Il vigile che non è in servizio non può fare la multa

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 30 gennaio 2019, n. 2748.

La massima estrapolata:

Il vigile che non è in servizio non può fare la multa e il verbale elevato in queste circostanze è illegittimo.

Ordinanza 30 gennaio 2019, n. 2748

Data udienza 7 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28623-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SASSUOLO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 844/2017 del TRIBUNALE di MODENA, depositata il 24/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

il signor (OMISSIS) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del tribunale di Modena che, confermando la pronuncia del giudice di pace della stessa citta’, ha rigettato la sua opposizione al verbale della polizia municipale di Sassuolo che gli aveva contestato la violazione dell’articolo 148 C.d.S., per avere effettuato un sorpasso a velocita’ non adeguata in prossimita’ di un’intersezione.
L’intimato comune di Sassuolo non ha spiegato attivita’ difensiva in questa sede.
La causa e’ stata decisa nell’adunanza di camera di consiglio del 7 novembre 2018, per la quale non sono state depositate memorie.
Con il primo motivo, riferito al vizio di violazione di legge in relazione all’articolo 57 c.p.p., comma 2, lettera b), e alla L. n. 65 del 1986, articolo 5, comma 1, lettera a), e articolo 4, n. 1), il ricorrente – premesso che l’impugnato verbale di contestazione era stato redatto dal comandante della polizia municipale di Sassuolo quando costui era fuori servizio e vestiva abiti civili – censura la statuizione con cui il tribunale ha disatteso il motivo di opposizione con cui egli aveva dedotto l’illegittimita’ del verbale per essere stato reso da un appartenente alla Polizia Municipale che non era in servizio al momento dell’accertamento della pretesa trasgressione.
Con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso si denuncia, sotto vari profili, la violazione o falsa applicazione dell’articolo 2700 c.c. e dell’articolo 148C.d.S., comma 12, e del’articolo 141 C.d.S., comma 1, in cui il tribunale sarebbe incorso attribuendo fede privilegiata a giudizi intrinsecamente valutativi, costituenti il risultato di apprezzamenti personali. Il ricorrente lamenta altresi’ il malgoverno delle regole di logica e di comune esperienza riscontrabile nella ricostruzione della dinamica dei fatti.
Il primo motivo di ricorso e’ fondato e assorbe gli altri.
Dal penultimo capoverso della prima pagina dell’impugnata sentenza pare di comprendere che il tribunale contrapponga la polizia giudiziaria ad “altri corpi”, diversi dalla polizia giudiziaria (tra cui i corpi di polizia municipale), i quali opererebbero su tutto il territorio nazionale e sarebbero sempre in servizio. Tale affermazione e’ palesemente errata in quanto, in primo luogo, la polizia giudiziaria non e’ un corpo, bensi’ una funzione; in secondo luogo, e per quanto qui piu’ specificamente interessa, la conclusione dell’argomentazione svolta nella sentenza impugnata – ossia che gli appartenenti ai corpi di polizia municipale opererebbero su tutto il territorio nazionale e sarebbero sempre in servizio – si pone in contrasto con l’orientamento espresso dalle sezioni civili di questa Corte (Cass. 5771/2008, Cass. 5538/2001) e travisa la sentenza della Cassazione penale n. 35099/2015, a cui lo stesso tribunale di Modena fa richiamo; in quest’ultima sentenza si stabilisce infatti, in conformita’ con i precedenti della Cassazione civile ed al contrario di quanto sostenuto dal tribunale, che “Gli appartenenti alla polizia municipale, ai sensi dell’articolo 57 c.p.c., e della L. 3 luglio 1986 n. 65, articolo 5, hanno la qualifica di agenti di polizia giudiziaria soltanto nel territorio di appartenenza e limitatamente al tempo in cui sono in servizio e cio’ a differenza di altri corpi, quali la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di finanza etc., i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio. I predetti, quindi, possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative e fra queste anche quelle relative alla circolazione stradale purche’ si trovino nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza ed alla condizione che siano effettivamente in servizio”.
Il ricorso va quindi accolto e la sentenza gravata va cassata con rinvio al tribunale di Modena, in persona di altro magistrato, che si atterra’ ai principi di diritto sopra enunciati e regolera’ le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa al tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, che regolera’ anche le spese del giudizio di cassazione

Avv. Renato D’Isa

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