In caso di offerta non formale

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 4 novembre 2019, n. 28275.

La massima estrapolata:

In caso di offerta non formale di una prestazione che abbia ad oggetto la consegna di cose specifiche, quali alcuni immobili, al fine di valutare la legittimità del rifiuto del creditore e quindi, di conseguenza, l’impedimento della mora del debitore, occorre compiere una valutazione comparativa della condotta delle parti, improntata alla verifica del rispetto del principio della buona fede; sicché, anche a fronte di un rifiuto del creditore, motivato dalla negazione della stessa identità tra i beni offerti dal debitore (nella specie con la stessa proposizione della domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre) e quelli dovuti per contratto, negazione mantenuta ferma durante tutta la durata del giudizio, va esclusa la “mora debendi”, anche nel caso in cui gli immobili pur correttamente individuati, manchino delle sole rifiniture interne.

Ordinanza 4 novembre 2019, n. 28275

Data udienza 4 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21638-2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) in virtu’ di procura in calce al controricorso;
– ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 993/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 14/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate dal ricorrente.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. (OMISSIS), unitamente a (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Deducevano gli attori che i lavori di edificazione, a causa di problematiche di carattere amministrativo si erano protratti per lungo tempo, ma che una volta terminato il fabbricato, nonostante i tentativi del (OMISSIS) di mettere a disposizione delle controparti gli appartamenti di cui alla permuta, i convenuti avevano addotto contestazioni infondate quanto all’individuazione degli immobili da parte del costruttore, assumendo che in realta’ gli appartamenti avrebbero dovuto avere una superficie maggiore di quella in concreto occupata dagli immobili.
Si chiedeva pertanto che, previo accertamento che con la menzionata scrittura privata era gia’ stato traferito al (OMISSIS) il diritto di superficie sul terreno poi edificato, fosse disposto il trasferimento dei due appartamenti riservati agli originari proprietari del terreno, con la condanna altresi’ dei convenuti al risarcimento dei danni.
Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale adito con sentenza del 7 novembre 2003 accoglieva la domanda attorea di riconoscimento del suo diritto di superficie, rigettando tuttavia la domanda di trasferimento della proprieta’ degli appartamenti in favore delle controparti, atteso che gli stessi non erano ancora ultimati.
Venivano altresi’ disattese le domande riconvenzionali dei convenuti, posto che le due unita’ immobiliari individuate dal costruttore avevano un’estensione conforme a quella indicata nella scrittura di permuta ed avevano caratteristiche soddisfacenti, sebbene ancora non completamente ultimati, disattendendo la domanda risarcitoria proposta in ragione delle condizioni qualitative dei beni inferiori a quelle promesse, atteso che i convenuti non avevano ancora conseguito la proprieta’ degli immobili non avendo a loro volta chiesto l’adozione di una sentenza costitutiva del trasferimento.
La Corte d’Appello di Palermo con la sentenza n. 993 del 14 giugno 2014 in accoglimento parziale dell’appello dei convenuti trasferiva in favore degli appellanti la proprieta’ delle unita’ immobiliari indicate nelle planimetrie allegate alla CTU disposta in appello, condannando il (OMISSIS) al risarcimento del danno quantificato nella somma di Euro 250.000,00, compensando per la meta’ le spese del doppio grado e ponendo la residua parte a carico dell’appellato (OMISSIS).
Per quanto ancora rileva in questa sede, i giudici di appello ritenevano che la menzionata scrittura privata non avesse trasferito alcun diritto di superficie in favore dell’appellato, ma aveva previsto una permuta sospensivamente condizionata alla consegna degli appartamenti da edificare, che lo stesso (OMISSIS) si era impegnato a trasferire ai proprietari del terreno. La condizione risolutiva non si era pero’ verificata, atteso che alla luce dei compiuti accertamenti esperiti da parte dell’ausiliario d’ufficio nominato in grado di appello, ing. (OMISSIS), era emerso che gli appartamenti che, secondo la prospettazione del (OMISSIS) erano stati riservati alle controparti, corrispondevano a quanto promesso, sia per cio’ che atteneva alle superfici indicate sia per quanto riguardava le caratteristiche strutturali e funzionali.
Tuttavia, non era corretta la decisione del giudice di prime cure, laddove aveva escluso che i convenuti avessero chiesto una pronuncia costituiva ex articolo 2932 c.c., occorrendo prescindere da una lettura formale delle loro conclusioni, dalle quali invece emergeva la volonta’ di conseguire l’acquisto della proprieta’ per effetto della pronuncia costitutiva.
