In tema di circolazione stradale

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|23 febbraio 2021| n. 6912.

In tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l’applicabilità sia dell’art. 8, legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l’irrogazione di pene eccessive, come nel caso dell’art. 81 cod. pen..

Sentenza|23 febbraio 2021| n. 6912

Data udienza 12 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Patteggiamento – Reati in violazione del codice della strada – Sospensione della patente – Durata – Impugnazione inammissibile – Sanzioni amministrative accessorie – Sottratte alla disponibilità delle parti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. D’ANDREA Alessandro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/01/2020 del TRIBUNALE di TORINO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ALESSANDRO D’ANDREA;
lette/sentite le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 gennaio 2020 il Tribunale di Torino, su accordo delle parti ex articolo 444 c.p.p., applicava a (OMISSIS) la pena di mesi sei di reclusione in ordine ai reati di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 189, commi 1, 6 e 7, unificati i medesimi sotto il vincolo della continuazione e riconosciute le circostanze attenuanti generiche. Veniva, altresi’, disposta la concessione della sospensione condizionale della pena e l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due e mesi sei.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge in riferimento al disposto dell’articolo 448 c.p.p., comma 2-bis, per difetto di correlazione tra richiesta delle parti e sentenza, e violazione dell’articolo 444, comma 2, in ragione del fatto che il giudice del merito avrebbe illegittimamente applicato di ufficio la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, cosi’ adottando un provvedimento difforme rispetto allo specifico accordo raggiunto dalle parti, ed ai relativi suoi presupposti. Nel caso di specie, inoltre, il decidente, nel condividere la determinazione della pena al di sotto del minimo edittale e la prognosi positiva tanto da riconoscere il beneficio della sospensione condizionale della pena -, non avrebbe agito con modalita’ consequenzialmente corretta, atteso che, invece di mantenere la sanzione accessoria al di sotto del minimo mediante il ricorso al cumulo giuridico, avrebbe erroneamente applicato il diverso istituto del cumulo materiale.
3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il proposto ricorso non e’ fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.
2. Con riguardo, infatti, alla principale doglianza dedotta dal ricorrente, il Collegio osserva, in termini decisivi, come nel caso di specie non possa inferirsi nessuna carenza di correlazione tra richiesta delle parti e sentenza, di rilievo ai sensi dell’articolo 448 c.p.p., comma 2-bis, osservato che, per consolidata interpretazione di questa Corte, sono del tutto irrilevanti le eventuali manifestazioni di volonta’ delle parti in ordine alle sanzioni amministrative accessorie, essendo esse sottratte alla loro disponibilita’ (cfr., tra le piu’ recenti: Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635-01; Sez. 4, n. 39075 del 26/02/2016, Favia, Rv. 267978-01). Tale materia, cioe’, e’ rimessa all’esclusiva competenza del giudice, che del tutto autonomamente puo’ decidere sia in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria che in merito alla determinazione del relativo quantum.
Nel caso di specie, pertanto, le parti non potevano avere nessuna interlocuzione in ordine alla disposta sospensione della patente di guida, che il giudice di merito ha ritenuto, del tutto legittimamente, di adottare ex officio.
Ne consegue l’infondatezza della doglianza relativa al mancato rispetto dell’accordo, anche per cio’ che attiene alla determinazione della durata della disposta sanzione amministrativa accessoria.
3. Parimenti infondate sono, poi, le argomentazioni difensive afferenti all’intervenuta applicazione dell’istituto del cumulo materiale, anziche’ del cumulo giuridico, in sede di quantificazione della durata della sospensione della patente di guida.
Il provvedimento impugnato ha dato adeguatamente conto, sia pur nei limiti imposti dalla sommarieta’ del rito, dei corretti criteri attraverso cui si e’ addivenuti alla determinazione della durata dell’applicata sanzione amministrativa accessoria, in tal maniera adempiendosi allo specifico obbligo motivazionale imposto nei casi di applicazione di una pena accessoria non concordata tra le parti (cfr., in tal senso: Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020, Condo’, Rv. 27896201; sez. 5, n. 49477 del 13/11/2019, Letizia, Rv.277552-01)
In ordine alla quantificazione della sanzione, infatti, la sentenza ha esplicato come sia stata data applicazione al consolidato principio espresso da questa Corte per cui, in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralita’ di violazioni del Codice della Strada che comportano l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l’applicabilita’ sia della L. n. 689 del 1981, articolo 8, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l’inflizione di pene eccessive, come nel caso dell’articolo 81 c.p. (Cfr. Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, Khairi, Rv. 266704-01; nonche’ in senso conforme, tra le altre, Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013, dep. 2014, Capobianco, Rv. 262136-01).
Orbene, nel caso di specie la sentenza impugnata ha riguardato i reati di cui all’articolo 189 C.d.S., commi 1, 6 e 7, per ciascuno dei quali e’ prevista un’autonoma durata minima e massima della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida (e cioe’: per l’ipotesi di cui al comma 6, in misura compresa fra uno e tre anni; quanto alla fattispecie di cui al comma 7, in misura compresa fra un anno e sei mesi e cinque anni). Il giudice, pertanto, ha ben applicato, cumulandole tra loro, le sanzioni previste dalle suddette norme, nel rispetto della misura indicata dai rispettivi minimi edittali.
4. Alla stregua delle superiori considerazioni deve, pertanto, essere disposto il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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