In presenza di cumulo nello stesso processo di domande nei confronti di soggetti diversi

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 13 settembre 2019, n. 22854.

La massima estrapolata:

In presenza di cumulo nello stesso processo di domande nei confronti di soggetti diversi, qualora il giudice si pronunci sul merito di una domanda avanzata verso una parte e, adottando un espresso e formale provvedimento di separazione ai sensi dell’art. 279, comma 2, n. 5, c.p.c., dichiari la necessità di ulteriore istruzione in relazione alla pretesa rivolta verso l’altra, la sentenza assume il carattere di pronuncia definitiva nei confronti del primo soggetto e, come tale, è impugnabile da quest’ultimo solo in via immediata e sottratta alla riserva di impugnazione differita ex artt. 340 e 361 c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello che, oltre a pronunciarsi sul merito della domanda proposta nei confronti di una parte appellata respingendo l’appello, aveva altresì regolato le spese di lite del grado e, contestualmente, provveduto a separare la causa nei confronti dell’altra appellata, rispetto alla quale aveva emesso decisione non definitiva su alcune questioni preliminari, rinviando la disamina del merito all’esito di ulteriore istruttoria).

Ordinanza 13 settembre 2019, n. 22854

Data udienza 12 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19003-2014 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in persona del Presidente e Legale Rappresentante (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 5588/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/10/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 6/12/2007 la Corte d’Appello di Roma, pronunziando in via definitiva, ha rigettato il gravame interposto dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. – in proprio e in qualita’ di procuratrice della societa’ (OMISSIS) s.p.a.- in relazione alla pronunzia Trib. Roma n. 54837/02 di rigetto della domanda proposta nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.p.a. di risarcimento dei danni subiti dall'””autotrasformatore trifase” (ATR) da 160 MVA contraddistinto dalla matricola n. (OMISSIS) (trasformatore di notevoli dimensioni e del peso di circa 90 tonnellate)” all’esito di relativa riparazione e trasporto terrestre e marino da (OMISSIS).
Con la medesima sentenza, “separando il giudizio e pronunziando in via non definitiva”, ha accolto parzialmente il gravame interposto dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. – in proprio e in qualita’ di procuratrice della societa’ (OMISSIS) s.p.a. – nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.p.a., dichiarando la prima non decaduta dall’azione esercitata ed escludendo che la stessa fosse prescritta, e ha rimesso per il resto la causa in istruttoria, dichiarando “salvo il merito della causa”, nonche’ spettare al riguardo “all’appellata (OMISSIS) l’onere di dimostrare l’esattezza del suo adempimento rispetto al contratto dedotto in causa”.
Con sentenza del 17/10/2013 la Corte d’Appello di Roma, in accoglimento del gravame interposto dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. – in proprio e in qualita’ di procuratrice della societa’ (OMISSIS) s.p.a. – e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Roma n. 54837/02, ha successivamente accolto la domanda originariamente proposta dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.r.l. di risarcimento dei danni subiti dall'””autotrasformatore trifase” (ATR) da 160 MVA contraddistinto dalla matricola n. (OMISSIS) (trasformatore di notevoli dimensioni e del peso di circa 90 tonnellate)”, all’esito di relativa riparazione e trasporto terrestre e marino da (OMISSIS).
Avverso la suindicate pronunzie della corte di merito la societa’ (OMISSIS) s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), che ha presentato anche memoria.
L’altra intimata non ha svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione dell’articolo 112 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Con il 2 motivo denunzia violazione degli articoli 1219 e 2943 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Con il 3 e 6 motivo denunzia “omessa, insufficiente e contraddittoria” motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il 4 motivo denunzia violazione degli articoli 1362 c.c. e ss., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonche’ “omesso esame” di fatto decisivo della controversia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il 5 motivo denunzia violazione dell’articolo 1218 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il ricorso e’ per plurimi profili inammissibile.
