L’esito di una procedura di gara è impugnabile solamente da colui che vi ha partecipato

Consiglio di Stato, Sentenza|11 marzo 2021| n. 2093.

L’esito di una procedura di gara è impugnabile solamente da colui che vi ha partecipato;

La domanda di partecipazione si atteggia a strumento per la sussistenza della posizione qualificata e differenziata che legittima l’impugnazione, laddove altrimenti l’operatore del settore sarebbe portatore di un interesse di mero fatto alla caducazione dell’intera selezione per partecipare ad una riedizione di questa. Tale regola generale si deroga allorché l’operatore contesti in radice l’indizione della gara ovvero all’inverso contesti che una gara sia mancata, avendo l’amministrazione disposto l’affidamento in via diretta del contratto, ovvero ancora impugni direttamente le clausole del bando assumendone l’immediato carattere escludente: in tali ipotesi infatti la presentazione della domanda di partecipazione costituirebbe un inutile adempimento formale, privo della benché minima utilità in funzione giustiziale.

Sentenza|11 marzo 2021| n. 2093

Data udienza 25 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Gara a procedura aperta – Art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 – Ambiguità della lex specialis – Definizione dell’oggetto della fornitura – Interpretazione letterale – Legittimazione ad agire – Concorrente – Deroghe – Carattere immediatamente escludente delle clausole del bando di gara

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8168 del 2020, proposto da
Me. It. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Pi. Fi., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Se. Me. Te. S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fr. Pa. Fr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto come in atti;
nei confronti
Azienda Regionale per l’Innovazione e per gli Acquisti S.p.A., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione Quarta n. 01715/2020, resa tra le parti, concernente la procedura aperta ex art. 60, limitatamente ai lotti nn. 6 e 7, per la fornitura di endoprotesi vascolare per il trattamento della patologia dell’aorta toracica;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Se. Me. Te. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Visto l’art. 25 del d.l. n. 137/2020 convertito in legge n. 176/2020
Relatore nell’udienza pubblica, tenutasi da remoto, del giorno 25 febbraio 2021 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati Fi. Pi. e Fr. Fr. Pa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso di primo grado, seguito da motivi aggiunti, proposto dinanzi al TAR per la Lombardia, sede di Milano, la società Se. Me. Te. S.r.l. (in seguito, per brevità, Se.) ha impugnato la determinazione AR. n. 260 del 26/3/2019 di indizione della gara a procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016, relativa alla fornitura di protesi cardiovascolari da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Tale gara era articolata in lotti: la presente controversia si riferisce specificatamente ai lotti n. 6 e n. 7 aventi ad oggetto, rispettivamente:
– lotto 6: “Endoprotesi vascolare rivestita in dacron con scheletro in nitinolo con stent libero prossimale per il trattamento della patologia dell’aorta toracica”; valore stimato, IVA esclusa, Euro 1.552.000,00;
– lotto 7: “Endoprotesi vascolare rivestita in dacron con scheletro in nitinolo senza stent libero prossimale per il trattamento della patologia dell’aorta toracica”; valore stimato, IVA esclusa, Euro 1.344.000,00.
È opportuno precisare fin d’ora che i lotti n. 10 e n. 11, avevano ad oggetto la fornitura di “Endoprotesi vascolare rivestita, con scheletro in nitinolo per il trattamento della patologia dell’arto aortico e/o dell’aorta ascendente” distinguendosi tra loro in relazione ad una specifica caratteristica indicata nel capitolato tecnico (rispettivamente, lotto 10, “dotata di fenestrazione/i per la vascolarizzazione dei vasi epiaortici”; lotto 11 “dotata di ramificazione/i per la vascolarizzazione dei vasi epiaortici”).
In relazione alle tipologie di dispositivi variava la base d’asta: per i prodotti relativi ai lotti 6 e 7 era prevista una base d’asta di Euro 8.000; per il lotto 10 era prevista una base d’asta di Euro 24.000.
