In tema di qualifica di agenti di polizia giudiziaria

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|17 febbraio 2021| n. 6146.

In tema di qualifica di agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 189 del 2004 e a seguito della perdita della personalità di diritto pubblico, alle guardie zoofile dell’E.N.P.A. non può riconoscersi la veste di agenti di polizia giudiziaria, se non rispetto agli animali d’affezione, tra cui non può farsi rientrare la fauna selvatica; deve tuttavia evidenziarsi che le stesse, quali guardie giurate di un’associazione di protezione ambientale riconosciuta (ex lege), possono esercitare i poteri di vigilanza e di accertamento indicati nei commi 1 e 5 dell’art. 28 della legge n. 157 del 1992, ovvero “possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, l’esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all’art. 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione, nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata”; e inoltre possono accertare, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull’attività venatoria, redigere verbali, conformi alla legislazione vigente, in cui devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, dovendo trasmetterli all’Ente da cui dipendono e all’Autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti. Nella specie, le guardie zoofile dell’E.n. p.a. si erano limitate a compiere un legittimo servizio di vigilanza venatoria, all’esito del quale avevano contattato un agente di polizia giudiziaria, il quale, avuta contezza direttamente della vicenda riferitagli, aveva proceduto al sequestro degli esemplari abbattuti e delle armi: l’iniziativa cautelare reale risulta pertanto adottata da un agente di P.G. a ciò abilitato.

Sentenza|17 febbraio 2021| n. 6146

Data udienza 7 ottobre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Tutela della fauna – Attività venatorie – Uccisione di un richiamo vivo – Segnalazione delle guardie zoofile Enpa – Svolgimento attività di sorveglianza venatoria

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29-05-2019 del Tribunale di Padova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Zunica Fabio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per sollecitando la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, chiedendo, in subordine, di dichiarare l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29 maggio 2019, il Tribunale di Padova condannava (OMISSIS) alla pena, condizionalmente sospesa, di 775 Euro di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui alla L. n. 157 del 1992, articolo 30, lettera b), in relazione all’articolo 2, comma 1, lettera c), della stessa legge, reato a lui contestato per aver abbattuto un frosone (Coccothraustes coccothraustes) appartenente alla famiglia dei Fringillidi, specie indicata dalla Convenzione di Berna, ratificata dalla L. n. 157 del 1992, come rigorosamente protetta ed esclusa dall’elenco delle specie cacciabili di cui alla L. n. 157 del 1992, articolo 18, comma 1, fatto commesso in (OMISSIS);
2. Avverso la sentenza del Tribunale patavino, (OMISSIS), tramite i propri difensori, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando quattro motivi.
Con il primo, viene censurata la violazione dell’articolo 191 c.p.p., il R.Decreto Legge n. 1952 del 1935, articoli 2 e 5 e la L. n. 189 del 2004, articolo 6, osservandosi che la pronuncia di condanna dell’imputato e’ stata fondata sulla denuncia redatta dalle guardie zoofile dell’E.n. p.a. di Padova, sebbene tale denuncia fosse inutilizzabile, atteso che, per poter essere legittimamente eseguito, il servizio delle guardie zoofile avrebbe dovuto ricevere l’approvazione del Questore mediante un regolamento di servizio che, nel caso di specie, e’ risultato del tutto mancante.
Si evidenzia per altro verso che, ai sensi della L. n. 189 del 2004, articolo 6, l’ambito di vigilanza affidato alle guardie zoofile e’ circoscritto agli animali d’affezione, per cui i controlli in tema di caccia non possono ritenersi consentiti.
Con il secondo motivo, la difesa deduce la nullita’ della sentenza per la violazione degli articoli 516, 520 e 521 c.p.p., evidenziando che il Tribunale ha condannato l’imputato “quantomeno a titolo di concorso”, sebbene nella contestazione non vi fosse alcun riferimento all’eventuale concorso di persone.
Si rileva in proposito che il fatto storico oggetto del presente giudizio ha costituito oggetto di due distinti procedimenti penali, in ciascuno dei quali l’evento e’ stato attribuito ai singoli autori del reato, non operanti in concorso tra loro, per cui, non essendovi stata alcuna modifica del capo di imputazione, doveva ritenersi integrato il violato il principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza.
