In ordine ai  profili di colpa ex articolo 2051 c.c. del Condominio

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 8 maggio 2018, n. 10986

La massima estrapolata

Deve negarsi la ravvisabilita’ in capo al Condominio di profili di colpa ex articolo 2051 c.c. stante la risultanza che i gradini non presentavano alcuna anomalia, che il pericolo era dovuto a materiale oleoso del tutto occasionalmente presente e che neppure era stata dedotta la riferibilita’ di colpevole abbandono dello stesso materiale.

Ordinanza 8 maggio 2018, n. 10986

Data udienza 15 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 6278-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 877/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/02/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO.

RILEVATO

che:
e’ stata impugnata da (OMISSIS) la sentenza n. 877/2016 della Corte di Appello di Napoli con ricorso fondato su due ordini di motivi e non resistito dalla parte intimata, la quale non ha svolto attivita’ difensiva.
Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
La gravata decisione della Corte territoriale rigettava l’appello interposto innanzi ad essa dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1176/2009. Quest’ultima aveva gia’ rigettato la domanda avanzata dal medesimo odierno ricorrente al fine di ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per effetto di sua caduta nelle scale di edificio condominiale provocata dall’essere scivolato su sostanza liquida su un gradino.

CONSIDERATO

Che:
1.- Col primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione dell’articolo 2051 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
Col secondo motivo si deduce il vizio di violazione degli articoli 112 e 115 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3.
1.1- Entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente per ragioni di opportunita’.
I motivi non possono essere accolti stante la loro inammissibilita’.
Va, al riguardo, evidenziato che il Tribunale di prima istanza aveva rigettato la domanda dell’odierno ricorrente per mancanza della “prova del nesso di causalita’” stante la risultata circostanza che il (OMISSIS) aveva affrontato le scale “con le mani occupate dalle buste della spesa”.
La Corte territoriale, all’esito di detta ricostruzione fattuale, ha – piu’ specificamente – ritenuto correttamente che doveva negarsi la ravvisabilita’ in capo al Condominio di profili di colpa ex articolo 2051 c.c. (stante, per di piu’, la risultanza che i gradini non presentavano alcuna anomalia, che il pericolo era dovuto a materiale oleoso del tutto occasionalmente presente e che neppure era stata dedotta la riferibilita’ di colpevole abbandono dello stesso materiale).
La decisione oggi gravata innanzi a questa Corte ha fatto corretta applicazione e buon governo delle norme dei principi applicabili nella fattispecie.
Deve, poi, ribadirsi il principio per cui “in materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3, giusto il disposto di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena di inammissibilita’, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni di diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse” (Cass. n. 1317/2004).
Tanto con la conseguenza che spetta alla parte ricorrente l’onere (nella fattispecie non adempiuto) di svolgere “specifiche argomentazioni intese a dimostrare come e perche’ determinate affermazioni contenute nella sentenza gravata siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimita’” (Cass. n. 635/2015).
Nella fattispecie in esame parte ricorrente, viceversa, non solo non ha svolto le suddette specifiche argomentazioni, ma – attraverso l’uso strumentale della denuncia di pretese violazioni di norme di legge- ha finito con lo svolgere impropriamente inammissibili censure in punto di fatto.
Il motivi sono, quindi, del tutto inammissibili.
2.- Per le considerazioni innanzi svolte il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.
3.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

LA CORTE
dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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