In tema di falsità materiale

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|24 marzo 2021| n. 11402.

In tema di falsità materiale, integra il delitto di cui agli artt. 476 e 482 cod. pen. la formazione di una copia di un’ordinanza inesistente, quando la stessa, in relazione alle circostanze del caso concreto ed all’atteggiamento psicologico dell’agente, diretto ad ingannare la persona offesa destinataria dell’atto, assuma l’apparenza di una riproduzione di un atto originale, rivestendo la forma tipica di un provvedimento giudiziario. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato in relazione alla trasmissione, al fine di ottenere il pagamento di compensi professionali, di copia telematica di una falsa ordinanza di dissequestro di beni, accreditata come corrispondente all’originale mediante la riproduzione del numero di notizia di reato e di iscrizione nel registro generale del giudice per le indagini preliminari, nonché della sottoscrizione del giudice).

Sentenza|24 marzo 2021| n. 11402

Data udienza 18 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MICCOLI Grazia – Presidente

Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – rel. Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. BARBARA CALASELICE;
il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. FILIPPI Paola, ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso con requisitoria scritta;
la difesa ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia del Tribunale in sede, del 12 ottobre 2018, nei confronti di (OMISSIS), con la quale questi era stato condannato per i reati di cui all’articolo 640 c.p., articolo 61 c.p., nn. 7 e 11, (capo 1), articolo 476 c.p., commi 1 e 2, articolo 482 c.p., articolo 61 c.p., n. 2, (capo 2), articolo 640 c.p., articolo 81 c.p., comma 2, articolo 62 c.p., nn. 7 e 11, (capo 3), alla pena di anni tre mesi undici di reclusione ed Euro 580 di multa, riconosciuta la continuazione tra i reati di cui ai capi 1 e 2, oltre al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite, nonche’ alle restituzioni, determinate, rispettivamente, per la persona offesa (OMISSIS), in Euro 2.500,00 ed Euro 300.610,15, per la persona offesa (OMISSIS), in Euro 1.000,00 ed Euro 45.233,40, nonche’ alle restituzioni in favore della parte civile (OMISSIS), determinate in Euro 276.951,17, oltre alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per anni cinque.
1.1. L’imputato, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, presentatosi alle persone offese come capace uomo d’affari, oil trader, imprenditore nel settore import/export di petrolio, aveva intrattenuto con le stesse rapporti di collaborazione e anche di amicizia. Questi, secondo la sentenza impugnata, si era interessato, gestendola, della gran parte delle intermediazioni del greggio iracheno, durante l’embargo degli anni âEuroËœ90 ed e’ stato indagato per corruzione internazionale, dalla Procura della Repubblica di Milano, per fatti di cui allo scandalo internazionale perpetrato durante il programma dell’Onu, Oil for food, relativi al passaggio illecito di rilevanti dazioni di danaro in favore di funzionari pubblici dell’ex regime iracheno. Nell’ambito di detto procedimento, era stato disposto il sequestro preventivo di beni mobili riferibili alla (OMISSIS) fino al controvalore di 15 milioni di Euro, in data 2 ottobre 2006, beni oggetto di confisca, con provvedimento del 5 luglio 2010, a seguito della disposta archiviazione per prescrizione dei fatti contestati.
In tale contesto, i giudici di merito inseriscono i reati di cui ai capi 1 e 2, indicando che, nelle date 19 e 24 marzo 2015, (OMISSIS) inviava a (OMISSIS), socio occulto al 49% in altra societa’ di diritto greco, del pari riconducibile al ricorrente, denominata (OMISSIS) Ltd, due mail con allegato documento giudiziario apparentemente firmato dal giudice (OMISSIS) (risultato, poi, trasferito in cassazione da tre anni), nel quale si attestava il dissequestro dei beni a suo tempo oggetto di sequestro in data 2 ottobre 2006, sopra descritti, facendo credere al (OMISSIS) di avere necessita’ di danaro per le spese necessarie ad ottenere la materiale restituzione dei beni dissequestrati. Di qui, l’inoltro di somme di danaro per un totale di Euro 339.000,00 e la scoperta della falsita’ dei documenti, avvenuta soltanto l’8 marzo 2016 quando la moglie della parte offesa si era recata in Italia accertando la falsita’ dei provvedimenti di dissequestro.
