In tema di autorizzazione a progetti di ricerca

Consiglio di Stato, Sezione terza, Ordinanza 23 gennaio 2020, n. 230.

La massima estrapolata:

In tema di autorizzazione a progetti di ricerca che prevedano la sperimentazione su animali, è necessario che chi sperimenta provi che non esistono alternative ad una metodica scientifica invasiva e fioriera di sofferenze, che la normativa europea e nazionale sul benessere animale, anche nelle sedi di sperimentazione, prescrive di evitare o ridurre entro rigorosi parametri fisiologici; agli animali oggetto di sperimentazione devono inoltre essere somministrati liquidi e cibo sufficienti, evitando misure che finiscano per trasformarne la doverosa erogazione in forma di premio per asservire la volontà di animali sensibili (nella specie, primati)

Ordinanza 23 gennaio 2020, n. 230

Data udienza 23 gennaio 2020

N. 10215/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10215 del 2019, proposto dalla La. – Le. An. Vi. Ente Morale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Mo. Sq., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
il Ministero della Salute, l’Università degli Studi Parma, l’Università degli Studi Torino, il Ministero della Salute – Direzione generale della Sanità Mentale e dei Farmaci Veterinari, il Ministero della Salute – Direzione generale della Sanità Mentale e Farmaci Vet, Uff.6, l’Università degli Studi di Parma, e l’Università degli Studi di Torino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
il Consiglio Superiore di Sanità e il Consiglio Superiore di Sanità, Sezione VI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
nei confronti
l’Università di Parma – Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Unità Neuroscienze, l’Università di Torino, Dipartimento di Psicologia, l’Opba – Organismo Preposto al Benessere Animale dell’Università di Parma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per la riforma
dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione Terza n. 07130/2019, resa tra le parti, che ha respinto l’istanza di sospensione
dell’autorizzazione del progetto di ricerca “Meccanismi anatomo-fisiologici soggiacenti il recupero della consapevolezza visiva nella scimmia con cecità corticale” rilasciata dal Ministero della Salute, n. 803/2018-PR in data 15.10.2018
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, dell’Università degli Studi di Parma, dell’Università degli Studi di Torino, la Direzione generale della Sanità Mentale e dei Farmaci Veterinari, la Direzione generale della Sanità Mentale e Farmaci Vet, Uff.6;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2020 il Cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti gli avvocati Mo. Sq. e l’avvocato dello Stato Wa. Fe.;
Ritenuto, in sede di prima delibazione propria della fase cautelare, che contrariamente a quanto assunto dal giudice di primo grado è necessario che sia chi sperimenta a dover provare che non esistono alternative ad una sperimentazione invasiva sugli animali e fioriera di sofferenze che la normativa europea e nazionale sul benessere animale, anche nelle sedi di sperimentazione, prescrive di evitare o ridurre entro rigorosi parametri fisiologici;
Ritenuto che il Ministero deve, con massima urgenza, fornire tale prova sull’impossibilità di trovare alternativa ad una sperimentazione invasiva sugli animali nonché depositare una dettagliata relazione sulla somministrazione agli animali oggetto di sperimentazione di liquidi e cibo sufficienti, astenendosi da misure che finiscano per trasformare la doverosa erogazione di cibo e liquidi in forma di premio per asservire la volontà di animali sensibili come i primati;
Ritenuto che, sulla base degli esiti di tale istruttoria, valuterà il giudice di primo grado la necessità di acquisire l’ulteriore documentazione che era stata oggetto di accesso agli atti;
Ritenuto, in sede di comparazione di interesse, prevalente allo stato l’interesse sotteso al gravame proposto dall’appellante a tutela degli animali soggetti alla sperimentazione a sospendere il decreto di autorizzazione alla sperimentazione sino alla decisione del merito, già fissata dal Tar Lazio per il 21 aprile 2020, sede nella quale dovrà essere valutata la completezza documentale e saranno approfondite tutte le delicate e complesse questioni di merito;
Ritenuto che le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza,
accoglie l’istanza di sospensione cautelate dell’impugnato decreto di autorizzazione della sperimentazione.
Condanna le parti resistenti alla rifusione all’appellante delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in euro tremila.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Franco Frattini – Presidente
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
Giulia Ferrari – Consigliere, Estensore
Solveig Cogliani – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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