Qualora la vendita delegata all’I.V.G. non sia stata eseguita

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 12 settembre 2019, n. 22800.

La massima estrapolata:

In tema di esecuzione mobiliare, qualora la vendita delegata all’Istituto Vendite Giudiziarie non sia stata eseguita, per la declaratoria di improcedibilità della procedura esecutiva conseguente all’intervenuto fallimento del debitore, ex art. 51 del r.d. n. 267 del 1942 (e, quindi, per cause non dipendenti dall’istituto delegato), il Giudice dell’esecuzione, nell’individuare il soggetto da onerare della liquidazione del compenso dovuto all’ausiliario, ex art. 33 del d.m. n. 109 del 1997, non può derogare ai principi generali posti dall’art. 8 del d.P.R n. 115 del 2002 e dall’art. 95 c.p.c.. Ne consegue che le competenze dell’ausiliario vanno poste a carico del creditore procedente e, cioè, del soggetto tenuto ad anticipare le spese per gli atti del procedimento da lui avviato, in quanto il vincolo del pignoramento permane sino a che i beni non siano venduti nell’ambito della procedura fallimentare o questa non sia altrimenti chiusa, con la conseguenza che la procedura esecutiva, esistendo ancora i beni, può nuovamente liberamente svolgersi.

Sentenza 12 settembre 2019, n. 22800

Data udienza 7 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 8058-2016 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente incidentale –
(OMISSIS) SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente incidentale –
e contro
CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SPA;
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CHIETI, depositata il 30/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/2019 dal Presidente SERGIO GORJAN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale della (OMISSIS) SRL, e per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale della (OMISSIS) SPA;
udito l’Avvocato (OMISSIS), per la (OMISSIS) SRL che ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni in atti;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della Soc. (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento delle conclusioni.

FATTI DI CAUSA

Ad esito di procedura esecutiva mobiliare la (OMISSIS) srl ebbe a chiedere al Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Chieti la liquidazione del compenso per l’opera prestata in detta esecuzione mobiliare quale esercente il servizio delle Vendite Giudiziarie.
Il decreto di liquidazione fu tempestivamente opposto dal creditore procedente (OMISSIS) spa, poiche’ il compenso liquidato in misura eccessiva rispetto al valore dei beni pignorati, e l’opposizione accolta.
L’ordinanza emessa, Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 170 dal Tribunale di Chieti venne impugnata per cassazione dalla srl (OMISSIS) e questa Corte, con sentenza n. 2856/15, rilevato il difetto di contraddittorio con altri soggetti litisconsorti necessari – il debitore esecutato ed i creditori intervenuti – ebbe ad annullarlo e rimettere nuovamente la questione al Tribunale di Chieti.
All’esito della riassunzione e del completamento del contraddittorio, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Chieti ebbe a ridurre il compenso in ragione del accertato valore dei beni pignorati ed a porne il pagamento, in favore della societa’ esercente il servizio delle Vendite Giudiziarie, a carico solidale e del creditore procedente e dei ceditori intervenuti e del debitore – soggetto fallito – in forza del disposto Decreto Ministeriale n. 109 del 1997, ex articolo 33 emesso in attuazione del rinvio previsto nell’articolo 159 disp. att. c.p.c.
Avverso il provvedimento richiamati dianzi ha proposto ricorso per cassazione la srl (OMISSIS) articolando cinque motivi.
La (OMISSIS) spa – creditore intervenuto – ha resistito con controricorso.
La spa (OMISSIS) – creditore procedente – ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale articolato su quattro censure.
La srl (OMISSIS) – creditore intervenuto – ha resistito con controricorso e svolto a sua volta ricorso incidentale sorretto da due motivi.
La societa’ impugnante principale ha resistito con controricorso alle impugnazioni incidentali.
La spa (OMISSIS) e la srl (OMISSIS) hanno depositato memorie difensive, mentre la curatela del soggetto debitore pignorato e’ rimasta intimata. All’odierna udienza pubblica, sentite le conclusioni del P.G. e delle parti presenti, questa Corte ha deciso la questione siccome illustrato in presente sentenza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso incidentale proposto dalla srl (OMISSIS) s’appalesa fondato e va accolto,siccome il quarto motivo del ricorso incidentale mosso dalla spa (OMISSIS), mentre va rigettato il ricorso principale articolato dalla srl (OMISSIS) ad eccezione della questione sulle spese di lite, che rimane assorbita stante il disposto rinvio.