1.2. Quanto al capo di imputazione sub 3, la sentenza impugnata evidenzia che tra (OMISSIS), dirigente presso societa’ specializzate nel commercio di carburante e (OMISSIS) vi erano contatti lavorativi riguardanti la compravendita di combustibile o prodotti affini. La pronuncia inserisce in tali rapporti la vicenda svoltasi nel 2012, oggetto di contestazione, quando l’imputato propose a (OMISSIS) di aiutarlo economicamente per prestiti elargiti, tramite la societa’ (OMISSIS) di proprieta’ del detto (OMISSIS), attiva nel settore dell’intermediazione di prodotti petroliferi.
2. Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, nei motivi di seguito riassunti, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., quattro vizi.
2.1. Con il primo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale, ex articolo 606, comma 1, lettera b), in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’articolo 476 c.p., commi 1 e 2, e articolo 482 c.p., articolo 61 c.p., n. 2, di cui al capo 2 della contestazione.
Si tratta, secondo la Difesa, dell’invio, a mezzo mais, in data 24 marzo 2015, come allegato in formato pdf, di un’ordinanza, apparentemente emessa dal Tribunale di Milano, alla persona offesa (OMISSIS).
Si assume che, in primo grado, l’imputato era stato condannato sulla base di un ragionamento solo apparentemente confortato dalla giurisprudenza citata nella sentenza di condanna. Come, infatti, il ricorrente aveva notato con l’atto di gravame, i precedenti indicati erano tutti relativi a casi in cui la Suprema Corte aveva escluso la sussistenza del falso (Cass. del 10 novembre 2017, n. 2297, 21 dicembre 2012 n. 10959, 3 novembre 2010 n. 42065) considerato che la fotocopia, se presentata come tale e priva di qualsiasi attestazione che ne confermi l’autenticita’, non puo’ mai integrare il reato di falso materiale anche in caso di inesistenza dell’originale.
Nella specie, osserva il ricorrente che si tratta di file pdf, privo di firma digitale o autenticazione, presentato come copia. Del resto, si deduce che nessuna motivazione e’ stata svolta sul punto devoluto dalla Corte di appello che si limita a richiamare il precedente delle Sezioni Unite della Corte di legittimita’, n. 35814, affermando che la trasmissione dell’ordinanza era avvenuta con tutti i requisiti, sostanziali e formali e che dunque, tali requisiti erano idonei a farla apparire come copia di un atto originale.
Si deduce, invece, che, in primo luogo, il caso della Suprema Corte a sezioni unite, si era concluso proprio nel senso dell’esclusione del reato di falso, trattandosi di documento che rappresenta copia di atto inesistente. In secondo luogo, si richiama giurisprudenza successiva (senza indicarne gli estremi) secondo cui, trattandosi di atto che rappresenta una mera stampa di una fotocopia, priva di attestazione di conformita’ o autenticita’, trasmessa a mezzo mail, senza alcuna attestazione del mittente (p.e.c.) e senza autenticazione del file digitale trasmesso, non si tratta di atto che appare come originale ne’ e’ una copia di atto originale.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e correlato vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’artificio e raggiro per il reato di cui al capo 1.
Il ricorrente rinvia alle argomentazioni svolte con l’atto di appello, circa la totale inverosimiglianza della versione del denunciante (OMISSIS), sia in ordine ai rapporti con l’imputato che alle ragioni sottese alle dazioni di danaro contestate. Si assume, poi, che il rapporto tra parte offesa ed imputato, sorto come rapporto di lavoro era, successivamente, mutato in un mero rapporto amicale. Si sottolinea che la contestazione dell’imputazione reca la data del 19 marzo 2015, dunque il primo versamento sarebbe precedente rispetto alla trasmissione della mail di cui al capo 2, avvenuta il 24 marzo 2015, circostanza sulla quale i giudici di merito non avrebbero fornito alcuna spiegazione, nonostante la sua indicazione nei motivi di gravame.
Dunque, vi sarebbe assenza di motivazione circa la sussistenza del raggiro. Ne’, per il ricorrente, puo’ assumere rilievo, ai fini della non contraddittorieta’ della motivazione, il riferimento alla dicitura loan, presente nella causale di alcuni versamenti della parte civile (OMISSIS), trattandosi di causale che, per il ricorrente, si rinviene anche nel bonifico relativo alla parte civile (OMISSIS), nonostante si stesse, con quel bonifico, investendo fondi in una compravendita di petrolio.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) e correlato vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dell’artificio e raggiro per il reato di cui al capo 3.