La società Se., ricorrente in primo grado, ha dichiarato di operare da molti anni nell’ambito di importazione, esportazione, fabbricazione, distribuzione e vendita di dispositivi sanitari; ha precisato di aver partecipato alle gare pubbliche aventi ad oggetto la fornitura di endoprotesi vascolari, addominali ecc., possedendo dispositivi in grado di trattare l’intero distretto anatomico dell’arteria aortica, incluso, cioè, il c.d. “arco aortico” che funge da connettore dell’aorta discendente con l’aorta ascendente.
2. – La società Se. ha impugnato gli atti di indizione della gara, con riferimento ai lotti n. 6 e n. 7, senza prendervi parte, lamentando che – a causa della genericità dell’oggetto della fornitura e della incongruenza della base d’asta rispetto all’oggetto della prestazione – non avrebbe potuto presentare un’offerta consapevole e remunerativa.
2.1 – Con i successivi motivi aggiunti ha impugnato la determinazione n. 69 del 2/8/2019 di aggiudicazione dei suddetti lotti in favore della società Me. It. S.p.A. chiedendone l’annullamento; ha anche formulato la domanda di condanna di AR. S.p.A., previa dichiarazione di inefficacia dell’eventuale contratto medio tempore stipulato tra le parti, a riavviare la gara, previa modifica della descrizione dei lotti n. 6 e n. 7, con pronuncia a valere quale reintegrazione in forma specifica del danno subito; in alternativa, ha chiesto la condanna al risarcimento del danno.
2.2 – Con gli ulteriori motivi aggiunti ha chiesto l’annullamento del provvedimento di AR. S.p.A. in data 11/10/2019 di conferma dell’aggiudicazione n. 69 del 2/8/2019 unitamente agli atti del procedimento che lo hanno preceduto.
2.3 – Si sono costituiti nel giudizio di primo grado sia la stazione appaltante che Me. chiedendo entrambi il rigetto dell’impugnativa.
3. – Con la sentenza impugnata il TAR ha accolto il ricorso introduttivo ed i primi e secondi motivi aggiunti, disponendo l’annullamento degli atti di gara nei termini indicati in motivazione.
4. – Avverso tale decisione la società Me. ha proposto appello, articolando plurime censure che saranno in seguito esaminate e chiedendo l’integrale riforma della sentenza di primo grado; con tale ricorso ha anche formulato l’istanza cautelare chiedendo la sospensione dell’esecutività della sentenza appellata.
4.1 – Si è costituita in giudizio la società Se. Me. Te. S.r.l. contestando le tesi avversarie e chiedendo la conferma della sentenza appellata.
4.2 – Con ordinanza n. 6723/2020 l’istanza cautelare è stata respinta.
4.3 – In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie difensive e di replica.
5. – All’udienza pubblica, tenutasi da remoto, del 25 febbraio 2021 l’appello è stato trattenuto in decisione.
6. – L’appello è infondato e va, dunque, respinto.
7. – Nell’atto di appello l’appellante ha innanzitutto ricostruito, in sintesi, la motivazione della sentenza del TAR al fine di evidenziarne le asserite incongruenze, provvedendo – nei successivi motivi di impugnazione – a delinearne i singoli vizi.
In particolare, si è soffermata della asserita contraddittorietà della motivazione per aver dapprima ritenuto ambigui gli atti di gara, in relazione alla loro asserita genericità nell’individuazione dei dispositivi richiesti dalla stazione appaltante, dichiarando poi che gli stessi atti sarebbero stati univoci nell’individuare, come oggetto di fornitura, dispositivi per il trattamento delle patologie dell’aorta nella sua totalità .
Ha quindi precisato che gli atti di gara dovevano ritenersi univoci ed idonei ad orientare ragionevolmente gli operatori ad identificare il fabbisogno della stazione appaltante, anche alla luce della analoga vicenda che si era verificata nel 2015.
Ha quindi aggiunto che il dispositivo commercializzato da Se. (protesi Relay Plus) avrebbe potuto essere offerto in gara, in quanto indicato per il trattamento degli stessi distretti aortici del device (da esso offerto) che si era aggiudicato la gara.
