In materia di assegno di mantenimento da determinarsi in sede di separazione personale dei coniugi

Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 27 ottobre 2020, n. 23482.

 

In materia di assegno di mantenimento da determinarsi in sede di separazione personale dei coniugi, l’adeguatezza dei redditi rileva ai fini della conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, secondo un parametro che è estraneo alla fissazione dell’assegno divorzile, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all’art. 5, comma 6 della Legge n. 898 del 1970

Ordinanza 27 ottobre 2020, n. 23482

Data udienza 15 settembre 2020

Tag/parola chiave: FAMIGLIA MATERNITA’ ED INFANZIA – DIVORZIO – ASSEGNO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9993-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 98/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 23/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALIA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. (OMISSIS) ricorre in cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui la corte di appello di Ancona ha rigettato l’impugnazione della sentenza del tribunale di Fermo che aveva condannato il primo al pagamento in favore dell’ex coniuge, (OMISSIS) di un assegno di divorzio pari ad Euro 450,00 mensili.
2. Con i proposti motivi il ricorrente fa valere: 1) con il primo e secondo motivo, l’omesso esame di un fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 consistente nella non veridicita’ della dichiarazione dei redditi resa dall’ex coniuge e nell’intervenuto acquisto, nel corso del procedimento di impugnazione, di un nuovo automezzo; 2) con il terzo motivo, la violazione della L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 9 integrata dalla omessa disposizione di indagini attraverso la polizia tributaria su redditi, patrimonio ed effettivo tenore di vita dell’ex coniuge; 3) con il quarto motivo la violazione dell’articolo 156 c.c., comma 2, e L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, sulla determinazione dell’assegno di mantenimento dell’ex coniuge in ragione del reddito lordo e non netto dell’obbligato; 4) con il quinto motivo la violazione dell’articolo 156 c.c., comma 2, e L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, sulla determinazione dell’assegno di mantenimento dell’ex coniuge in ragione del mutamento delle condizioni economiche a far data dall’omologazione della separazione consensuale dei coniugi, comunque fondata sul principio di autoresponsabilita’ e di meritevolezza.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
4. I vizi di motivazione mancano del carattere della decisivita’ quanto ai fatti che si vorrebbero omessi e hanno ad oggetto aspetti meramente valutativi che rimessi all’accertamento proprio del giudice del merito hanno qui trovato scrutinio.
4.1. Quanto al primo motivo di ricorso sulla non veridicita’ dei redditi dell’ex coniuge, si tratta di evidenza che e’ stata comunque positivamente valutata e composta dalla corte di appello nel formulato giudizio sulle condizioni patrimoniali dell’appellata.
4.2. Quanto al secondo motivo con cui si denuncia l’omessa valutazione dell’intervenuto acquisto di un’autovettura si tratta ancora di circostanza il cui rilievo resta assorbito in ragione del piu’ articolato giudizio svolto dalla corte di merito sulle indicate condizioni patrimoniali.
5. Nel resto.
5.1. Quanto alle indagini di polizia tributaria (motivo n. 3) che si denunciano come omesse anche se sollecitate dal ricorrente, la deduzione e’ manifestamente infondata.
Per principio fermo nella giurisprudenza di legittimita’, in materia di assegno divorzile l’esercizio del potere officioso di disporre attraverso la polizia tributaria indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra nella discrezionalita’ del giudice di merito e non integra un adempimento imposto dall’istanza di parte (da ultimo: Cass. n. 8744 del 28/03/2019).
Il solo limite nella descritta fattispecie e’ quello della motivazione che e’ chiamata ad esprimere, anche per implicito, una valutazione di superfluita’ dell’iniziativa e di sufficienza dei dati istruttoii acquisiti, ma si tratta di profilo che neppure viene colto dalla proposta censura che non contestando la sufficienza dei dati aliunde acquisiti non risulta neppure specifica e concludente.
5.2. Quanto al reddito netto che dovrebbe porsi a base di computo della misura dell’assegno (quarto motivo di ricorso), si tratta di questione che viene posta in ricorso in applicazione di un principio – in forza del quale la valutazione delle capacita’ economiche del coniuge obbligato, ai fini del riconoscimento e della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore dell’altro coniuge, deve essere operata sul reddito netto e non gia’ su quello lordo – che e’ stato affermato da questa Corte di cassazione nella diversa materia dell’assegno di mantenimento in sede di separazione dei coniugi sorretta dalla ratio che in costanza di matrimonio la famiglia fa affidamento sul reddito netto e ad esso rapporta ogni possibilita’ di spesa (ex multis Cass. n. 13954 del 31/05/2018).
In materia di assegno di mantenimento da determinarsi in sede di separazione personale dei coniugi l’adeguatezza dei redditi rileva ai fini della conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio secondo un parametro che e’ estraneo alla fissazione dell’assegno divorzile. che deve invece essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati alla L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma 6, tra i quali viene qui in rilievo unicamente la comparazione tra le rispettive condizioni economiche delle parti, comparazione che come tale deve condursi tra termini omogenei. E, nella specie, non risulta neppure dedotto dal ricorrente che il giudice di meno abbia posto a confronto un reddito lordo del predetto con un reddito netto della controparte. La doglianza si palesa dunque infondata.
5.3. Sulla estraneita’ ai parametri di quantificazione dell’assegno di divorzio del mantenimento del cd. tenore di vita (quinto motivo di ricorso), la censura e’ manifestamente infondata in quanto l’impugnata sentenza muove invece dal diverso principio di autoresponsabilita’ e solidarieta’ economica in applicazione della piu’ recente giurisprudenza di questa Corte (espressa dapprima in Cass. n. 11504/2017 e quindi definita e puntualizzata in Cass. SU n. 18287 del 11/07/2018).
6. Il ricorso e’ conclusivamente inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, si da’ atto (secondo la formula da ultimo indicata in Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Si dispone che ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52 siano omessi le generalita’ e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il’ricorso e condanna il ricorrente Serri Gianni Vittorio a rifondere a (OMISSIS) le spese di lite che liquida in Euro 2.100,00 oltre Euro 100,00 per esborsi, spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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