Atteso che le unita’ immobiliari promesse in permuta erano state realizzate, sebbene non ancora rifinite, andava quindi emessa sentenza di trasferimento in favore degli appellanti.
Questi ultimi pero’ avevano chiesto anche il risarcimento del danno derivante dal ritardo nella consegna degli immobili.
Ai sensi dell’articolo 1183 c.c., in carenza di determinazione del termine per l’adempimento della prestazione, la sua fissazione compete al giudice, che puo’ operarla anche in assenza di una autonoma e specifica istanza del debitore, laddove questi abbia chiesto l’adempimento della prestazione.
Poiche’ nella fattispecie il (OMISSIS) non aveva ancora provveduto a completare gli appartamenti, il termine per la loro consegna, altresi’ rifiniti, andava individuato in quello in cui era stata avanzata in primo grado la domanda riconvenzionale da parte dei convenuti (25/7/2000), ed il danno era commisurato al pregiudizio derivante dall’omessa fruizione degli appartamenti, che, parametrato al valore locativo, ammontava ad Euro 250.000,00 al netto di eventuali importi versati dall’appellato quale contributo per eventuali canoni di locazione corrisposti dai (OMISSIS).
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di quattro motivi, illustrati anche da memorie. (OMISSIS), ed (OMISSIS) hanno resistito con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale sula base di un motivo.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso.
2. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso sollevata dal controricorrente (OMISSIS) sul presupposto della sua tardiva proposizione.
SI deduce che la sentenza impugnata e’ stata pubblicata in data 14/6/2014 e che il termine lungo per impugnare e’ ancora quello annuale, trattandosi di giudizio gia’ pendente alla data del 4 luglio 2009.
Nella specie, la notifica del ricorso si e’ perfezionata, a fronte di una richiesta di notifica avvenuta in data 29/7/2015, solo in data 4/8/2015, e quindi ben oltre il termine lungo, occorrendo a tal fine avere riguardo alla data di perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario.
Trattasi pero’ di affermazione che contrasta apertamente con la regola consolidata (cfr. Corte Cost. n. 477/2002) della scissione degli effetti della notifica, in base alla quale al fine di evitare di incorrere in decadenze, la parte deve limitarsi alla consegna dell’atto per la notifica, risultando a tal fine irrilevante la successiva data di perfezionamento della notifica per il destinatario (cfr. ex multis Cass. S.U. n. 11429/2010). Ne deriva che la notifica del ricorso e’ tempestiva alla luce della stessa sequenza cronologica indicata in controricorso, avuto anche riguardo alla circostanza che lo stesso ricorso e’ stato notificato anche a mezzo pec, come da ricevuta di avvenuta consegna all’indirizzo pec del difensore delle originarie parti appellanti in data 28/7/2015.
Del pari infondate sono poi le eccezioni di inammissibilita’ sollevate in ragione della pretesa violazione dei canoni di specificita’ di cui all’articolo 366 c.p.c., dovendosi per converso ritenere che le censure mosse dal ricorrente principale soddisfino i canoni di forma – sostanza imposti dalla norma in esame.
3. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1206 e 1220 c.c., laddove la Corte di merito ha ravvisato la responsabilita’ del ricorrente per il ritardo nella consegna degli appartamenti promessi in permuta, senza considerare che era stata piu’ volte offerta la loro consegna, ma con il rifiuto da parte delle controparti, e cio’ sebbene sia il Tribunale che la Corte d’Appello abbiano ravvisato che le caratteristiche degli appartamenti offerti erano corrispondenti a quelle risultanti dalla scrittura privata di permuta.
La mancata considerazione di tali offerte risalenti al 1999 ha quindi indotto erroneamente la Corte di merito a ritenere applicabile la previsione di cui all’articolo 1183 c.c. in tema di fissazione giudiziale del termine di adempimento dell’obbligazione.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’articolo 1183 c.c. nonche’ l’omissione ed illogicita’ della motivazione per non essere stata esaminata la domanda dello stesso ricorrente in primo grado finalizzata ad ottenere il trasferimento della proprieta’ dei beni immobili in favore delle controparti.
Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione sempre dell’articolo 1183 c.c. nonche’ degli articoli 1175 e 1375 c.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in quanto non si e’ tenuto conto che la consegna degli appartamenti, secondo le caratteristiche tecniche individuate nell’allegato all’atto di permuta e con la loro suddivisione interna, presupponeva necessariamente la collaborazione dei controricorrenti i quali hanno sempre opposto il loro rifiuto.
Ne consegue che non poteva individuarsi il termine di adempimento della prestazione, a decorrere dal quale far maturare il danno da ritardo nella data della proposizione della domanda riconvenzionale, occorrendo tenere conto che il comportamento delle controparti era contrario a buona fede, atteso anche il riscontro della corrispondenza tra gli appartamenti offerti dal ricorrente e quelli di cui alla permuta. I tre motivi che possono essere congiuntamente esaminati sono fondati.
E’ pur vero che costituisce principio affermato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui (cfr. Cass. n. 27255/2017) affinche’ l’offerta del debitore sia idonea a costituire in mora il creditore, e’ necessario che essa comprenda la totalita’ della somma dovuta, degli interessi e delle spese liquide, con la conseguenza che il rifiuto del creditore fondato sull’inidoneita’ della somma offerta a coprire l’intero ammontare del credito non viola il disposto dell’articolo 1220 c.c., risultando lo stesso legittimamente formulato, e che analoghe conseguenze valgono anche in riferimento all’offerta non formale, idonea quanto meno ad impedire la mora del debitore (cosi’ Cass. n. 21004/2012; Cass. n. 25155/2010), ma nel valutare la fattispecie in esame non puo’ prescindersi anche dall’apprezzamento della peculiare condotta tenuta dai promissari acquirenti nel corso dell’intero giudizio.
Ed, infatti, a fronte della messa a disposizione da parte del (OMISSIS) di immobili che, sebbene ancora non rifiniti, si assumeva essere conformi e corrispondenti a quelli di cui al contratto preliminare, messa a diposizione che aveva indotto lo stesso ricorrente a promuovere il giudizio volto ad assicurare il trasferimento della loro proprieta’ in favore delle controparti (il che denota una evidente e conclamata volonta’ di adempiere), i convenuti hanno contestato la stessa individuazione fisica dei beni loro promessi in vendita con quelli oggetto della messa a disposizione da parte dell’attore, sostenendo che in realta’ i beni che loro competevano erano differenti sia per ubicazione che per dimensioni.
Come si ricava dalla lettura della sentenza di appello oggi gravata, il protrarsi del giudizio di appello risulta in significativa parte ascrivibile anche alla condotta degli appellanti i quali anche in sede di gravame avevano reiterato la loro ferma contestazione quanto all’identificazione dei beni promessi in permuta con quelli in concreto offerti dal (OMISSIS), imponendo anche la nomina di un consulente tecnico d’ufficio, incaricato anche di rispondere a dei quesiti suppletivi, vertenti proprio sulla questione de qua.
La contestazione si e’ poi protratta anche dopo il deposito della consulenza d’ufficio e dei conseguenti chiarimenti, avendo gli appellanti criticato la stessa correttezza dell’ausiliario, come si rileva a pag. 17 della sentenza d’appello, ribadendo in pratica la loro indisponibilita’ a riceversi i beni immobili che il (OMISSIS) aveva loro offerto, anche con la notifica dell’atto di citazione.
E’ pur vero che tali beni non sono risultati essere ancora rifiniti, ma la valutazione circa l’imputabilita’ di tale circostanza al solo ricorrente, con le conseguenze tratte anche in ordine al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata fruizione dei beni, non puo’ prescindere pero’ da una valutazione complessiva e comprata della condotta di entrambi i contraenti alla luce del principio di buona fede e di correttezza contrattuale che presiede all’intero svolgimento delle vicende contrattuali.
Ed e’ proprio la condotta dei convenuti, come reiteratamente manifestatasi nel corso dell’intero giudizio e sino alla decisione della lite in appello, a denotare come le infondate richieste di ricevere appartamenti diversi e di maggiore consistenza rispetto a quelli correttamente individuati dal (OMISSIS), sia la ragione che ha impedito, unitamente alla durata del giudizio che appunto in parte e’ riconducibile all’atteggiamento degli appellanti principali, che questi ultimi potessero entrare nell’immediato godimento dei beni.
Ed, e’ sempre in tale prospettiva, del tutto trascurata dai giudici di appello, che andava valutata la mancata rifinitura degli appartamenti, in quanto anche a voler reputare che cio’ potesse avvenire pur in difetto di indicazioni provenienti da parte dei promissari acquirenti (il che appare pero’ contrastare con quanto si ricava dall’allegato A al contratto oggetto di causa, che, come riportato in ricorso, rimetteva alla scelta della parte acquirente la concreta individuazione delle caratteristiche delle rifiniture) una valutazione secondo buona fede delle reciproche condotte non poteva far ritenere prevalente tale profilo rispetto alla ben piu’ rilevante rifiuto dei compratori che negavano in radice la stessa identita’ dei beni offerti con quelli di cui alla scrittura privata del 26 marzo 1980.
