In tema di convalida dell’arresto

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|6 aprile 2021| n. 12954.

In tema di convalida dell’arresto, il giudice è tenuto ad accertare, con valutazione “ex ante” – ossia tenendo conto esclusivamente della situazione conosciuta o conoscibile al momento in cui l’arresto fu effettuato e non anche di elementi successivi – l’astratta configurabilità del reato per cui si procede e la sua attribuibilità alla persona arrestata, quali condizioni legittimanti la privazione della libertà personale. (Fattispecie relativa a coltivazione di organismi vegetali da cui è ricavabile sostanza stupefacente, in cui la Corte ha precisato che non poteva giustificare la non convalida dell’arresto la circostanza che, nella contestazione provvisoria, fosse stato indicato un ridotto numero di piante ? per di più, a fronte della detenzione di una non indifferente quantità di semi di canapa indiana, di un bilancino e di una considerevole somma di danaro contante -, in quanto non è richiesta, in detta fase, la valutazione dell’assenza di tipicità criminale della condotta di coltivazione, che presuppone, fra l’altro, un’ulteriore attività investigativa volta ad escludere significativi indici di inserimento del “coltivatore” nel mercato illegale).

Sentenza|6 aprile 2021| n. 12954

Data udienza 12 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Stupefacenti – Misura precautelare – GIP – Convalida dell’arresto – Sussistenza di elementi tali da escludere l’uso dello stupefacente per uso strettamente personale – Gravità del quadro indiziario a carico – Legittimità dall’arresto – Annullamento senza rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni Filippo – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro Mar – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato nella (OMISSIS);
avverso la ordinanza n. 1501/2020 del Tribunale di Enna del 14 luglio 2020;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILI Andrea;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GIORDANO Luigi, il quale ha concluso per l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

Il Gip del Tribunale di Enna ha, con ordinanza emessa in data 14 luglio 2020, non convalidato l’arresto, compiuto nella ritenuta flagranza del reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, dalla aliquota dei c.c. di stanza a Centuripe, di (OMISSIS).
Il Tribunale ha dato atto che all’interno di un fondo di esclusiva pertinenza del predetto erano state trovate, dagli agenti operanti, n. 5 piantine di canapa indiana della altezza di circa m 1,5 all’interno di una grotta naturale dotata di un sistema di illuminazione elettrico tramite n. 3 lampade alogene; esteso il controllo nella abitazione del (OMISSIS), erano stati ivi trovati n. 59 semi di canapa indiana e 5.400,00 Euro in contanti.
Sulla base di queste premesse gli operanti avevano proceduto all’arresto del (OMISSIS).
Essendo stato questi tempestivamente rimesso in liberta’ dal Pm, avendo detto organo ritenuto non necessario richiedere alcuna misura cautelare a suo carico, la pubblica accusa ha, pertanto, formulato al Gip la richiesta di convalida della misura precautelare disposta dalla Pg.
Tale misura, come detto, non e’ stata convalidata sulla base della ritenuta non corrispondenza del fatto ascritto al (OMISSIS), in assenza della mancata acquisizione di indizi attestanti un collegamento fra la sua condotta di coltivazione della canapa indiana e lo spaccio di sostanze stupefacenti, ad alcuna fattispecie criminosa, stante la ritenuta destinazione all’uso personale della sostanza stupefacente ricavabile dalla coltivazione della canapa indiana.
Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna, contestando il fatto che il giudice avesse escluso la rilevanza penale della condotta, trascurando di considerare che presso l’abitazione del (OMISSIS) era stata trovata anche un non modesta somma di danaro in contanti, la cui legittima origine non e’ stata dimostrata dall’arrestato, nonche’ una considerevole quantita’ di semi di canapa indiana ed un bilancino di precisione, fattori deponenti per un uso della sostanza non esclusivamente personale.
Il Pm ricorrente ha, altresi’, lamentato il fatto che il Gip abbia escluso la convalidabilita’ della misura precautelare non sulla base degli elementi di cui erano in possesso gli agenti operanti al momento in cui essi hanno operato l’arresto, ma sulla base delle successive allegazioni difensive formulate dalla difesa del (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

