In tema di gestione dei rifiuti

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|17 febbraio 2021| n. 6149.

In tema di gestione dei rifiuti, il reato cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, pur avendo in comune con l’illecito amministrativo previsto dall’art. 255, comma 1, del medesimo d.lgs. le condotte di abbandono, deposito incontrollato e immissione, si trova con tale ultima norma in rapporto di specialità in ragione delle peculiari qualifiche soggettive rivestite dai suoi destinatari, che possono essere solo i titolari di imprese o i responsabili di enti. Al riguardo, il soggetto privato, non titolare di una attività di impresa o responsabile di un ente, che abbandoni in modo incontrollato un proprio rifiuto e che, a tal fine, lo trasporti occasionalmente nel luogo ove lo stesso verrà abbandonato, risponde solo dell’illecito amministrativo di cui all’art. 255 del d.lgs. n. 152 del 2006 per l’abbandono e non anche del reato di trasporto abusivo previsto dall’art. 256, 3 comma primo, T.U.A., in quanto il trasporto costituisce solo la fase preliminare e preparatoria rispetto alla condotta finale di abbandono, nella quale rimane assorbito.

Sentenza|17 febbraio 2021| n. 6149

Data udienza 8 ottobre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Reati ambientali – Abbandono incontrollato di rifiuti – Dismissione – Privato – Non è smaltimento illegale e integra un illecito amministrativo

