Il vincolo di dipendenza tra la causa principale e quella di garanzia impropria

Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 22 giugno 2020, n. 12174.

La massima estrapolata:

Il vincolo di dipendenza tra la causa principale e quella di garanzia impropria, con la quale il convenuto voglia essere tenuto indenne dal garante per quanto sarà eventualmente condannato a pagare all’attore, continua a sussistere fino a quando sia in discussione il presupposto della domanda di manleva, venendo meno solo se l’impugnazione attenga esclusivamente al rapporto di garanzia, senza investire la domanda principale. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso proposto contro la decisione di merito, che aveva dichiarato inammissibile l’appello del convenuto notificato tardivamente all’attore, non solo per la parte relativa alla domanda principale, ma anche per quella di manleva, perché il terzo chiamato aveva messo in discussione la responsabilità del convenuto chiamante, così rendendo le cause inscindibili).

Ordinanza 22 giugno 2020, n. 12174

Data udienza 5 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Procedura civile – Appalti – Appalto di opere pubbliche – Illegittima sospensione dei lavori – Risarcimento danni e azione di garanzia – Appello – Pluralità di parti e decorrenza unica del termine di impugnazione – Inscindibilità delle cause o unicità del rapporto sostanziale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. TERRRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14547-2018 proposto da:
COMUNE DI PANTELLERIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2400/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 15/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:
il tribunale di Marsala condanno’ il comune di Pantelleria al risarcimento dei danni cagionati all’ (OMISSIS) tra (OMISSIS) s.r.l. ed (OMISSIS) s.r.l., per l’illegittima sospensione dei lavori di un pubblico appalto; contestualmente, e in parziale accoglimento di un’azione di garanzia esperita dal comune, condanno’ la (OMISSIS) s.p.a. a tenerlo indenne dall’esborso di un terzo della somma;
il comune propose appello col quale contesto’ sia il fondamento dell’azione principale (per essere la sospensione dei lavori avvenuta legittimamente), sia la limitazione dell’accoglimento dell’azione verso il terzo;
questi si costitui’ aderendo alla primaria censura del comune e proponendo, poi, appello incidentale in ordine alla propria responsabilita’;
la corte d’appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l’appello principale per violazione del termine breve ex articolo 325 c.p.c., essendo stata la sentenza di primo grado regolarmente notificata al comune dall’ (OMISSIS), e inefficace, ai sensi dell’articolo 334 c.p.c., l’appello incidentale di Telecom;
per la cassazione della sentenza il comune ha proposto ricorso in unico mezzo;
si e’ costituita con controricorso la sola Tim, (OMISSIS) s.p.a., resistendo;
l’ (OMISSIS) non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:
I. – con l’unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 332, 326, 327 e 112 c.p.c., il comune sostiene che, essendo stato azionato nei confronti di Telecom un rapporto di garanzia impropria, la corte territoriale abbia errato nell’estendere la declaratoria di inammissibilita’ dell’appello anche ai capi della sentenza aventi a oggetto il suddetto rapporto;
il motivo e’ manifestamente infondato;
II. – il processo con pluralita’ di parti implica in generale l’unitarieta’ del termine della impugnazione, per cui la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, l’inizio del termine breve per la proposizione dell’impugnazione contro tutte le altre parti;
tale principio, come il ricorrente rammenta, trova applicazione quando si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti, ovvero quando la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale (giurisprudenza costante:
indicativamente Cass. n. 2557-10, Cass. n. 2799-04); non anche invece dinanzi a cause scindibili o comunque indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli articoli 326 e 332 c.p.c., e’ esclusa la necessita’ del litisconsorzio;
III. – il comune di Pantelleria erra tuttavia nel considerare scindibile la causa di garanzia per il sol fatto di essere stata azionata, nei confronti di Telecom, una garanzia impropria (id est, fondata su titolo diverso da quello posto al fondo del rapporto principale); erra perche’ omette di considerare il contenuto delle difese rispettive e delle censure prospettate nell’ambito del giudizio di merito, dalle quali emerge invece l’esistenza del vincolo di dipendenza tra le cause, idoneo a determinare l’inscindibilita’ dei rapporti processuali anche allorche’ si sia dinanzi a una chiamata in manleva (o in garanzia impropria);
e’ cosi’ da osservare che in sede di appello proposto dal comune era stato rimesso in discussione, col primo motivo, il rapporto principale, in base all’affermazione che la sospensione dei lavori era stata fatta legittimamente; e occorre anche dire che il chiamato, costituendosi, aveva aderito (gia’ in primo grado) alla suddetta difesa, contestando oltre alla propria anche la responsabilita’ del chiamante;
non puo’ sostenersi, allora, che la causa introdotta con la domanda di garanzia fosse scindibile e autonoma;
il vincolo di dipendenza tra la causa principale e la causa di garanzia impropria, che si verifica allorche’ il convenuto intenda esser rilevato dal garante per quanto sia eventualmente condannato a pagare all’attore, continua a sussistere fino a quando sia in discussione il presupposto della domanda di rivalsa, e viene meno se (e solo se) l’impugnazione attenga esclusivamente al rapporto di garanzia, senza investire la domanda principale (v. Cass. n. 13684-06, Cass. n. 11055-09, Cass. n. 20552-14);
IV. – il ricorso va quindi rigettato e le spese poste a carico del comune soccombente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 4.100,00 EUR, di cui 100,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale massima di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso.

 

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