Azione revocatoria ordinaria mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c.

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 12 settembre 2019, n. 22827.

La massima estrapolata:

In caso di proposizione di azione revocatoria ordinaria mediante ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il termine di prescrizione non è validamente interrotto dal solo deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito, atteso che, trattandosi di azione che può essere introdotta a scelta dell’attore sia con ricorso che con atto di citazione, non sussiste l’esigenza di evitare che sul soggetto che agisce in giudizio ricadano i tempi di emanazione del decreto di fissazione dell’udienza con conseguente compressione del termine assegnato dal legislatore per l’esercizio del diritto di difesa.

Sentenza 12 settembre 2019, n. 22827

Data udienza 23 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 26645/2015 proposto da:
(OMISSIS) Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 849/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, dell’08/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/2018 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO ALBERTO, che ha concluso per l’accoglimento;
udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS), che si riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS), che ha chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA

La (OMISSIS) aveva proposto nei confronti dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. volto alla dichiarazione ex articolo 2901 c.c. e ss. di nullita’, invalidita’, inefficacia ed inopponibilita’ a se medesima dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato da questi ultimi con atto in data 16/4/2008, trascritto presso l’Ufficio del Territorio di Brescia in data 15/5/2008 al n. 22350/13622 ed annotato a margine dell’atto di matrimonio il 28/6/2008.
La domanda era stata respinta in primo grado in quanto prescritta.
La Corte di appello di Brescia ha confermato la prima decisione, sulla considerazione che il mero deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, avvenuto il 29/4/2013, non costituiva efficace atto interruttivo della prescrizione, essendo all’uopo necessario che la notifica del ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. fosse stata eseguita entro il termine prescrizionale quinquennale, circostanza che non ricorreva nella specie perche’ la notificazione si era perfezionata il 6/11/2013.
La banca ha proposto ricorso per cassazione con un motivo assistito da memoria; (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno replicato con controricorso illustrato da memoria.
Il ricorso e’ stato fissato per la trattazione alla pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso ex articolo 360 bis c.p.c. proposta dai controricorrenti perche’ infondata: invero, la banca ricorrente ha motivato il proprio dissenso dalla giurisprudenza consolidata, secondo la quale nei giudizi introdotti con ricorso occorre, ai fini interruttivi della prescrizione, la notifica del ricorso stesso e non e’ sufficiente il suo semplice deposito, con riferimento ad una serie di profili, che saranno esaminato in uno al motivo di ricorso.
2.1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2903 c.c., articolo 2943 c.c., comma 1, nonche’ dell’articolo 702 bis c.p.c., comma 3, e si sostiene che la prescrizione sarebbe stata interrotta tempestivamente, in data 29/4/2013, per effetto del deposito del ricorso ex articolo 702 bis c.p.c.
2.2. Giova ricordare che, a norma dell’articolo 2934 c.c., comma 1, “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.” e che la prescrizione puo’ essere interrotta dal titolare del diritto con le modalita’ stabilite dall’articolo 2943 c.c. che recita “(1) La prescrizione e’ interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo. (2) E’ pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio. (3) L’interruzione si verifica anche se il giudice adito e’ incompetente. (4) La prescrizione e’ inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall’atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.”.
2.3. Osserva la Corte, che – come correttamente rimarcato dalla stessa ricorrente – nel caso specifico era stata proposta un’azione revocatoria ordinaria mediante ricorso a norma dell’articolo 702 bis c.p.c., e non mediante atto di citazione, ed era stato esercitato un diritto potestativo in ragione della natura dell’azione revocatoria, di guisa che la disciplina applicabile in tema di prescrizione invocata riguarda la modalita’ interruttiva giudiziale di cui all’articolo 2943 c.c., commi 1, 2 e comma 3 distinta da quella stragiudiziale disciplinata al comma 4.
2.4. Incontestata la riconducibilita’ della fattispecie in esame all’articolo 2943 c.c., comma 1 la ricorrente – a fronte del dettato normativo che connette l’effetto interruttivo alla notificazione dell’atto con il quale si inizia il giudizio – ne ha propugnato una differente applicazione a seconda che il giudizio venga introdotto con atto di citazione ovvero con ricorso, come nel caso di specie, segnatamente assumendo che in quest’ultima ipotesi l’effetto interruttivo andrebbe fatto decorrere dal momento del deposito del ricorso presso l’Ufficio giudiziario, sia pure condizionatamente al perfezionamento della successiva notificazione.
2.5. Tale conclusione non puo’ essere condivisa.
