In tema di affidamento in prova al servizio sociale

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 22 gennaio 2020, n. 2453

Massima estrapolata:

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, non può essere motivo di rigetto da parte del tribunale di sorveglianza la sola assenza di lavoro, stante la sussistenza di tutti gli altri requisiti di legge, tra cui anche un’attività costante di volontariato

Sentenza 22 gennaio 2020, n. 2453

Data udienza 8 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 19/02/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette le conclusioni del PG. FODARONI Giuseppina che ha chiesto l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale proposta da Salini Mario in relazione alla pena della reclusione di anni uno e mesi quattro di reclusione, inflittagli per i reati di cui al L. n. 638 del 1983, articolo 2 e Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 commessi tra il (OMISSIS).
Ha rilevato che la mancanza di attivita’ lavorativa o risocializzante impedisce l’ammissione al beneficio ma ha al contempo valutato favorevolmente l’assenza di procedimenti penali in corso, l’idoneita’ del domicilio e l’assenza di elementi da cui desumere l’attualita’ di collegamenti con la criminalita’ organizzata e ha cosi’ applicato la misura alternativa della detenzione domiciliare, richiesta in via subordinata.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto il ricorso il difensore di (OMISSIS), che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale di sorveglianza, in forza di un inaccettabile automatismo, ha fatto discendere il rigetto della domanda soltanto dalla constatazione dell’assenza di un’attivita’ lavorativa, che non e’ requisito posto dalla legge, pur ricorrendo le condizioni per una prognosi favorevole di reinserimento sociale, costituiti dal limite di pena espianda, dalla non gravita’ dei reati per i quali e’ condanna, dall’assenza di procedimenti penali in corso, dall’assenza di elementi da cui desumere l’attualita’ di collegamenti con la criminalita’ organizzata, oltre che dall’eta’ avanzata e dalla patologia invalidante di cui il ricorrente e’ affetto. Peraltro, avendo dato un tale rilievo al requisito dell’attivita’ lavorativa, il Tribunale avrebbe dovuto disporre i necessari accertamenti circa la collaborazione del ricorrente con l’attivita’ lavorativa dei figli.
3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Il ricorso merita accoglimento perche’ la motivazione della impugnata ordinanza e’ carente.
2. Il Tribunale di sorveglianza ha dato conto del diniego della misura piu’ favorevole dell’affidamento in prova al servizio sociale adducendo un solo argomento di fatto, ossia la mancanza di prova circa lo svolgimento di un’attivita’ lavorativa da parte del richiedente.
Ha cosi’ trascurato di considerare che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, “la disponibilita’ di una attivita’ lavorativa e’ elemento che ha una rilevanza soltanto marginale ed eventuale ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale (a differenza di quanto previsto per la semiliberta’), sicche’ la relativa mancanza non puo’ da sola precludere l’applicazione dell’istituto in questione” – Sez. 1, n. 2422 del 23/03/1999, Donnini S, Rv. 213865; v. anche Sez. 1, n. 26789 del 18/06/2009, Gennari, Rv. 244735, per la quale “non rientra tra i requisiti per la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale la prospettiva di un lavoro stabile per il condannato, che puo’ usufruire del beneficio pur quando non riesca a reperire un lavoro ma si impegni in attivita’ utili”; e, infine, Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018, dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869, che ha ulteriormente precisato che “ai fini della concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale, lo svolgimento di un’attivita’ lavorativa e’ soltanto uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato, ma non puo’ rappresentare una condizione ostativa di accesso alla misura qualora lo stesso non possa prestare tale attivita’ per ragioni di eta’ o di salute”.
3. Il Tribunale ha dato atto della ricorrenza di altri indici di favore, quali l’assenza di procedimenti penali in corso, la lontananza temporale dei precedenti penali e l’assenza di elementi da cui dedurre l’attualita’ di legami con la criminalita’ organizzata, ma non ha fatto intendere come il solo marginale dato dell’assenza di attivita’ lavorativa possa avere un’incidenza cosi’ decisiva sulla prognosi circa il probabile reinserimento sociale.
4. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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