Anche per il reato contestato come commesso ai danni della parte offesa (OMISSIS) non sarebbe dimostrata la sussistenza del raggiro, ne’ la sentenza di appello avrebbe risposto ai motivi di gravame.
La stessa Corte territoriale, per il ricorrente, avrebbe ammesso che l’operazione poteva essere reale, anche se ad alto rischio, a fronte del quale il ricorrente si sarebbe limitato a tacere, maliziosamente, che, in caso di mancato buon esito dell’operazione medesima, non sarebbe stato in grado di restituire i fondi. Si tratta, per la Difesa, di settore e tipologia di affari basati sulla fiducia, in cui e’ prassi fondare gli accordi sul descritto rapporto, ove si e’ soliti concludere accordi ad alto rischio ma con potenziale, corrispondente, alto guadagno, senza alcuna garanzia da parte degli interlocutori.
2.4. Con il quarto motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione all’esclusione del vincolo della continuazione, circa la sussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 11 e vizio di motivazione in relazione alla comparazione tra circostanze e sulla quantificazione della pena.
Sulla richiesta di continuazione tra i reati di cui ai capi 1 e 2 da un lato, nonche’ al capo 3 dall’altro, si era dimostrato, secondo la Difesa, che il contesto, la spinta a delinquere, il modus operandi, oltre che la tipologia del reato in considerazione anche del bene tutelato, erano elementi che andavano considerati ai fini del riconoscimento del vincolo. (OMISSIS), in sintesi, avrebbe agito per ottenere somme liquide, in quanto in difficolta’ economica e lavorativa.
Sull’esistenza dell’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 11 si osserva che non vi era rapporto di prestazione d’opera tra le parti, posto che (OMISSIS) era mero creditore di somme prestate per le quote della (OMISSIS) Ltd, mentre inesistente sarebbe la compravendita di petrolio proposta da (OMISSIS) a (OMISSIS). Inoltre, i rapporti di affari pregressi con quest’ultimo, cui fa riferimento la motivazione della Corte territoriale, sarebbero inesistenti, dunque alcuna relazione di prestazione d’opera potrebbe ritenersi tra le parti.
Esclusa l’aggravante, quindi, si chiede anche di rivedere il giudizio di bilanciamento, ex articolo 69 c.p., indicando la totale assenza di motivazione circa i motivi di gravame svolti sulla quantificazione della pena.
3. La parte civile (OMISSIS), ha fatto pervenire a mezzo p.e.c., memoria difensiva del 16 dicembre 2020.
3.1. In ordine al primo motivo, si osserva che e’ generico posto che la Corte territoriale, a pag. 12, affronta le doglianze difensive facendo rinvio espresso alla motivazione di primo grado. Questa ha puntualmente evidenziato che l’imputato non ha trasmesso alla parte offesa una fotocopia riconoscibile come tale, bensi’ una scansione telematica di apparenti provvedimenti di dissequestro. Questi si presentano come riproduzione fedele di altrettanti atti, sottoscritti dal giudice e con attestazione e data di deposito, requisiti formali di provvedimenti di dissequestro, idonei, pertanto, a documentare l’esistenza di un atto corrispondente e a trarre in inganno terzi in buona fede.
3.2. Il secondo motivo sarebbe inammissibile in quanto genericamente formulato per aver ignorato il contenuto della motivazione della Corte territoriale e del primo grado, i cui contenuti vengono ricordati a pagg. 6 e sgg..
3.3. Sul motivo relativo alla sussistenza del vincolo della continuazione si osserva che e’ priva di vizi logici e ampia la motivazione della Corte territoriale circa la differenza tra i motivi a delinquere ed il vincolo di cui all’articolo 81 c.p.. Si sottolinea, peraltro, che le coordinate fondamentali del fatti piu’ recenti non potevano certo essere predeterminate al momento della consumazione dei fatti precedenti di cui al capo 3. Sicche’ il ricorso, sul punto, sarebbe inammissibile per genericita’ dei motivi.
3.4. Il motivo relativo all’insussistenza dell’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 11, con riferimento alla persona offesa (OMISSIS), sarebbe inammissibile per la parte civile, tenuto conto che gia’ il Tribunale l’aveva esclusa in relazione al capo 1 e 2, come confermato dalla Corte d’appello soltanto in ordine al capo 3, commesso ai danni delle parti offese (OMISSIS) e (OMISSIS).