2.6. In proposito la ricorrente trae un primo argomento proprio dalla applicabilita’ alla fattispecie del solo comma 1 della norma in esame: a suo parere, poiche’ l’esercizio del diritto non poteva avvenire che in via giudiziaria cio’ avrebbe reso indifferente, ai fini dell’individuazione del momento interruttivo, la data della notificazione del ricorso, rilevando invece come atto interruttivo la data del deposito del ricorso.
Lamenta quindi, sotto un secondo profilo, che la Corte di appello non abbia tenuto conto della sentenza n. 129 del 1986 – emessa dalla Corte Costituzionale in relazione alla disciplina della interruzione della prescrizione dettata in termini speciali dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 112 per l’azione diretta a conseguire le prestazioni assicurative dovute per infortuni sul lavoro e malattie professionali.
Infine, come terzo aspetto, ricorda che l’articolo 39 c.p.c., comma 3, introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, prevede che “la prevenzione e’ determinata dalla notificazione della citazione ovvero dal deposito del ricorso”.
2.7. Il motivo e’ infondato in relazione a tutti i profili proposti.
2.8. Il primo argomento non convince in quanto confligge con il tenore letterale dell’articolo 2943 c.c., comma 1, che fa espresso riferimento alla “notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio” e prosegue precisando “… sia esso di cognizione ovvero conservativo o esecutivo”: poiche’, rispetto alle ultime due categorie, e’ assai arduo operare una distinzione tra natura costitutiva o dichiarativa dell’azione, se ne deduce che tale distinzione non e’ stata considerata rilevante dal legislatore.
2.9.1. Anche il secondo argomento va disatteso perche’ la questione non e’ attendibilmente formulata.
2.9.2. Osserva la Corte che il tema della individuazione del momento rilevante ai fini della decorrenza dell’interruzione della prescrizione ex articolo 2946 c.c. e ss., in caso di azione giudiziaria promossa con ricorso e’ stato affrontato piu’ volte, valorizzando il fatto che l’effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il soggetto nei confronti del quale si fa valere il diritto abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell’atto giudiziario (come, peraltro, dell’atto stragiudiziale) proveniente dal soggetto che intende far valere il diritto: si e’ affermato – con riferimento al rito del lavoro – che ove la domanda sia proposta con ricorso, l’effetto interruttivo non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell’atto al convenuto (cfr. tra molte, Cass. n. 6343 del 30/03/2004, Cass. n. 14862 del 24/06/2009, Cass. n. 4034 del 15/02/2017).
2.9.3. Principio opposto trova invece applicazione nella fattispecie regolata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1224 del 1965, articolo 112 – richiamata dalla ricorrente a sostegno della propria tesi – a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 129 del 1986, ne ha dichiarato l’illegittimita’ del comma 1, “nella parte in cui non prevede che il termine triennale di prescrizione dell’azione per conseguire le prestazioni assicurative sia interrotto a far tempo dalla data del deposito del ricorso introduttivo della controversia, effettuato nella cancelleria dell’adito pretore, e seguito dalla notificazione del ricorso e del decreto pretorile di fissazione dell’udienza di discussione.” (Corte Cost. sentenza n. 129 del 1986), seguita da diverse pronunce di legittimita’ (in tema, Cass. n. 10212 del 04/05/2007; Cass. n. 10016 del 20/04/2017).
2.9.4. Tuttavia il richiamo a tale declaratoria di illegittimita’ non risulta decisivo, per la significativa differenza tra le fattispecie in 6 esame: giova rimarcare infatti, sin d’ora, che il procedimento sommario di cognizione – da introdursi con ricorso ed adottato dalla ricorrente per agire con la presente azione revocatoria ordinaria – non era l’unica via processuale percorribile, costituendo invece una via alternativa all’ordinaria introduzione del giudizio con atto di citazione, la cui scelta e’ stata rimessa dal legislatore all’attore, come si evince dal dettato dell’articolo 702 bis, comma 1, cit. “Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda puo’ essere proposta con ricorso al tribunale competente. (…)”, laddove proprio l’unicita’ della strada processuale percorribile mediante ricorso, conseguente alla riforma del rito del lavoro del 1973, ha costituito lo snodo centrale della pronuncia di illegittimita’ invocata.
2.9.5. Nell’affrontare la questione sottopostale, infatti, la Corte Costituzionale innanzi tutto ha escluso la rilevanza costituzionale, in relazione al parametro di cui all’articolo 3 Cost., della mancata previsione della possibilita’ di interrompere la prescrizione della azione diretta a conseguire le prestazioni assicurative dovute per infortuni sul lavoro e malattie professionali con atti stragiudiziali ma solo con domanda giudiziale, sulla considerazione che “Le possibilita’ in minor misura riservate a infortunati e affetti da malattie professionali rispetto ai creditori per altri titoli non costituiscono di per se’ violazione del principio di eguaglianza perche’ l’esigenza di non ritardare oltre il triennio l’accesso alla giustizia e’ giustificata dalla necessita’ di non rendere piu’ ardua, se non impossibile, la ricerca dei fatti e la ricostruzione delle situazioni nelle quali si sostanziano infortuni sul lavoro e malattie professionali”.
