Servitù di elettrodotto acquistata per usucapione

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 4 novembre 2019, n. 28271.

La massima estrapolata:

La servitù di elettrodotto acquistata per usucapione ha natura di servitù volontaria, pur in presenza dei presupposti per l’imposizione coattiva del vincolo, in quanto estranea all’attuazione di un potere autoritativo o di un dovere legalmente imposto a servitù, essendo nata non secondo il volere coatto o contro il volere del soggetto passivo, ma indipendentemente da esso, in forza della conversione di una situazione di fatto in una situazione di diritto.

Sentenza 4 novembre 2019, n. 28271

Data udienza 3 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 7077-2015 proposto da:
(OMISSIS) SAS, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 427/2014 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 01/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione;
udito l’Avvocato (OMISSIS), con delega depositata in udienza dell’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso e di quanto esposto;
udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore del resistente che si e’ riportato ed ha insistito sulle conclusioni in atti.

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex articolo 702-bis c.p.c. (OMISSIS) esponeva che sul terreno di sua proprieta’, interessato da lavori di costruzione di un parcheggio a servizio delle strutture con le quali esercitava la sua attivita’ ricettiva, c’era un palo, strumentale all’esercizio di una servitu’ di elettrodotto di cui era titolare l'(OMISSIS), che limitava la circolazione di veicoli; che per tale ragione aveva chiesto lo spostamento della servitu’; che l'(OMISSIS) aveva aderito a tale richiesta, a condizione che le spese dello spostamento del palo fossero sostenute dalla richiedente.
Cio’ posto chiamava in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS), deducendo che, in applicazione del Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 122, comma 4, il proprietario del fondo gravato non solo puo’ eseguirvi qualunque innovazione, costruzione o impianto, ma salvo patto contrario non e’ tenuto a rimborso o indennizzi nei confronti dell’altro, che, in conseguenza di tale innovazione, si veda costretto a rimuovere o collocare diversamente condutture ed appoggi.
Il tribunale rigettava la domanda e la Corte d’appello di Perugia confermava la sentenza.
La corte riconosceva che la disposizione del Regio Decreto n. 1775 del 1933, articolo 122, comma 4, riguarda la sola servitu’ coattiva, mentre nel caso in esame, la servitu’ era stata acquistata per usucapione. Secondo la corte di merito la servitu’ costituita per usucapione, seppure corrispondente nei suoi presupposti e nel suo contenuto a una servitu’ coattiva, non puo’ ritenersi tale ai fini dell’applicazione della disciplina propria di questa.
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) s.a.s. ha proposto ricorso affidato a un unico motivo.
(OMISSIS) S.p.A. ha resistito con controricorso.
(OMISSIS) S.p.A. e’ rimasta intimata.
Le parti costituite hanno depositato memoria.
La causa, chiamata in un primo tempo per la trattazione in camera di consiglio, e’ stata rimessa alla pubblica udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del Regio Decreto n. 1175 del 1933, articolo 122, articolo 1068 c.c. e articolo 12 disp. gen..
Si censura la sentenza perche’ la corte d’appello non ha fatto applicazione del principio che la servitu’ di elettrodotto, comunque costituta, trova la sua disciplina, per quanto riguarda il mutamento del luogo di esercizio, nel Regio Decreto n. 1175 del 1933, articolo 122.
Il ricorso e’ infondato.
La materia inerente agli impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica e’ regolata dal t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775 (t.u. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici).
Il t.u. reca un’articolata disciplina dei possibili mutamenti del luogo di esercizio della servitu’, che si differenzia sotto diversi profili dalla disciplina dettata dall’articolo 1068 c.c. In particolare l’articolo 122, comma 4, attribuisce al proprietario del fondo servente la facolta’ di eseguire sul fondo medesimo qualunque innovazione, costruzione o impianto, facolta’ della quale il proprietario puo’ avvalersi anche nell’ipotesi in cui il suo esercizio finisca di fatto per costringere il titolare della servitu’ alla rimozione o ad una diversa collocazione delle condutture: in questa ultima ipotesi il proprietario del fondo servente non e’ obbligato a versare al titolare della servitu’ alcuna somma a titolo di indennizzo o rimborso delle spese necessarie per lo spostamento, ed e’ tenuto esclusivamente ad offrire un diverso luogo adatto all’esercizio della servitu’, ma (contrariamente a quanto dispone l’articolo 1068 c.c., comma 2) solo se ed in quanto cio’ risulti possibile, verificandosi in caso contrario l’estinzione della servitu’.
