Illeciti disciplinari degli avvocati

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 28 giugno 2019, n. 17563.

La massima estrapolata:

In tema di illeciti disciplinari degli avvocati, la Corte di cassazione non può sostituirsi al Consiglio Nazionale Forense nel giudizio di adeguatezza della sanzione, se non nei termini di una valutazione di ragionevolezza fondata sia sulla gravità ed intenzionalità dei comportamenti illeciti che sulla esaustività della motivazione della decisione impugnata. Inoltre il carattere di illecito disciplinare non può essere escluso né scalfito da eventi successivi ai fatti accertati. [Nel caso sottoposto al vaglio degli ermellini, è stata confermata la rilevanza disciplinare dell’utilizzo nei rapporti con i clienti del titolo di avvocato in luogo di quello di “abogado” e ritenuto del tutto irrilevante il sopravvenuto acquisto del titolo].

Sentenza 28 giugno 2019, n. 17563

Data udienza 16 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente f.f.

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sez.

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez.

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 31612-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente successivo –
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA – DISTRETTO DI BRESCIA, CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 104/2018 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 12/09/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2019 dal Consigliere Dott. ACIERNO Maria;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine infondatezza del ricorso;
udito l’avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1.Ai ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) e’ stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dell’attivita’ professionale per due mesi dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Brescia.
2.Il Consiglio Nazionale Forense, soltanto con riferimento a (OMISSIS) ha ridotto la sanzione alla censura, confermando per la (OMISSIS) la decisione del grado precedente.
3.Il Consiglio Nazionale Forense ha precisato in fatto: (OMISSIS) era stato contattato da un referente della s.r.l. (OMISSIS), il cui amministratore era l’avvocato (OMISSIS); la societa’ si qualificava come specializzata nel recupero di crediti di usura delle banche; gli era stata prospettata la stipula di un contratto, concluso il quale gli sarebbe stato esibito un estratto peritale che metteva in luce le anomalie finanziarie e l’applicazione di interessi anatocistici ed usurari nei suoi confronti; dopo tale accertamento gli era stato suggerito di procedere all’attivita’ stragiudiziale di recupero del credito da anatocismo con versamento di Euro 4000 e con la previsione contrattuale dell’obbligo di corrispondere il 25% del maggior credito o minor debito una volta conclusa la vertenza. Gli era stato precisato che ove la fase stragiudiziale non si fosse conclusa positivamente si sarebbe potuto ritirare, con restituzione di documenti e perizie. Si era incontrato con l’abogado (OMISSIS) che non aveva precisato di essere professionista straniera e all’esito della fase di mediazione, effettuata presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), alla quale era stato invitato a non partecipare, aveva ricevuto 21000 Euro con assegno circolare. Gli veniva allora proposta un’altra domanda di mediazione per diversi rapporti bancari, in relazione alla quale consegnava gli estratti conto all’avv. (OMISSIS) ma in questa occasione la fase stragiudiziale si concludeva negativamente. Veniva, di conseguenza, prospettata la necessita’ di introdurre un giudizio. Il (OMISSIS), tuttavia, si rifiutava e richiedeva la documentazione, comprensiva delle perizie tramite un suo diverso legale. L’avogado (OMISSIS) rispondeva di aver ricevuto la richiesta di restituzione della documentazione, e di aver provveduto alla consegna della stessa alla s.r.l. (OMISSIS) unitamente ai contratti stipulati dal signor (OMISSIS), ove era contenuto l’obbligo di pagare parte del corrispettivo.
4. A sostegno della decisione il Consiglio Nazionale Forense ha preliminarmente rigettato il motivo relativo al tardivo deposito della motivazione della pronuncia, qualificando il termine stabilito dalla legge (R.Decreto Legge n. 1578 del 1933, articoli 37 e 50) come ordinatorio. Nel merito ha rilevato che lo schermo dei contratti, stipulati con una societa’ di capitali, e la modulistica negoziale a prevalente natura commerciale che ha caratterizzato il mandato conferito all’abogado (OMISSIS), integra l’illecito consistente nell’aver ricevuto mandato professionale con l’intermediazione della s.r.l. (OMISSIS). Il contratto stipulato dal signor (OMISSIS) prevede, infatti, espressamente, l’affidamento di un mandato a professionisti “indicati da (OMISSIS) sia per la difesa legale; gli onorari non sono da includersi e saranno versati direttamente ai professionisti”. Risulta integrato anche l’illecito consistente nel rifiuto di restituire la documentazione, comprese le perizie econometriche che hanno composto il fascicolo processuale. Non era compito dell’abogado (OMISSIS) di tutelare gli eventuali diritti della (OMISSIS) ma di osservare i propri obblighi deontologici verso il cliente. Ugualmente era integrato l’illecito relativo all’indebita utilizzazione del titolo di avvocato, realizzata mediante l’indicazione del titolo soltanto con le i due lettere iniziali “av”. Questa dizione risulta specificamente utilizzata nella corrispondenza con i clienti ma non con il C.O.A. od altri avvocati. Risulta pertanto evidente l’intento decettivo e confusorio.
5. Di tale illecito risponde anche il (OMISSIS), che ha utilizzato il titolo di avvocato anche nelle locandine di alcuni convegni. La voluta errata indicazione del titolo si colloca all’interno di un sistema organizzato anche attraverso l’uso di strumenti societari per acquisire clientela e procacciare pratiche legali in violazione dell’articolo 37 Codice deontologico, per di piu’ vincolando il cliente al procacciatore attraverso l’effetto dissuasivo degli ulteriori oneri imposti allo stesso.
Non puo’, tuttavia, ritenersi che il (OMISSIS) debba rispondere della condotta della societa’ o perche’ ha operato quale amministratore della stessa cosi’ svolgendo attivita’ incompatibile L. n. 247 del 2012, ex articolo 18 o perche’ dominus del sistema che utilizzava consapevolmente pattuizioni contrattuali vietate, dissimulando un’attivita’ legale di consulenza, non essendovi la prova che egli ne fosse l’organizzatore.
6. Avverso tale pronuncia hanno proposto distinti ricorsi gli incolpati, i quali devono essere riuniti avendo ad oggetto la stessa sentenza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

7. Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilita’ dei ricorsi proposti nei confronti del Consiglio Nazionale Forense, soggetto terzo ed autore della pronuncia impugnata e del Consiglio Distrettuale di Disciplina, quest’ultimo in quanto soggetto che riveste una funzione amministrativa di natura giustiziale “caratterizzata da elementi di terzieta’, ma priva di potere autonomo di sorveglianza sugli iscritti all’Ordine, sicche’, da un lato, non puo’ essere in lite con questi ultimi, pena la perdita della sua imparzialita’, e dall’altro, non e’ portatore di alcun interesse ad agire/resistere in giudizio” (Cass. S.U. 16993 del 2017). La medesima pronuncia esclude la legittimazione a resistere anche per il CNF, in quanto organo decidente e non parte.
8. Nel primo motivo del ricorso proposto da (OMISSIS) e’ stata dedotta la violazione degli articolo 82 e 83 c.p.c. e dell’articolo 19 codice deontologico per non aver rilevato che il mandato professionale e’ stato conferito in modo autonomo alla ricorrente dal (OMISSIS) senza che siano state versate provvigioni dalla legale alla S.Decreto Legge n. Nessuna delle ipotesi d’intermediazione vietata descritte dall’articolo 19 della legge professionale si era verificata in concreto.
9. Nel secondo motivo viene dedotto il travisamento dei fatti su un punto decisivo relativo alla richiesta di documentazione pervenuta alla ricorrente. Al riguardo e’ stato rilevato che l’avvocato non e’ tenuto a consegnare la documentazione a soggetti diversi dal cliente, essendo tenuto all’obbligo di riservatezza. Nella specie la richiesta era stata formulate dal legale senza che fosse stata documentata la revoca del mandato ad essa conferito ed il nuovo incarico al legale richiedente.
10. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e coerentemente con le conclusioni dell’Avvocato Generale devono essere ritenuti inammissibili in quanto sostanzialmente rivolti ad una diversa valutazione dei fatti insindacabilmente accertati nello pronuncia impugnata. Per costante orientamento (S.U. 26250 e 20344 del 2018) e’ sottratto al controllo di legittimita’ l’accertamento del fatto, l’apprezzamento della sua rilevanza rispetto alle imputazioni e la valutazione delle risultanze processuali. Rientra in tale ambito l’individuata intermediazione nel complesso sistema acquisito al processo, sia in relazione alla non decisivita’ del conferimento del mandato per escludere l’illecito, sia in relazione al ruolo, anche contrattualmente determinante, svolto dalla societa’ (OMISSIS), titolare della documentazione di diretta rilevanza processuale.
11. Nel terzo motivo viene dedotta la violazione del Decreto Legislativo n. 96 del 2001, articolo 7, comma 1 in relazione alla condotta disciplinarmente rilevante riguardante l’indebita utilizzazione del titolo di avvocato. La ricorrente esclude un utilizzo abusivo e rileva che la pronuncia le addebita confusione, precisando che nella carta intestata e negli atti giudiziari risulta sempre usato il termine “abogado”. Peraltro medio tempore e’ divenuta effettivamente avvocato con delibera del 3/7/2015. Viene inoltre richiesta in via subordinata la derubricazione della sospensione in censura atteso il sopravvenuto acquisto del titolo.