Con il terzo motivo, il ricorrente eccepisce l’inutilizzabilita’ delle dichiarazioni auto-indizianti dell’imputato e da questi rese alle guardie zoofile, in quanto utilizzate illegittimamente ai fini della ricostruzione della vicenda, sebbene acquisite in violazione degli articoli 63, 199 e 350 c.p.p., e articolo 351 c.p.p., commi 5, 6 e 7: si tratta infatti dichiarazioni autoaccusatorie fornite da un soggetto non sottoposto alle indagini, che avrebbe dovuto al piu’ essere sentito come persona informata sui fatti, venendo altresi’ informato della facolta’ di astenersi dal rendere dichiarazioni, in quanto prossimo congiunto della donna nei cui confronti era stato operato il sequestro dei capi abbattuti e dell’arma da caccia. Peraltro, aggiunge la difesa, ove anche (OMISSIS) fosse stato indagato, l’articolo 350 c.p.p., chiarisce che sono vietate rigorosamente ogni documentazione e utilizzazione delle dichiarazioni dell’indagato eventualmente assunte dagli ufficiali di P.G. nell’immediatezza dei fatti ai fini della rapida prosecuzione delle indagini, con l’ulteriore precisazione che, laddove si tratti di dichiarazioni spontanee rese dall’indagato, le stesse sono comunque inutilizzabili in dibattimento, con la sola eccezione dell’articolo 503 c.p.p., comma 3, non applicabile nel caso di specie.
Con il quarto motivo di ricorso, infine, la difesa deduce la violazione dell’articolo 533 c.p.p. e la illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione della sentenza, osservando che il Tribunale aveva illogicamente escluso la possibilita’ di una diversa ricostruzione dei fatti, pur a fronte dell’acquisizione degli atti del procedimento penale n. 10162/2015 R.G.N. R. e dell’escussione dell’ufficiale di PG della polizia provinciale (OMISSIS), il quale aveva ricondotto il fatto solo alla Dietre.
Con memoria pervenuta il 21 settembre 2020, i difensori del ricorrente hanno insistito nell’accoglimento del ricorso, osservando, a integrazione del primo motivo di ricorso, che la Questura di Padova ha confermato di non aver mai approvato il regolamento di servizio delle guardie zoofile dell’ (OMISSIS), venendo archiviato il relativo procedimento per l’eventuale approvazione del regolamento il successivo 11 marzo 2020, per cui il servizio svolto dalle guardie zoofile in carico all’ (OMISSIS) doveva ritenersi senz’altro illegittimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato.
1. Iniziando dal primo motivo, deve innanzitutto premettersi che il Collegio e’ consapevole dell’esistenza di un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimita’ in ordine alle competenze delle guardie zoofile: secondo alcune pronunce (cfr. Sez. 6, n. 21508 del 07/05/2019, Rv. 275676 e Sez. 3, n. 23631 del 09/04/2008, Rv. 240231), infatti, le guardie particolari giurate delle associazioni zoofile riconosciute, nominate con decreto prefettizio, non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria con riguardo ai controlli in materia venatoria, per il solo fatto che e’ a loro affidata, ai sensi della L. n. 189 del 2004, articolo 6, comma 2, la vigilanza sull’applicazione di tale legge e delle altre norme a tutela degli “animali da affezione”, in quanto rientrano in questa categoria i soli animali domestici o di compagnia, con esclusione della fauna selvatica; viceversa, secondo un diverso approdo interpretativo (cfr. Sez. 6, n. 27992 del 14/03/2019, Rv. 276224 e Sez. 3, n. 28727 del 18/05/2011, Rv. 250609), le guardie zoofile nominate con decreto prefettizio rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, anche nel caso in cui svolgano attivita’ di vigilanza sulla fauna selvatica.
Il dato testuale da cui muovono le diverse tesi e’ costituito dalla L. n. 189 del 2004, articolo 6, (“Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche’ di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”), secondo cui la vigilanza sul rispetto della predetta legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali e’ affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 c.p.p., alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. Ora, effettivamente la frase incidentale “con riguardo agli animali di affezione”, letta nel contesto della norma, pare avere un effetto restrittivo e non ampliativo delle competenze delle guardie zoofile, nel senso che le funzioni di polizia giudiziaria di cui agli articoli 55 e 57 c.p.p., sono loro attribuite solo (e non “anche”, essendo la congiunzione collocata significativamente prima della virgola, riferendosi cioe’ al solo concetto dell’estensione dei compiti) rispetto alla tutela degli animali di affezione (cioe’ per gli animali domestici e di compagnia), non anche per tutti gli altri, tra cui la fauna selvatica, giustificandosi la limitazione, evidentemente, in ragione della maggiore sensibilita’ sociale verso la protezione degli animali di cui gli esseri umani sono abituati da sempre a circondarsi.