Il ricorso e’ fondato e, pertanto, il medesimo deve essere accolto.
Deve, sia pur brevemente, rammentarsi che, secondo l’unanime orientamento giurisprudenziale, in sede di convalida dell’arresto, il giudice – oltre a verificare l’obbiettiva osservanza dei limiti temporali e delle altre formalita’ fissate dall’articolo 386 c.p.p., comma 3 e articolo 390 c.p.p., comma 1, per la trasmissione degli atti da parte della Pg alla Autorita’ giudiziaria e per la successiva formulazione da parte del Pm della richiesta al Gip della convalida della misura precautelare – deve, altresi’, verificare la sussistenza dei presupposti di carattere sostanziale che, in caso positivo, hanno legittimato l’eseguito arresto; egli dovra’, pertanto, controllare la legittimita’ dell’operato della polizia sulla base di un vaglio di ragionevolezza, in relazione alla sorpresa dell’arrestato nello stato della flagranza (ovvero della cosiddetta “quasi flagranza”) di uno dei reati richiamati dagli articoli 380 e 381 c.p.p..
La chiave di effettuazione di siffatta verifica, e’ bene ulteriormente ribadire, non dovra’ essere costituita ne’ dalla sussistenza di un quadro di gravita’ indiziaria a carico dell’arrestato ne’ dalla ipotizzabilita’ delle specifiche esigenze cautelari elencate dall’articolo 274 c.p.p. (fattori questi ultimi che, intuitivamente, assai raramente si potrebbero conciliare con la naturale immediatezza di un arresto in flagranza di reato), essendo questi elementi destinati ad essere scrutinati nella, eventuale e successiva, fase di deliberazione della adozione di una vera e propria misura cautelare a carico dell’arrestato, ne’, tantomeno, dall’apprezzamento degli elementi dimostrativi della eventuale responsabilita’ del soggetto in ordine all’ipotizzato reato (fattori questi la cui sede propria di valutazione e’ indubbiamente costituita dalla fase di merito del giudizio) (nel senso ora descritto, si vedano, per tutte: Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 febbraio 2018, n. 8422; idem Sezione VI penale, 24 febbraio 2015, n. 8341).
Ora, pur dovendosi convenire in relazione al fatto che e’ comunque necessario, per la positiva convalida giudiziaria in termini di legittimita’ della misura precautelare di Pg, che il reato in funzione del quale la stessa e’ stata operata si mostri in forma compiuta – cioe’ che ne ricorrano, astrattamente, tutti gli elementi di carattere oggettivo e soggettivo (cosi’, infatti, la citata Corte di cassazione, Sezione III penale, 21 febbraio 2018, n. 8422) – deve, tuttavia, rilevarsi che siffatta analisi deve essere effettuata dal giudice della convalida attraverso un diagnosi formulata ex ante e non ex post sulla base anche di quegli elementi, prima ignoti, che la difesa dell’arrestato potrebbe avere addotto in sede di udienza di convalida.
Egli deve, in altre parole, tenere conto esclusivamente della situazione quale la stessa era conosciuta, ovvero era conoscibile con la adeguata diligenza, dalla. Pg al momento in cui fu effettuato l’arresto.
Fatte queste premesse si ritiene che nel caso che interessa il giudice della convalida non abbia fatto buon governo dei principi dinanzi esposti.
Come, infatti, si legge testualmente nella ordinanza impugnata, il Gip del Tribunale di Enna ha ritenuto di escludere la convalida dell’arresto del (OMISSIS) avendo questi e la sua difesa fornito dichiarazioni e depositato documentazioni “all’udienza di convalida (…) volte a dimostrare la destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza ritraibile dalle piantine in sequestro” nonche’ di avere goduto, onde dimostrare la legittimita’ del possesso del danaro rinvenuto presso la sua abitazione, del reddito percepito dalla sua defunta madre, da lui accudita.
Si tratta, evidentemente, di elementi dei quali la Pg non aveva nessuna contezza al momento in cui e’ stato eseguito l’arresto e che, in linea di principio, sarebbero stati sicuramente valutabili ai fini dell’eventuale adozione di provvedimenti di carattere cautelare in danno dell’arrestato (neppure richiesti nella specie dal Pm) ovvero in sede di merito, ma che, invece, non avrebbero dovuto fornire materiale utile in occasione del sindacato operato dal Gip in ordine alla legittimita’ dell’arresto del (OMISSIS).
Ne’ puo’ ritenersi che la esclusione della convalida possa essere stata giustificata, come, invece, ritenuto nell’ordinanza impugnata, dal recente ed autorevolmente sostenuto, indirizzo giurisprudenziale secondo il quale non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicita’, una condotta che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva fra tale condotta e la destinazione della modestissima quantita’ di stupefacente da essa ricavabile all’esclusivo uso personale; cio’, precisa la Corte, laddove la coltivazione sia svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e coinvolgendo uno Scarso numero di piante (Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 16 aprile 2020, n. 12348).
Ritiene il Collegio, infatti, che gli elementi che, alla luce della predetta giurisprudenza, risultano sintomatici della assenza di tipicita’ criminale nell’attivita’ di coltivazione di piante idonee alla produzione di sostanze stupefacenti, sono, a loro volta, non di immediata ed esclusiva decisivita’, in quanto presuppongono l’ulteriore assenza di fattori indicativi dell’inserimento del “coltivatore” nel mercato illegale, il che, comportando lo svolgimento di un’ulteriore, ancorche’ non particolarmente complessa, attivita’ investigativa, legittima la non evidente ed indiscutibile estraneita’ della condotta di coltivazione di piante droganti allo spettro della rilevanza penale, seppure questa sia svolta nei termini indicati nella citata sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 12348 del 2020, consentendo, pertanto, anche in siffatte ipotesi, ricorrendone le restanti condizioni e fatte salve le eventuali peculiarita’ delle singole fattispecie, l’arresto in flagranza del suo autore.
In definitiva, appare indubbio che nella occasione l’arresto del (OMISSIS) e’ stato legittimamente eseguito, avendo gli agenti operanti valutato correttamente “allo stato degli atti” la apparente flagranza del reato per il quale e’ stata eseguita la misura, considerati gli elementi al momento dagli stessi acquisiti (materiale attivita’ di coltivazione ad opera del (OMISSIS), detenzione di una non indifferente quantita’ di semi della pianta droghifera, nonche’ di un bilancino di previsione e di una considerevole somma di danaro contante) di tal che il provvedimento impugnato deve essere annullato.
Non vi e’, tuttavia, luogo ad alcun rinvio, posto che, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte in analoghe fattispecie (per tutte, Corte di cassazione, Sezione V penale, 3 maggio 2017, n. 21183), essendo oramai irrimediabilmente decorso il termine perentorio per la convalida del provvedimento e l’eventuale rinvio sarebbe fonte di una pronuncia meramente formale, priva di ricadute quanto ad effetti giuridici.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato per essere stato l’arresto legittimamente eseguito.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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