cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 22 aprile 2016, n. 8220

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13040/2011 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
(OMISSIS) nato il (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
e contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
avverso la sentenza n. 1376/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;
udito gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 27 dicembre 1993, (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Costituitosi il contraddittorio, i convenuti in via preliminare chiedevano il rigetto della domanda, eccependo che la richiamata sentenza della Corte di Appello, svoltasi contra la S.r.l. (OMISSIS), era loro inopponibile, in quanto rimasti estranei a tale giudizio. Nel merito, i convenuti deducevano d’aver utilizzato le porzioni immobiliari, rispettivamente acquistate, secondo la destinazione urbanistica di cui alle licenze edilizie, ovvero alle concessioni in variante o in sanatoria, e aggiungevano che per tutte le porzioni era stata rilasciata la conforme certificazione di abitabilita’. In via riconvenzionale, i medesimi convenuti chiedevano, quindi, che fosse accertato l’avvenuto acquisto per usucapione delle rispettive porzioni immobiliari, ai sensi dell’articolo 1159 c.c., ovvero dell’articolo 1158 c.c.; in via subordinata, domandavano che venisse determinata l’integrazione del prezzo d’acquisto, ovvero l’indennita’ loro spettante per la perdita del diritto sui locali acquistati.
Essendo stata la S.r.l. (OMISSIS) cancellata dal registro delle imprese nell’anno 1986, erano chiamati in causa gli eredi di (OMISSIS), ultimo liquidatore della societa’, al fine di manlevare il convenuti, e di risarcire loro le eventuali perdite subite.
Si costituivano (OMISSIS), vedova di (OMISSIS), che eccepiva di aver rinunciato all’eredita’ del marito in data 30 ottobre 1990, e (OMISSIS), figlia di (OMISSIS), che dichiarava d’avere accettato in pari data l’eredita’ paterna con il beneficio dell’inventario.
Il Tribunale di Roma, con sentenza parziale del 19 maggio 2003, dichiarava la nullita’ di tutti i contratti, aventi per oggetto l’acquisto di spazi e locali rientranti nella complessiva superficie di mq. 7.354,90, che la costruttrice S.r.l (OMISSIS) con cinque atti d’obbligo si era impegnata a destinare permanentemente a parcheggio a favore dei condomini, acquirenti degli appartamenti, e percio’ dichiarava il diritto degli attori al parcheggio nello spazio loro spettante. Con separata ordinanza, il Tribunale disponeva la prosecuzione della causa, al fine di accertare l’esatta consistenza dell’area riservata a parcheggio, l’individuazione della sua posizione, la determinazione del valore di mercato dei beni in esame e l’integrazione del prezzo d’acquisto degli stessi.
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Gli appellati (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Si costituivano invece (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Infine, gli appellati (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Con sentenza n. 1376/2010 del 21 marzo 2010, la CORTE D’APPELLO di ROMA, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglieva la domanda riconvenzionale di primo grado e dichiarava che tutti gli appellanti principali ed incidentali avessero acquisito per usucapione decennale le unita’ immobiliari oggetto dei rispettivi atti d’acquisto conclusi con la S.r.l. (OMISSIS).
In particolare, la sentenza d’appello dichiarava che: (OMISSIS) e (OMISSIS) e, quindi, gli eredi, avessero acquistato regolarmente il posto macchina n. 24, quale pertinenza del loro appartamento; (OMISSIS) avesse acquistato regolarmente il negozio G/4 con annesso sottostante locale al piano interrato, per il quale, peraltro, sussistevano altresi’ le condizioni per l’usucapione decennale e ventennale; (OMISSIS) avesse acquistato legittimamente il box al piano garage n. 3, quale pertinenza degli acquistati appartamenti; (OMISSIS), che non aveva acquistato alcun appartamento negli edifici condominiali, avesse acquistato regolarmente dalla S.r.l. (OMISSIS) i locali, adibiti a uso scuola, in Via (OMISSIS), per quali, peraltro, sussistevano le condizioni per l’usucapione decennale; (OMISSIS) e (OMISSIS) avessero acquistato regolarmente il posto macchina n. X, quale pertinenza del loro appartamento; (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che non avevano comprato alcun appartamento negli edifici condominiali, avessero acquistato regolarmente dalla S.r.l. (OMISSIS) il locale in Via (OMISSIS), per il quale, peraltro, sussistevano le condizioni per l’usucapione decennale; Alberto Bruscella avesse acquistato legittimamente il box garage-magazzino n. 2, quale pertinenza dell’acquistato appartamento in Via (OMISSIS); per (OMISSIS) sussistesse l’invocata usucapione decennale; (OMISSIS) ed (OMISSIS) avessero acquistato legittimamente il box n. 6 al piano interrato; (OMISSIS) e (OMISSIS) avessero acquistato legittimamente al piano interrato il posto macchina n. 2; (OMISSIS) e (OMISSIS) avessero legittimamente il posto macchina n. V; per (OMISSIS) e (OMISSIS) sussistesse l’invocata usucapione decennale per il posto macchina n. IV; (OMISSIS) e (OMISSIS) avessero acquistato legittimamente al piano interrato il posto macchina n. VIII; per (OMISSIS) sussistesse l’invocata usucapione decennale per il posto macchina n. XI; (OMISSIS) ed (OMISSIS) avesse acquistato legittimamente il posto macchina n. XV; per gli stessi (OMISSIS) e (OMISSIS), quanto al posto macchina n. XIV, non sussistesse l’invocata usucapione; (OMISSIS) e (OMISSIS) avessero acquistato legittimamente il posto macchina n. XVI; (OMISSIS) avesse acquistato legittimamente il posto macchina n. XVII e non invece il posto macchina n. XVIII; (OMISSIS) e (OMISSIS) avessero acquistato legittimamente il posto macchina n. XIX; (OMISSIS) avesse acquistato legittimamente il posto macchina n. XVII; per (OMISSIS) sussistesse l’invocata usucapione decennale per il posto macchina n. XXII; per (OMISSIS) sussistesse l’invocata usucapione decennale per il posto macchina n. XXIII; per (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), vedova (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS). (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sussistesse l’invocata usucapione decennale; (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS). (OMISSIS) e (OMISSIS) avessero acquistato per usucapione decennale la proprieta’ dei rispettivi negozi con sottonegozi; (OMISSIS), (OMISSIS) in proprio e quale procuratore generale di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) avessero acquistato per usucapione decennale la proprieta’ dei rispettivi negozi con sottonegozi. La sentenza della Corte di Roma aggiungeva che gli appellati e appellanti incidentali (OMISSIS). (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
In motivazione, la Corte di merito evidenziava come la sentenza n. 388/1992 della stessa Corte di Appello di Roma, passata in giudicato, spiegasse effetto riflesso nei confronti degli appellanti, pur rimasti estranei a quel giudizio; rigettava, quindi, il motivo di impugnazione concernente la validita’ dei titoli di acquisto degli immobili, ribadendo il necessario riconoscimento di un diritto reale d’uso in favore dei condomini; affermava la natura condominiale degli spazi da riservare a parcheggio. L’appello veniva accolto sul punto della ravvisabilita’ dell’usucapione decennale in favore degli acquirenti delle singole porzioni immobiliari. La sentenza di secondo grado respingeva pure la censura di ultrapetizione, per aver il Tribunale affermato che l’area da destinare a parcheggio fosse di mq. 7.354,90, mentre gli attori l’avevano indicata in mq. 6.354,90, nonche’ le doglianze circa l’esatta determinazione di tale quota alla luce dell’articolo 18 della legge n. 765/1967.
Avverso la sentenza n. 1376/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA hanno proposto ricorso articolato in dieci motivi (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Rimanevano intimati senza svolgere attivita’ difensiva (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Veniva inizialmente fissata l’adunanza per il giorno 4 dicembre 2012 ai fini della decisione in camera di consiglio a norma dell’articolo 380 bis c.p.c., ma poi, espletata una verifica della regolarita’ delle notificazioni introduttive, la causa era rinviata alla pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale deduce la nullita’ della sentenza della Corte d’Appello di Roma per violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’omessa pronuncia sulla validita’ ed opponibilita’ del giudicato di cui alla pronuncia n. 388/1992, della quale si sostiene la nullita’, in quanto resa nei confronti di soggetto inesistente, ovvero la (OMISSIS) S.r.l., societa’ posta in liquidazione gia’ nel 1985.
Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’articolo 2909 c.c., e il vizio di motivazione in relazione alla “efficacia riflessa” o “di prova” del giudicato contenuto nella sentenza n. 388/1992 della Corte d’Appello di Roma.
Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione della L. n. 1150 del 1942, articolo 41 sexies, ed correlato il vizio di motivazione, perche’ la Corte di Roma: (a) avrebbe ritenuto operativa tale norma, sebbene, nel caso deciso, l’area da destinare a parcheggio, pur prevista nel progetto assentito mediante concessione, non era stata affatto realizzata in corso di costruzione degli edifici, in quanto sostituita da immobili di altro tipo; (b) avrebbe ritenuto invalidi i singoli contratti di acquisto dell’area presuntivamente da destinare a parcheggio, pur nei casi in cui gli stessi fossero riconducibili a compratori gia’ proprietari di unita’ abitative comprese negli edifici condominiali; (c) non avrebbe considerato il fatto che il costruttore aveva impiegato le aree da destinare a parcheggio per realizzare manufatti di altro genere (box auto, sottonegozi, ecc.) e poi comunque trasferito le porzioni di aree in favore di condomini.
Il quarto motivo ipotizza la violazione della L. n. 1150 del 1942, articolo 41 sexies, e il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta irrilevanza delle concessioni in variante ed in sanatoria ottenute dagli acquirenti delle porzioni.
Il quinto motivo denuncia la violazione della L. n. 1150 del 1942, articolo 41 sexies, e dell’articolo 1117 c.c., nonche’ vizio di motivazione, quanto alla ritenuta natura di bene comune (e non rientrante in proprieta’ esclusiva) dell’area da destinare a parcheggio, stimata dalla Corte d’appello senza alcuna verifica in concreto dei titoli.
Il sesto motivo di ricorso censura la nullita’ della sentenza di secondo grado per violazione dell’articolo 112 c.p.c., per omessa pronunzia sul motivo di appello dei “signori (OMISSIS) ed altri” relativo alla riconvenzionale di primo grado per l’acquisto per usucapione del rispettivo bene. Si deduce che, mentre gli appellanti avevano domandato l’usucapione, decennale o ventennale, della piena proprieta’ degli immobili, libera dal diritto reale d’uso in favore alle controparti, la Corte di Roma avrebbe riconosciuto un acquisto originario a non domino con usucapione abbreviata di proprieta’ gravata dal vincolo pubblicistico di destinazione. I ricorrenti chiedono percio’ di dichiarare il loro acquisto per usucapione abbreviata di una proprieta’ piena e libera da ogni diritto d’uso in favore di terzi, ormai estinto.
Il settimo motivo critica il vizio di motivazione laddove la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la legittimita’ degli acquisti e poi comunque permanente il vincolo di destinazione pubblicistico a parcheggio. Vengono riprese considerazioni analoghe a quelle di cui al sesto motivo di ricorso.
L’ottavo motivo attiene al vizio di motivazione quanto al disatteso rilievo di ultrapetizione imputato alla sentenza del Tribunale, che aveva dichiarato l’asservimento a parcheggio di un’area di mq. 7.354,90, mentre gli attori l’avevano indicata in mq. 6.354,90, e denuncia che comunque tale estensione eccedesse le proporzioni di cui alla L. n. 765 del 1967, articolo 18.
Il nono motivo censura la violazione dell’articolo 3 Cost., L. n. 1150 del 1942, articolo 41 sexies, articolo 2041 c.c., nonche’ il vizio di motivazione, in relazione al diniego del diritto di integrazione del prezzo spettante ai ricorrenti per il vincolo di destinazione esistente sui beni comunque dichiarati di loro proprieta’.
Il decimo motivo denuncia la violazione della L. n. 246 del 2005, articolo 12, comma 9, e dell’articolo 11 preleggi, stante la mancata applicazione della citata norma quale jus superveniens avente portata meramente interpretativa.