3.5. Il motivo relativo alla quantificazione della pena, anche in relazione alla pretesa esclusione dell’aggravante di cui all’articolo 61 n. 11 c.p. comunque, sarebbe inammissibile, trattandosi di mera riproduzione di identico motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto puntualmente, con ragionamento logico.
4. La parte civile (OMISSIS) ha fatto pervenire conclusioni scritte, Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, ex articolo 23, in data 16 dicembre 2020, chiedendo la conferma della sentenza impugnata allegando nota spese.
4.1. Quanto al reato di falsita’ materiale, si osserva che, nei gradi di merito, l’odierno ricorrente ha sempre sostenuto che il file pdf trasmesso e’ privo di autenticazione e firma e, quindi, si tratta di copia, presentata come tale, trattandosi di mera stampa di una fotocopia. Si rileva che, nel caso preso in esame dalle Sezioni unite penali, il mancato riconoscimento del reato di falsita’ materiale e’ stato determinato dalla qualita’ del documento inesistente (nel caso di specie fotocopia di autorizzazione amministrativa) privo di qualsiasi attestazione, di requisiti indispensabili, di forma e sostanza, tali da farlo apparire originale o documentativo dell’esistenza di un originale. Invece, nel caso al vaglio, gli atti trasmessi a mezzo mail a (OMISSIS) sarebbero descritti dai giudici di merito come riproduzione fedele di provvedimenti giurisdizionali, con firma del giudice, attestazione timbrata e datata del deposito in cancelleria, requisiti formali di provvedimenti giurisdizionali, rientranti dunque, nello schema legale dell’ordinanza di dissequestro.
4.2. Sull’esistenza del raggiro, si evidenzia che le sentenze di merito hanno, puntualmente, descritto la condotta, richiamando punti della motivazione del provvedimento di primo grado (pag. 25 e 17) e di appello.
Si sottolinea che (OMISSIS) avrebbe, attraverso la trasmissione dei falsi provvedimenti giurisdizionali di dissequestro, convinto (OMISSIS) a trasferire somme di danaro in suo favore, indicate come necessarie a sostenere le spese per liberare i beni sottoposti a sequestro, illustrando, anche oralmente, a mezzo di videochiamata, il contenuto degli apparenti provvedimenti giurisdizionali, traducendoli in lingua inglese; cosi’ ritardando anche il momento delle verifiche all’esito delle quali (OMISSIS) avrebbe accertato la contraffazione. Si richiama, a conferma dell’attendibilita’ della parte lesa, anche la denuncia sporta dalla parte civile (OMISSIS) alla cui acquisizione l’imputato ha prestato consenso.
4.3. Si svolgono osservazioni anche in relazione al trattamento sanzionatorio sottolineando che, a seguito di denuncia per calunnia del (OMISSIS), l’imputato e’ stato destinatario di avviso di conclusione indagini preliminari da parte del Tribunale di Milano, proc. n. 20584/19 r.g.n.r..
5. Il Procuratore generale presso questa Corte, P. Filippi, ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale richiamando Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, ric. Marcis, nonche’ Sez. 5, n. 45369 del 17/10/2019, sulla questione se la formazione della copia di un atto inesistente integri o meno il reato di falsita’ materiale, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso, rilevando anche la genericita’ delle altre questioni devolute.
6. Il ricorrente ha fatto pervenire conclusioni scritte, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ manifestamente infondato.
1. Il primo motivo e’ manifestamente privo di fondamento.
Si osserva che nel caso di specie, gli atti che si assumono falsificati sono rappresentati da ordinanze, apparentemente emesse dal Tribunale di Milano, trasmesse alla parte civile in allegato a mail, in formato pdf, secondo la Difesa inoltrati senza indicazione del mittente e senza autenticazione del file digitale inoltrato.
Il ricorrente assume, in sostanza, che trattandosi di trasmissione di fotocopie, prive di firma, presentate come tali e in assenza di attestazione che ne conferma l’autenticita’, la condotta non puo’ mai integrare il reato di falso materiale, pur risultando non esistente l’atto originale. Si richiama, sul punto, la pronuncia della Suprema Corte a sezioni unite, sottolineando che in quella sede si era concluso proprio nel senso dell’esclusione del reato di falso, trattandosi di documento che rappresentava copia di atto inesistente.
