In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 2 ottobre 2020, n. 21128.

La massima estrapolata:

In tema di giudizi disciplinari nei confronti degli avvocati, il termine di trenta giorni per l’impugnazione della sentenza avanti al Consiglio nazionale forense, previsto dall’art. 61, comma 1, della L. n. 247 del 2012, trova applicazione soltanto per i provvedimenti disciplinari notificati successivamente all’1 gennaio 2015, data di entrata in vigore del Regolamento CNF n. 2/ 2014, in quanto la regola transitoria dettata dall’art. 65, comma 1, della suddetta legge inibisce l’immediata applicazione delle nuove disposizioni processuali sino al verificarsi dell’evento assunto dalla norma come rilevante, e cioè sino all’entrata in vigore dei regolamenti in essa previsti.

Sentenza 2 ottobre 2020, n. 21128

Data udienza 15 settembre 2020

Tag/parola chiave: ARTI E PROFESSIONI INTELLETTUALI – AVVOCATO – GIUDIZI DISCIPLINARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente di Sez.

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez.

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 36386/2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo STUDIO LEGALE (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VITERBO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 124/2019 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 28/10/2019.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/09/2020 dal Consigliere Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
uditi gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Avv. (OMISSIS) ricorreva per un unico motivo a queste Sezioni Unite contro la sentenza del Consiglio Nazionale Forense che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta il 1 giugno 2016 contro la decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo notificata il 10 maggio 2016; decisione, con la quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione di mesi due.
IL CNF, dopo aver rilevato che il ricorso contro il provvedimento del COA di Viterbo era stato depositato oltre il ventesimo giorno decorrente dalla notifica del provvedimento disciplinare, dichiarava l’impugnazione inammissibile ritenendo applicabile il R.Decreto Legge 27 novembre 1933, n. 1578, articolo 50, comma 2.
Con cio’ il CNF disattendeva le difese dell’incolpato, secondo il quale avrebbero invece dovuto trovare applicazione della L. 31 dicembre 2012, n. 247, articolo 61 e articolo 33 reg. CNF 21 febbraio 2014 n. 2; articoli contenenti disposizioni che, oltre ad attribuire il primo grado disciplinare alla competenza dei consigli distrettuali, fissavano il termine di impugnazione davanti al CNF in quello maggiore di trenta giorni decorrenti dal deposito della sentenza.
A giudizio del CNF, difatti, se si fossero applicate le disposizioni di cui alla L. n. 247 cit., articolo 61 e articolo 33 reg. CNF n. 2 cit. alla sentenza emessa dal COA di Viterbo, all’epoca competente in ragione della previgente normativa, si sarebbe illegittimamente dato luogo a un procedimento disciplinare in nessun modo previsto dalla legge; secondo il CNF, pertanto, la norma transitoria contenuta nella L. n. 247 cit., articolo 65, comma 1, per cui le disposizioni della L. n. 247 cit., dovevano trovare applicazione con l’entrata in vigore in data 1 gennaio 2015 del reg. CNF n. 2 cit., era da interpretarsi nel senso che all’incolpato non poteva applicarsi la regola procedimentale piu’ favorevole prevista dalla L. 247 cit., articolo 61 e articolo 33 reg. CNF n. 2 cit., potendosi applicare il principio del favor rei soltanto ai “precetti” deontologici.
Sentito il Pubblico Ministero, udita la parte privata, all’esito della Camera di consiglio, la causa veniva decisa come in dispositivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Avv. (OMISSIS), con l’unico motivo di ricorso, formulato in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denunciata la violazione della L. n. 247 cit., articoli 61 e 65, oltre che dell’articolo 33 reg. n. 2 cit., rimproverava al CNF di aver erroneamente dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso la decisione del COA di Viterbo; piu’ in particolare, a giudizio del ricorrente, il Regio Decreto n. 1578 cit., articolo 50, che prevedeva il piu’ ristretto termine di giorni venti per l’impugnazione delle sentenze disciplinari, non poteva essere applicato, dovendo invece trovare applicazione il piu’ lungo termine fissato dalla L. n. 247 cit., articolo 61, in forza di quanto stabilito dalla norma di diritto transitorio contenuta nella L. n. 247 cit., articolo 65, comma 1.
Il motivo e’ fondato.
A riguardo, e’ sufficiente richiamare la condivisibile giurisprudenza di recente consolidatasi, secondo cui, diversamente da quanto opinato dal CNF nella sua sentenza, la norma transitoria di cui alla L. n. 247 cit., articolo 65, comma 1, laddove stabilisce che “Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella presente legge, si applicano se necessario e in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate”, va letta nel senso che, con riferimento alle sentenze disciplinari che come quella oggetto di giudizio siano state notificate dopo la data del 1 gennaio 2015 di entrata in vigore del reg. CNF n. 2 cit., deve essere applicato il piu’ lungo termine di impugnazione di trenta giorni stabilito dalla L. n. 247 cit., articolo 61; e, questo, perche’ la veduta regola transitoria, secondo la sua lettera, inibisce l’immediata applicazione delle nuove disposizioni processuali soltanto sino al momento dell’entrata in vigore del reg. CNF n. 2 cit., per cui alle sentenze notificate dopo, deve essere giocoforza riconosciuta l’applicazione del termine di impugnazione fissato dalla L. n. 247 cit., articolo 61 (Cass. sez. un. 22714 del 2019; Cass. sez. un. 32360 del 2018; Cass. sez. un. 27756 del 2018; Cass. sez. un. 277757 del 2018).
La sentenza deve essere pertanto cassata e la causa rinviata al giudice a quo; nella novita’ della questione, devono farsi consistere le ragioni che inducono la Corte a compensare integralmente le spese processuali.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, rinvia la controversia al CNF che, in altra composizione, dovra’ deciderla uniformandosi ai superiori principi; spese integralmente compensate.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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