Ha quindi ravvisato l’illegittimita’ costituzionale nei termini dianzi precisati con la seguente motivazione “Ma se violazione del principio di eguaglianza non era lecito ipotizzare nei primi anni di applicazione del testo unico del 1965, in cui ben sarebbesi potuto replicare all’infortunato sul lavoro e all’affetto da malattia professionale che lasciasse trascorrere il triennio senza proporre domanda giudiziale: “chi e’ causa del suo mal pianga se stesso”, il rito speciale del lavoro introdotto dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, con separare l’imploratio iudicis offici dalla vocatio in ius e con subordinare la notificazione al convenuto del ricorso introduttivo del giudizio alla prolazione del decreto pretorile di fissazione dell’udienza di discussione separazione non svuotata di pratico contenuto per impossibilita’ di anticipare con gli strumenti interpretativi previsti nell’articolo 12 preleggi al primo elemento della fattispecie a formazione successiva nella quale s’inquadra la domanda giudiziale descritta nel rito speciale del lavoro – vieta di addossare all’infortunato sul lavoro e all’affetto da malattia professionale i tempi della prolazione del decreto pretorile di fissazione dell’udienza di discussione, in difetto del quale non si puo’ effettuare la vocatio in ius.”.
2.9.6. Orbene, dato questo principio, si riscontra una isolata pronuncia di legittimita’ che ha ritenuto di applicarlo in via interpretativa attraverso una lettura costituzionalmente orientata ad una fattispecie diversa, affermando che “In caso di proposizione di azione giudiziale di annullamento del licenziamento, il termine di prescrizione di cui all’articolo 1442 c.c. e’ validamente interrotto dal solo deposito del ricorso introduttivo del giudizio nella cancelleria del giudice adito, senza che, a tali fini, sia necessaria anche la notificazione dell’atto al datore di lavoro, dovendosi evitare che sul soggetto che agisce in giudizio ricadano i tempi di emanazione del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, con una compressione del termine assegnato dal legislatore per l’esercizio del diritto.” (Cass. n. 10016 del 20/04/2017).
Tale decisione e’ stata fondata sulla considerazione che anche nel caso di azione di annullamento del licenziamento, come in quello su cui si era pronunciata la sentenza n. 129/1986, “e’ giustificato il divieto di far ricadere sul soggetto che agisce in giudizio i tempi di emanazione del decreto (ora del giudice del lavoro) di fissazione dell’udienza di discussione, perche’ identico, in entrambe le ipotesi, e’ il rischio di una compressione del termine che il legislatore ha assegnato per l’esercizio del diritto: compressione del tutto estranea, fra l’altro, alla sfera di attivita’ e di responsabilita’ del soggetto agente e in sostanza determinata da fattori dal medesimo non controllabili, quali il carico di lavoro dell’ufficio giudiziario adito e la sollecitudine nel completamento della sequenza procedimentale attraverso l’emanazione del decreto di fissazione dell’udienza.”.
2.9.7. Orbene, da questo passaggio motivazionale si evince la ratio della pronuncia che fonda la scelta di allontanarsi dal modello legale dell’atto interruttivo ex articolo 2943 c.c., comma 1, sulla speciale disciplina processuale prevista per la fattispecie in esame per il promovimento del giudizio: cio’ fa emergere la differenza intrinseca tra la fattispecie ivi esaminata (azione esercitabile esclusivamente con ricorso) e quella oggetto del presente giudizio (azione esercitata mediante ricorso per scelta del soggetto che ha proposto la domanda), palesando come la questione posta con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale. n. 129 del 1986, nel presente giudizio, sia stata formulata in modo non attendibile, stante il carattere facoltativo del procedimento ex articolo 702 bis c.p.c. utilizzata dalla ricorrente.
2.9.8. Anche la sentenza delle Sezioni Unite (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24822 del 09/12/2015) – che ha esteso, con una lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 2943 c.c., la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale – non rileva nel caso in esame: tale decisione, infatti, e’ relativa ad un’azione revocatoria introdotta con atto di citazione, fattispecie che non ricorre nel caso in esame, essendo stato introdotto il giudizio con ricorso.
2.9.9. Va infine esclusa la pertinenza dell’argomento svolto con riferimento alla impugnativa delle delibere assembleari condominiali ed al computo del termine stabilito dall’articolo 1137 c.c. nel caso in cui l’impugnativa sia stata proposta con ricorso (Cass. Sez. U. n. 8491 del 14/04/2011) in quanto relativo ad un termine decadenziale per il promovimento azione (Cass. n. 21339 del 14/09/2017; Cass. n. 8732 del 27/04/2005) che non e’ assimilabile al termine prescrizionale dalla cui decorrenza conseguono effetti sostanziali sul diritto agito.
2.10. Risulta infine infondato il terzo argomento: l’articolo 39 c.p.c. si riferisce espressamente al (solo) tema della prevenzione dei giudizi, ha contenuto ed effetti meramente processuali e, dunque, non e’ rilevante in tema di prescrizione alla quale conseguono effetti sostanziali.
3. In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Sussistono i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

– Rigetta il ricorso;
– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 6.000,00=, oltre Euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
– Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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