In materia edilizia e le “modifiche volumetriche”

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 24 ottobre 2019, n. 43530.

Massima estrapolata:

In materia edilizia, le “modifiche volumetriche” previste dall’art. 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per le attività di ristrutturazione edilizia (assentibili, a scelta dell’interessato, o con permesso di costruire o con DIA) devono consistere in diminuzioni o trasformazioni dei volumi preesistenti ovvero in incrementi volumetrici modesti, tali da non configurare apprezzabili aumenti di volumetria, perché altrimenti verrebbe meno la linea di distinzione tra la ristrutturazione edilizia e la nuova costruzione (Cass., Sez. 3, n. 47046 del 26/10/2007, Soldano). Nel caso in cui i lavori abbiano ad oggetto immobili vincolati (nella specie assoggettati al vincolo paesaggistico per essere nel centro storico della cittadina), si applica l’art. 32, comma 3, d.P.R. n. 380/2001, che esclude che le opere possano considerarsi delle variazioni non essenziali. Tale norma statale non è derogata né è derogabile dalla normativa regionale. Nella specie, l’art. 17 della L. regionale Lazio n. 15/2008 che reca la nozione di variazioni essenziali si riferisce ad ipotesi aggiuntive, ma non sostitutive, e comunque in parte sovrapponibili a quelle della norma statale. (Amb. Dir.)

Sentenza 24 ottobre 2019, n. 43530

Data udienza 28 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACETO Aldo – Presidente