Con il primo mezzo d’impugnazione la societa’ abruzzese ricorrente principale denunzia omesso esame di fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., n. 5 in quanto il Giudice dell’opposizione in sede di rinvio ebbe ad individuare il valore di parte dei beni pignorati senza esaminare dei documenti decisivi pur presenti in atti, ossia l’ordinanze di vendita dei beni pignorati emesse dal Giudice dell’esecuzione.
In effetti la prospetta violazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5 non si configura posto che il fatto storico – dedotto come non esaminato – risulta invece apprezzato dal Giudice di Chieti,il quale ha ritenuto di individuare nel valore fissato con apposita stima, da parte di soggetto qualificato ex articolo 518 c.p.c., il valore di alcuni dei beni pignorati valutati in misura assai piu’ sensibile dall’Ufficiale giudiziario in sede di accesso per il pignoramento.
L’omessa espressa citazione della circostanza che in alcuni dei bandi d’asta, in effetti, il Giudice dell’Esecuzione avesse operato riferimento alla prima stima – quella effettuata dall’Ufficiale giudiziario invece che all’apposita stima ex articolo 518 c.p.c. – non rileva ai fini del vizio denunziato poiche’ il fatto storico da esaminare era l’ammontare del valore dei beni pignorati ed un tanto il primo Giudice ha appositamente fatto, scegliendo il dato di stima ritenuto piu’ corretto.
Con la seconda doglianza la societa’ gerente il servizio di Vendite Giudiziarie nel circondario di Chieti lamenta violazione del disposto Decreto Ministeriale n. 109 del 1997, ex articolo 33.
In effetti l’argomentazione critica sviluppata col mezzo d’impugnazione si compendia in una critica alla motivata scelta del Giudice di rinvio di individuare il parametro di liquidazione icasticamente fissato dalla norma nel ” valore del pignorato ” nell’importo fissato, ex articolo 518 c.p.c., da specialista appositamente incaricato di stimare i primi beni pignorati, invece che nel prezzo base indicato nei provvedimenti disciplinanti la vendita all’asta.
Il Giudice di Chieti non ha violato il disposto portato nella norma Decreto Ministeriale n. 109 del 1997, ex articolo 33 poiche’ tale norma non individua specificatamente il criterio di liquidazione, ma rimanda all’indicazione gia’ ricordata del ” valore del pignorato ” che appunto il Giudice ha motivatamente individuato nel valore fissato nell’apposita stima.
Con la terza ragione di doglianza la societa’ ricorrente principale denuncia nullita’ dell’ordinanza per violazione della regola ex articolo 112 c.p.c. della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, poiche’ il Giudice dell’opposizione in sede di rinvio ha determinato l’ammontare del compenso dovuto esattamente in quello richiesto dal creditore procedente opponente, cosi’ non pronunciando sulla sua ulteriore richiesta di rimborso del costo dell’accesso pari ad Euro 152,06.
La censura s’impernia sul ragionamento ipotetico che la somma, indicata siccome dovuta dal Giudice di rinvio, si riferisca esclusivamente all’ammontare del compenso dovuto e non anche conglobi in se’ il costo dell’accesso, ossia circostanza che non risulta dal provvedimento nel quale rimane tassato il compenso complessivo dovuto all’ausiliario.
Con il quarto mezzo d’impugnazione la srl (OMISSIS) deduce nullita’ dell’ordinanza impugnata per omessa pronuncia sulla specifica domanda, avanzata in sede di rinvio, di restituzione delle spese di lite pagate in dipendenza della prima ordinanza emessa in sede di opposizione Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 170 poi annullata da questa suprema Corte.
La doglianza appare fondata in quanto risulta avanzata specifica domanda di restituzione della somma, versata a titolo di condanna per le spese di lite, indebitamente pagata in conseguenza della sentenza di annullamento del primo provvedimento,e sul punto il Giudice di Chieti non appare aver adottata alcuna statuizione.
