In materia di servitù di passaggio coattivo

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 30 settembre 2020, n. 20875.

In materia di servitù di passaggio coattivo, l’esenzione prevista dall’articolo 1051, quarto comma, del codice civile – in favore di case, cortili, giardini e aie a esse attinenti – opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse. La norma indicata non trova invece applicazione allorché il rispetto dell’esenzione comporterebbe l’interclusione assoluta del fondo, e quindi un pregiudizio maggiore del disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili.

Ordinanza 30 settembre 2020, n. 20875

Data udienza 26 febbraio 2020

Tag/parola chiave: Servitù – Servitù di passaggio – Area cortilizia – Interclusione – Servitù di passaggio coattivo – Esenzione ex art.1051 c.c. co 4 c..c – Operatività – Condizioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 7735/2016 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), rappresentate e difese dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresentata e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 249/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 25/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/02/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Voghera, con la sentenza n. 428 del 30 novembre 2012, accolse l’actio negatoria servitutis proposta da (OMISSIS), con adesione dei terzi chiamati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), dichiarando che non esisteva servitu’ di passaggio sui fondi di proprieta’ (OMISSIS) ed a favore delle unita’ immobiliari di proprieta’ di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rigetto’ le domande riconvenzionali dei convenuti ai quali ordino’ di non utilizzare piu’ le aree cortilizie (OMISSIS) per accedere ai fondi di loro proprieta’.
2. La Corte d’Appello di Milano – adita con separati atti di appello da (OMISSIS) e dalle sigg.re (OMISSIS) e (OMISSIS) – con sentenza pubblicata il 25 gennaio 2016 e notificata il 3 febbraio 2016, ha confermato la decisione.
2.1. Esclusi i presupposti per l’operativita’ dell’articolo 1051 c.c., in ragione sia della natura del fondo preteso servente sia dell’assenza di interclusione, la Corte territoriale ha rigettato la domanda di accertamento dell’avvenuto acquisto della servitu’ per usucapione, per mancanza dell’apparenza.
3. Per la cassazione della sentenza ricorrono (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di tre motivi, ai quali resistono, con controricorso, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Non ha svolto difese in questa sede (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo (omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5), i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello avrebbe omesso di motivare il rigetto della istanza di rinnovazione-integrazione della CTU.
2. La doglianza e’ inammissibile.
2.1. In disparte il rilievo che il motivo fa riferimento ora alla integrazione ora alla rinnovazione della CTU, come se si trattasse di operazioni equipollenti, occorre in primo luogo ribadire che la consulenza tecnica d’ufficio e’ mezzo istruttorio sottratto alla disponibilita’ delle parti ed affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, che e’ chiamato a valutare con ampio margine di discrezionalita’ se disporre o non la nomina dell’ausiliario giudiziario, se accogliere o rigettare l’istanza di riconvocazione del consulente tecnico d’ufficio (per chiarimenti o per un supplemento di consulenza) ovvero di rinnovazione della consulenza.
La discrezionalita’ e’ bilanciata dall’onere motivazionale, che a sua volta e’ modulato sulla specificita’ delle richieste delle parti e deve ritenersi comunque assolto quando, dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, risulti l’irrilevanza o la superfluita’ dell’indagine richiesta (ex plurimis, Cass. 13/01/2020, n. 326; Cass. 05/07/2007, n. 15219; Cass. 06/05/2002, n. 6479).
2.2. Occorre ulteriormente richiamare i limiti del sindacato di legittimita’ sulla motivazione, come enucleati dalla giurisprudenza costante di questa Corte, ormai assurta a “diritto vivente” (tra le molte, Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 805; Cass. 29/09/2016, n. 19312).
In seguito alla riformulazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, disposta dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimita’ sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall’articolo 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’articolo 132 c.p.c., n. 4 e comportano la nullita’ della sentenza – di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorieta’ e di motivazione perplessa od incomprensibile, al di fuori delle quali il vizio di motivazione puo’ essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che abbia carattere “decisivo”, vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., n. 6 e articolo 369 c.p.c., n. 4, la parte ricorrente e’ tenuta, a pena di inammissibilita’ della censura, ad indicare il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” ed il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua decisivita’.
2.3. Diversamente da quanto prescritto, nel caso di specie l’illustrazione del motivo non indica il “fatto storico” in assunto pretermesso dalla Corte d’appello, limitandosi a richiamare il contenuto stesso dell’istanza di rinnovazione-integrazione della CTU, e pertanto la doglianza risulta in radice inammissibile.