2. (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
3. Va premesso, allora, che gli atti di costituzione degli intimati da ultimo citati, anche se denominati “controricorsi”, proprio perche’ non contestano il ricorso principale ma aderiscono ad esso, contenendo la richiesta di cassazione della sentenza impugnata, ed anzi, quanto in specie al secondo, introducendo anche ragioni diverse da quelle fatte valere dai ricorrenti in via principale (con quello che viene definito “specifico motivo di ricorso”), devono qualificarsi entrambi come ricorsi incidentali di tipo adesivo, con conseguente inapplicabilita’ dell’articolo 334 c.p.c. (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26505). Le regole dell’impugnazione tardiva, in osservanza dell’articolo 334 c.p.c., e in base al combinato disposto degli articoli 370 e 371 c.p.c., operano, infatti, esclusivamente per l’impugnazione incidentale in senso stretto, e cioe’ proveniente dalla parte contro la quale e’ stata proposta l’impugnazione principale, solo alla quale e’ consentito presentare, contestualmente con il controricorso, l’eventuale ricorso incidentale anche tardivo. Invece, quando il ricorso di una parte abbia contenuto adesivo a quello principale, non trovano applicazione i termini e le forme del ricorso incidentale (tardivo), dovendo invece osservarsi la disciplina dettata dagli articoli 325 e 327 c.p.c., per il ricorso autonomo, cui e’ altrettanto soggetto il ricorso successivo al primo, qualora investa un capo autonomo della sentenza per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale.
Pertanto, i ricorsi incidentali di (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
4. E’ dapprima infondato il decimo motivo di ricorso. Basta ribadire, in proposito, come, secondo il costante orientamento di questa Corte, la L. 28 novembre 2005, n. 246, articolo 12, comma 9, che ha modificato la L. 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 41 sexies, ed in base al quale gli spazi per parcheggio possono essere trasferiti in modo autonomo rispetto alle altre unita’ immobiliari, non ha effetto retroattivo, ne’ natura imperativa; ne consegue che nei casi in cui, come quello in esame, al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina risultassero gia’ stipulati gli atti di vendita delle singole unita’ immobiliari, trova applicazione la disciplina anteriore, di cui al citato articolo 41 sexies della legge n. 1150 del 1942 (Cass. 5 giugno 2012, n. 9090; Cass. 1 agosto 2008, n. 21003).
5. Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, la cui trattazione unitaria risulta opportuna per la loro connessione, sono invece fondati, per quanto di ragione. Entrambi i motivi sono radicati sul presupposto della decisivita’ del riscontro dell’efficacia di giudicato (diretto o riflesso) da attribuire alla sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 388/1992 (intervenuta a suo tempo tra gli acquirenti degli appartamenti compresi negli edifici siti in (OMISSIS), Via (OMISSIS), e Via (OMISSIS) e la costruttrice S.r.l. (OMISSIS)), nei confronti degli attuali ricorrenti, i quali avevano a loro volta acquistato i posti auto, box e negozi realizzati nell’area da destinare a parcheggio. A proposito di tale pronuncia, la Corte di merito ha affermato che la stessa non avesse efficacia in senso stretto di giudicato, ma comunque rivelasse “effetto riflesso nei confronti degli appellati, che, pur essendo rimasti estranei al detto giudizio, sono titolari di diritti ed obblighi, dipendenti dalla situazione giuridica definitiva in quel processo”. Ora, e’ vero che questa Corte ha piu’ volte affermato che una sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l’effetto vincolante di cui all’articolo 2909 c.c., puo’ avere comunque l’efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell’accertamento giudiziale, e che tale efficacia indiretta puo’ essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa (da ultimo, Cass. 20 febbraio 2013, n. 4241). Quel che tuttavia fa difetto nel caso in esame, per ravvisare, come fatto dalla Corte di Roma, un’efficacia riflessa della sentenza n. 388/1992 riguardo alle parti di questo giudizio, che a quello