La Soprintendenza ha il potere di annullare il nulla osta paesaggistico comunale

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 4 febbraio 2019, n. 854.

La massima estrapolata:

La Soprintendenza ha il potere di annullare il nulla osta paesaggistico comunale per qualsiasi vizio di legittimità della valutazione formulata dall’ente territoriale, compreso l’eccesso di potere, l’unico limite previsto è costituito dal divieto di procedere ad un riesame complessivo delle valutazioni compiute dall’ente competente, tale da comportare la sovrapposizione o sostituzione di una nuova valutazione di merito.

Sentenza 4 febbraio 2019, n. 854

Data udienza 29 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 921 del 2013, proposto da
Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via (…);
contro
An. Ma. Lu. Al. non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce Sezione Prima n. 01022/2012, resa tra le parti, concernente autorizzazione paesaggistica
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 29 gennaio 2019 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati An. Fe. dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Rilevato in fatto che:
– con l’appello in esame l’odierna amministrazione appellante impugnava la sentenza n. 1022\2012 con cui il Tar Lecce aveva accolto l’originario gravame;
– quest’ultimo era stato proposto dall’odierna parte appellata, in qualità di acquirente di un edificio unifamiliare destinato a civile abitazione realizzato dal proprio dante causa in assenza di titolo abilitativo, al fine di ottenere l’annullamento del decreto n. 21007/03 dell’11 novembre 2003, con cui il Soprintendente ai B.A.A.A.S e P. della Puglia – Bari aveva annullato la nota n. 1795 del 23.09.03 con cui il comune di Taranto aveva rilasciato l’autorizzazione paesaggistica relativa alla domanda di sanatoria ex l. n. 47/85, concernente il medesimo edificio destinato a civile abitazione sito in località “Torretta – Isola A” del comune di Taranto, nonché dei conseguenti provvedimenti sanzionatori;
– nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante censurava la sentenza appellata ritenendo legittima la motivazione di annullamento dell’autorizzazione basata sul vincolo dettato dalla legislazione regionale;
– le parti appellate non si costituivano in giudizio;
– alla pubblica udienza del 29\1\2019 la causa passava in decisione.
Considerato in diritto che:
– l’appello è infondato;
– in linea di fatto, è pacifica la ricostruzione posta a fondamento della sentenza appellata, nel senso che, molti anni dopo la realizzazione dell’immobile (risalente alla fine degli anni ’70 e completato nel 1982) la relativa area è stata assoggettata a vincolo paesaggistico ex lege 1497 del 1939 in virtù di D.M. 1 agosto 1985, pubblicato sulla G.U. n. 30 del 6 febbraio 1986;
– il Comune di Taranto – esaminata la pratica di condono edilizio avanzata, ai sensi della legge n. 47 del 1985 – dopo aver acquisito il parere favorevole della competente commissione edilizia così come reso nella seduta dell’11 dicembre 2002, con atto prot. n. 1795 del 23 settembre 2003 ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica ex art. 32 l.n. 47 cit. accompagnata dalle seguenti prescrizioni, “al fine della compatibilità con il sito è opportuno, per mitigare l’impatto con l’ambiente, prescrivere materiali, colori ed essenze arboree mediterranee. Quanto sopra in previsione del redigendo PIRT”;
– con il decreto oggetto di impugnazione la Soprintendenza competente per territorio annullava il rilasciato nulla osta in quanto – da un lato – l’intervento in questione contrasta con i valori paesaggistici del sito, specificando che per la vicinanza alla battigia, lo stesso determina una grave alterazione del sito, interrompendo la prospettiva panoramica verso il mare ed invadendo la continuità della fascia sabbiosa e – dall’altro lato – non risultando l’area inserita nell’ambito costruito redatto a fini urbanistici dal Comune di Taranto, restano vigenti le prescrizioni di inedificabilità assoluta di cui alle leggi regionali 30\1990 e 56\1980;
– in linea di diritto, la giurisprudenza della sezione ha già più volte evidenziato come il potere di annullamento del nulla-osta paesaggistico da parte della Soprintendenza statale – disciplinato, dapprima, dall’art. 1, l. n. 431/1985, indi, dall’art. 151 d.lgs. n. 490/1999 e, infine, limitatamente al periodo transitorio, dall’art. 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con d.lgs. n. 42 del 2004 – non comporti un riesame complessivo delle valutazioni discrezionali compiute dalla regione o da un ente sub-delegato, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione, ma si estrinseca in una verifica di legittimità, che, tuttavia, si estende a tutte le figure sintomatiche del vizio di eccesso di potere (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 25 giugno 2018, n. 3913);
– in tale ottica, pertanto, se la Soprintendenza ha il potere di annullare il nulla osta paesaggistico comunale per qualsiasi vizio di legittimità della valutazione formulata dall’ente territoriale, compreso l’eccesso di potere, l’unico limite previsto è costituito dal divieto di procedere ad un riesame complessivo delle valutazioni compiute dall’ente competente, tale da comportare la sovrapposizione o sostituzione di una nuova valutazione di merito (Consiglio di Stato, sez. VI, 17/05/2018, n. 2989);
– applicando tali coordinate nel caso di specie, se il primo ordine di rilievi posti a base del provvedimento impugnato in prime cure integra una vera e propria diversa valutazione di merito, inammissibile ai predetti fini di annullamento, il secondo ordine si fonda su elementi urbanistici, di per sé irrilevanti (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI 30 ottobre 2017, n. 5016), nonché legislativi regionali i quali, oltre ad essere stati solo genericamente richiamati, vanno intesi anche alla luce degli orientamenti già espressi dalla sezione;
– in proposito, in relazione a istanze di condono presentate ai sensi della l. n. 47 del 1985 ed a pareri resi dopo l’entrata in vigore della l. n. 724 del 1994, il sopravvenuto art. 39, comma 20, della medesima legge del 1994 ha comportato l’applicabilità dell’art. 32 della l. n. 47 del 1985, con la conseguente possibilità di valutare in concreto l’accoglibilità delle istanze (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 giugno 2017 n. 3200 e n. 3201);
– analogamente a quanto posto a fondamento di tali precedenti, non va passato sotto silenzio che il parere favorevole alla sanabilità dell’opera sotto l’aspetto paesaggistico è del 23 settembre 2003, rafforzando l’affidamento ingeneratosi in capo al ricorrente, il quale – va sottolineato – ha dato corso alla sanatoria dell’abuso nel vigore del regime giuridico della l. n. 47/85, cosicchè l’inerzia del Comune si è protratta per un ventennio sì da onerare le amministrazioni coinvolte ad una complessiva (ri)valutazione della situazione giuridica consolidatasi nel corso del tempo;
– alla luce delle considerazioni che precedono l’appello va respinto.
– nulla per le spese a fronte della mancata costituzione delle parti appellate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere, Estensore

Avv. Renato D’Isa

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