8. – Sulla base di tali precisazioni l’appellante ha censurato con il primo motivo la statuizione del TAR di rigetto della eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado da essa formulata: ha quindi ribadito che la mancata partecipazione alla gara sarebbe stata una libera scelta di Se., non sussistendo alcuna clausola escludente per la sua partecipazione alla gara, in quanto:
– le forniture richieste per i lotti n. 6 e n. 7 sarebbero state le stesse previste nella gara del 2015;
– la protesi Relay Plus di Se. potrebbe trattare (secondo le IFU e i relativi studi clinici) gli stessi distretti aortici del dispositivo che si era aggiudicato la gara;
– nella sentenza mancherebbe una congrua motivazione circa l’effettiva portata escludente delle basi d’asta;
– secondo l’orientamento costante della giurisprudenza l’impugnazione degli atti di gara da parte di un operatore che non ha preso parte alla gara sarebbe possibile solo in casi eccezionali, quando sia certa la sua impossibilità di partecipare alla gara.
Ha quindi concluso che, non sussistendo alcuna clausola escludente la partecipazione, il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
8.1 – Con il secondo motivo ha rilevato i vizi di illogicità e contraddittorietà della sentenza appellata sottolineando che il TAR avrebbe dapprima ritenuto generica la formulazione della lex specialis, e poi, contraddittoriamente, avrebbe interpretato l’oggetto dei lotti n. 6 e n. 7 come atto a trattare le patologie dell’aorta toracica nella sua totalità (e cioè quelle dell’arco aortico e quelle dell’aorta toracica discendente).
Ha quindi dedotto che la gara del 2015 avrebbe previsto la medesima descrizione dei beni in fornitura; tale gara sarebbe stata regolarmente aggiudicata con prezzi in linea con le attuali basi d’asta e regolarmente eseguita, circostanza della quale sarebbe stata a conoscenza Se..
La differenza tra i lotti n. 6 e n. 7 avrebbe potuto evincersi dal semplice confronto con i lotti n. 10 e n. 11, entrambi riferiti all’arco aortico ed aventi basi d’asta più elevate, in quanto per le patologie di tale tratto di aorta sarebbero necessarie protesi su misura (cd. custom made); la protesi Relay Plus, come le protesi di Me. (Captivia e Navion) potrebbero essere utilizzate per le patologie dell’aorta toracica discendente; per l’arco aortico sarebbe necessaria una procedura chirurgica aggiuntiva volta a preservare i flussi su vasi epiaortici; per le protesi relative all’arco aortico occorrerebbero, invece, le protesi custom made: pertanto, qualunque operatore del settore avrebbe potuto ragionevolmente interpretare la legge di gara relativamente ai lotti 6 e 7 come diretta all’acquisizione dei dispositivi funzionali al trattamento dell’aorta toracica non custom made.
8.2 – Con il terzo motivo l’appellante ha dedotto la doglianza di erroneità della sentenza per travisamento dei presupposti di fatto e per erroneità della motivazione laddove ha ritenuto che Me. avrebbe offerto in gara una protesi utilizzabile solo per il tratto discendente dell’aorta toracica, interpretando erroneamente la formulazione della lex specialis ed omettendo di valutare i lavori scientifici indicati negli atti, dai quali sarebbe emerso che l’endoprotesi offerta da Me. potrebbe essere utilizzata anche per il trattamento delle patologie dell’arco aortico, se accompagnata da una procedura chirurgica di “debranching”.
Ha quindi aggiunto che sebbene nelle IFU di Captivia e Navion Me. sia riportata la sola “aorta toracica discendente” tali protesi potrebbero essere utilizzate anche per la carotide sinistra, che dal punto di vista tecnico, viene considerata arco aortico. Ha quindi ribadito che sul mercato non esisterebbe un dispositivo non custom made per l’arco aortico.
8.4 – Con il quarto motivo l’appellante ha chiesto al Collegio di disporre una verificazione per meglio chiarire il punto controverso di natura tecnica.
9. – Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto connesse, non possono essere condivise.