E’ opinione unanime in giurisprudenza che la servitu’ coattiva di elettrodotto deve intendersi costituita non gia’ in virtu’ del semplice decreto autorizzativo, bensi’ con la stipulazione di uno speciale atto convenzionale e, in caso di dissenso, con sentenza che determini, caso per caso, le modalita’ di esercizio della stessa servitu’.
La giurisprudenza della Corte ha in passato riconosciuto che la servitu’ coattiva di elettrodotto puo’ essere acquistata anche per usucapione, facendone conseguire l’applicabilita’ della disciplina speciale, con la conseguenza che, nel caso di spostamento della linea elettrica, essa e’ soggetta alla disciplina fissata dal t.u. all’articolo 122, che pone a carico dell'(OMISSIS) le spese relative allo spostamento e non ricade nella previsione dell’articolo 1068 c.c. (Cass. n. 5077/1983; n. 2579/1981). Si precisava che non sarebbe configurabile una servitu’ di elettrodotto diversa da quella tipica, prevista e regolata dal t.u. del 1933, onde la servitu’ di elettrodotto sarebbe da considerarsi sempre coattiva e come tale soggetta alla disciplina del t.u. (Cass. n. 2306/1981). In base a tale orientamento la disciplina dell’articolo 122 non rimane influenzata dal modo di costituzione della servitu’ e rimane ugualmente applicabile non solo quando il diritto sia stato costituito con convenzione o sentenza, ma anche quando sia stato acquistato per usucapione (Cass. n. 3148/1984).
Tale orientamento, al quale va annoverata anche Cass., S.U., n. 1022 del 1971, e’ stato superato dalla successiva giurisprudenza della Suprema Corte, attualmente orientata a riconoscere la natura volontaria della servitu’ acquisita per usucapione in presenza dei presupposti per l’imposizione coattiva del vincolo. Cosi’ la servitu’ di passaggio, acquistata in presenza delle condizioni che avrebbero legittimato il proprietario del fondo intercluso ad ottenere la costituzione della servitu’ coattiva, non si estingue con la cessazione dello stato di interclusione, non essendo ad essa applicabile la norma dell’articolo 1055 c.c. dettata per la servitu’ coattiva di passaggio, il cui acquisto, come quello delle altre servitu’, non puo’ avvenire per usucapione (Cass. n. 6063/1991; n. 3086/1994).
A tale orientamento, che ha largo seguito anche nella dottrina, il Collegio ritiene doversi dare continuita’. E’ infatti convincente il rilievo che la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge conferisce al proprietario il diritto ad ottenere coattivamente la costituzione della servitu’. Se pero’ il diritto e’ acquistato per usucapione nei casi in cui si sarebbe potuto imporre coattivamente la servitu’, questa non e’ coattiva, essendo estranea all’attuazione di un potere autoritativo o di un dovere legalmente imposto. La servitu’ e’ nata non secondo il volere coatto o contro il volere del soggetto passivo, ma indipendentemente da esso, in forza della conversione di una situazione di fatto in una situazione di diritto (Cass. n. 3430/1998; n. 3153/1998). Il possesso non puo’ infatti esplicarsi nell’esercizio di un’attivita’ di fatto corrispondente a quella di una servitu’ coattiva in quanto tale, neppure se sia diretto all’esercizio di essa, ne’ puo’ avere rilievo il comportamento del proprietario del fondo servente, essendo indifferente che la sua inerzia sia determinata dalla convinzione di non potersi opporre alla costituzione della servitu’, ovvero da altri motivi (Cass. n. 6063/1991).
L’obiezione della ricorrente, che i precedenti contrari alla configurabilita’ di una servitu’ coattiva acquistata per usucapione si riferiscono alla servitu’ di passaggio, non e’ conferente. La soluzione adottata dalla recente giurisprudenza di legittimita’ opera per l’intera categoria delle servitu’ coattive, compresa la servitu’ di elettrodotto contemplata dall’articolo 1056 c.c., di cui si riconosce la natura di vera e propria servitu’ prediale: fondo dominante deve essere ritenuto lo stabilimento di produzione e distribuzione, anche nel caso di condutture destinate alla fornitura di energia elettrica a utenti privati (Cass. n. 537/1951; n. 2084/1968; n. 2078/1974).
Non si registra pertanto un conflitto in atto nella giurisprudenza di legittimita’, ma un mutamento di orientamento, dovendo quindi essere disattesa l’istanza di rimessione alle Sezioni Unite.
Consegue che il mutamento del luogo della servitu’ di elettrodotto, acquistata per usucapione, e’ disciplinato dalle norme comuni, non dall’articolo 122 del t.u.
La sentenza della corte d’appello di Perugia e’ in linea con tali principi.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Tenuto conto della particolarita’ dell’argomento, controverso in dottrina e che ha registrato in passato soluzioni difformi nella giurisprudenza della Corte, si ritiene di compensare le spese del presente giudizio.
Si da’ atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; dichiara compensate le spese del presente giudizio; dichiara ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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