Di certo la questione non appare riconducibile – come opinano i controricorrenti – alla statuizione di compensazione delle spese dell’intero procedimento adottata nel provvedimento impugnato ovvero sanata ad esito dell’accoglimento dei ricorsi, in quanto veniva chiesta la restituzione dell’importo positivamente pagato dalla srl (OMISSIS) alla spa (OMISSIS) in dipendenza della prima ordinanza, emessa dal Giudice adito Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 170 annullata da questa Suprema Corte.
Pertanto a nulla rileva la disposizione sulla compensazione delle spese, poiche’ la somma richiesta in restituzione risulta pagata alla parte avversaria e comunque, in eventuale sede di nuovo rinvio, il Giudice procedera’ ex novo a disciplinare le spese dell’intero procedimento senza possibilita’ di reviviscenza del titolo giustificativo dell’esborso, oramai posto nel nulla dalla sentenza di annullamento assunta nel primo giudizio di cassazione, con conseguente natura di indebito del pagamento effettuato in dipendenza dello stesso.
Con il quinto motivo di doglianza la societa’ ricorrente principale deduce violazione delle norme ex articolo 91 e 92 c.p.c. in tema di regolamento delle spese stabilito dal Giudice del rinvio.
La questione rimane assorbita ad esito della decisione di rinvio di cui infra.
Con il primo motivo di ricorso incidentale la spa (OMISSIS) – creditore procedente nel giudizio esecutivo afferente alla prestazione del cui compenso si discute in questo giudizio – lamenta violazione del Decreto Ministeriale n. 109 del 1997, articolo 33 in quanto erroneamente il Giudice di rinvio ha reputato che la disposizione regolamentare gli consentisse di porre a carico solidale di tutte le parti del procedimento esecutivo le competenze dell’ausiliario, invece possibile solamente a carico di una specifica parte – o il creditore od in alternativa il debitore -.
Inoltre il Giudice di Chieti doveva individuare il soggetto da onerare, ex articolo 33 citato regolamento, in forza delle circostanze che impedirono – il fallimento del soggetto debitore – la vendita dei beni staggiti, mentre un tanto aveva omesso di fare.
La mossa censura appare per parte inammissibile e per parte infondata.
La regola generale in materia di spese nel procedimento civile di cognizione ed esecutivo risulta posta dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 8 che ha sostituito il disposto ex articolo 90 c.p.c. per altro di contenuto omologo, ossia la parte che compie un atto processuale deve anticipare le spese, salvi i casi in cui interviene disposizione provvisoria del Giudice, e solo all’esito del procedimento vi sara’ la disciplina definitiva relativa al soggetto effettivamente onerato delle citate spese. Di poi l’articolo 95 c.p.c. pone la regola particolare nell’ambito del procedimento esecutivo,ossia che le spese per l’espletamento della procedura anticipate dal creditore procedente e creditori, intervenuti utilmente ai fini della distribuzione, sono all’esito riversate a carico del debitore esecutato,soggetto processuale che effettivamente ne sopporta l’onere in armonia con il principio generale di responsabilita’ per aver dato causa al procedimento con la propria inadempienza.
In questo ambito va collocata la disciplina posta dal provvedimento ministeriale – Decreto Ministeriale n. 109 del 1997 – emesso a regolamentazione dell’attivita’ dei soggetti esercenti il servizio di Vendite Giudiziarie a sensi dell’articolo 159 disp. att. c.p.c.
La norma che disciplina in generale il regime delle spese del procedimento esecutivo mobiliare, in cui intervenga soggetto incaricato delle Vendite Giudiziarie, e’ l’articolo 30 citato regolamento ministeriale.
In detta disposizione, tuttavia, risulta disciplinata la sorte delle spese e compensi afferenti la procedura con relazione agli esiti satisfativi della stessa, ossia quando sia intervenuta la vendita del bene staggito – spese per meta’ a carico del debitore, mediante trattenimento di parte del prezzo spuntato, e per meta’ a carico dell’acquirente – ovvero l’assegnazione del bene – spese a carico dell’assegnatario.
Inoltre detta norma – comma 7 – regolamenta anche la particolare situazione, in cui comunque al pignoramento non segua la vendita dei beni mobili staggiti, ma al riguardo dispone esclusivamente con relazione agli esborsi,partitamente individuati nei due commi precedenti – comma 5 spese di trasporto e comma 6 spese di pubblicita’ -,che rimangono a carico del creditore procedente.