12. La censura e’ inammissibile in quanto a pag. 8 della pronuncia impugnata, nel penultimo capoverso, viene svolto un esame comparativo ampiamente argomentato ed insindacabile in relazione all’uso del termine “av.” nei rapporti con i clienti ed invece all’uso del termine “abogado” di cui allora era titolare, nei rapporti con il C.O.A. o con gli altri colleghi. Del pari inammissibile la richiesta subordinata.
La Corte di Cassazione non puo’ sostituirsi al C.N. F. nel giudizio di adeguatezza della sanzione se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza, nella specie pienamente riconoscibile nella esaustiva motivazione della pronuncia impugnata sia in relazione alla pluralita’ delle condotte illecite che in relazione alla loro gravita’ ed intenzionalita’. La rilevanza disciplinare delle stesse, infine, non puo’ essere scalfita da eventi successivi, del tutto ininfluenti rispetto alla effettiva verifica dei fatti accertati.
13. Con l’unico motivo di ricorso (OMISSIS) ha dedotto la violazione dell’articolo 53 della legge professionale e dell’articolo 22 del nuovo codice disciplinare in quanto essendo divenuto avvocato e’ venuta meno la funzione della sanzione da rinvenirsi nell’evitare la reiterazione dell’illecito per il futuro. Per il resto e’ stata esclusa la funzione di organizzatore dell’illecita intermediazione in capo al ricorrente ed allora non permangono ragioni a sostegno dell’addebito disciplinare.
14. Le disposizioni poste a base della censura non contengono una qualificazione dell’illecito coerente con la prospettazione del ricorrente ne’ alcuna altra norma della legge professionale, come sottolineato anche nella requisitoria dell’Avvocato Generale, stabilisce che la sanzione sia irrogabile soltanto quando l’illecito possa essere reiterato. Il CNF ha escluso l’ipotesi sanzionatoria piu’ lieve, sulla base di una valutazione complessiva delle condotte dell’incolpato. Ha individuato nell’indebita utilizzazione del titolo di avvocato, pienamente consumata, e non eliminabile ex post con la sopravvenuta regolarizzazione, un illecito disciplinare connotato da un grado rilevante di gravita’ dell’infrazione e della responsabilita’, in quanto realizzato anche attraverso la diffusione in internet – e dunque con ampie potenzialita’ di conoscenza di terzi – del titolo non ancora conseguito (vedi sito A.N.P.A.R. pag. 9 pronuncia impugnata). Tale valutazione e’ fondata su una giustificazione argomentativa del tutto adeguata, e, non presentando alcun profilo d’incongruita’ ed irragionevolezza, e’ insindacabile.
15. In conclusione il ricorso proposto da (OMISSIS) e’ inammissibile, quello proposto da (OMISSIS) deve essere rigettato. In mancanza di parte intimata non vi e’ statuizione in relazione alle spese processuali del procedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio Distrettuale di Disciplina.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da (OMISSIS) e rigetta il ricorso proposto da (OMISSIS).
Sussistono le condizioni per l’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

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