Già in sede cautelare questa Sezione aveva rigettato l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata rilevando che:
– la sentenza appellata ha correttamente rilevato l’ambiguità della lex specialis nell’indicazione dei dispositivi oggetto di gara, tale da non consentire la presentazione di un’offerta consapevole, con conseguente legittimazione alla proposizione del ricorso avverso gli atti di gara da parte dell’operatore del settore che non vi ha partecipato;
– l’oggetto della fornitura, infatti, definito nella lex specialis “endoprotesi vascolare rivestita, con dacron, con scheletro in nitinolo…. per il trattamento della patologia dell’aorta toracica”, in base all’interpretazione letterale, si riferisce ad una endoprotesi utilizzabile per trattare qualunque patologia dell’aorta toracica e, quindi, sia quelle dell’arco aortico che dell’aorta toracica discendente;
– è incontroverso che i dispositivi che vengono utilizzati per la patologie dell’aorta toracica ascendente e per quella discendente sono diversi: l’appellante ha, infatti, rappresentato che – a suo dire – per l’arco aortico sono indicati i soli dispositivi “custom made” che hanno un costo di gran lunga superiore; ha anche aggiunto che le endoprotesi utilizzate per trattare le patologie dell’aorta discendente possono applicarsi nell’arco aortico solo mediante procedure “ibride” (impianto di endoprotesi con intervento chirurgico aggiuntivo), confermando implicitamente la diversità dei dispositivi, tali da non poter essere tra loro automaticamente fungibili;
– l’interpretazione della definizione dell’oggetto dei due lotti n. 6 e n. 7 è quindi essenziale ai fini della corretta individuazione della tipologia di endoprotesi oggetto di fornitura, essendovi altrimenti il rischio che possa venir aggiudicato un prodotto non idoneo a soddisfare le esigenze della stazione appaltante;
– altrettanto rilevante è la base d’asta, in quanto le due diverse tipologie di dispositivo hanno costi molto diversi, in quanto le endoprotesi utilizzabili per le patologie dell’arco aortico costano molto di più .
Ritiene il Collegio che in base all’interpretazione letterale la definizione dell’oggetto della fornitura sia chiarissima nell’identificare un prodotto utilizzabile per il trattamento delle patologie di tutta l’aorta toracica e non del solo tratto discendente; nondimeno, tale interpretazione non può ritenersi univoca ove letta alla luce dell’intero bando di gara, specie se esaminata in correlazione con l’oggetto dei lotti n. 10 e n. 11, che si riferiscono alle endoprotesi destinate al trattamento delle patologie dell’arco aortico e dell’aorta ascendente, la cui base d’asta, peraltro, è pari a circa il triplo di quella relativa ai lotti n. 6 e n. 7;
– anche la vicenda relativa alla precedente gara del 2015, della quale entrambe le parti erano edotte, rafforza la difficoltà di interpretazione dell’oggetto dei lotti n. 6 e n. 7, atteso che in quel caso con la medesima definizione per la fornitura, erano state aggiudicate endoprotesi per l’aorta toracica discendente, e poi, nel 2016, la stessa stazione appaltante aveva dovuto indire una nuova gara (che era stata aggiudicata a Se.) per la fornitura del dispositivo utilizzabile per l’aorta ascendente/arco aortico;
– tale ultimo elemento, anziché escludere dubbi interpretativi come sostenuto da Me., ha aggravato le difficoltà di interpretazione della lex specialis, tenuto conto che – essendovi due lotti che si riferivano ai soli dispositivi per trattare le patologie dell’arco aortico – ben poteva ipotizzarsi che l’oggetto dei lotti n. 6 e n. 7 fosse l’endoprotesi per trattare le malattie della sola aorta toracica discendente (come accaduto nella gara del 2015), tenuto anche conto che la base d’asta era rapportata a tale tipologia di dispositivi (più economici).
9.1 – In definitiva, la legge di gara presentava ambiguità nell’identificazione dell’oggetto dei due lotti n. 6 e n. 7 e, comunque, la base d’asta per l’offerta di una endoprotesi per il trattamento delle patologie dell’intera aorta toracica doveva ritenersi incongrua.