La disposizione ex articolo 33 citato regolamento, invece, porta la disciplina afferente il pagamento del compenso all’ausiliario del Giudice in relazione a due distinte evenienze in cui la procedura esecutiva si chiuda senza la vendita dei beni staggiti:
l’estinzione del procedimento esecutivo – articoli da 629 a 631 c.p.c. – e quando “comunque la vendita non ha luogo per causa non dipendente” dal soggetto incaricato delle Vendite Giudiziarie.
Dunque appaiono regolamentate una modalita’ tipica di definizione del procedimento, appositamente disciplinata dal codice di rito, ed una pluralita’ di altre situazioni individuate sulla scorta del loro effetto pratico – non v’e’ stata la vendita del bene staggito – costituente una disposizione di chiusura del sistema. Nella specie il procedimento esecutivo avviato dalla spa (OMISSIS) risulta dichiarato improcedibile all’udienza del 25.11.2011 a sensi del disposto Regio Decreto n. 267 del 1942, ex articolo 51 e, non gia’, estinto, stante l’intervenuto fallimento del debitore. Dunque la situazione conseguita alla declaratoria di improcedibilita’ va ricondotta nell’ipotesi residuale ossia quando la vendita non segue per causa non imputabile al soggetto esercente le Vendite Giudiziarie.
Situazione disciplinata dalla norma Decreto Ministeriale n. 109 del 1997, ex articolo 33 nel senso che il compenso all’ausiliario e’ stabilito dal Giudice che lo pone a carico del creditore ovvero del debitore.
In tale ambito pero’ il Giudice dell’esecuzione, nell’individuare il soggetto da onerare sulla scorta della norma secondaria, non puo’ derogare ai principi generali in materia, posti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 8 e dall’articolo 95 c.p.c., dianzi richiamati, ossia deve apprezzare le ragioni fattuali e giuridiche della definizione del procedimento esecutivo senza la vendita dei beni staggiti.
Per cui, nell’ipotesi in cui la vendita non sia stata eseguita poiche’ il procedimento esecutivo definito altrimenti secondo apposita previsione di legge, trovera’ applicazione la regola ex articolo 95 c.p.c., tenuto anche conto che i beni vengono restituiti al debitore ed il privilegio riconosciuto ex articolo 2761 c.c. al depositario, negli altri casi invece trovera’ applicazione la regola fondata sull’onere di anticipazione da parte del soggetto istante la procedura.
Una tale conclusione appare confortata anche dalla disciplina desumibile ex articolo 632 c.p.c. mediante l’apposito richiamo all’articolo 310 c.p.c., u.c., secondo la quale in ipotesi di estinzione della procedura esecutiva le spese anticipate rimangono in capo al soggetto anticipatario ed il custode e’ tenuto al rendiconto nei riguardi del debitore, che ritorna nel godimento dei suoi beni, gia’ oggetto di vincolo pignoratizio.
Difatti il compenso liquidato ad esito della declaratoria di estinzione non risulta essere una spesa anticipata, poiche’ appena da pagare ad esito del provvedimento liquidatorio adottato dal Giudice dopo la chiusura del procedimento, ed il soggetto che ha dato motivo alla procedura, – il debitore che non ha adempiuto al dictum in titolo esecutivo – nonche’ interlocutore con il custode per il rendiconto, risulta essere il titolare dei beni pignorati.
Situazione peculiare si pone,invece, nell’ipotesi di improcedibilita’ della procedura Regio Decreto n. 267 del 1942, ex articolo 51 in quanto il vincolo del pignoramento permane sino a che i beni non siano venduti nell’ambito della procedura fallimentare o questa sia altrimenti chiusa,con la conseguenza che la procedura esecutiva,esistendo ancora i beni, puo’ nuovamente liberamente svolgersi.
In detta peculiare ipotesi, nella quale il procedimento non risulta definito, le competenze del custode non possono che esser poste a carico del soggetto tenuto ad anticipare le spese per gli atti del procedimento da lui avviato e coltivato, ossia il creditore procedente.
Inoltre non va omesso di considerare che altrimenti l’ausiliario del Giudice sarebbe costituito creditore della procedura fallimentare in difetto di pregresso rapporto creditorio con il debitore fallito – le spese di procedura erano da anticipare da parte del creditore procedente – ed al di fuori della disciplina relativa ai debiti della massa prevista dalla normativa fallimentare.