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – rel. Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/10/2018 del Tribunale di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CERRONI Claudio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DI NARDO Marilia, che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
udito per il ricorrente l’avv. (OMISSIS) in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 ottobre 2018 il Tribunale di Lecce ha condannato, con i doppi benefici, (OMISSIS) alla pena di Euro tremila di ammenda per il reato di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 256, comma 1, lettera a), atteso lo smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi nel fondo, sito in Comune di Diso, di proprieta’ di (OMISSIS), in cui favore era pronunciata condanna al risarcimento del danno.
2. Avverso la predetta decisione e’ stato proposto ricorso per cassazione, con unico articolato motivo di impugnazione.
In particolare, e’ stata anzitutto lamentata violazione e falsa applicazione della norma incriminatrice in relazione alla sua natura di reato proprio, si’ che le condotte poste in essere dal privato non potevano che integrare l’illecito amministrativo di cui al precedente del Decreto Legislativo n. 152 cit., articolo 255, laddove l’abbandono di rifiuti realizzato nel corso di attivita’ d’impresa era invece sanzionato a norma dell’articolo 256, comma 2. La pretesa attivita’ di smaltimento, in definitiva, avrebbe al piu’ rappresentato un illecito amministrativo.
Oltre a cio’, il ricorrente ha osservato che non di smaltimento si era trattato ma di un singolo episodio di abbandono di terra naturale mista a frammenti di roccia per liberare il piccolo vano creato sotto al terrazzo, condotta che non rientrava tra i comportamenti tali da integrare appunto un’attivita’ di illecito smaltimento di rifiuti, tanto piu’ che rocce e terra erano pienamente omogenei anche all’area sulla quale erano stati sversati.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso e’ fondato nei termini che seguono.
4.1. In relazione al motivo di censura complessivamente azionato, la sentenza impugnata ha inteso osservare che – in esito all’istruttoria esperita e alla conseguente ricostruzione dei fatti – appariva poco verosimile che l’imputato avesse depositato detti rifiuti in attesa dello smaltimento da parte degli organi competenti sollecitati ad intervenire, ne’ era possibile ritenere che tale materiale di scavo potesse essere riutilizzabile, atteso che anche il riutilizzo agronomico, cosi’ come lo smaltimento, sarebbe stata un’attivita’ lecita solo se autorizzata.
Cio’ posto, non poteva dunque parlarsi di un abbandono incontrollato di rifiuti eseguito da un privato (come tale non punibile penalmente), ma di una vera e propria attivita’ di smaltimento secondo la definizione datane dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, comma 1, lettera z, in quanto l’imputato aveva inteso cosi’ liberarsi definitivamente della terra e delle rocce derivanti dalle attivita’ di svuotamento e pulizia del vano sottostante il terrazzo, realizzato nella propria proprieta’ fondiaria.
4.2. Al riguardo, e’ stato opportunamente osservato che il reato di abbandono incontrollato di rifiuti ha natura istantanea con effetti permanenti, in quanto presuppone una volonta’ esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicita’, esaurisce i propri effetti al momento della derelizione, mentre il reato di deposito incontrollato, integrato dal mancato rispetto delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo, ha natura permanente, perche’ la condotta riguarda un’ipotesi di deposito “controllabile”, cui segue l’omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, comma 1, lettera bb), la cui antigiuridicita’ cessa con lo smaltimento, il recupero o l’eventuale sequestro (Sez. 3, n. 7386 del 19/11/2014, dep. 2015, Cusini e altro, Rv. 262410; Sez. 3, n. 30910 del 10/06/2014, Ottonello, Rv. 260011; cosi’ anche Sez. 3, n. 6999 del 22/11/2017, dep. 2018, Paglia, Rv. 272632). In definitiva, pertanto, una condotta di “abbandono incontrollato” di rifiuti presuppone una volonta’ esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicita’, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento dell’abbandono e non presuppone una successiva attivita’ gestoria, volta al recupero o allo smaltimento (cfr., in motivazione, Sez. 3, n. 7386 cit.).
4.2.1. In tal senso, non va altresi’ dimenticato che, in tema di gestione dei rifiuti, il reato cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 2, pur avendo in comune con l’illecito amministrativo previsto dall’articolo 255, comma 1, del medesimo D.Lgs., le condotte di abbandono, deposito incontrollato e immissione, si trova con tale ultima norma in rapporto di specialita’ in ragione delle peculiari qualifiche soggettive rivestite dai suoi destinatari, che possono essere solo i titolari di imprese o i responsabili di enti (ex plurimis, Sez. 3, n. 15234 del 23/01/2020, Lo Bartolo, Rv. 278853).
4.2.2. Alla stregua dei rilievi che precedono e dei principi cosi’ richiamati, la sentenza impugnata sconta uno scarto logico che si traduce in una violazione di legge, laddove nella descritta condotta dell’imputato, che aveva pacificamente e definitivamente sversato sul fondo del vicino – in tal modo intendendo liberarsene – il riporto di terra scaturito dallo scavo per la realizzazione del vano sottostante al terrazzo di proprieta’, era stata riconosciuta una vera e propria attivita’ di smaltimento “in quanto l’imputato ha inteso cosi’ liberarsi definitivamente della terra e delle rocce derivanti dalle attivita’ di svuotamento e pulizia del vano sottostante il terrazzo”. In tal modo facendo sorgere – a seguito dell’abbandono, circostanza pacifica, del materiale da scavo e di terra cosi’ sversato – una distinta responsabilita’ penale per illecito smaltimento di rifiuti, laddove sarebbe stata altrimenti riconosciuta una mera violazione amministrativa in ragione della qualita’ dell’agente e della natura della condotta cosi’ tenuta, connotata dall’evidente volonta’ di mera dismissione del materiale.
Al riguardo, va cosi’ ricordato che e’ stato altresi’ ritenuto che il soggetto privato, non titolare di una attivita’ di impresa o responsabile di un ente, che abbandoni in modo incontrollato un proprio rifiuto e che, a tal fine, lo trasporti occasionalmente nel luogo ove lo stesso verra’ abbandonato, risponde solo dell’illecito amministrativo di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 255, per l’abbandono e non anche del reato di trasporto abusivo previsto dal Decreto Legislativo cit., articolo 256, comma 1, in quanto il trasporto costituisce solo la fase preliminare e preparatoria rispetto alla condotta finale di abbandono, nella quale rimane assorbito (Sez. 3, n. 41352 del 10/06/2014, Parpaiola, Rv. 260648).
4.2.3. Va da se’ che la vicenda dovra’ essere nuovamente esaminata, tenuto conto dei principi appena riaffermati.
5. La sentenza impugnata va quindi annullata limitatamente al residuo reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al residuo reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, comma 1, con rinvio al Tribunale di Lecce.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *