In caso di reati di mera condotta consistenti in omessi versamenti

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 8 ottobre 2019, n. 41133.

Massima estrapolata:

In caso di reati di mera condotta consistenti in omessi versamenti, ovvero che non presuppongono un danno in termini di minore entrata finanziaria per l’Erario, l’accesso dell’imputato al patteggiamento non può essere subordinato alla preventiva integrale estinzione dei debiti tributari prima della scadenza. Questo perché lo stesso imputato potrebbe subire un trattamento di disparità non potendo soddisfare la condizione di ammissibilità della richiesta di patteggiamento e nella conseguente impossibilità di essere ammesso al rito speciale. Nonostante la condotta posta in essere non abbia infatti comportato l’inadempimento di alcuna obbligazione tributaria, egli sarebbe sottoposto ad una disciplina normativa deteriore rispetto a quella del soggetto che invece adempie in ritardo alla medesima obbligazione nei confronti dell’Erario.

Sentenza 8 ottobre 2019, n. 41133

Data udienza 12 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1932 del 2018 del Tribunale di Bergamo del 14 settembre 2018;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Dott. Andrea GENTILI;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa CARDIA Delia, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. il Tribunale di Bergamo ha applicato a (OMISSIS), imputato del reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 1, la pena concordata di anni 1 e mesi 4 di reclusione.
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia lamentando, quale unico motivo di impugnazione, la illegalita’ della pena applicata, essendo stata accolta dal Tribunale la richiesta di “patteggiamento” sulla pena in assenza dei presupposti previsti dalla legge.
In particolare il ricorrente ha osservato che non risulta essere stata rispettata la condizione per accedere al rito speciale stabilita dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13-bis, cioe’ l’integrale pagamento del debito tributario.
Con riferimento alla ammissibilita’ della impugnazione il ricorrente ha sostenuto che, premessa la possibilita’ di impugnare le sentenze pronunziate ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., secondo la previsione di cui all’articolo 448 c.p.p., comma 2-bis, fra l’altro, in caso di illegalita’ della pena, siffatta condizione sarebbe rispettata nel caso che interessa in quanto, essendo stata ridotta in assenza di una valida giustificazione di un terzo la pena di cui lo (OMISSIS) sarebbe stato meritevole, considerato che la riduzione per il rito non doveva essere operata, la pena in concreto a lui applicata e’ illegale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso del Procuratore generale di Brescia e’ inammissibile.
Osserva, infatti, la Corte che, in tema di reati tributari previsti dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, la possibilita’ per l’imputato di accedere al rito speciale comportante la applicazione concordata della pena e’ subordinata, di regola, alla ricorrenza di una duplice condizione sancita dall’articolo 13-bis del medesimo decreto legislativo, disposizione, si badi, introdotta ed entrata in vigore solo a seguito della parziale riforma dei reati tributari disposta con il Decreto Legislativo n. 158 del 2015; si tratta sia dell’integrale pagamento della somma dovuta a titolo di imposta, comprensiva di interessi e sanzioni, anche per come determinati a seguito delle procedure conciliative o per adesione previste dalla normativa di settore, sia del ravvedimento operoso.
Lasciando in disparte questo secondo requisito, si rileva che tale regola, tuttavia, subisce delle non trascurabili eccezioni, dettate dallo stesso articolo 13-bis, comma 2, cit.; infatti siffatta disposizione prevede espressamente la salvezza, rispetto alla predetta regola generale, delle ipotesi di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13, commi 1 e 2, disposizione, quest’ultima, che prevede, nel caso dell’integrale versamento di imposte ed accessori dovuti, per come risultanti anche all’esito delle previste procedure conciliative et similia, anteriormente alla apertura del dibattimento penale in primo grado, una speciale ipotesi di non punibilita’ dei reati previsti dagli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater, limitatamente in questo caso alla ipotesi di cui al comma 1, del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, mentre per cio’ che attiene ai reati previsti dagli articoli 4 e 5 del citato provvedimento legislativo l’analoga ipotesi di non punibilita’ riguarda il caso in cui i debiti tributari, comprese sanzioni ed interessi, siano stati integralmente estinti – a seguito di ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo – sempre che tali operazioni siano intervenute prima che l’autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attivita’ di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.