Infine il creditore, una volta anticipato il compenso dell’ausiliario liquidato dal Giudice dell’esecuzione, ben puo’ insinuarsi nella procedura fallimentare per detto credito con il privilegio ex articolo 2755 c.c., posto che – intervenuta la vendita in sede fallimentare che definisce anche la procedura esecutiva temporaneamente improcedibile – ex articolo 95 c.p.c. le spese del procedimento esecutivo gravano in via definitiva sul debitore pignorato e sono state utili alla conservazione del patrimonio del fallito in favore del ceto creditorio.
Nell’ipotesi la procedura fallimentare si chiuda altrimenti prima della vendita dei beni, come visto, la procedura esecutiva potra’ riavviarsi e sempre trovera’ applicazione la norma ex articolo 95 c.p.c. una volta definita la stessa.
Inserita la censura elevata dalla spa (OMISSIS) in questo corretto quadro normativo appare evidente che detto soggetto, in effetti tenuto per intero al pagamento de quo, non aveva interesse a lamentare la scelta – errata – del Giudice del rinvio di porre il compenso a carico solidale di tutte le parti interessate al procedimento esecutivo.
Appare evidente poi l’infondatezza della sua denunziata violazione del disposto Decreto Ministeriale n. 109 del 1997, ex articolo 33 poiche’ le disposizioni di detta norma regolamentare va attuata nel rispetto delle regole generali Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 8 ed ex articolo 95 c.p.c.,come visto, sicche’ il creditore procedente era l’unico soggetto, nella specifica situazione, ad esser tenuto ad anticipare il compenso alla srl (OMISSIS).
Con la seconda doglianza la spa (OMISSIS) rileva violazione del disposto ex articolo 132 c.p.c., n. 4 e articolo 112 c.p.c. in quanto assente la motivazione circa le ragioni della statuizione afferente la quantificazione del compenso.
La censura appare priva di pregio posto che, come ricordato nell’argomento critico svolto in ricorso, il Giudice di rinvio ha esposto motivazione al riguardo, anche se succinta.
Con il terzo mezzo d’impugnazione incidentale la spa (OMISSIS) denunzia omesso esame di fatto decisivo e violazione della norma ex articolo 2475 c.c. in quanto il Giudice di rinvio ha ritenuto validamente sottoscritta l’istanza di liquidazione da parte di soggetto legittimato a rappresentare la societa’ gerente il servizio delle Vendite Giudiziarie.
Difatti osserva parte ricorrente come l’istanza sottoposta al Giudice dell’esecuzione per la liquidazione del compenso risulta sottoscritta da soggetto anonimo qualificatosi siccome incaricato della “direzione”.
Osserva in primo luogo la Corte come la questione non appare esser stata sottoposta a questa Corte in sede di primo giudizio di legittimita’, posto che sul punto nulla e’ detto in ricorso.
Quindi va rilevato come la questione delle legittimazione della persona firmataria l’istanza di liquidazione non assuma rilievo in sede di procedimento Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 170 poiche’ l’istanza venne rivolta dall’ausiliario al Giudice che ebbe ad incaricarlo, nel cui ambito non si pone una questione di legittimazione del sottoscrittore l’istanza stante che non viene posto in dubbio – come rilevato dal Giudice di rinvio – che la srl (OMISSIS) ebbe a svolgere il servizio per il quale chiede il compenso.
Infine, come dianzi evidenziato, il Giudice di rinvio ha esaminata la questione – anche se oramai preclusa – ed espresso motivazione al riguardo, sicche’ nemmeno in potenza si puo’ configurare il dedotto vizio di nullita’ fondato sulla violazione dell’articolo 132 c.p.c.
Con la quarta doglianza la societa’ ricorrente incidentale attinge la statuizione di compensazione delle spese del procedimento per violazione della norma ex articoli 91 e 92 c.p.c.
Detta questione, stante il rinvio infra disposto, rimane assorbita.
Con relazione al ricorso incidentale proposto dalla srl (OMISSIS) il primo mezzo d’impugnazione propone la questione della violazione della norma Decreto Ministeriale n. 109 del 1997, ex articolo 30, comma 7 e articolo 33 poiche’ le spese della procedura esecutiva non conclusasi con la vendita dei beni staggiti erano da porre a carico del solo creditore procedente.
