In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 aprile 2021| n. 9481.

In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’articolo 325 del codice di procedura civile, salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.

Ordinanza|9 aprile 2021| n. 9481

Data udienza 10 febbraio 2021

Integrale
Tag/parola chiave: Iva – Irpef – Accertamento ex art. 36 dpr n. 600/73 – Notifica non andata a buon fine per fatti non imputabili al notificante – Riattivazione del processo notificatorio senza superamento della metà dei termini di cui all’art. 325 cpc – Presupposti della rimessione in termini ex art. 153 comma 2 cpc – Necessità di istanza tempestiva

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere

Dott. CATALDI Michele – Consigliere

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 38454-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente-
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3908/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI NAPOLI, depositata il 08/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

CONSIDERATO IN FATTO

1. (OMISSIS) proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino avverso la cartella di pagamento, notificata in data 8/6/2015, con la quale veniva liquidata la maggiore imposta Irpef e Iva a seguito di un controllo automatizzato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, ex articolo 36, per l’anno di imposta 2011.
La CTP accoglieva il ricorso rilevando la violazione del termine previsto a pena di decadenza dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 25.
3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale Tributaria della Campania dichiarava improcedibile l’appello in quanto l’Ufficio non aveva fornito la prova del perfezionamento della notifica dell’atto di appello avendo provveduto alla rinotifica dello stesso senza essere a cio’ autorizzato dalla Commissione, a nulla rilvando la costituzione della controparte.
4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad due motivi. Il contribuente si e’ costituito depositando controricorso.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato articolo 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione dell’articolo 153 c.p.c., comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la CTR erroneamente riconosciuto all’Ufficio la rimessione in termini in presenza di motivi non dipendenti dalla sua volonta’ che avevano impedito la produzione della documentazione relativa alla ricezione della raccomandata che come attestato dall’Ufficio Postale era stata oggetto di furto.
1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione dell’articolo 156, comma 2, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non avere la CTR considerata sanata la nullita’ della notifica per effetto della costituzione del contribuente.
1.2 Va preliminarmente rigettata la richiesta formulata con l’atto depositato in data 4/2/2021 di declaratoria di improcedibilita’ del presente giudizio essendo intervenuta sentenza resa dalla CTR n. 1071/2021 depositata in data 3/2/2021, di accoglimento del ricorso per la revocazione della sentenza impugnata nel presente giudizio.
1.3 Il processo di revocazione della sentenza, peraltro non definito in quanto la sentenza della CTR non e’ ancora passata in giudicato, presenta, per natura, struttura e giudice competente, connotati differenti rispetto all’odierno processo per Cassazione e pertanto tra i due mezzi di impugnazione non vi e’ alcun rapporto di interferenza e/o continenza.
2. Il primo motivo non e’ fondato.
2.1 I fatti secondo la stessa ricostruzione offerta dalla ricorrente sono i seguenti: in data 21/3/2017 e’ stato tempestivamente inoltrato per la notifica l’appello con il deposito dell’atto a Poste Italiane; il successivo 25/5/2017 l’appellante ha richiesto informazioni all’Ufficio Postale in merito all’esito delle notifica ricevendo il riscontro dell’avvenuto furto dei plichi in data 10/1/2018; all’udienza dell’11/12/2018,in assenza di costituzione della parte appellata e di prova dell’avvenuta notifica, la Commissione, su conforme istanza di parte, rinviava il processo all’udienza del 12.02.2019 concedendo “termine all’Ufficio per produrre opportuna documentazione” in ordine alla notifica; l’Agenzia procedeva, sua sponte, a rinnovare la notifica dell’appello al contribuente il quale si costituiva e, deducendo di non avere notizia di altre notifiche, eccepiva l’inammissibilita’ dell’appello.
