In tema di determinazione della pena

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 22 luglio 2020, n. 21939.

Massima estrapolata:

In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.

Sentenza 22 luglio 2020, n. 21939

Data udienza 6 luglio 2020

Tag – parola chiave: Stranieri – Provvedimento di allontamento – Inosservanza – Elementi costitutivi

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. SARASCENO Rosa Anna – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – rel. Consigliere

Dott. CETONZE Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/05/2019 del GIUDICE DI PACE di SAN DONA’ DI PIAVE;
Non essendo pervenuta alcuna richiesta di discussione orale, si procede alla trattazione del ricorso iscritto sul ruolo odierno senza l’intervento del Procuratore Generale e delle altre parti ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 83 conv. con modificazione in L. 24 aprile 2020, n. 27;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni scritte presentate in data 16/6/2020 dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. BIRRITTERI Luigi, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. STEFANO APRILE;
dato atto che il difensore non ha fatto pervenire conclusioni scritte.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il giudice di pace di San Dona’ di Piave ha condannato (OMISSIS) alla pena di Euro 10.000 di multa per il reato di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del questore Decreto Legislativo n. 286 del 1998, ex articolo 14, comma 5-ter.
2. Ricorre (OMISSIS), a mezzo del difensore avv. (OMISSIS), che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione:
– con riguardo alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, in quanto il giudice si e’ accontentato della circostanza che l’imputato e’ stato rintracciato in Italia a distanza di circa due anni dall’ordine del questore, senza che sia stata accertata nell’immediatezza l’inottemperanza al provvedimento di allontanamento, situazione che legittima soltanto l’emissione di un nuovo ordine di espulsione Decreto Legislativo n. 286 del 1998, ex articolo 14, comma 5-bis, ma che non configura la violazione penale per cui si procede. Del resto, il giudice non ha accertato che l’espulsione sia stata effettivamente eseguita, addossando all’imputato l’onere della prova di essersi allontanato dall’Italia. Il giudice avrebbe dovuto valutare, nella determinazione della sanzione ex articolo 14, comma 5-quater, l’eventuale consegna della documentazione adiuvante l’adempimento di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 14, comma 5-bis, (primo motivo);
– con riguardo al trattamento sanzionatorio perche’ il giudice ha determinato la pena senza alcuna motivazione e senza neppure indicare qual e’ la sanzione applicata rispetto alle due previste dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 14, comma 5-ter; detta disposizione, infatti, prevede la multa da 10.000 a 20.000 Euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell’articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all’articolo 14-ter, vi si sia sottratto; la multa da 6.000 a 15.000 Euro se l’espulsione e’ stata disposta in base al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 13, comma 5 (secondo motivo).
3. Fissata la trattazione del ricorso per l’udienza del 18/3/2020, il procedimento veniva rinviato ex lege in forza del Decreto Legge 8 marzo 2020, n. 11, e successivi. In forza dei provvedimenti emessi a norma del Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, commi 6 e 7, e successivi, il ricorso veniva quindi fissato per l’odierna udienza secondo il rito scritto e senza discussione orale Decreto Legge n. 18 del 2020, ex articolo 83, comma 12-ter, con regolare avviso alle parti, nel rispetto del termine di legge tenuto conto dei sopra richiamati provvedimenti di fissazione. Soltanto il Procuratore generale faceva pervenire le proprie conclusioni scritte, sopra riportate.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. E’ bene evidenziare che la fattispecie incriminatrice dell’ingiustificata inosservanza dell’ordine del questore ha natura di reato omissivo proprio.
Il presupposto, ai fini della configurabilita’ del reato e della sussistenza dell’obbligo di agire da parte del cittadino extracomunitario, e’ costituito dalla valida adozione da parte del questore dell’ordine di allontanamento Decreto Legislativo n. 286 del 1998, ex articolo 14, comma 5-bis, e, da parte del Prefetto, del provvedimento di espulsione o di respingimento al quale l’ordine di allontanamento e’ chiamato a dare esecuzione.
Entrambi i provvedimenti amministrativi contribuiscono a descrivere, sul piano oggettivo, la tipicita’ del reato, assumendo la veste di presupposti positivi della condotta omissiva incriminata, ossia di antecedenti logici e giuridici della condotta inseriti nella fattispecie incriminatrice e tali da condizionarne la tipicita’.
La descrizione legislativa del reato di ingiustificata inosservanza dell’ordine di allontanamento del questore rende del tutto esplicito l’inserimento di tale ordine nella fattispecie incriminatrice; rientrando nel novero degli elementi costitutivi della fattispecie, il provvedimento di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 14, comma 5-bis, deve essere conforme ai requisiti sostanziali e formali previsti dalla legge e deve essere, in particolare, motivato congruamente con riferimento alla riconducibilita’ del caso di specie alle ipotesi previste dalla legge al fine di scongiurare il rischio che la verifica della sussistenza dei presupposti dell’ordine del questore ex articolo 14, comma 5-bis e, dunque, l’individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie penale vengano sostanzialmente rimesse all’Autorita’ di polizia.
