In materia di misure cautelari personali

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 22 luglio 2020, n. 21913.

Massima estrapolata:

In materia di misure cautelari personali, il limite di tre anni di pena detentiva necessario per l’applicazione della custodia in carcere, previsto dall’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., come novellato dal d.l. 26 giugno 2014, n. 92, deve essere oggetto di valutazione prognostica solo al momento di applicazione della misura, ma non anche nel corso della protrazione della stessa, con la conseguenza che il presupposto assume rilievo non in termini di automatismo, ma solo ai fini del giudizio di perdurante adeguatezza del provvedimento coercitivo, a norma dell’art. 299 cod. proc. pen.

Sentenza 22 luglio 2020, n. 21913

Data udienza 25 giugno 2020

Tag – parola chiave: Misure cautelari personali – Custodia cautelare – Presupposti applicativi – Individuazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. DOVERE Salvator – rel. Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. BRUNO Mariarosaria – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 21/01/2020 del TRIB. LIBERTA’ di PERUGIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
lette le conclusioni del PG Dott. ETTORE PEDICINI, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia avv. (OMISSIS), avverso l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Perugia, sezione per il riesame, ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Perugia il 5.11.2019, con la quale e’ stata rigettata la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.
Con un primo motivo lamenta che il Tribunale abbia omesso la motivazione in ordine a specifico punto devoluto, ovvero la violazione da parte della Corte di appello dell’articolo 275 c.p.p., comma 2-bis, avendo questa ritenuto che nonostante l’imputato fosse stato condannato a pena inferiore a tre anni di reclusione possa essere disposta la custodia cautelare in carcere.
Con un secondo motivo si denuncia il vizio della motivazione e l’erronea applicazione dell’articolo 275 c.p.p., comma 2-bis.
Si lamenta, poi, l’erronea applicazione dell’articolo 274 c.p.p., lettera c) e il vizio della motivazione in merito alla mancata concessione degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo.
Ad avviso del ricorrente, il ritenuto pericolo di recidiva non e’ in alcun modo giustificato. Il giudizio prognostico deve fare riferimento a comportamenti o atti concreti successivi all’occorso criminoso, nella specie inesistenti. All’inverso, rileva il ricorrente, egli e’ inserito nel contesto sociale nel quale vive con il proprio nucleo familiare.
Infine, censura che il Tribunale non abbia motivato in merito alla adozione del braccialetto elettronico, quale alternativa alla detenzione domiciliare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ infondato.
3.1. Il primo motivo e’ infondato innanzitutto per quanto attiene al profilo del vizio motivazionale: il Tribunale ha esplicitamente affrontato il tema della portata disciplinare dell’articolo 275 c.p.p., comma 2-bis, con sintetica ma congrua esposizione delle ragioni di diritto e di fatto per le quali ha ritenuto che la norma non pregiudichi in assoluto la possibilita’ di adottare la massima misura cautelare in caso di inflizione futura o pregressa di una pena inferiore a tre anni, risultando ammissibile tale misura quando altra non risulti adeguata a soddisfare le esigenze cautelari.
Anche il secondo motivo e’ infondato. A fronte dell’atto di appello che affermava il divieto in ogni caso di disporre il carcere nei confronti di cui debba espiare una pena inferiore a tre anni, il Tribunale ha esposto due ragioni di dissenso. Da un canto ha fatto riferimento al principio formulato in alcune sentenze di questa Corte secondo il quale i limiti di applicabilita’ della misura della custodia cautelare in carcere previsti dall’articolo 275 c.p.p., comma 2 bis, secondo periodo (testo introdotto dal Decreto Legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 117) possono essere superati dal giudice qualora ritenga, secondo quanto previsto dal successivo comma 3, prima parte, della norma citata, comunque inadeguata a soddisfare le esigenze cautelari ogni altra misura meno afflittiva.
Dall’altro ha rammentato che il limite in parola e’ ritenuto valevole solo per l’adozione della misura.
Orbene, questo Collegio non condivide l’interpretazione dell’articolo 275 c.p.p., comma 2-bis, che ha trovato espressione in Sez. 3, n. 32702 del 27/02/2015 – dep. 27/07/2015, Jabbar, Rv. 26426101 e poi in Sez. 2, n. 46874 del 14/07/2016 – dep. 08/11/2016, Guastella, Rv. 26814301 (altre decisioni, collegate a queste perche’ ritenute conformi in realta’ attengono al diverso profilo del tempo in cui va operata la valutazione richiesta dall’articolo 275 c.p.p., comma 2-bis).
In particolare, nella prima decisione si sostiene che poiche’ l’articolo 656 c.p.p., comma 9, lettera b), prevede che “la sospensione della esecuzione della pena detentiva a pena non superiore a tre anni di reclusione non puo’ essere disposta nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere al momento in cui la sentenza diviene definitiva”, risulta dimostrato “come lo stesso legislatore contempli la possibilita’ che, nonostante i limiti e le preclusioni previste dall’articolo 275, comma 2-bis, secondo paragrafo, la misura della custodia cautelare in carcere puo’ essere applicata quando il giudice ritenga possibile una condanna a pena uguale o inferiore a tre anni di reclusione e contestualmente reputi inutile, sul piano cautelare, ogni altra misura meno afflittiva (tanto varrebbe, allora, non applicare affatto alcuna misura cautelare)”.
L’argomentazione non e’ persuasiva. In primo luogo, occorre considerare la chiara lettera della disposizione che qui interessa; l’articolo 275 c.p.p., comma 2-bis, dispone: “…Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando l’applicabilita’ dell’articolo 276, comma 1-ter e articolo 280, comma 3, non puo’ applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sara’ superiore a tre anni. Tale disposizione non si applica nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis e 624-bis c.p., nonche’ alla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 4-bis e successive modificazioni, e quando, rilevata l’inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell’articolo 284, comma 1, del presente codice”.
Come si conviene anche nella sentenza Jabbar, il limite triennale riguarda esclusivamente la applicabilita’ della custodia cautelare in carcere e le deroghe al divieto “si giustificano con quanto prevede l’articolo 656 c.p.p., secondo il quale, normalmente, l’esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva resta sospesa nei confronti di chi deve scontare una pena residua non superiore a tre anni di reclusione, a meno che, appunto, non si tratti di condannati per delitti di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis e 624-bis c.p., nonche’ alla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 4-bis (articolo 656 c.p.p., comma 9, lettera a)…”.
Tuttavia, non e’ persuasivo che la possibilita’ che un imputato, il quale debba espiare una pena inferiore a tre anni, si trovi in stato di detenzione al momento della formazione della cosa giudicata stia a significare che il divieto dell’articolo 275, comma 2-bis, trova una deroga. allorquando risulti che ogni altra misura meno afflittiva e’ inadeguata a soddisfare le esigenze cautelari.
In primo luogo, l’inoperativita’ del divieto per il fatto che, “rilevata l’inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell’articolo 284, comma 1, del presente codice”, secondo l’interpretazione prevalente, attiene ai casi nei quali si ritiene di dover adottare, quale misura cautelare, quella degli arresti domiciliari e tuttavia non vi e’ un idoneo luogo di esecuzione degli stessi. Con tale disposizione si e’ voluto porre riparo ad una evenienza che puo’ determinare provvedimenti contraddittori. Quindi, lungi dal fondare una regola generale che sovverte il divieto, la previsione identifica una specifica ragione di deroga al divieto.
Neppure convince il richiamo alla previsione dell’articolo 275, comma 3, primo periodo.
Dal combinato disposto dalle due previsioni emerge che “non puo’ applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all’esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sara’ superiore a tre anni”, fermo restando che “La custodia cautelare in carcere puo’ essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate”. L’interpretazione che qui non si condivide, quindi, nel ritenere che la custodia in carcere possa essere disposta quando le altre misure risultino inadeguate ribalta quanto pi’anamente si trae dalla lettera della legge ed e’, d’altro canto, coerente con la ratio legis dell’addizione normativa risalente al 2014, che e’ quella di ridurre l’ambito di applicazione della custodia in carcere: ovvero che, pur quando la custodia in carcere sia ipotizzabile deve comunque essere esclusa la idoneita’ di misure meno afflittive. Secondando la lettura della Terza Sezione, che riduce ad una (inidoneita’ delle misure gradate) le due condizioni (superamento potenziale o attuale della soglia quantitativa e inidoneita’ di misure gradate), per effetto di un intervento di matrice garantista il limite si rovescia nel suo opposto.
In realta’ il richiamo al comma 3 si spiega in ragione della necessita’ di prevedere le eccezioni nominative indicate nel secondo periodo della disposizione.
Venendo ancora all’argomento fondato sul testo dell’articolo 656 c.p.p., comma 9, questo Collegio osserva che la previsione (per la quale, si ripete, la sospensione della esecuzione della pena detentiva a pena non superiore a tre anni di reclusione non puo’ essere disposta nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere al momento in cui la sentenza diviene definitiva), non giustifica la conclusione che e’ quindi ammissibile “che, nonostante i limiti e le preclusioni previste dall’articolo 275, comma 2-bis, secondo paragrafo, la misura della custodia cautelare in carcere puo’ essere applicata quando il giudice ritenga possibile una condanna a pena uguale o inferiore a tre anni di reclusione e contestualmente reputi inutile, sul piano cautelare, ogni altra misura meno afflittiva”. Essa sottende una non condivisibile lettura, secondo la quale ai sensi dell’articolo 275 c.p.p., comma 2-bis, il limite di pena sarebbe permanentemente vincolante; quindi anche durante il protrarsi dello stato cautelare. Senonche’, insegna un consolidato orientamento giurisprudenziale che il limite deve essere osservato solo in sede di adozione della misura e non nella protrazione della misura (qui costituisce solo elemento di valutazione ex articolo 299 c.p.p.).
Secondo tale insegnamento, in materia di misure cautelari personali, il limite di tre anni di pena detentiva necessario per l’applicazione della custodia in carcere, previsto dall’articolo 275 c.p.p., comma 2 bis, come novellato dal Decreto Legge 26 giugno 2014, n. 92, nel testo anteriore alle modificazioni introdotte dalla Legge di Conversione 11 agosto 2014, n. 117 (ma tali modificazioni non confinano il principio in quel ridotto contesto), deve essere oggetto di valutazione prognostica solo al momento di applicazione della misura, ma non anche nel corso della protrazione della stessa, con la conseguenza che il presupposto assume rilievo non in termini di automatismo, ma solo ai fini del giudizio di perdurante adeguatezza del provvedimento coercitivo, a norma dell’articolo 299, c.p.p. (Sez. 6, n. 1798 del 16/12/2014 – dep. 15/01/2015, Ila, Rv. 26205901; Sez. 4, n. 13025 del 26/03/2015 – dep. 27/03/2015, Iengo, Rv. 26296101).
3.2. Proprio queste ultime considerazioni mettono in luce come la decisione qui impugnata non meriti l’annullamento, avendo essa fatto corretta applicazione del secondo dei principi qui rammentati.
Nel caso che occupa si e’ in presenza di una ordinanza – quella del 5.11.2019, impugnata dinanzi al Tribunale per il riesame – emessa ai sensi dell’articolo 299 c.p.p.; non si e’ in presenza di un provvedimento di adozione della misura o di riesame di esso, ma di una decisione di diniego di sostituzione della misura in essere con quella degli arresti domiciliari. Quindi (la Corte di appello e) il Tribunale non doveva tener conto del divieto commesso al limite di pena stabilito dall’articolo 275 c.p.p., comma 2-bis; pena che proprio la Corte di appello aveva gia’ fissato in due anni e otto mesi di reclusione, accogliendo la richiesta concordata dalle parti. La nuova pena avrebbe potuto essere oggetto di valutazione per il suo astratto riflettersi sulla intensita’ delle esigenze cautelari.
3.3. Infatti – e con cio’ si prendono in considerazione anche i restanti motivi di ricorso, pure infondati, – con l’atto di appello si era anche affermato che “alla luce anche della forte riduzione della pena, le esigenze cautelari di reiterazione del reato appaiono grandemente scemate” e che pertanto potevano comunque essere ripristinati gli arresti domiciliari.
Lungi dall’omettere la motivazione, secondo quanto assume il ricorrente, il Tribunale ha esposto le ragioni per le quali non ha ritenuto il pericolo di recidiva fronteggiabile con gli arresti domiciliari, avendo ritenuto che l’attivita’ illecita fosse stata proseguita dall’imputato nonostante egli fosse stato piu’ volte arrestato e processato; avendo rimarcato che l’imputato aveva gia’ manifestato di non essere incline a rispettare il vincolo domiciliare, essendo evaso dagli arresti domiciliari; avendo rilevato l’inadeguatezza di siffatta misura anche perche’ l’imputato aveva custodito lo stupefacente presso il suo domicilio.
Per altro aspetto, erra l’esponente quando sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto dare specifica motivazione sulla ritenuta inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con l’adozione del braccialetto elettronico, richiesta “quale alternativa alla detenzione domiciliare”. Se e’ vero che, a seguito della riforma introdotta dalla L. n. 47 del 2015, ove non si sia al cospetto di una delle ipotesi di presunzione assoluta di adeguatezza, il giudice deve sempre motivare sulla inidoneita’ della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (Sez. U., n. 20769 del 28/04/2016 – dep. 19/05/2016, Lovisi, Rv. 26665101), e’ anche vero che tale motivazione puo’ ritenersi implicita nella argomentazione che descrive le ragioni che rendono inidonea la misura domiciliare tout court (cfr. Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016 – dep. 17/10/2016, L, Rv. 26793301), come appunto nel caso che qui occupa.
4. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perche’ provveda a quanto stabilito dall’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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