3. Con il secondo motivo (violazione o falsa applicazione dell’articolo 1051 c.p.c.) i ricorrenti contestano che, nel rigettare la domanda riconvenzionale di costituzione di servitu’ coattiva di passaggio, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto dell’evoluzione giurisprudenziale riguardo alla portata della norma contenuta dell’articolo 1051 c.c., comma 4, che non prevede un’esenzione assoluta delle aree ivi indicate bensi’ solo un criterio di scelta, ove possibile, nei casi in cui le esigenze poste a base della richiesta di servitu’ siano realizzabili mediante percorsi alternativi.
4. Il motivo e’ infondato.
4.1. La Corte d’appello ha giustificato il rigetto della domanda riconvenzionale di costituzione di servitu’ di passaggio carraio sui fondi pretesi serventi con il duplice rilievo che trattasi di aree cortilizie e che i fondi pretesi dominanti non risultano interclusi.
4.2. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte in materia di servitu’ di passaggio coattivo, l’esenzione prevista dall’articolo 1051 c.c., comma 4 – in favore di case, cortili, giardini ed aie ad esse attinenti – opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilita’ di scegliere tra piu’ fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse. La norma indicata non trova invece applicazione allorche’ il rispetto dell’esenzione comporterebbe l’interclusione assoluta del fondo, e quindi un pregiudizio maggiore del disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili (ex plurimis, Cass. 25/05/2016, n. 10857; Cass. 03/08/2012, n. 14102; Cass. 15/05/2008, n. 12340; Cass. 26/05/2003, n. 8303).
4.3. Nella fattispecie in esame, la Corte d’appello ha accertato, sulla scorta delle risultanze peritali, la possibilita’ di accesso alternativo alla via pubblica dai fondi pretesi dominanti, e correttamente ha escluso la sussistenza dei presupposti per la costituzione di servitu’ di passaggio coattiva.
5. Con il terzo motivo e’ denunciata nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, assumendosi che la motivazione con cui la Corte d’appello ha rigettato la domanda di accertamento dell’usucapione della servitu’ di passaggio sarebbe apparente ed intrinsecamente illogica.
I ricorrenti contestano specificamente l’affermazione contenuta a pag. 11 della sentenza, secondo cui la presenza di ghiaia nel cortile pertinenza del mappale (OMISSIS) avrebbe potuto trovare spiegazioni diverse dal transito dei mezzi provenienti dal (o diretti al) fondo preteso dominante, cosi’ confermando la mancanza di opere visibili e permanenti destinate al passaggio. In questo modo, la Corte d’appello avrebbe introdotto un elemento meramente ipotetico anziche’ valutare la presenza della ghiaia come elemento rivelatore di un possibile tracciato di collegamento tra la via pubblica e le proprieta’ degli appellanti, il cui utilizzo anche con mezzi meccanici aveva trovato conferma nelle risultanze testimoniali.
6. Il motivo e’ infondato.
6.1. La motivazione puo’ dirsi “apparente” allorquando, pur essendo materialmente esistente, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, risolvendosi in argomentazioni obiettivamente inidonee a far comprendere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, ne’ alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (ex plurimis, Cass. 14/02/2020, n. 3819; Cass. 23/05/2019, n. 13977; Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232).
6.2. La sentenza impugnata non risulta viziata nel senso indicato giacche’ chiarisce, riferendo nel dettaglio sullo stato dei luoghi, l’assenza di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitu’ di passaggio, per poi concludere correttamente che stante la mancanza del requisito dell’apparenza non poteva configurarsi l’acquisto della servitu’ per usucapione.
In particolare, la Corte d’appello ha evidenziato che ne’ dalla CTU ne’ dai rilievi fotografici era emersa la presenza di un tracciato: non vi erano solchi prodotti dal preteso passaggio con mezzi meccanici e il CTU non aveva rilevato tracce di pneumatici o segni di compattamento del terreno, mentre la presenza della ghiaia nel cortile di cui al mappale (OMISSIS) era elemento obiettivamente non univoco ai fini richiesti – di opera destinata all’esercizio della servitu’ di passaggio -, potendo svolgere funzioni diverse, coerenti con i luoghi (ad es. drenare l’acqua piovana o, come dedotto dai proprietari, evitare la crescita di erba, la formazione di fango).
6.3 La motivazione resa dalla Corte d’appello neppure presenta contraddizioni insanabili, giacche’ l’assenza di opere visibili e permanenti destinate all’esercizio della servitu’ non e’ incompatibile con l’esito della prova testimoniale, dalla quale era emerso che il cortile pertinenza del mappale (OMISSIS) fosse stato utilizzato anche dai danti causa degli appellanti (odierni ricorrenti) per il transito con mezzi meccanici.
Ai fini dell’acquisto del diritto di servitu’ per usucapione occorrono entrambi i requisiti: le opere stabili e permanenti destinate all’esercizio della servitu’ e l’esercizio di questa per il tempo sufficiente all’usucapione.
7. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese, nella misura indicata in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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