Controversie instaurate da ricercatori e docenti universitari

Consiglio di Stato, Sezione sesta, Sentenza 23 gennaio 2020, n. 552.

La massima estrapolata:

Le controversie instaurate da ricercatori e docenti universitari aventi ad oggetto il rapporto con Aziende e Policlinici universitari, inerente allo svolgimento presso questi di attività assistenziale, esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del giudice ordinario quale giudice del lavoro.

Sentenza 23 gennaio 2020, n. 552

Data udienza 16 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 87, comma 3, e 105, comma 2, cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 10044 del 2018, proposto da
PA. GO. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Gi. Fr. Fer., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via (…) e dall’avvocato Am. Ro. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati Em. De Ro., Le. Ma., Es. Sc., An. Sg., Ca. D’A., Gi. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio An. Sg. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia n. 1975 del 2018;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Pavia e di Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2020 il Cons. Dario Simeoli e uditi per le parti gli avvocati Gi. Fr. Fe., An. Sg., St. Me. dell’Avvocatura dello Stato;
Rilevato in fatto che:
– gli odierni appellanti sono professori di materie cliniche dell’Università degli Studi di Pavia, che hanno svolto attività assistenziale finalizzata alla didattica e alla ricerca, nella misura di 19 ore settimanali aggiuntive all’impegno istituzionale del Professore universitario, in regime di convenzionamento presso le strutture ospedaliere del polo didattico pavese;
– gli istanti lamentano che, nonostante il chiaro e univoco disposto normativo, l’Ateneo resistente si è sempre astenuto dal corrispondere quanto spettante ai ricorrenti a titolo proprio, ossia le specifiche voci stipendiali dovute per l’attività assistenziale come novellate dai CCNL della Dirigenza Medico Veterinaria di riferimento, pagando invece loro solo un differenziale fra stipendio ospedaliero e stipendio universitario;
– per questi motivi hanno proposto ricorso di primo grado innanzi al T.a.r. per l’accertamento del proprio diritto al pagamento delle voci stipendiali dovute, ma non pagate, per l’attività assistenziale di 19 ore settimanali svolta in favore del SSN e regionale, in aggiunta a quella istituzionale per la didattica e la ricerca svolta in favore dell’Università degli Studi di Pavia, con conseguente condanna dell’Ateneo alla corresponsione dei suindicati emolumenti e alla regolarizzazione della loro posizione previdenziale;
– gli odierni appellanti censurano la sentenza resa dal giudice di primo grado, in epigrafe indicata ? che ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario con riguardo alla domanda dagli stessi spiegata ? sostenendo, in estrema sintesi, che la presente controversia, pur implicando questioni relative a problematiche retributive, afferisce alle modalità di svolgimento delle funzioni del professore universitario, e, posto che la compenetrazione fra le attività didattiche e assistenziali non elimina lo status giuridico del professore universitario, essa è dunque attratta, ai sensi degli artt. 3 e 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella giurisdizione del giudice amministrativo;
Ritenuto in diritto che:
– il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 74 c.p.a.;
– la Sezione non intende discostarsi dall’orientamento più volte espresso dalla Corte regolatrice della giurisdizione in fattispecie analoghe;
– secondo le Sezioni Unite, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l’azienda sanitaria, poiché il d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 2, distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l’università da quello instaurato dagli stessi con l’azienda ospedaliera e dispone che, sia per l’esercizio dell’attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi nell’azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l’attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione dell’azienda, determinandosi perciò l’operatività del principio generale di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 1, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale (sentenze 28 maggio 2014, n. 11916; 6 maggio 2013, n. 10406; 15 maggio 2012 n. 7503; 22 dicembre 2009 n. 26960; 15 febbraio 2007 n. 3370);
– va pure rimarcato che, in coerenza con l’anzidetta giurisprudenza della Corte di Cassazione, l’orientamento del Consiglio di Stato è nel senso che le controversie instaurate da ricercatori e docenti universitari aventi ad oggetto il rapporto con Aziende e Policlinici universitari, inerente allo svolgimento presso questi di attività assistenziale, esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del giudice ordinario quale giudice del lavoro (ex plurimis: Consiglio di Stato, sentenze n. 4484 del 2019,; n. 3648 del 2018; n. 4800 del 2017; n. 5883 del 2015; n. 4744 del 2013).
– alle suddette statuizioni va data applicazione anche nella fattispecie in esame e, pertanto, l’appello va respinto, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali di cui all’art. 11, comma, c.p.a.
– quanto alla liquidazione delle spese di lite del secondo grado, esse vanno compensate, in considerazione di alcune (non recenti) pronunce del giudice amministrativo di segno contrario;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata che ha dichiarato la sussistenza della giurisdizione ordinaria, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a.
Le spese del presente grado di giudizio sono interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice – Presidente
Diego Sabatino – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere, Estensore

 

 

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