2.2 Questa Corte, a sezioni unite, gia’ con la sentenza n. 17352 del 2009, ripercorrendo le posizioni emerse progressivamente nella giurisprudenza negli anni precedenti, aveva affermato esplicitamente il principio secondo il quale ” In tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facolta’ e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avra’ effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreche’ la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie”. Sul punto sono nuovamente intervenute con un ulteriore arresto le Sezioni Unite (n. 14594 del 2016), le quali hanno ribadito che ” In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestivita’ gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla meta’ dei termini indicati dall’articolo 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”
2.3 La notifica effettuata a distanza di circa 22 mesi dalla consegna dell’atto all’Ufficiale postale non puo’ certo essere considerata una ripresa dell’originario processo notificatorio.
2.4 Ne’ sussistono i presupposti per il riconoscimento dell’invocata remissione dei termini
2.5 Ai sensi dell’articolo 153 c.p.c., comma 2, “la parte che dimostra di essere incorsa di essere incorsa in decadenza per una causa ad essa non imputabile puo’ chiedere al giudice di essere rimessa in termini, il giudice provvede a norma dell’articolo 294 secondo e comma 3 “.
2.6 Questa Corte ha in piu’ di una occasione affermato che l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’articolo 184 bis c.p.c., abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 46, e sostituito dalla generale previsione di cui all’articolo 153 c.p.c., comma 2, trova applicazione, alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, non solo con riguardo alla decadenza dai poteri processuali interni al giudizio, ma anche a situazioni esterne al suo svolgimento, quale la decadenza dal diritto di impugnazione (Cass. n. 5946 del 2017; Cass. n. 3277 del 2012).
2.7 E’ stato tuttavia autorevolmente precisato che “anche ai fini della fruizione di un eventuale provvedimento di rimessione in termini e’ richiesta infatti la tempestivita’ dell’iniziativa della parte, da intendere come immediatezza della reazione al palesarsi della necessita’ di svolgere un’attivita’ processuale ormai preclusa” (Cass. n. 19290/2016 riportata in Cass. S.U. 32725/2018).
2.8 L’istanza non puo’, quindi, essere presentata a termine per la notifica tempestiva dell’impugnazione ormai ampiamente scaduto, in dispregio del principio generale che impone di attivarsi con immediatezza e, comunque, entro un termine ragionevole per la ripresa di un procedimento non andato a buon fine (principio piu’ volte richiamato ai fini dell’utile ripresa del procedimento notificatorio. (cfr. Cass. n. 20700/2018, 16943/2018; 15056/2018).
2.9 Nella fattispecie in esame, come sopra ricostruito, l’Agenzia delle Entrate invece di avanzare nel corso dell’udienza di prima trattazione richiesta di restituzione dei termini, che in ogni caso sarebbe risultata tardiva stante il notevole lasso temporale trascorso dalla scadenza del termine, ha sollecitato un rinvio per la produzione della documentazione attestante la ricezione della notifica per poi, in vista della successiva udienza, rinnovare la notifica dell’atto di appello senza aver ottenuto dalla commissione alcuna autorizzazione in tal senso.
3. Il secondo motivo e’ anch’esso infondato.
3.1 Questa Corte ha affermato che “la notifica dell’atto di impugnazione non andata a buon fine per trasferimento del destinatario seguita, quand’anche entro il termine originario maggiorato della meta’, da una comunicazione informale a mezzo posta elettronica da parte di soggetto non munito di mandato, non e’ soltanto nulla, ma inesistente, neppure giovando al notificante la successiva costituzione del destinatario dell’atto, il quale esordisca eccependo il difetto di una notificazione definibile come tale, non essendo tale vizio suscettibile di sanatoria, con la conseguenza della decadenza dall’impugnazione per carenza di notifica del suo atto introduttivo” (cfr. Cass. 23968/2017).
3.2 Tale principio si attaglia al caso di specie.
3.3 La notifica dell’atto di appello non perfezionata e non seguita da una immediata e celere riattivazione del procedimento partecipativo con perdita degli effetti collegati alla richiesta originaria configura una ipotesi di omessa notifica o di notifica inesistente con conseguente irrilevanza della successiva costituzione a seguito di rinnovazione tardiva e non autorizzata della notifica.
4. Il ricorso va, quindi, rigettato.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:
rigetta il ricorso
condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.300 per compensi ed Euro 200 per esborsi oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *