riparazione.

Sentenza|15 febbraio 2021| n. 5813

Data udienza 22 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Ingiusta detenzione – Equa riparazione – Reati sessuali – Minori – Ritrattazione – Assoluzione – Riconoscimento indennizzo – Impugnazione PG – legittimazione – Sussiste – Dolo o colpa grave ostativi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Mar – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – rel. Consigliere

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI ROMA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso l’ordinanza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CARLA MENICHETTI;
lette/sentite le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 10 febbraio 2020 la Corte di Appello di Roma liquidava in favore di (OMISSIS) la somma complessiva di Euro 201.861,92 a titolo di riparazione per la detenzione dal predetto subita in regime carcerario dal 16/12/2009 al 20/4/2012 in relazione al reato di cui all’articolo 81 c.p., articolo 609 quater c.p., commi 1 e 2, dal quale era stato definitivamente assolto ai sensi dell’articolo 530 cpv. c.p.p. con sentenza della Corte di Appello Capitolina, divenuta irrevocabile il 3/5/2018.
2. In detta ordinanza i giudici della riparazione davano atto che si era pervenuti all’assoluzione nel giudizio di merito a seguito della inutilizzabilita’ delle dichiarazioni accusatorie della figlia minore, persona offesa, successivamente ritrattate in dibattimento, e che la circostanza che l’imputato si fosse avvalso della facolta’ di non rispondere non aveva influito sotto il profilo causale sul mantenimento del suo stato detentivo.
3. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma lamentando violazione di legge e vizio motivazionale con riguardo all’articolo 314 c.p.p..
Osserva – richiamando giurisprudenza di legittimita’ – che nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione il giudice puo’ attingere con autonomia di valutazione a tutto il materiale probatorio confluito nel giudizio di merito e pertanto, nella fattispecie in esame, si sarebbe dovuto valorizzare il contenuto di una conversazione tra padre e figlia, richiamata nel verbale di fermo a carico del (OMISSIS), altamente sintomatica di un abuso sessuale, ove si manifestava anche una preoccupazione di una gravidanza, e sul cui significato l’imputato, nel corso del dibattimento all’udienza del 21.7.2000 aveva fornito risposte talmente inverosimili da suscitare perplessita’ sia nel Tribunale sia nella pubblica accusa.
I giudici della riparazione, facendo solo riferimento al silenzio tenuto dal (OMISSIS) nel corso dell’interrogatorio di garanzia, nel quale comunque – secondo il Procuratore ricorrente – egli avrebbe potuto fornire elementi a discolpa, non hanno in alcun modo tenuto conto di questo secondo interrogatorio dibattimentale, dal quale risultava evidente la dolosa causazione del mantenimento del vincolo alla liberta’ personale. Quanto alle dichiarazioni della persona offesa, l’ordinanza impugnata non ha per nulla considerato quanto affermato dalla Corte di merito nella sentenza assolutoria sulla “non credibilita’ della ritrattazione” e sul fatto che le frasi della conversazione registrata dalla minore erano idonee a provare un rapporto “innaturale” con il padre.
4. Il Procuratore Generale in sede, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. Nessun dubbio sulla legittimazione del Procuratore Generale alla proposizione del ricorso.
L’odierno atto di impugnazione contiene un riferimento ad una risalente ordinanza di questa Sezione (la n. 1400 del 27/11/1992, dep. il 18/2/1993) che riconosce a tale Ufficio l’interesse ad impugnare correlato alla funzione propria del pubblico ministero nel procedimento de quo, vertendo il ricorso sulla sussistenza dei presupposti indicati dall’articolo 314 c.p.p. per il riconoscimento del diritto alla riparazione.
A questo pertinente richiamo puo’ aggiungersi la giurisprudenza formatasi in tema di legittimazione del Pubblico Ministero a proporre ricorso per cassazione nei procedimenti di riparazione dell’errore giudiziario (ex articolo 646 c.p.p., comma 3, richiamato dall’articolo 315, comma 3), sia quando questo prospetti un interesse pubblico all’esatta interpretazione ed applicazione della legge (Sez.4, n. 30136 del 05/03//2001, Rv.219437), sia quando si contesti la quantificazione della somma stabilita a titolo di indennizzo, in quanto nessuna espressa limitazione e’ prevista al suo potere di impugnazione (Sez.4, n. 2050 del 25/11/2003, Rv.227665).
Nella specie, il Procuratore Generale di Roma si duole proprio della non corretta interpretazione ed applicazione della norma dell’articolo 314 c.p.p., comma 1, che esclude il riconoscimento del diritto del prosciolto ad un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora questi vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave.
3. Venendo all’esame del ricorso, giova ricordare alcuni principi.
Costituisce approdo giurisprudenziale consolidato quello dell’autonomia del processo di riparazione rispetto a quello di cognizione, nel senso che il giudice della riparazione non puo’ ritenere l’esistenza di fatti esclusi dal giudice del processo, ma puo’ rivalutare, non ai fini dell’accertamento della penale responsabilita’ ma ai fini dell’accertamento del diritto alla riparazione, i fatti anche penalmente irrilevanti, accertati e non esclusi dal giudice del merito (Sez.4, sent.n. 27397 del 10 giugno 2010, Rv.247867).
Risulta poi che i giudici di merito erano pervenuti all’assoluzione (dubitativa) del (OMISSIS) esclusivamente a ragione del fatto che non era possibile utilizzare, per successiva ritrattazione, le dichiarazioni rese dalla persona offesa: i verbali di tali dichiarazioni pero’ ben potevano essere utilizzati dai giudici della riparazione, non vertendosi in un’ipotesi di inutilizzabilita’ “patologica”, bensi’ “fisiologica” (Sez.4, n. 41396 del 15/9/2016), atteso che ai fini della valutazione circa la sussistenza del dolo o della colpa grave che ostano alla riparazione, il giudice puo’ tenere conto degli atti che nell’ambito del giudizio di cognizione sono risultati inficiati da inutilizzabilita’ meramente “fisiologica” e non “patologica”, situazione quest’ultima che si ravvisa in caso di atti probatori assunti in violazione di espressi divieti di legge (Sez.4, n. 49771 del 17/10/2013, Rv.257651; Sez.4, n. 38181 del 23/4/2009, Rv.245308, fattispecie nella quale si trattava di dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, rese nel corso delle indagini preliminari).
Quanto al silenzio serbato nel corso dell’interrogatorio di garanzia, questa Suprema Corte ha piu’ volte affermato che la facolta’ di non rispondere puo’ assumere rilievo ai fini dell’accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave qualora l’interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (Sez.4, n. 25252 del 20/5/2016, Rv.267393; Sez.4, n. 29967 del 9/7/2014, Rv.259941).
Il giudice infatti, per valutare la sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, puo’ prendere in esame il comportamento silenzioso – pur legittimamente tenuto nel corso del procedimento penale – poiche’ il diritto all’equa riparazione presuppone una condotta dell’interessato idonea a chiarire la sua posizione mediante l’allegazione di quelle circostanze a lui note, che contrastino l’accusa o vincano le ragioni di cautela (Sez.4, n. 40291 del 29/10/2008, Rv.242755) e che, se conosciute tempestivamente, non avrebbero consentito il determinarsi o il protrarsi della privazione della liberta’ (Sez.4, n. 40902 del 4/10/2008, Rv.242756).
Si e’ ulteriormente precisato che nel caso in cui solo la persona sottoposta alle indagini sia in grado di fornire una logica spiegazione degli elementi di accusa, al fine di eliminare il valore indiziante degli elementi acquisiti nel corso delle indagini, non il silenzio o la reticenza, in quanto tali, rilevano, ma il mancato esercizio di una facolta’ difensiva quanto meno sul piano dell’allegazione di fatti favorevoli, che se non puo’ essere da solo posto a fondamento della colpa grave, vale pero’ a far ritenere l’esistenza di un comportamento omissivo causalmente efficiente nel permanere della misura cautelare, del quale puo’ tenersi conto nella valutazione globale della condotta, in presenza di altri elementi di colpa (Sez.4, n. 7296 del 17/11/2011, Rv.251928).
4. Appare allora evidente che i giudici della riparazione avrebbero dovuto tenere conto si della “non credibilita’ della ritrattazione” affermata nella sentenza assolutoria, sia del rapporto definito “innaturale” tra padre e figlia, sia, ancora, della inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dall’imputato alla udienza del 21.7.2010 in merito al contenuto della conversazione registrata, richiamata in ricorso, sia del silenzio serbato su circostanze che solo il (OMISSIS), data la particolare natura dell’imputazione a suo carico, poteva riferire a propria discolpa per spiegare le ragioni delle accuse della figlia.
Con motivazione assai scarna e incompleta, invece, la Corte territoriale prende in esame unicamente l’esercizio da parte dell’imputato della facolta’ di non rispondere al primo interrogatorio, ritenendo irrilevante la mancata negazione della veridicita’ delle dichiarazioni accusatorie, ipotizzando in maniera del tutto opinabile che qualunque sua affermazione in merito ai fatti “non avrebbe minimamente mutato il corso degli sviluppi investigativi”, tanto da non costituire neppure colpa lieve idonea ad una decurtazione dell’indennizzo.
5. Si impone pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata ed il rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo e piu’ approfondito esame, nel quale terra’ conto dei principi di diritto piu’ sopra esplicitati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’Appello di Roma.
Oscuramento dati.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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