10. – Alla luce di queste considerazioni occorre esaminare il primo motivo di impugnazione con cui l’appellante ha censurato la sentenza di primo grado sostenendo che Se. non avrebbe partecipato alla gara volontariamente, non perché vi fossero impedimenti alla sua partecipazione: il suo prodotto Relay, infatti, avrebbe potuto essere offerto in sede di gara in quanto pienamente rispondente a quanto previsto per i lotti n. 6 e n. 7.
10.1 – La doglianza non può essere condivisa.
Secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen. 26 aprile 2018, n. 4; sez. V, 23 agosto 2019, n. 5789; 18 luglio 2019, n. 5057; 8 marzo 2019, n. 1736), se è vero che l’esito di una procedura di gara è impugnabile solamente da colui che vi ha partecipato (la domanda di partecipazione atteggiandosi a strumento per la sussistenza della posizione qualificata e differenziata che legittima l’impugnazione, laddove altrimenti l’operatore del settore sarebbe portatore di un interesse di mero fatto alla caducazione dell’intera selezione per partecipare ad una riedizione di questa), è pur vero che a tale regola generale si deroga allorché l’operatore contesti in radice l’indizione della gara ovvero all’inverso contesti che una gara sia mancata, avendo l’amministrazione disposto l’affidamento in via diretta del contratto, ovvero ancora impugni direttamente le clausole del bando assumendone l’immediato carattere escludente: in tali ipotesi infatti la presentazione della domanda di partecipazione costituirebbe un inutile adempimento formale, privo della benché minima utilità in funzione giustiziale.
Il carattere immediatamente escludente ai fini della immediata impugnazione è stato ragionevolmente individuato: a) nelle clausole impositive di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati ai fini della partecipazione; b) nelle regole procedurali che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (Cons. Stato, Ad. plen. 7 aprile 2001, n. 3); c) nelle disposizioni abnormi o irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed economica ai fini della partecipazione alla gara oppure prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la presentazione dell’offerta (Cons. Stato, sez. V, 24 febbraio 2003, n. 980); d) nelle condizioni negoziali che rendano il rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e non conveniente (Cons. Stato, sez. III, 23 gennaio 2015, n. 293); e) nelle clausole impositive di obblighi contra ius; f) nei bandi contenenti gravi carenze nell’indicazione di dati essenziali per la formulazione dell’offerta oppure che presentino formule matematiche del tutto errate; g) negli atti di gara del tutto mancanti della prescritta indicazione nel bando di gara dei costi della sicurezza “non soggetti a ribasso” (Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2011, n. 5421); ipotesi tutte accomunate dal fatto di impedire in modo macroscopico, ovvero di rendere estremamente ed inutilmente difficoltoso ad un operatore economico di formulare un’offerta corretta, adeguata e consapevole, configurandosi pertanto come una concreta ed effettiva lesione dell’interesse legittimo dell’impresa a concorrere con gli altri operatori per l’aggiudicazione di una commessa pubblica (Cons. Stato, Sez. III, 28/9/2020 n. 5708).
E’ stato precisato (Cons. Stato, sez. III, 26 febbraio 2019, n. 1331; C.G.A.R.S. 20 dicembre 2016, n. 474) che tra le clausole da considerare immediatamente escludenti rientrano anche quelle che prevedono un importo a base d’asta insufficiente alla copertura dei costi, inidoneo cioè ad assicurare ad un’impresa un sia pur minimo margine di utilità o addirittura tale da imporre l’esecuzione della stessa in perdita (ciò in quanto l’amministrazione, nel perseguimento del suo interesse all’ottenimento della prestazione alle condizioni più favorevoli, deve contemperare tale interesse con l’esigenza di garantire l’utilità effettiva del confronto concorrenziale (Cons. Stato, sez. III, 21 febbraio 2019, n. 513), aggiungendosi al riguardo che il carattere escludente di una siffatta clausola deve essere verificato e apprezzato in concreto, cioè anche in relazione allo specifico punto di vista dell’impresa e della sua specifica organizzazione imprenditoriale (cfr. Cons. Stato, sez. III, 21 febbraio 2019, n. 513; Sez. V, 25 novembre 2019, n. 8033).