culminato nell’invocata pronuncia non parteciparono, e’ il presupposto della titolarita’ in capo a questi ultimi di diritti ed obblighi dipendenti dalla situazione giuridica definita in quel primo processo. L’assunto a base della statuizione qui impugnata evidente postula che solo l’efficacia ultra partes di quella sentenza del 1992 possa rendere opponibile agli attuali ricorrenti l’ivi conseguita declaratoria del diritto reale ex lege all’uso del parcheggio. Vale, all’opposto, un diverso principio, conforme al consolidato orientamento di questa Corte, e nella sostanza seguito dalla stessa pronuncia qui impugnata, per il quale il vincolo di destinazione impresso agli spazi per parcheggio dalla L. 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 41 sexies, secondo il testo introdotto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, articolo 18, norma di per se’ imperativa, non puo’ subire deroghe mediante atti privati di disposizione degli stessi spazi, le cui clausole difformi sono percio’ sostituite di diritto dalla medesima norma imperativa. Tale vincolo si traduce in una limitazione legale della proprieta’, che puo’ essere fatta valere, con l’assolutezza tipica dei diritti reali, nei confronti dei terzi che ne contestino l’esistenza e l’efficacia. Pertanto coloro che abbiano acquistato le singole unita’ immobiliari dall’originario costruttore – venditore, il quale, eludendo il vincolo, abbia riservato a se’ la proprieta’ di detti spazi, ben possono agire per il riconoscimento del loro diritto reale d’uso direttamente nei confronti dei terzi ai quali l’originario costruttore abbia alienato le medesime aree destinate a parcheggio. In un tale giudizio (qual e’ quello in esame), intercorrente tra gli acquirenti degli immobili illegittimamente privati del diritto all’uso dell’area pertinente a parcheggio L. 6 agosto 1967, n. 765, ex articolo 18, ed i terzi che abbiano acquistato porzioni di tale area, la nullita’ dei negozi stipulati dai primi, nella parte in cui sia stata omessa tale inderogabile destinazione, con conseguente loro integrazione “ope legis”, e’ rilevabile anche “incidenter tantum”, sicche’ non deve necessariamente correlarsi alla verifica della sussistenza e dell’opponibilita’, in via immediata o, appunto, riflessa, di un giudicato conseguito nei confronti dell’originario costruttore – venditore. Come pure, in un giudizio cosi’ congegnato, non si impone nemmeno che sia convenuto il costruttore – venditore, pur spettando a questo l’eventuale diritto (personale) a conseguire l’integrazione del prezzo di acquisto da coloro che agiscano per ottenere il riconoscimento del loro diritto d’uso sugli spazi vincolati a parcheggio (Cass. 14 novembre 2000, n. 14731; Cass. 25 marzo 2004, n. n. 5755).
6. Puo’ poi passarsi all’analisi congiunta del quarto e dell’ottavo motivo di ricorso, anch’essi in logica connessione. Questi criticano la sentenza della Corte di Roma, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, per non aver dato sufficiente rilievo nel suo ragionamento alle concessioni in variante ed in sanatoria, ed ai conseguenti certificati di abitabilita’, che accompagnavano i titoli di acquisto degli attuali ricorrenti, provvedimenti che comprovavano il rispetto della destinazione a parcheggio dell’area riservata; e per aver determinato l’asservimento a parcheggio di un’area di mq. 7.354,90, anziche’ di mq. 6.354,90.
In particolare, e’ oggetto di doglianza la frase della pronuncia d’appello secondo la quale la L. n. 1150 del 1942, articolo 41 sexies, “opera nel rapporto tra il costruttore o proprietario di edificio e l’autorita’ competente in materia urbanistica”, sicche’ quest’ultima “non puo’ porre nel nulla gli atti d’obbligo, formati col Comune dal costruttore, al fine del rilascio della licenza edilizia”. Tali patti d’obbligo, secondo quanto illustra la stessa sentenza impugnata a pagina 32, individuavano in mq. 6.354,90 l’area da destinare a parcheggio. Il Tribunale ha invece determinato in mq. 7.354,90 la stessa area, disponendo il prosieguo istruttorio per individuare tramite CTU consistenza e posizione di quest’area.
I due motivi sono parzialmente fondati, per quanto di ragione.