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) e (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 27.10.2017 della Corte d’appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa MACRI’ Ubalda;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa BARBERINI Roberta Maria, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi;
udito per gli imputati l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 27.10.2017 la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza in data 4.3.2016 del Tribunale di Cassino che aveva condannato alle pene di legge, nonche’ alla demolizione delle opere edili, (OMISSIS) ed (OMISSIS) per i seguenti reati: a) Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c), per aver realizzato, in difformita’ della DIA, la sostituzione degli elementi portanti della copertura e l’innalzamento di una quota interna del fabbricato; b) Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 94 e 95, per aver commesso il fatto del capo a) in zona sottoposta a vincolo sismico, senza avviso al Sindaco, all’Ufficio tecnico regionale ed allo SDAR competente e senza le prescritte autorizzazioni per l’inizio dei lavori; c) Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181 per aver eseguito le opere del capo a), in assenza dell’autorizzazione prescritta, in (OMISSIS).
2. Con il primo motivo di ricorso gli imputati deducono la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), per omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo all’applicazione dell’articolo 11 delle norme del Piano territoriale paesistico regionale della Regione Lazio. Precisano che gli interventi edilizi realizzati, seppur difformi dalla DIA iniziale, non avevano comportato alcuna modifica dello stato dei luoghi. Inoltre, essi non avevano chiesto l’autorizzazione paesaggistica perche’ non avevano effettuato modifiche dello stato dei luoghi e non v’erano cambiamenti sostanziali che l’imponevano. I testi avevano confermato che l’aspetto dell’edificio non era variato, perche’ la linea di colmo, le altezze e la linea di gronda erano rimaste immutate. L’intervento era rispettoso del piano territoriale. Inoltre, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera a) delle norme tecniche del piano non era richiesta l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo non alteranti lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici. Ai sensi del successivo comma 4 non erano soggetti ad autorizzazione paesaggistica ne’ gli interventi di trasformazione interna agli edifici e manufatti esistenti ne’ la modifica della destinazione d’uso con o senza opere, quando non comportanti modifiche allo stato dei luoghi ed all’aspetto esteriore degli edifici. Si ritiene che il Giudice avesse errato nell’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 32, comma 3, secondo cui, per tutti gli interventi edilizi realizzati in zona sottoposta a vincolo, le difformita’ dal titolo abilitativo si consideravano sempre come variazioni essenziali, con la conseguente disapplicazione delle norme previste in tema di tolleranze consentite, senza verificare in concreto l’essenzialita’ o meno delle modifiche.
Con il secondo motivo lamentano la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 149, articolo 11, comma 3, delle norme tecniche, Legge Regionale n. 24 del 1998, articoli 21, 22, 23 e articolo 36-quater, comma 1-quater, Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articoli 135, 143 e 156. Ribadiscono che le opere edilizie realizzate non avevano costituito variazione essenziale ne’ avevano comportato una variazione esterna dello stato dei luoghi che era rimasto immutato. Gli interventi realizzati erano soggetti a DIA e non a permesso a costruire. Non era necessaria neanche l’autorizzazione paesaggistica, cio’ che avrebbe dovuto determinare l’irrilevanza delle condotte ascritte ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 149. Ritengono quindi che l’applicazione di queste norme avrebbe dovuto comportare l’assoluzione per i reati a loro ascritti ai capi a) e c), stante l’inapplicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 32, comma 3.
Con il terzo motivo eccepiscono la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181. Ribadiscono l’irrilevanza penale dell’intervento.
Con il quarto motivo denunciano la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione dell’articolo 131-bis c.p. da applicarsi per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 94 e 95.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono manifestamente infondati.
I Giudici di merito hanno accertato che gli imputati, nel ristrutturare il fabbricato di loro proprieta’ nel centro storico di (OMISSIS), avevano sostituito gli elementi portanti della copertura con una quota al colmo di m 2,37 in luogo di m 2,20 ed ai lati di m 1,15 e di m 1,20. Si tratta di opere in difformita’ di quelle assentite perche’ la sostituzione degli elementi portanti della copertura non era prevista del progetto, vi era stato un aumento dell’altezza di cm 17 e non era possibile valutare le altre altezze siccome nel progetto non erano state riportate le misure ante operam.
Gli imputati ritengono che non sussistono i reati contestati perche’ si trattava di un intervento che non necessitava di permesso a costruire e perche’ le variazioni non erano state essenziali.
L’assunto difensivo e’ in contrasto con il dato normativo come interpretato dalla giurisprudenza.
Innanzi tutto, vi e’ stata una modifica volumetrica, sia pure senza modifica della sagoma esterna del fabbricato. Questa Sezione ha affermato che in materia edilizia, le “modifiche volumetriche” previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 10 per le attivita’ di ristrutturazione edilizia (assentibili, a scelta dell’interessato, o con permesso di costruire o con DIA) devono consistere in diminuzioni o trasformazioni dei volumi preesistenti ovvero in incrementi volumetrici modesti, tali da non configurare apprezzabili aumenti di volumetria, perche’ altrimenti verrebbe meno la linea di distinzione tra la ristrutturazione edilizia e la nuova costruzione (Cass., Sez. 3, n. 47046 del 26/10/2007, Soldano, Rv. 238462).
Nella specie la modifica, da considerarsi non irrilevante, e’ avvenuta in difformita’ dalla DIA.
In secondo luogo, nel caso in cui i lavori abbiano ad oggetto immobili vincolati (nella specie assoggettati al vincolo paesaggistico per essere nel centro storico della cittadina), si applica il Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 32, comma 3, che esclude che le opere possano considerarsi delle variazioni non essenziali.
Tale norma statale non e’ derogata ne’ e’ derogabile dalla normativa regionale.
Pertanto la Legge Regionale n. 15 del 2008, articolo 17 che reca la nozione di variazioni essenziali si riferisce ad ipotesi aggiuntive, ma non sostitutive, e comunque in parte sovrapponibili a quelle della norma statale.
Gli imputati ritengono inoltre che l’immobile, sebbene vincolato, non necessitava dell’autorizzazione paesaggistica sulla base dell’articolo 11 del piano paesistico territoriale della Regione Lazio che esclude la richiesta di autorizzazione per gli interventi di manutenzione ordinaria e consolidamento statico che non alterino lo stato dei luoghi ed il prospetto degli edifici.
Sennonche’ nella specie, non pare possa qualificarsi l’intervento di rifacimento della copertura come manutenzione ordinaria, rientrando piuttosto nella nozione di manutenzione straordinaria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3 ed in ogni caso lo stato dei luoghi e’ stato certamente alterato rispetto a quello originario, essendo aumentate le altezze interne.
Pertanto, nell’ipotesi in esame la ristrutturazione abbisognava anche dell’autorizzazione paesaggistica (Cass., Sez. 3, n. 8739 del 21/01/2010, Perna, Rv. 246218 e n. 24410 del 09/02/2016, Pezzuto, Rv. 267190).
Trattandosi di opere in zona sismica e’ integrato anche il reato relativo alla violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 94 e 95.
Corretta e’ l’esclusione della causa di non punibilita’ dell’articolo 131-bis c.p. per la violazione della norma antisismica perche’ tale violazione si iscrive in un contesto illecito piu’ ampio per il collegamento con gli altri reati.
D’altra parte i ricorrenti non hanno dedotto alcun utile elemento a loro favore se non quello della modestia dell’illecito commesso, che tale non e’ alla luce di tutti gli elementi di fatto adeguatamente apprezzati dai Giudici di merito.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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