10.2 – Dai suddetti principi si evince che dinanzi all’incertezza del bando di gara, tale da non poter consentire di formulare un’offerta consapevole, sussiste la legittimazione e l’interesse all’impugnativa da parte dell’operatore del settore che non abbia partecipato alla gara.
Come ha correttamente ritenuto il TAR “la formulazione della lex specialis è tale da indurre gli operatori – come nella fattispecie la ricorrente – a ragionevolmente dubitare su quale fosse la precisa tipologia di dispositivo richiesto in relazione alla base d’asta prevista, nonché, conseguentemente, a ritenere di non poter partecipare alla gara”; tale indeterminatezza, inoltre, “ingenera seri dubbi circa la possibilità di esiti irragionevoli e comunque incerti della procedura” “con il rischio di lasciare insoddisfatte e comunque indeterminate le reali esigenze dell’Amministrazione”; “un device finalizzato al trattamento dell’aorta tout court e un device destinato al trattamento della patologia di uno specifico tratto dell’aorta sono all’evidenza volti a soddisfare distinte necessità (e presentano caratteristiche e costi diversi), sicchè non può ritenersi indifferente per l’Amministrazione acquisire l’una o l’altra tipologia di protesi”.
10.3 – In ogni caso, ove volesse ritenersi non impeditiva della partecipazione di Se. la descrizione dell’oggetto dei due lotti n. 6 e 7 in senso letterale, essendo il suo prodotto utilizzabile per l’intera aorta (cfr. relazione tecnica redatta dal Prof. Alessandro Santo Bortone), nondimeno sussisterebbe ugualmente la portata escludente della clausola, in quanto la base d’asta, ove fosse relativa all’impianto dell’endoprotesi per il trattamento delle patologie relative a qualunque tratto dell’aorta, sarebbe troppo bassa, come dimostrato in giudizio dalla ricorrente in primo grado Se. (cfr. relazione del Prof. Bortone; prezzo di aggiudicazione della gara del 2016 pari ad Euro 9.182, ben più alto della base d’asta di Euro 8.000 fissata nella presente gara).
Ne consegue l’infondatezza del primo motivo di appello.
10.4 – Le precedenti considerazioni consentono di respingere anche il secondo ed il terzo motivo, con la precisazione che:
– il vizio di contraddittorietà denunciato con il secondo motivo non sussiste, in quanto il TAR si è correttamente limitato a rilevare l’ambiguità della lex specialis nell’identificazione dei dispositivi richiesti in sede di gara;
– quanto alle caratteristiche dei prodotti offerti da Me. è condivisibile l’assunto di Se. secondo cui la possibilità della loro utilizzazione con impieghi diversi da quelli contemplati dalle IFU è irrilevante ai fini della decisione, una volta accertata l’illegittimità degli atti di indizione della procedura di gara che comporta il loro annullamento e, in via derivata, l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione in favore di Me. in relazione ai lotti n. 6 e n. 7.
10.5 – Per tali ragioni non è necessario neppure disporre gli approfondimenti istruttori richiesti con il quarto motivo.
11. – In conclusione, per i suesposti motivi, l’appello va respinto e, per l’effetto va confermata la sentenza appellata che ha accolto il ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti nei termini indicati in motivazione.
11.1 – Poiché non risulta dagli atti di causa che siano stati stipulati i contratti di fornitura con la società aggiudicataria Me. non è necessario provvedere alla loro declaratoria di inefficacia. 12. – Quanto alle spese del grado di appello, tenuto conto della complessità delle questioni trattate sussistono i presupposti per disporne la compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Michele Corradino – Presidente
Paola Alba Aurora Puliatti – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere, Estensore
Solveig Cogliani – Consigliere
Antonio Massimo Marra – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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