L’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 d.p.r. n. 602 del 1973

Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, Ordinanza 23 ottobre 2020, n. 23253.

 

L’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77, d.p.r. n. 602 del 1973 è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilità al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa

Ordinanza 23 ottobre 2020, n. 23253

Data udienza 2 luglio 2020

Tag/parola chiave: ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO – RISCOSSIONE E RIMBORSI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente

Dott. ZOSO Liliana Maria Teresa – Consigliere

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16619/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano n. 119/02/17, depositata il 16 novembre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2020 dal relatore Dario Cavallari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) ha impugnato, davanti alla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, l’ipoteca iscritta su alcuni beni di sua proprieta’ dal concessionario per la riscossione a garanzia del credito portato da varie cartelle di pagamento, pari ad Euro 57.529,78, oltre sanzioni ed interessi, rappresentandone l’illegittimita’ in quanto posta in essere su immobili ricompresi nel fondo patrimoniale da lui costituito con la propria moglie.
La Commissione tributaria di primo grado di Bolzano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 14/01/2016, ha respinto il ricorso.
(OMISSIS) ha proposto appello contro la menzionata sentenza che la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 119/02/17, ha respinto.
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Controparte si e’ difesa con controricorso.
Il solo ricorrente ha depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte controricorrente.
Questa e’ inammissibile, in quanto prospettata per la prima volta in sede di cassazione, considerato che il giudicato interno sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando anche implicitamente la propria giurisdizione, e le parti abbiano prestato acquiescenza a tale statuizione, non impugnando, come nella specie, la sentenza sotto questo profilo (Cass., Sez. 5, n. 13750 del 22 maggio 2019).
2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 169 e 170 c.c., in materia di fondo patrimoniale poiche’ il giudice di appello avrebbe errato nel non considerare che i debiti tributari sono per loro natura estranei ai bisogni della famiglia, non avendo con essi una relazione diretta e immediata. In particolare, nel caso di specie, non vi era alcun legame fra il credito azionato e le necessita’ familiari, poiche’ l’agente per la riscossione agiva per recuperare imposte non versate relative alle piu’ svariate sanzioni.
Secondo (OMISSIS), la Commissione tributaria di secondo grado non aveva valutato che il soddisfacimento degli interessi familiari dipendeva direttamente non gia’ dalla sua attivita’ professionale, ma dal denaro da lui investito per l’acquisto di un appartamento da inserire nel fondo patrimoniale per garantire un’esistenza tranquilla al figlio (OMISSIS).
Soprattutto, doveva essere tenuto in conto che solo formalmente il ricorrente era il proprietario, in comunione con la moglie, del bene in esame, in quanto il denaro per il suo acquisto apparteneva al figlio incapace, il quale ne era il beneficiario.
In ogni caso, era illegittima l’iscrizione di ipoteca su immobili conferiti in un fondo patrimoniale in mancanza di prova, che avrebbe dovuto essere data dall’agente della riscossione, che le imposte de quibus concernevano redditi prodotti da beni conferiti nel detto fondo patrimoniale.
Era stata omessa, altresi’, l’indicazione, nell’atto impugnato, del valore degli immobili in base alla rendita.
La doglianza e’ priva di pregio.
La giurisprudenza di legittimita’ ha ormai chiarito che, in tema di riscossione coattiva, l’iscrizione ipotecaria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 77, e’ ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’articolo 170 c.c., sicche’ e’ legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneita’ a tali bisogni, gravando in capo al debitore opponente l’onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilita’ al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessita’ familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell’obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa (Cass., Sez. 3, n. 20998 del 23 agosto 2018, in un caso nel quale venivano in rilievo sanzioni amministrative per violazione del C.d.S. e per omesso pagamento di tributi), e che il detto creditore fosse a conoscenza di tale circostanza (Cass., Sez. 3, n. 1652 del 29 gennaio 2016).
Il ricorrente, pero’, non ha assolto al proprio onere probatorio, non avendo neanche elencato quali sarebbero stati i fatti generatori delle obbligazioni tributarie, non riconducibili ai bisogni della famiglia, nella specie rilevanti.
Va respinta, in particolare, l’affermazione di (OMISSIS), contenuta nella memoria ex articolo 380 bis c.p.c., secondo il quale andrebbe presunta, in capo all’Agente della riscossione, la conoscenza dell’estraneita’ del credito agli interessi della famiglia, non assumendo rilievo, nella specie, ai fini del riparto dell’onere della prova, la natura dell’obbligazione.
Neppure ha dedotto o dimostrato che l’Amministrazione creditrice fosse a conoscenza di questa estraneita’.
Occorre sottolineare, comunque, che non e’ condivisibile l’affermazione del ricorrente che la natura tributaria del credito escluderebbe la possibilita’ di iscrivere ipoteca sui beni oggetto del fondo patrimoniale.
Allo stesso modo, si osserva che nessuna norma subordina l’esecuzione sui beni rientranti nel fondo patrimoniale alla circostanza che i crediti tributari azionati concernano redditi prodotti dai beni conferiti nel detto fondo patrimoniale.
Priva di valenza e’ la considerazione che il soddisfacimento degli interessi familiari dipendeva direttamente non gia’ dall’attivita’ professionale del contribuente, ma dal denaro da lui investito per l’acquisto di un appartamento da inserire nel fondo patrimoniale per garantire un’esistenza tranquilla al figlio (OMISSIS), non avendo il ricorrente dimostrato l’origine dei debiti tributari.
Estremamente generica e’, poi, la questione dell’indicazione del valore degli immobili in base alla rendita che, peraltro, non comporta di per se’ l’illegittimita’ dell’atto impugnato.
Infine, non e’ di alcun rilievo il fatto che (OMISSIS) fosse il proprietario non sostanziale, ma formale, in comunione con la moglie, dell’immobile in esame, in quanto il denaro per il suo acquisto apparteneva al figlio incapace, il quale ne era il beneficiario.
3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 169 e 170 c.c., in riferimento ai principi costituzionali ed internazionali in materia di famiglia, i quali imponevano di escludere ogni collegamento fra i suoi debiti tributari e i bisogni del figlio (OMISSIS), proprietario del denaro utilizzato per acquistare il bene oggetto di causa.
La doglianza e’ infondata, atteso che la legittimita’ dell’esecuzione discende dalla proprieta’ dell’immobile in capo al contribuente e dalle obbligazioni gravanti sul medesimo, la cui estraneita’ ai bisogni della famiglia non e’ stata dimostrata dall’interessato.
4. Con il terzo motivo (OMISSIS) contesta la violazione o falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, poiche’ le cartelle di pagamento in contestazione erano state notificate dal concessionario della riscossione, nonostante la legge non gli avesse attribuito tale potere.
In primo luogo, si rileva che la questione era stata tardivamente sollevata in primo grado, come osservato dalla CTR.
Inoltre, si osserva che, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento puo’ essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1, seconda parte, fermo restando che il contribuente che assuma, in concreto, la mancanza di conoscenza effettiva dell’atto per causa a se’ non imputabile puo’ chiedere, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, la rimessione in termini ex articolo 153 c.p.c., (Cass., Sez. 6-5, n. 29710 del 19 novembre 2018).
La doglianza e’, quindi, anche infondata.
5. Il ricorso e’, pertanto, respinto.
Le spese seguono la soccombenza ex articolo 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dell’obbligo, per il ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si e’ perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015).

P.Q.M.

La corte:
– rigetta il ricorso;
– condanna il ricorrente a rifondere le spese in favore della parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito;
– ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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