Dalla collocazione di tale ordine nel sottosistema finalizzato all’esecuzione del provvedimento di espulsione discende, infatti, che la validita’ del secondo si riflette su quella del primo. L’attribuzione al provvedimento di espulsione del ruolo di antecedente logico-giuridico della condotta incriminata dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 14, comma 5-ter, si ricollega, dunque, al condizionamento che tale provvedimento esplica sulla legittimita’ dell’ordine e, pertanto, sulla tipicita’ del reato.
Nell’assetto normativo delineato dalla legge, la diversa tipologia di espulsione gioca un ruolo decisivo nella configurazione delle diverse fattispecie incriminatrici.
Piu’ specificamente l’ingiustificata violazione dell’ordine di allontanamento in caso di espulsione disposta ai sensi dell’articolo 13, comma 4, (cfr. articolo 14, comma 5-ter, cosi’ come modificato dal Decreto Legge n. 89 del 2011) deve essere intesa come riferita ai vari casi in cui l’espulsione puo’ essere eseguita con accompagnamento coattivo alla frontiera (anche se in concreto non e’ stato possibile eseguire con immediatezza l’espulsione con l’accompagnamento forzoso o il respingimento a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l’effettuazione dell’allontanamento), ossia alle diverse ipotesi disciplinate dall’articolo 13, comma 4. Qualora, pertanto, la vicenda esecutiva si sia sviluppata attraverso l’adozione, da parte del questore, di un ordine di allontanamento, la sua ingiustificata violazione e’ punita con la multa da diecimila a ventimila Euro.
Viceversa, qualora non ricorrano le condizioni per l’accompagnamento immediato alla frontiera (articolo 13, comma 5), lo straniero puo’ richiedere al prefetto un termine per allontanarsi dall’Italia; in caso di inottemperanza al decreto di allontanamento emesso dal questore, si applica la multa da 6.000 a 15.000 Euro.
3. Cio’ premesso, e’ manifestamente infondato il primo motivo di ricorso.
3.1. E’ manifestamente infondata la doglianza difensiva in merito alla necessita’ che l’inottemperanza sia accertata immediatamente dopo l’emissione del provvedimento del questore, perche’ la disposizione incriminatrice configura un reato omissivo proprio che si consuma con il mancato allontanamento nel termine assegnato, senza che abbia rilievo il momento in cui detta condotta sia stata accertata mediante il reperimento dell’espulso in Italia entro il termine di validita’ del provvedimento (di regola non superiore a cinque anni ex articolo 13, comma 14), configurandosi, comunque, in caso, reingresso una diversa e piu’ grave fattispecie di reato di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 13, comma 13, sicche’ risulta inconferente la deduzione concernente il difetto di prova in merito all’effettiva esecuzione dell’ordine di allontanamento.
Del resto, l’accompagnamento alla frontiera non e’ il presupposto per l’incriminazione dell’inottemperanza all’ordine di allontanamento, risultando esso consumato a seguito del mancato adempimento dell’ordine legittimo impartito.
3.2. E’, del pari, manifestamente infondata la deduzione concernente l’obbligo di emettere un nuovo provvedimento di allontanamento Decreto Legislativo n. 286 del 1998, ex articolo 14, comma 5-bis, in quanto tale ordine, semmai, si assomma a quello gia’ impartito, ma non ha rilievo per quello che riguarda l’accertata violazione del precedente decreto di espulsione.
3.3. E’, infine, manifestamente infondata la doglianza concernente l’obbligo del giudice di accertare l’avvenuta consegna da parte dell’autorita’ che ha disposto l’espulsione della documentazione di viaggio, poiche’ essa riguarda unicamente il caso in cui, a norma del Decreto Legislativo n. 286 del 1999, articolo 14, comma 5-bis, sia stato concesso un termine per ottemperare, evenienza che e’ estranea al caso oggetto del giudizio.
4. Il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile perche’ generico e comunque manifestamente infondato.
4.1. E’ doveroso premettere che il motivo di ricorso e’ generico la’ dove deduce l’incertezza del giudice nella determinazione del trattamento sanzionatorio di riferimento.
La disposizione applicata dal giudice e’, infatti, quella prevista dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 14, comma 5-ter, che stabilisce: “La violazione dell’ordine di cui al comma 5-bis e’ punita, salvo che sussista il giustificato motivo, con la multa da 10.000 a 20.000 Euro, in caso di respingimento o espulsione disposta ai sensi dell’articolo 13, comma 4, o se lo straniero, ammesso ai programmi di rimpatrio volontario ed assistito, di cui all’articolo 14-ter, vi si sia sottratto”, non essendo stato dedotto alcun elemento in grado di confutare quanto affermato dal giudice di merito in ordine alla impossibilita’ di procedere all’immediato accompagnamento alla frontiera, dovendosi percio’ escludere che ricorra l’ipotesi di cui all’articolo 13, comma 5, punita con la multa da 6.000 a 15.000 Euro.
4.2. E’, infine, manifestamente infondata la doglianza sul difetto di motivazione del trattamento sanzionatorio.
La giurisprudenza di legittimita’ e’ costantemente orientata ad affermare che e’ possibile procedere, senza una particolare articolazione della motivazione, alla determinazione del trattamento sanzionatorio al di sotto della media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283), sicche’, tenuto presente che e’ stata irrogata la pena di Euro 10.000, pari al minimo edittale, la censura difensiva e’ manifestamente infondata.
5. All’inammissibilita’ del ricorso consegue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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