Non esiste il denunciato vizio di ultrapetizione in quanto la normativa urbanistica, dettata dalla L. n. 1150 del 1942, articolo 41 sexies, si limita a prescrivere, per i fabbricati di nuova costruzione, una misura proporzionale alla cubatura totale dell’edificio da destinare obbligatoriamente a parcheggi, pari ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruito, secondo i parametri applicabili per l’epoca dell’edificazione. Tale misura proporzionale e’ imposta dalla legge, sicche’ l’eventuale metratura prospettata dalla parte con l’atto introduttivo di un giudizio volto al riconoscimento del diritto d’uso a parcheggio ha solo valore indicativo, per cui non incorre in ultrapetizione il giudice che, sulla base delle risultanze processuali, determini l’estensione della relativa area in misura pure diversa e maggiore da quella inizialmente quantificata dall’istante.
Per la concreta attuazione, invece, della costituzione del diritto reale di uso per parcheggio, soltanto in assenza di relativa previsione nell’atto concessorio, o nel regolamento condominiale, o negli atti di acquisto dei singoli appartamenti, e’ consentito chiedere al giudice tale identificazione (Cass. 11 agosto 1997, n. 7474). Ai fini del rispetto del vincolo di destinazione impresso agli spazi per parcheggio dall’articolo 41 sexies citato, infatti, il rapporto tra la superficie delle aree destinate a parcheggio e la volumetria del fabbricato, cosi’ come richiesto dalla legge, va effettivamente verificato a monte dalla P.A. nel rilascio della concessione edilizia. La rimozione del vincolo a parcheggio sulle aree individuate in sede di rilascio della concessione edilizia come condizione essenziale per lo stesso rilascio, puo’ tuttavia avvenire tramite una nuova concessione in variante, al fine di trasferirlo su altre zone riconosciute idonee. L’articolo 41 sexies, della Legge urbanistica opera, pertanto, come norma di relazione nei rapporti privatistici e come norma di azione nel rapporto pubblicistico con la P.A., la quale non puo’ autorizzare nuove costruzioni che non siano corredate di dette aree, costituendo l’osservanza della norma condizione di legittimita’ della licenza (o concessione) di costruzione, e alla quale esclusivamente spetta l’accertamento della conformita’ degli spazi alla misura proporzionale stabilita dalla legge e della loro idoneita’ ad assicurare concretamente la prevista destinazione. Manca, pertanto, nel ragionamento seguito dalla Corte di Roma, la verifica, sollecitata dagli appellanti, dell’eventuale adeguato trasferimento dello spazio destinato a parcheggio, inizialmente fissato coi patti d’obbligo ed impressa nella concessione, su altre aree comunque idonee a tale utilizzazione, il che, come ora ricordato, ben puo’ avvenire mediante il rilascio di una nuova concessione in variante (quali quelle dedotte dagli attuali ricorrenti), non avendo il giudice ordinario il potere di attribuire agli acquirenti di singole unita’ immobiliari il diritto di impiegare come parcheggio uno spazio, pur se di proprieta’ del costruttore – venditore, in tutto o in parte diverso da quello destinato a tale uso, secondo la prescrizione della concessione edilizia, originaria o in variante (cfr. Cass. 30 luglio 1999, n. 6894; Cass. 14 novembre 2000, n. 14731; Cass. 5 maggio 2003, n. 6751; Cass. 13 gennaio 2010, n. 378).
Sempre questa Corte ha affermato come gli spazi che debbono essere riservati a parcheggio ex articolo 41 sexies, possono essere ubicati indifferentemente nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle stesse, trattandosi di modalita’ entrambe idonee a soddisfare l’esigenza, costituente la “ratio” della norma, di deflazione della domanda di spazi per parcheggio nelle aree destinate alla pubblica circolazione, non essendo, peraltro, consentito al giudice di sindacare le scelte compiute in proposito dalla P.A. (Cass. 22 febbraio 2006, n. 3961).