1.1.Cio’ posto, osserva il Collegio che sulla rilevanza penale del falso in copia le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 35814 del 28 marzo 2019, Marcis, Rv. 276285) hanno affermato che la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsita’ materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale.
Siffatto principio di diritto, per il quale e’ irrilevante la preesistenza ovvero l’integrale creazione dell’atto utilizzato in copia, sposa l’orientamento che si incentrava sulle ipotesi in cui la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale ed averne l’apparenza, ovvero la sua formazione sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l’esistenza di un originale conforme: in tal caso la contraffazione si ritiene sanzionabile ex articoli 476 o 477 c.p., secondo la natura del documento che, mediante la copia, viene in realta’ falsamente formato o attestato esistente (Sez. 5, n. 7385 del 14/12/2007, dep. 2008, Favia, Rv. 239112; Sez. 5, n. 9366 del 22/05/1998, Celestini, Rv. 211443).
E’ stato, quindi, valorizzato da questa Corte di legittimita’, nella sua piu’ autorevole composizione, il comportamento dell’agente il quale, nel produrre la copia deve compiere anche un’attivita’ di contraffazione che vada ad incidere, materialmente, sui tratti caratterizzanti il documento in tal modo prodotto, attribuendogli l’apparenza di autenticita’, cosi’ da farlo sembrare, per la presenza di requisiti formali e sostanziali, un provvedimento originale o la copia conforme, originale, di un tale atto, ovvero una copia documentativa dell’esistenza di un atto corrispondente. La volonta’ di sorprendere la fede pubblica, in tal modo, si realizza attraverso un comportamento che si iscrive nell’alveo dell’ipotesi delittuosa del falso per contraffazione poiche’, almeno apparentemente, creativo di un atto, sia pure in realta’ inesistente, ma tale da determinarne oggettivamente, nelle intenzioni dell’agente, l’apparente originalita’. Entro tale prospettiva e’ stata segnalata, in modo definitivo dal Supremo Collegio, l’irrilevanza della circostanza di fatto legata alla materiale esistenza o meno dell’atto autentico, rispetto al quale dovrebbe operarsi il raffronto comparativo con la copia, perche’ l’intervento effettuato con la modalita’ della contraffazione assume come riferimento non la copia in se’, quanto il falso contenuto dichiarativo o di attestazione, apparentemente mostrato dalla natura della copia formata ed esibita dall’agente, laddove l’atto originale non esiste affatto ovvero, ove esistente, rimane inalterato e, comunque, estraneo ai fatti.
Inoltre, il Supremo collegio ha affermato, con un ragionamento che deve essere senz’altro condiviso, che le falsita’ materiali possono incidere su ogni tipo di atto, non soltanto su quelli precostituiti a fini probatori ed istituzionalmente indirizzati a provare la verita’ dei fatti in essi attestati. Nelle norme sulle falsita’ materiali, come posto in rilievo dalla dottrina, invero, non solo non si rinviene alcun riferimento al fatto che l’atto falsificato deve esser destinato alla prova, ma v’e’ un’assoluta indifferenza rispetto al tipo di documento preso di mira dal comportamento criminoso.
Deve, pertanto, ritenersi, conformemente all’indirizzo delle Sezioni unite di questa Corte che, ai fini della rilevanza penale del falso in copia di un atto, non importa se esistente o meno, rilevi – oltre all’idoneita’ del documento ad accreditarsi come corrispondente ad un originale – l’orientamento finalistico dell’agente che quell’atto utilizzi per ingannare la fede pubblica, proponendolo come originale e conforme al reperto autentico, secondo le complessive circostanze del caso concreto.
1.2. Cio’ premesso si rileva che, nel caso in esame, non vi e’ dubbio che gli atti trasmessi, con formato pdf, come allegati di posta elettronica di due mais, siano stati accreditati dall’agente come copia di ordinanze apparentemente emesse dal Tribunale di Milano, in data 18 marzo 2015, a firma del giudice (OMISSIS), peraltro gia’ trasferito da tempo alla Corte di cassazione.
Si osserva che gli atti formati, intrinsecamente dotati di requisiti che consentivano di accreditarli come corrispondenti all’originale (numero di notizia di reato e di iscrizione al registro generale del Giudice per le indagini preliminari corrispondenti a quello reale, sottoscrizione del giudice), risultano trasmessi dalla casella di posta elettronica dell’agente, quale copie attestanti l’esistenza di un originale corrispondente, con lo specifico scopo di dimostrare l’avvenuto (apparente) dissequestro di beni del (OMISSIS), giustificativo della richiesta di somme avanzata, contestualmente, alla trasmissione dei provvedimenti, alla parte civile.
Di qui l’infondatezza manifesta dei rilievi mossi, fondati sulla mancanza di autenticazione delle ordinanze, nonche’ sulla circostanza della riproduzione telematica, avvenuta in modo tale da renderne evidente la qualita’ di mera copia. Risulta il primo profilo irrilevante ed il secondo, invece, inconducente, in quanto e’ evidente la modalita’ ingannatoria che la trasmissione degli atti falsi ha inteso accreditare, in un contesto caratterizzato dall’esigenza dell’agente di mostrare un provvedimento dell’autorita’ giudiziaria che, liberando i beni in sequestro, indicava come necessario, all’uopo, il pagamento di una consistente somma, onde giustificare la richiesta di danaro alla parte civile e che, nel contempo, garantisse con la disposta (falsa) restituzione di due lotti di beni in sequestro (in realta’ confiscati dall’autorita’ giudiziaria) la restituzione delle somme richieste.
Nel caso in esame, peraltro, non vi e’ dubbio che le false ordinanze, trasmesstvia mail alla persona offesa, siano state, dal punto di vista soggettivo, accreditate come corrispondenti all’inesistente originale; tanto considerato che risulta dagli atti che il contenuto di queste, in lingua italiana, era stato anticipato oralmente alla parte lesa, persona di nazionalita’ straniera, peraltro collegandosi con la medesima in video chiamata, anticipando la parziale restituzione di beni, e mostrando a questa dei dipinti.
Peraltro, si osserva che l’ordinanza emessa dall’autorita’ giudiziaria e’ documento che puo’ circolare solo in copia, restando l’originale allegato agli atti del fascicolo processuale; sicche’, la trasmissione di un atto di tal fatta, accompagnata dalla prospettazione di conformita’ all’originale in conseguenza della (simulata) restituzione dei beni in esse indicati, dotata di numero di registro, nonche’ di sottoscrizione dell’autorita’ giudiziaria, s’appalesa del tutto idonea a ledere l’affidamento pubblico, in quanto riproduzione fedele di provvedimenti giurisdizionali, con firma del giudice, attestazione timbrata e datata del deposito in cancelleria, requisiti formali di provvedimenti giurisdizionali, rientranti dunque, nello schema legale dell’ordinanza.
Deve essere, pertanto, affermato il principio per cui costituisce falso punibile la formazione della copia di una ordinanza inesistente, quando la stessa assuma l’apparenza di una riproduzione di atto originale, normalmente non soggetto a circolazione, considerate le circostanze concrete e l’atteggiamento psicologico dell’agente, complessivamente diretto ad ingannare la persona offesa destinataria dell’atto, nonche’ considerata la veste formale attribuita all’atto medesimo, tipica di un provvedimento giurisdizionale.
1.3. Il secondo motivo e’ manifestamente infondato.
Il ricorrente, pur formalmente prospettando un vizio ammissibile in sede di legittimita’, in sostanza reitera le medesime censure svolte, in fatto, con l’atto di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione esauriente e non manifestamente illogica, dunque non censurabile in questa sede.
In relazione, poi, alla discrasia relativa alla data del primo versamento, secondo la Difesa, precedente all’inoltro dell’ordinanza falsa a mezzo mail, si osserva che dalla motivazione lineare e non manifestamente illogica delle convergenti sentenze di merito (le cui motivazioni si integrano per confluire in un unico percorso giustificativo: Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722) risulta un primo inoltro, proprio in data 19 marzo 2015, con allegata “copia dell’ordine del Tribunale riguardante il primo lotto”, accompagnata dal testo del messaggio che anticipava la successiva restituzione anche del secondo lotto di beni in sequestro. Di qui, l’evidente infondatezza del rilievo nel senso prospettato con il ricorso.