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, ed il giudice del rinvio dovra’ decidere la causa attenendosi al seguente principio di diritto: In caso di offerta non formale di una prestazione che abbia ad oggetto la consegna di cose specifiche, nella fattispecie di immobili, al fine di valutare la legittimita’ del rifiuto del creditore, e quindi di riflesso l’impedimento della mora del debitore, occorre compiere una valutazione comparativa della condotta delle parti improntata alla verifica del rispetto del principio della buona fede, sicche’ anche a fronte di un rifiuto del creditore motivato dalla negazione della stessa identita’ tra i beni offerti da parte del debitore(nella specie con la stessa proposizione della domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre), e quelli dovuti per contratto, negazione mantenuta ferma durante tutta la durata del giudizio, va esclusa la mora debendi, anche nel caso in cui gli immobili pur correttamente individuati, manchino delle sole rifiniture interne”.
4. L’ordine logico delle questioni impone poi la previa disamina del motivo di ricorso incidentale con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1453 c.c. nella parte in cui, pur a fronte di una domanda di esatto adempimento del contratto, in violazione degli articoli 99 e 112 c.p.c., la Corte di merito ha omesso di condannare il (OMISSIS) anche a rifinire e completare gli appartamenti oggetto di causa, realizzando le opere di tramezzatura, tinteggiatura, posa di impianti e di servizi.
Si deduce che siffatta domanda si ricava dalla stessa lettura della comparsa di risposta in primo grado e dall’atto di appello, sicche’ una volta che la stessa sentenza aveva riscontrato a pag. 36 che gli appartamenti non erano ancora rifiniti, non avrebbe non potuto condannare l’appellato anche all’esecuzione delle opere volte a completare l’esecuzione dei beni.
Anche tale motivo e’ fondato.
Ed, infatti, come si ricava dalla lettura della comparsa di risposta in primo grado e dell’atto di appello, i convenuti, ancorche’ contestassero quella che era l’individuazione dei beni offerti da parte del costruttore, in vista dell’adempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto di permuta, avevano in ogni caso chiesto che all’esito del giudizio fossero loro consegnati degli appartamenti funzionali e quindi definiti e rifiniti come in contratto.
In tal senso depone anche un passaggio dello stesso ricorso laddove a pag. 9 e 10 si riferisce di richieste di adempimento non accogliibili perche’ non era stata richiesta una pronuncia costituiva.
L’atto di appello a pag. 19 effettivamente richiede, oltre alla pronuncia della sentenza costituiva, altresi’ che gli immobili siano rifiniti e funzionali, e di qualita’ media fra quelli realizzati dal ricorrente e cio’ trova corrispondenza nelle conclusioni di cui alla pag. 26.
Sebbene la mancata rifinitura degli mobili, per quanto esposto in occasione della disamina dei primi tre motivi del ricorso principale non implichi la mora debendi del costruttore, risulta pero’ palese che, una volta che il giudice di merito ha confermato l’individuazione degli appartamenti che dovevano essere trasferiti alla parte acquirente in quelli indicati dal ricorrente, attesa la condizione di permanente assenza di rifinitura, il puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto giustifica la richiesta di ordinare al ricorrente di procedere alla rifinitura degli appartamenti, cosi’ come richiesto dagli appellanti.
A tale domanda non risulta sia stata fornita risposta in sentenza, con la violazione quindi dell’articolo 112 c.p.c.
La decisione gravata deve quindi esser cassata anche in relazione a tale motivo di ricorso incidentale.
5. Il quarto motivo del ricorso principale lamenta infine la violazione dell’articolo 91 c.p.c. in quanto la Corte d’Appello non avrebbe potuto compensare le spese atteso il rigetto del terzo, quarto e quinto motivo di appello, riscontrando l’infondatezza della domanda di risoluzione della controparte e la corrispondenza degli immobili riservati agli appellanti con quelli descritti nell’atto di permuta.
Atteso l’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale il motivo e’ assorbito, dovendo il giudice del rinvio, che si designa in una diversa sezione della Corte d’Appello di Palermo, provvedere alla liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimita’ nonche’ di quelle delle precedenti fasi di merito.

P.Q.M.

Accoglie i primi tre motivi del ricorso principale ed il ricorso incidentale, ed assorbito il quarto motivo del ricorso principale, cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte d’Appello di Palermo;

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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