Premesso dunque che, in sintonia con il primo dei due indirizzi ermeneutici prima richiamati, la veste di agenti di polizia giudiziaria puo’ essere riconosciuta in capo alle guardie zoofile solo rispetto alla vigilanza sugli animali di affezione, deve tuttavia evidenziarsi che, come sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, VI, n. 298 del 26/01/2007, peraltro in un caso riguardante proprio l’Enpa), le guardie zoofile dell’Enpa, pur non rivestendo la qualita’ di agenti di polizia giudiziaria, sono pur sempre “guardie giurate volontarie di un’associazione protezionistica nazionale riconosciuta”, atteso che la L. n. 611 del 1913, recante norme relative alle societa’ protettrici degli animali, prevedeva espressamente la possibilita’ di nomina da parte delle stesse societa’ di guardie, cui era da riconoscersi, ai sensi dell’articolo 7 della legge medesima, la qualifica di agenti di pubblica sicurezza, possibilita’ questa confermata dalla L. n. 612 del 1938, n. 612, istitutiva dell’ (OMISSIS)); dunque, in presenza di un riconoscimento ex lege, ritenuto valido dal Consiglio di Stato, non appare pertinente l’obiezione difensiva circa l’assenza di un riconoscimento formale da parte dell’Autorita’ amministrativa. Ora, se e’ vero che, in base al Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, l’ (OMISSIS) ha perso il carattere di persona giuridica pubblica, e’ altrettanto vero che l’articolo 5 del citato decreto presidenziale, pur avendo privato le guardie zoofile della qualifica di agenti di pubblica sicurezza, ha mantenuto alle stesse la qualifica di guardie giurate.
Cio’ posto, deve evidenziarsi che la L. n. 157 del 1992, articolo 27, comma 1, (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ha affidato la vigilanza venatoria: a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni, gli unici cui e’ attribuibile la qualifica di agenti di P.G.;
e b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata.
Dunque, ribadito che alle guardie zoofile dell’ (OMISSIS), alla luce della L. n. 189 del 2004, articolo 6 e a seguito della perdita della personalita’ di diritto pubblico, non puo’ riconoscersi la veste di agenti di polizia giudiziaria, se non rispetto agli animali d’affezione, tra cui non puo’ farsi rientrare la fauna selvatica, deve tuttavia evidenziarsi (come rilevato anche dal Consiglio di Stato nella pronuncia prima richiamata) che le stesse, quali guardie giurate di un’associazione di protezione ambientale riconosciuta (ex lege), possono esercitare i poteri di vigilanza e di accertamento indicati nella L. n. 157 del 1992, articolo 28, commi 1 e 5, ovvero “possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, l’esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all’articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione, nonche’ della fauna selvatica abbattuta o catturata”; e inoltre possono accertare, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull’attivita’ venatoria, redigere verbali, conformi alla legislazione vigente, in cui devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, dovendo trasmetterli all’Ente da cui dipendono e all’Autorita’ competente ai sensi delle disposizioni vigenti.
2. Orbene, alla luce di tale premessa ricostruttiva, deve escludersi che, nel caso di specie, l’operato delle guardie zoofile dell’ (OMISSIS) abbia dato luogo a violazioni di legge: E invero, come emerge dalla sentenza impugnata alla luce di un accertamento fattuale non smentito dal ricorrente, le guardie (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno operato il sequestro della fauna, ma, all’esito di un servizio di vigilanza venatoria loro consentito ai sensi della L. n. 157 del 1992, articolo 28, hanno compiuto una segnalazione a un agente di polizia giudiziaria, ovvero l’agente della Polizia Provinciale di Padova (OMISSIS), il quale, una volta sopraggiunto “dopo insistenti chiamate” da parte delle guardie zoofile, ha verificato di persona le circostanze riferitegli e ha proceduto al sequestro degli uccelli abbattuti e dei fucili nella disponibilita’ dell’imputato (OMISSIS) e alla moglie (OMISSIS).
Dunque, a prescindere dai profili di merito che saranno in seguito esaminati, deve evidenziarsi che, nel caso di specie, le guardie zoofile dell’ (OMISSIS) non hanno compiuto alcun atto esorbitante le loro competenze, ma si sono limitate a compiere un legittimo servizio di vigilanza venatoria, all’esito del quale hanno contattato un agente di polizia giudiziaria, il quale, avuta contezza direttamente della vicenda riferitagli, ha proceduto al sequestro degli esemplari abbattuti e delle armi, per cui l’iniziativa cautelare reale risulta adottata da un agente di P.G. a cio’ abilitato.
Di qui l’infondatezza della doglianza difensiva.
2. Passando ai restanti motivi di ricorso, suscettibili di trattazione unitaria perche’ tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve osservarsi che l’attribuzione all’imputato della condotta ascrittagli, in quanto preceduta da una disamina razionale del materiale probatorio disponibile, non presenta vizi di legittimita’.
Innanzitutto, occorre rilevare che il Tribunale ha correttamente ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni del teste (OMISSIS), nella parte in cui ha riportato le affermazioni di (OMISSIS), peraltro non verbalizzate; quanto invece alle dichiarazioni rese dall’imputato alle guardie zoofile, deve osservarsi che, proprio perche’ queste ultime, per quanto esposto, non sono qualificabili come agenti di polizia giudiziaria, non valgono i limiti posti dagli articolo 195 c.p.p., commi 4 e 5 e articoli 350 e 351 c.p.p., non potendosi sottacere peraltro che il documento descrittivo dell’intervento delle guardie zoofile, anche nella parte relativa alle dichiarazioni di (OMISSIS), e’ stato acquisito su accordo delle parti, non risultando formulate eccezioni in tal senso. In ogni caso, anche a voler prescindere dal contenuto delle dichiarazioni auto-accusatorie rese dall’imputato alle guardie zoofile, le quali, si ribadisce, le hanno acquisite al di fuori dello svolgimento di un’attivita’ di P.G., va evidenziato che, ai fini dell’attribuzione del reato a (OMISSIS), tali dichiarazioni non risultano decisive. Premesso infatti che ne’ le guardie zoofile, ne’ l’agente della Polizia provinciale intervenuto a seguito di sollecitazione delle prime hanno assistito all’azione di abbattimento del frosone, esemplare ritenuto pacificamente protetto, deve osservarsi che, nondimeno, tale condotta e’ stata ragionevolmente addebitata a (OMISSIS) in base alla circostanza, invero non contestata, che egli e’ stato sorpreso mentre era intento a possedere e a mantenere un richiamo vivo di frosone, il che e’ stato ritenuto, in maniera non illogica, indice dell’ascrivibilita’ dell’evento, essendo evidente che l’azione di portare in un capanno il richiamo vivo di un uccello non “tacciabile” induce la fauna selvatica di quel tipo ad avvicinarsi e quindi a rendersi destinataria dell’iniziativa venatoria del soggetto sorpreso con il richiamo, tanto piu’ ove si consideri che quest’ultimo era in compagnia di un’altra persona, la moglie, a sua volta intenta a cacciare, essendo in possesso dei relativi strumenti. In tal senso si giustifica l’affermazione del Tribunale secondo cui, ove pure non fosse l’autore diretto dell’abbattimento del frosone, (OMISSIS) era comunque chiamato a risponderne almeno a titolo di concorso, avendo egli con la sua condotta agevolato comunque il compimento dell’azione illecita della persona in compagnia della quale si era recata nel capanno utilizzando il richiamo vivo.
Ne’ sotto tale profilo appare ravvisabile una violazione del principio di cui all’articolo 521 c.p.p., dovendosi richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 22173 del 24/04/2019, Rv. 276535), secondo cui non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza quando, contestato a taluno un reato commesso “uti singulus”, se ne affermi la responsabilita’ in concorso con altri, e cio’ a maggior ragione ove, come avvenuto nel caso di specie, l’imputato abbia avuto la possibilita’ di difendersi ampiamente rispetto alle circostanze fattuali desumibili dalle fonti di prova a lui gia’ note.
Deve quindi ribadirsi che il giudizio di colpevolezza dell’imputato rispetto al reato a lui contestato non presta il fianco alle censure difensive, che invero, almeno rispetto alle censure in punto di valutazione del materiale probatorio e di responsabilita’, risultano formulate in termini non adeguatamente specifici.
3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell’interesse di (OMISSIS) deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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