1.4. Il terzo motivo e’ del tutto destituito di fondamento.
La censura e’, in primo luogo, reiterativa del motivo di appello cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione ampia e non manifestamente illogica. Inoltre, la critica e’ generica posto che non si misura con il complesso della motivazione la quale, anzi, a pagg. 15 e seguenti della pronuncia impugnata, evidenzia che il raggiro, nel rapporto con (OMISSIS), si sarebbe sostanziato non solo nel pretendere in prestito somme di danaro prospettando la possibilita’ di ingenti guadagni, in realta’ inesistenti, peraltro celando l’assenza di risorse per far fronte alla restituzione. La Corte d’appello, anzi, sottolinea che il termine prestito (loan) era stato indicato anche in una comunicazione trasmessa all’apparente indirizzo mail dell’avv. (OMISSIS) e allo stesso (OMISSIS) per conoscenza, con la quale si incaricava il legale, poi risultato del tutto ignaro (non riconoscendo neppure come proprio l’indirizzo cui la comunicazione risultava trasmessa), di predisporre una scrittura per la restituzione. Dunque, la censura non affronta il complesso della motivazione e si palesa non specifica, tenuto conto che, come e’ noto, il requisito della specificita’ e’ riferito non solo alle ragioni di diritto, ma anche agli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. La precisazione delle caratteristiche e dei contorni di tale specificita’ assume rilevanza decisiva ai fini della valutazione di ammissibilita’, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c), (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).
1.5. Il quarto motivo e’ inammissibile in quanto manifestamente infondato.
1.5.1.Sulla richiesta di continuazione tra i reati di cui ai capi 1 e 2 da un lato, nonche’ al capo 3 dall’altro, la Corte d’appello con ragionamento corretto ed immune da censure di ogni tipo, distingue i motivi a delinquere dall’identita’ del disegno criminoso, necessario per il riconoscimento del vincolo di cui all’articolo 81 c.p..
Per la configurazione giuridica della continuazione tra varie azioni criminose, invero, e’ noto il principio di legittimita’ secondo cui non e’ sufficiente che esse siano compiute con analoghe modalita’, in un breve lasso di tempo e che siano comuni i motivi a delinquere, nella specie indicati dalla Difesa nell’esigenza di ottenere somme liquide, in quanto in difficolta’ economica e lavorativa.
La condizione essenziale richiesta e’, invece, l’unicita’ del disegno criminoso con riferimento al momento ideativo. Sicche’, anteriormente al compimento del primo fatto criminoso, le varie azioni devono risultare programmate nelle linee fondamentali, presupposto che, in ragione dell’ampio lasso temporale tra le condotte, e’ stato correttamente indicato dai giudici di merito come inesistente (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074).
1.5.2.Sull’esistenza dell’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 11 si osserva che si reitera analoga istanza, avanzata con il gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione esente da censure e logica. In ogni caso, la censura fonda su un’alternativa lettura dei rapporti tra le parti, rispetto a quelli ricostruiti dalle convergenti sentenze di merito, non consentita in sede di legittimita’.
Dunque resta assorbita in tale conclusione, la valutazione del motivo avanzato circa la necessita, ove esclusa l’aggravante, di rivedere il giudizio di bilanciamento, ex articolo 69 c.p..
1.5.3.Circa la totale assenza di motivazione in ordine ai motivi di gravame svolti sulla quantificazione della pena si rileva che il motivo denuncia un vizio che sfugge al sindacato di legittimita’, in quanto investe il potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli articoli 132 e 133 c.p.. La Corte territoriale, infatti, con un ragionamento che non risulta frutto di mero arbitrio ne’ illogico, ha fondato il giudizio circa l’entita’ della pena e sulla misura della stessa derivata all’esito della concessione delle circostanze attenuanti con giudizio di equivalenza, su un ragionamento sufficientemente articolato, in quanto opera espresso richiamo all’entita’ del danno, al ricorso alla falsa riproduzione di un provvedimento giurisdizionale, dunque alla gravita’ intrinseca delle condotte in addebito, tali da giustificare l’entita’ della pena irrogata dal primo giudice (Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356; Sez.2, n. 28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).
Quindi, alla luce del pacifico indirizzo espresso dalla Corte di legittimita’ sul punto il motivo devoluto e’ inammissibile.
2. Segue alla pronuncia, la condanna del ricorrente alle spese processuali, nonche’ al pagamento dell’ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita, che si liquidano, tenuto conto della nota spese prodotta, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (OMISSIS), che liquida in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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