Va pregiudizialmente osservato che esso e’ inammissibile nei confronti della controricorrente societa’ (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) in quanto tardivo.
Con la suindicata sentenza del 6/12/2007 la Corte d’Appello di Roma ha invero pronunziato in via definitiva nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.p.a., rigettando il gravame interposto dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. – in proprio e in qualita’ di procuratrice della societa’ (OMISSIS) s.p.a. – in relazione alla pronunzia Trib. Roma n. 54837/02, di rigetto della domanda da quest’ultima nei confronti della prima spiegata.
Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare in tema di impugnazioni, in ipotesi di cumulo di domande e’ da considerare non definitiva, agli effetti della riserva di impugnazione differita ex articoli 340 e 361 c.p.c. (e non al fine dell’ammissibilita’ dell’impugnazione immediatamente proposta, che resta sempre consentita: v., da ultimo, Cass., 19/9/2014, n. 19836), la sentenza con la quale il giudice si pronunci su una (o piu’) di dette domande con prosecuzione del procedimento per le altre, e manchi una pronuncia sulle spese relative alla domanda o alle domande decise rinviandone la liquidazione all’ulteriore corso (v. Cass., 19/12/2013, n. 28467; Cass., 27/2/2007, n. 4618) o non sia stato adottato un formale provvedimento di separazione dei giudizi ai sensi dell’articolo 279 c.p.c., comma 2, n. 5, (v. Cass., Sez. Un., 28/4/2011, n. 9441), laddove in presenza di cumulo nello stesso processo di domande nei confronti di soggetti diversi la sentenza che, come nella specie, affermi di pronunciare definitivamente sulla domanda proposta da un soggetto dichiarando la necessita’ di ulteriore istruzione nei confronti dell’altro, nonche’ recando un espresso e formale provvedimento di separazione delle cause ai sensi dell’articolo 279 c.p.c., comma 2, n. 5, assume il carattere di pronuncia definitiva nei confronti del primo soggetto, come tale invero sottratta alla possibilita’ di riserva d’impugnazione differita e impugnabile solo in via immediata (cfr. Cass., 14/4/1988, n. 2961).
Orbene, e’ al riguardo da osservare che con la suindicata sentenza del 6/12/2007 la corte di merito ha nel caso definitivamente pronunziato in ordine al merito della domanda proposta nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.p.a., confermando (nel respingere il gravame interposto dall’allora appellante ed odierna ricorrente) la decorrenza del termine (annuale) di prescrizione ravvisata dal giudice di prime cure. E ha al riguardo altresi’ disposto in ordine alla regolazione tra dette parti delle spese di lite del grado.
Ha quindi contestualmente provveduto a separare “il giudizio” e a pronunziare in via non definitiva “nei confronti della spa (OMISSIS)”, accogliendo il 2 e il 3 motivo di gravame dell’allora appellante ed odierna ricorrente (dichiarando che la medesima “non e’ decaduta dall’azione esercitata” nei confronti di quest’ultima ed escludendo “che la stessa sia prescritta”), e rinviando viceversa la disamina del “merito della causa” separata, in quanto da decidersi “all’esito di ulteriore istruttoria”, al riguardo sottolineando che “spetta all’appellata (OMISSIS) dimostrare l’esattezza del suo adempimento rispetto al contratto dedotto in causa”.
Emerge a tale stregua evidente come (diversamente da quanto sostenuto dall’odierna ricorrente in particolare nella memoria ex articolo 378 c.p.c.) la decisione sul merito della causa rinviata alla successiva sentenza definitiva del 17/10/2013 attiene esclusivamente al contratto intercorso tra l'(OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) s.r.l., e non anche al diverso contratto intercorso tra l'(OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) s.p.a., oggetto – come detto – di pronunzia definitiva assunta gia’ con la citata sentenza del 2007 (come dalla stessa corte di merito ribadito nella successiva sentenza del 17/10/2013: “Con sentenza depositata in data 6.12.2007, questa Corte respingeva l’appello proposto da (OMISSIS) Spa nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. contestualmente rilevando che nessuna domanda in grado di appello era stata proposta nei confronti degli altri convenuti, peraltro rimasti in questa fase contumaci. La Corte, con la sentenza del 6.12.2007, oltre a decidere definitivamente nei rapporti tra essi convenuti, ovvero tra (OMISSIS) Spa da un lato, (OMISSIS) Spa ed altri convenuti, dall’altro, decideva in ordine alla questione relativa alla eccepita decadenza ed alla pure eccepita prescrizione del diritto vantato dall’appellante nei confronti di (OMISSIS) srl disponendo, quindi, con ordinanza resa in pari data e previa separazione del giudizio, la sua prosecuzione quanto al rapporto tra essa appellante e la medesima (OMISSIS) srl”).
