La decadenza dell’imputato dal termine per proporre appello

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|13 aprile 2021| n. 13803.

La decadenza dell’imputato dal termine per proporre appello non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto ascrivibile al difensore, atteso che all’imputato personalmente spetta la facoltà di impugnare, in via autonoma e concorrente rispetto al difensore. (Fattispecie nella quale il difensore aveva computato il periodo di sospensione feriale nel calcolo dei termini per impugnare la sentenza, avendo il tribunale fissato in giorni novanta il termine per il deposito delle motivazioni). (Conf. anche n. 2591 del 1994).

Sentenza|13 aprile 2021| n. 13803

Data udienza 10 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Restituzione in termini – Insussistenza dei presupposti del caso fortuito e della forza maggiore – Difetto di specificità dei motivi di censura – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino – Presidente

Dott. BORSELLINO Maria D. – Consigliere

Dott. PACILLI G. A. R. – Consigliere

Dott. SGADARI Giusepp – est. Consigliere

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 19/11/2020 della Corte di Appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Dott. Giuseppe Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Lori Perla, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di Appello di Cagliari rigettava l’istanza del ricorrente volta alla restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Oristano il 16 giugno del 2020.
La Corte rilevava che l’istanza non avesse rappresentato l’esistenza del caso fortuito o della forza maggiore che avrebbero impedito l’impugnazione nei termini di legge della indicata sentenza.
Infatti, la mancata impugnazione nei termini era avvenuta a causa di un errore di diritto nel quale era incorso il precedente difensore di fiducia dell’imputato, il quale aveva computato il periodo di sospensione feriale nel calcolo dei termini per impugnare la sentenza, avendo il Tribunale fissato novanta giorni per il suo deposito.
2. Ricorre per cassazione (OMISSIS), deducendo:
1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere ritenuto che il ricorrente dovesse essere consapevole dell’errore di diritto in cui stava incorrendo il suo difensore, affermazione che non avrebbe tenuto conto della evoluzione giurisprudenziale in materia, dalla quale si desumerebbe la complessita’ della normativa di riferimento, il cui tecnicismo non sarebbe stato alla portata dell’uomo medio e del ricorrente in particolare;
2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte totalmente omesso di considerare che il ricorrente aveva adoperato tutta la diligenza possibile per indurre il difensore ad impugnare la sentenza nei termini, incontrando il diverso avviso di quest’ultimo fondato su un errore di diritto ad esso difensore imputabile ma non al ricorrente.
A corredo dell’assunto si richiama un SMS il cui contenuto si trasfonde in ricorso e una dichiarazione del difensore di fiducia che non aveva impugnato la sentenza nei termini.
Nel che, secondo il ricorrente, la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore idonei a sostenere la legittimita’ della richiesta di restituzione nel termine.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ manifestamente infondato.
1. Va precisato che costituisce causa di forza maggiore quel fatto umano o naturale al quale non puo’ opporsi una diversa determinazione volitiva e che, percio’, e’ irresistibile, mentre si definisce caso fortuito ogni evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di colpa o dolo.
Cio’ che caratterizza il caso fortuito e’ la sua imprevedibilita’, mentre nota distintiva della forza maggiore e’ l’elemento della irresistibilita’. Connotazione comune ad entrambi e’ la inevitabilita’ (Sez. U, n. 14991 del 2006, De Pascalis, in motivazione).
Riguardo alla questione giuridica all’esame, la consolidata e di gran lunga prevalente giurisprudenza di legittimita’ ritiene che il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di partecipare al processo e di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non e’ idoneo a realizzare l’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione in termini, atteso che incombe sull’imputato l’onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull’esatta osservanza dell’incarico conferito (Sez. 1, n. 25905 del 24/04/2001, Bekhit, Rv. 219106). Altre numerose pronunce sono intervenute successivamente, sul solco di quella citata (cfr. Sez. 4, n. 55106 del 18/10/2017, Hudorovic, Rv. 271660; precedenti conformi: N. 626 del 2000 Rv. 215490, N. 49179 del 2003 Rv. 227696, N. 43277 del 2011 Rv. 251695, N. 18886 del 2012 Rv. 252812, N. 20655 del 2012 Rv. 254072, N. 39437 del 2013 Rv. 257221, N. 16066 del 2015 Rv. 263761, N. 18716 del 2016.
In particolare nella sentenza rv. 266926 si e’ osservato, con argomentazioni qui condivise, che: la soluzione prospettata, cosi’ come evidenziato nel ricorso, e’ condivisa in giurisprudenza da Sez. 6, n. 35149 del 26/06/2009, A., Rv. 244871, e Sez. 2, n. 31680 del 14/07/2011, Lan, Rv. 250747, le quali affermano l’illegittimita’ del diniego della richiesta di restituzione in termini per la presentazione dei motivi di appello ex articolo 175 c.p.p., quando l’omesso adempimento dell’incarico di proporre impugnazione da parte del difensore di fiducia, non attivatosi contrariamente alle aspettative dell’imputato, sia stato determinato da una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale, tale da configurare un’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. L’orientamento giurisprudenziale indicato (ma in realta’ Sez. 2, n. 31680 del 2011 si limita ad un’affermazione tralaticia del principio, posto che l’esito e’ stato quello del rigetto del ricorso per l’assenza di prova in ordine all’imprevedibile ignoranza del difensore circa i termini per proporre appello) si fonda sull’osservazione che non puo’ pretendersi che l’imputato, nell’effettuare la scelta del suo legale, debba verificare la padronanza da parte dello stesso di ordinarie regole di diritto che dovrebbero costituire il bagaglio tecnico di qualsiasi soggetto abilitato alla professione forense, e che quindi, in caso di gravi errori del fiduciario, ricorra un’ipotesi di caso fortuito; detto orientamento, inoltre, fa riferimento al principio della giurisprudenza CEDU secondo cui il giudice nazionale ha il dovere di restaurare i diritti processuali fondamentali dell’imputato quando le carenze difensive siano manifeste e siano segnalate alla sua attenzione.
Tuttavia, Il Collegio ritiene di dover condividere i principi fissati dalla giurisprudenza assolutamente maggioritaria, che risulta coerente anche con le indicazioni della giurisprudenza delle sezioni civili, secondo la quale la decadenza da un temine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non puo’ ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto (cosi’ Sez. 6 – 3 civ., n. 17704 del 29/07/2010, Rv. 615151). In particolare, sembra corretto osservare che, nel caso di mancato rispetto dei termini di impugnazione, non ricorre semplicemente un onere dell’imputato di vigilare sull’attivita’ del difensore, posto che la facolta’ di impugnare spetta personalmente al primo, in via autonoma e concorrente rispetto al secondo. Alla luce di questi principi, le giustificazioni offerte in ricorso non risultano significative a configurare una causa di forza maggiore”.
Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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