Deve pertanto ritenersi – peraltro in linea con la giurisprudenza di questa Corte iniziatasi a formare al riguardo – che per i reati suddetti, laddove non si voglia ritenere che il legislatore sia incorso in una insanabile contraddizione logica nella formulazione della norma, l’estinzione dei debiti tributari mediante il loro integrale pagamento in un momento anteriore alle scadenze sopra evidenziate non costituisca una condizione necessaria per accedere al rito speciale ex articolo 444 c.p.p., atteso che per tali reati l’eventuale operare di tale circostanza di fatto, lungi dal consentire l’applicazione concordata della pena, avrebbe l’effetto di una causa di non punibilita’ la quale renderebbe del tutto ingiustificata non solo la applicazione della pena ex articolo 444 c.p.p., ma anche la irrogazione, in esito ad altro tipo di procedimento penale di qualsivoglia sanzione penale per le condotte riguardanti la violazione delle disposizioni sopra ricordate.
Deve, pertanto, ritenersi che, con riferimento ai reati de quibus, e cioe’ la violazione del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 4, 5, 10-bis e 10-ter e articolo 10-quater, comma 1, l’accesso al rito speciale ex articolo 444 c.p.p., non sia condizionato dall’avvenuto tempestivo pagamento delle somme dovute a titolo di imposta ed accessori dall’imputato all’Erario, potendo accendersi ad esso anche a prescindere da tale adempimento (cfr. sul punto: Corte di cassazione, Sezione III penale, 12 marzo 2019, n. 10800, nonche’ le sentenze ivi ulteriormente richiamate).
Condizionamento quello richiamato dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13-bis che, in linea di principio, vale, pertanto, solamente per gli altri reati previsti dal ricordato Decreto Legislativo n. 74 del 2000.
Ma, si rileva, anche in relazione ad essi e’, tuttavia, necessario fare una precisazione, posto che, affinche’ la disposizione di cui all’articolo 13-bis c.p.p. possa avere una sua razionale applicazione, e’ necessario che la commissione del reato contestato abbia – o fra gli elementi strutturali della sua fattispecie ovvero in funzione della sua peculiare fenomenologia (si immagini il caso in cui, per effetto della condotta, sia stata, comunque irrogata una sanzione tributaria) – determinato l’insorgere di un’obbligazione tributaria non adempiuta del soggetto ad essa tenuto.
Infatti laddove si tratti, come e’ peraltro il caso ora in esame, di reati di mera condotta, l’integrazione della fattispecie penalmente rilevante potrebbe prescindere dalla esistenza di un debito tributario gravante sull’agente, il quale, pertanto, in una tale evenienza, si troverebbe, non potendo preventivamente soddisfare la condizione di ammissibilita’ della richiesta di “patteggiamento” prevista dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13-bis, comma 2, nella materiale impossibilita’ di essere ammesso al rito speciale, con la paradossale disparita’ di trattamento derivante dal fatto che egli, la cui condotta non ha comportato l’inadempimento di alcuna obbligazione tributaria, sarebbe sottoposto ad una disciplina normativa deteriore rispetto a quella riservata al soggetto che abbia adempiuto comunque in ritardo alla obbligazione nei confronti dell’Erario su di lui gravante.
Deve, pertanto, ritenersi che in una situazione quale e’ quella da ultimo descritta, la subordinazione dell’accesso al “patteggiamento” all’adempimento delle obbligazioni tributarie gravanti sull’agente non possa operare in termini di automatismo normativo, dovendo preventivamente essere fornita la prova, da parte di chi abbia interesse a far valere la subordinazione del patteggiamento alla piu’ volte citata condizione di ammissibilita’ (o, quanto meno, essere stata contestata una tale circostanza di fatto in sede di libello accusatorio) o’che sussista a carico dell’imputato un debito tributario non onorato, competendo, in tal caso, al soggetto che richieda l’accesso al rito speciale la dimostrazione dell’avvenuta soddisfazione della condizione prevista dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13-bis, cioe’ il tempestivo pagamento del debito in questione.
Cio’ posto si rileva che, essendo stato contestato allo (OMISSIS) il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10, il quale non presuppone l’esistenza di un profitto per l’agente ovvero di un danno in termini di minore entrata finanziaria per l’Erario, sarebbe stato onere del ricorrente Procuratore generale, onde rivestire della necessaria specificita’ il ricorso da lui presentato, fornire elementi in ordine alla esistenza in capo al prevenuto di un qualche debito tributario, connesso alla condotta a lui contestata, che egli avrebbe dovuto tempestivamente adempiere onde accedere legittimamente al rito speciale da lui richiesto.
Poiche’ il ricorrente non ha fornito alcun elemento in tal senso, ritenendo sic et simpliciter non correttamente applicata la disposizione normativa di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13-bis da parte del Tribunale che aveva ammesso lo (OMISSIS) al rito alternativo, il ricorso da quello proposto, stante la sua genericita’ su di un punto determinate ai fini del decidere, deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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