Orbene, l’odierna ricorrente non ha interposto immediato gravame avverso la sentenza del 6/12/2007 della corte di merito, essendosi invero limitata a formulare “alla successiva udienza del 14.3.2008.. a verbale espressa riserva di impugnazione in cassazione ai sensi dell’articolo 361 c.p.c. della suddetta sentenza parziale n. 5125/2007″, come da essa stessa indicato nel proprio ricorso (senza peraltro riportarne il relativo testuale tenore nel ricorso, ne’ fornire puntuali indicazioni necessarie per la relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, e pertanto in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (v. infra)).
Emerge evidente, a tale stregua, come tale riserva possa al piu’ valere relativamente alle parti della sentenza del 6/12/2007 relativa alla societa’ (OMISSIS) s.r.l., sicche’ nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) il ricorso per cassazione risulta dall’odierna ricorrente invero proposto in violazione del termine ex articolo 327 c.p.c.
Quanto alle censure mosse alle suindicate pronunzie della corte di merito con riferimento alle altre controparti, va anzitutto osservato che il ricorso risulta formulato in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, all'”atto di citazione notificato il 5.10.1999″, all'”ordine del 21.6.1995”, agli articolo B8 e B9 “delle condizioni generali di contratto”, al “sinistro denunciato da (OMISSIS) alla (OMISSIS) l’8.11.1996”, alle “ispezioni generali congiunte” iniziate “il 14.11.1996”, alla redatta “perizia”, ai “tracciati del c.d. “rilevatore di shock””, alla “pag. 7 della perizia tecnica, doc. 4”, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, al “fax dell’8.11.1996”, alla “lettera raccomandata del 19.11.1997″, all'”espressa riserva di impugnazione in cassazione ai sensi dell’articolo 361 c.p.c. della… sentenza parziale n. 5125/2007”, alla espletata CTU, al “trasporto del trasformatore commissionato (in uno con la relativa riparazione) dalla stessa (OMISSIS) a (OMISSIS)”, all'”articolo B 9.2 del contratto” tra (OMISSIS) e (OMISSIS), ai “due contratti stipulati da (OMISSIS), rispettivamente con (OMISSIS) e con UMS, per il trasferimento dell’autrasformatore ATR da (OMISSIS) alla stazione elettrica di (OMISSIS)”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimita’ (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non e’ possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).
Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex articolo 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilita’ del medesimo.
Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilita’ del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).
A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono invero dall’odierna ricorrente non idoneamente censurati.
Va per altro verso posto in rilievo (con particolare riferimento al 3, 4 e 6 motivo) come, al di la’ della formale intestazione dei motivi, la ricorrente deduca in realta’ doglianze (anche) di vizio di motivazione al di la’ dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l’illogicita’, l’insufficienza e la contraddittorieta’ della motivazione ovvero l’omessa e a fortiori l’erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).
A tale stregua, la ricorrente inammissibilmente prospetta in realta’ una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimita’, nonche’ una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimita’ riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimita’ non e’ un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto gia’ considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.
Per tale via in realta’ sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimita’, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimita’ non e’ un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto gia’ considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente societa’ (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.), seguono la soccombenza.
Non e’ viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo il medesimo svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 13.200,00, di cui Euro 13.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente societa’ (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.).
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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