Quanto, infine, alla rilevanza da attribuire nella presente lite agli atti d’obbligo intercorsi tra la societa’ costruttrice e il Comune di Roma, torna utile richiamare l’insegnamento espresso reiteratamente da questa Corte, in forza del quale l’atto con il quale un proprietario costruttore si sia impegnato nei confronti del Comune, ai fini del rilascio della concessione edilizia, a conferire una particolare destinazione a determinate superfici, non e’ riconducibile alla figura del contratto a favore di terzi, di cui all’articolo 1411 c.c., sia perche’ non costituisce un contratto di diritto privato, sia perche’ non ha neppure la specifica autonomia e natura di fonte negoziale di un regolamento dei contrapposti interessi delle parti stipulanti, caratterizzandosi, piuttosto, come atto intermedio del procedimento amministrativo volto al conseguimento del provvedimento concessorio finale, dal quale promanano soltanto poteri autoritativi della P.A. e non la possibilita’ per i terzi privati di accampare diritti sulla sua base. Ne consegue che, per il rispetto dell’obbligo di destinazione assunto dal proprietario-costruttore, salva l’ipotesi che esso sia stato trasfuso in una disciplina negoziale all’atto del trasferimento della singola unita’ immobiliare da lui realizzata, i singoli condomini non hanno alcuna azione, fermo il diritto al risarcimento del danno qualora l’inosservanza dell’obbligo concreti una violazione delle norme urbanistiche (Cass. 20 novembre 2006, n. 24572; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2742).
7. Sono parzialmente fondati, per quanto di ragione, altresi’, il terzo, il sesto ed il settimo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente sempre perche’ connessi.
La Corte d’appello ha, in estrema sintesi e facendo salve le diversita’ delle singole posizioni scrutinate, riconosciuto in favore degli appellanti principali ed incidentali l’acquisto dei rispettivi beni per usucapione decennale, fermo restando il vincolo di destinazione a parcheggio.
Ora, questa Corte ha effettivamente piu’ volte riconosciuto come “la proprieta’ delle aree interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruzione, su cui grava il vincolo pubblicistico di destinazione a parcheggio, puo’ essere acquistata per usucapione, non comportandone tale vincolo indisponibilita’, inalienabilita’ e incommerciabilita’” (Cass. 15 novembre 2002, n. 16053; Cass. 7 giugno 2002, n. 8262). Tale possesso utile a fini di usucapione decorre in danno del proprietario dal momento dell’atto di acquisto, essendo soltanto a far tempo da esso possibile considerare distintamente il diritto dominicale (trasferito) e quello al parcheggio (non trasferito) sull’area destinata a parcheggio. Non e’ stata oggetto di censura la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa ha riconosciuto l’usucapione abbreviata ex articolo 1159 c.c. in favore degli appellanti. La soluzione adottata avrebbe dovuto indurre, in verita’, ad affrontare il profilo della configurabilita’ dell’usucapione decennale, ai sensi dell’articolo 1159 c.c., in favore di colui che abbia acquistato, come nella specie, un’area di parcheggio asseritamente vincolata al diritto d’uso “ex lege”, quanto, in particolare, alla sussistenza del requisito del titolo idoneo a trasferire la proprieta’, trattandosi di atto nullo per contrarieta’ a norme imperative (cfr., in senso contrario all’ammissibilita’, Cass. 24 maggio 2013, n. 12996). La questione e’ tuttavia sottratta all’esame di questa Corte giacche’, come detto, non oggetto di gravame.
Ora, e’ evidente che la ravvisata usucapione in favore dei terzi acquirenti dell’area di parcheggio, a differenza di quanto afferma la sentenza della Corte di Roma, avrebbe effetto estintivo anche del vincolo pubblicistico di destinazione, in forza dell’efficacia retroattiva reale dell’usucapione stessa.
Quanto, viceversa, agli acquisti a titolo derivativo, opera davvero il principio per cui il vincolo di destinazione impresso alle aree destinate a parcheggio, interne o circostanti ai fabbricati di nuova costruzione, di cui alla L. n. 1150 del 1942, articolo 41 “sexies”, non impedisce che il proprietario dell’area possa riservare a se’, o trasferire a terzi, il diritto di proprieta’ sull’intera area, o su parti di essa, fermo restando il succitato diritto d’uso da parte dei proprietari delle unita’ immobiliari site nel fabbricato (Cass. 24 novembre 2003, n. 17882; Cass. 27 dicembre 2011, n. 28950).