Come dianzi gia’ illustrato nella specifica situazione – dichiarata improcedibilita’ dell’azione esecutiva per intervenuto fallimento del soggetto debitore pignorato – in effetti erroneamente il Giudice di rinvio non ha applicata la disposizione specifica che poneva il compenso a carico del creditore procedente ossia il soggetto che ha dato impulso a tutti i singoli atti esecutivi posti effettivamente in essere nella procedura.
Inoltre non e’ consentito al Giudice porre la liquidazione del compenso a carico solidale di tutte le parti del procedimento esecutivo, stante il chiaro disposto dell’articolo 33 che individua la scelta tra il creditore od in alternativa il debitore. Difatti,sempre in dipendenza del collegamento tra la disciplina speciale portata nel decreto ministeriale e la norma generale in tema di anticipazione delle spese di giustizia, il riferimento al ” creditore ” non puo’ che intendersi rivolto al soggetto che ha dato impulso agli atti della procedura esecutiva,in quanto tenuto ad anticipare le relative spese,e giammai anche al creditore intervenuto, che non si sia surrogato e cosi’ abbia dato impulso a qualche atto d’esecuzione.
Non assume alcun rilievo la circostanza che i creditori intervenuti nella specie si siano associati alle richieste rivolte al Giudice dell’esecuzione dal creditore procedente, posto che assume rilievo esclusivamente, ex articolo 500 c.p.c., l’eventuale surroga al posto del creditore procedente inerte nel provocare i singoli atti di esecuzione,situazione – cui consegue l’onere dell’anticipazione – nella specie non prospettata.
Nemmeno assume rilievo, come appare ritenere il Giudice di rinvio, la situazione di litisconsorzio tra tutti i soggetti partecipi del procedimento esecutivo – ritenuta da questa Suprema Corte – al fine di poter postulare la loro solidarieta’ in punto pagamento competenze liquidate all’ausiliario.
Difatti il litisconsorzio consegue all’esigenza processuale che la liquidazione del compenso all’ausiliario sia unica per tutti i soggetti potenzialmente destinatari e che questi siano posti in gradi di contraddire circa una domanda che potrebbe, anche mediatamente, incidere sulla loro sfera giuridica, come nell’evenienza che i creditori intervenuti, in quanto si siano surrogati al creditore procedente inerte e cosi’ siano divenuti soggetti alla diposizione regolamentare che individua nel creditore procedente ovvero nel debitore i destinatari dell’onere.
Quindi il motivo di ricorso incidentale va accolto, non consentendo la norma regolatrice della questione di far gravare sul creditore mero interveniente le competenze riconosciute all’ausiliario del Giudice del’esecuzione, sicche’ consegue il rinvio sul punto.
Anche la srl (OMISSIS) propone con la seconda ragione di impugnazione questione circa l’errata applicazione delle norme ex articolo 91 e 92 c.p.c. in punto compensazione delle spese di lite.
Come dianzi visto a seguito del rinvio la questione rimane assorbita poiche’ sara’ oggetto di nuovo esame da parte del Giudice di rinvio ad esito della lite.
In definitiva va accolto il primo motivo del ricorso incidentale mosso dalla srl (OMISSIS) ed il quarto motivo del ricorso incidentale (OMISSIS) spa, vanno dichiarati assorbiti i motivi afferenti il regolamento delle spese di lite presenti in tutti i ricorsi,mentre per il resto va rigettato il ricorso principale mosso dalla srl (OMISSIS) ed il ricorso incidentale proposto dalla spa (OMISSIS).
Il Giudice di rinvio va individuato in altro Magistrato del Tribunale di Chieti che anche provvedera’ a disciplinare le spese di questo giudizio di legittimita’, ex articolo 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso mosso dalla srl (OMISSIS) ed il quarto motivo del ricorso proposto dalla spa (OMISSIS), assorbiti i motivi di tutti i ricorsi attinenti la statuizione sulle spese di lite, rigetta per il resto i ricorsi proposti dalla srl (OMISSIS) e dalla spa (OMISSIS), cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Chieti in persona di diverso magistrato.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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