Tuttavia, nella vicenda oggetto di questo giudizio, perche’ si possa correttamente affermare la nullita’ ex articolo 1418 c.c., di quella parte dei contratti di compravendita immobiliare nella quale al trasferimento della proprieta’ sulle singole porzioni dell’edificio non si era accompagnato anche quello della proprieta’ o, quanto meno, del diritto reale d’uso sulle pertinenziali porzioni dello spazio riservato al parcheggio degli edifici di Via (OMISSIS), n. 685, Via (OMISSIS), e Via (OMISSIS), n. 4, occorre accertare: 1) l’avvenuta riserva, al momento della realizzazione di tali edifici, all’interno degli atti d’obbligo intercorsi tra la societa’ costruttrice e il Comune di Roma, se richiamati dagli atti di trasferimento delle singola unita’ immobiliari, e della concessione edilizia, di una determinata ed identificata area da destinare a parcheggio, come richiesto dalla Legge urbanistica; 2) il mancato successivo trasferimento del medesimo spazio destinato a parcheggio nei patti d’obbligo e nella concessione, su altre aree comunque idonee a tale utilizzazione al momento del rilascio della nuova concessione in variante.
Solo, infatti, la determinazione di uno preciso spazio, interno od esterno agli edifici, idoneo ad essere utilizzato a scopo di parcheggio, e la successiva stipulazione d’atti di compravendita delle singole porzioni immobiliari con espressa esclusione o mancata menzione del contestuale trasferimento della proprieta’ o del diritto reale d’uso sulle pertinenziali porzioni del detto spazio riservato, consentono di pervenire alla dichiarazione di nullita’ di quegli atti.
Ove sia, diversamente, accertato che, pur previsto negli atti d’obbligo e nella concessione edilizia, lo spazio da adibire a parcheggio non sia stato affatto riservato a tal fine in corso di costruzione e sia stato impiegato, invece, per realizzarvi manufatti od opere d’altra natura (quali, nella specie, negozi) da destinare a diversa utilizzazione (ipotesi, cioe’ diversa, da quella in cui allo spazio realizzato conformemente al progetto sia stata successivamente data una diversa destinazione in sede di vendita), non puo’ dirsi nemmeno mai costituito il rapporto di pertinenzialita’ ex lege voluto dalla legge urbanistica, sicche’ non puo’ ravvisarsi la nullita’ parziale dei contratti di vendita aventi ad oggetto quei diversi manufatti, ne’ farsi luogo a tutela ripristinatoria per ottenere la realizzazione ex novo dello spazio da destinare a parcheggio non riservato in corso d’edificazione, ammettendosi unicamente una tutela risarcitoria (Cass. 18 aprile 2003, n. 6329; Cass. 5 maggio 2009, n. 10341).
Secondo i principi generali di allocazione dell’onere istruttorio, spetta in ogni caso agli attori, i quali deducano la nullita’ degli atti di acquisto da parte di terzi di un’area di parcheggio vincolata al diritto d’uso ex articolo 41 sexies, Legge urbanistica, di provare che i beni oggetto di tali alienazioni siano compresi nell’ambito ben delimitato da tale norma (ovvero nell’apposito spazio riservato per parcheggio in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione, concretamente destinato a tal fine in sede di realizzazione del fabbricato), in quanto elemento costitutivo del loro asserito diritto, giacche’ ogni spazio ulteriore e’ completamente svincolato da detta disciplina e puo’, quindi, essere liberamente venduto, locato o costituire oggetto di altri negozi giuridici (Cass. 23 gennaio 2006, n. 1221).
8. Stante l’accoglimento, nei limiti indicati, dei motivi primo, secondo, terzo, quarto, sesto, settimo ed ottavo del ricorso principale, rimangono assorbiti i motivi quinto e nono.
L’impugnata sentenza va percio’ cassata e la causa va rinviata ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma, la quale riesaminera’ i punti e le questioni relativi alle censure accolte, attenendosi ai principi ed ai rilievi come sopra enunciati.
Il giudice di rinvio provvedera’ anche in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di legittimita’, non occorrendo statuizione sul punto in questa sede conseguente alla declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi incidentali, in quanto le controparti intimate non hanno svolto al riguardo attivita’ difensiva.

P.Q.M.

La Corte accoglie, per quanto di ragione, i motivi primo, secondo, terzo, quarto, sesto, settimo ed ottavo del ricorso principale, dichiarando assorbiti i motivi quinto e nono, rigetta il decimo motivo, dichiara inammissibili i ricorsi incidentali, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

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