Il titolare di una posizione di garanzia risponde degli infortuni occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia, purche’ sia titolare dei poteri necessari per impedire l’evento

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 24 settembre 2018, n. 40927.

La massima estrapolata:

Il titolare di una posizione di garanzia risponde degli infortuni occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia, purche’ sia titolare dei poteri necessari per impedire l’evento lesivo in concreto verificatosi

Sentenza 24 settembre 2018, n. 40927

Data udienza 6 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – rel. Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BARI;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
(OMISSIS) nato a (OMISSIS);
inoltre:
(OMISSIS) SPA;
avverso la sentenza del 13/03/2017 della CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERELLI SIMONE che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di TRANI in difesa di (OMISSIS) che insiste per l’inammissibilita’ del ricorso del PG.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di FOGGIA in difesa di (OMISSIS) che insiste per l’inammissibilita’ del ricorso del PG.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di TRANI in difesa di (OMISSIS) che insiste per l’inammissibilita’ del ricorso del PG riportandosi alla memoria difensiva che deposita.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS) del foro di BARI in difesa di (OMISSIS) che si riporta alla memoria difensiva che deposita unitamente alla nomina ex articolo 102 c.p.p..

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13.3.2017 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) dal reato di omicidio colposo in danno di (OMISSIS), per non aver commesso il fatto.
La persona offesa era deceduta a causa di uno shock emorragico acuto e di una asfissia violenta da annegamento in quanto, mentre era intento alla pesca di mitili, in prossimita’ della idrovora di proprieta’ della S.p.a. (OMISSIS), veniva risucchiato con violenza all’interno della bocca di aspirazione della idrovora stessa, priva delle griglie di protezione, la quale con le proprie eliche tranciava gli arti del (OMISSIS).
L’assoluzione si fonda sulla considerazione che manca la prova in ordine alla sussistenza di qualsivoglia rapporto tra la attivita’ posta in essere dagli imputati e la morte della vittima, con particolare riguardo all’assenza della loro qualita’ di garanti del rischio concretamente realizzatosi.
In particolare, per quanto concerne la posizione del (OMISSIS), la Corte territoriale ha ritenuto come lo stesso non sia qualificabile come datore di lavoro, essendo privo di poteri decisionali e di spesa all’interno della (OMISSIS), per cui egli non avrebbe potuto provvedere alla sostituzione delle griglie di protezione dell’impianto. Ha ritenuto (OMISSIS) estraneo ai fatti, stante il suo ruolo di responsabile della manutenzione dello stabilimento, non avendo alcun potere decisionale sulle griglie di protezione dell’idrovora, tanto che costui si era limitato a segnalare tempestivamente la mancanza delle griglie. Medesime considerazioni la Corte di merito ha espresso sulla posizione di (OMISSIS), il quale rivestiva la qualifica di responsabile della produzione del sale all’interno della societa’. Infine, anche con riferimento alla posizione del (OMISSIS) e’ stata ravvisata l’assenza di un collegamento tra la sua attivita’ e l’evento, ricoprendo costui una funzione di mera consulenza del datore di lavoro e non avendo avuto contezza in merito alla sottrazione delle griglie di protezione.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, lamentando vizio di motivazione in ordine ai seguenti profili.
1) Sulla posizione di (OMISSIS).
Deduce che la sentenza impugnata non spiega per quale motivo costui non si sia attivato, proprio in virtu’ del contratto di collaborazione continuata e continuativa di cui era titolare, per assicurare il buon andamento del processo produttivo senza rischi che potessero derivare a terzi, una volta venuto a conoscenza dell’avvenuta rimozione delle griglie.
Ritiene contraddittorio sostenere che il (OMISSIS), quale direttore dello stabilimento, fosse privo di poteri decisionali e di spesa; ed illogico escludere, nella sua qualita’, qualsiasi suo potere di intervento a tutela del bene primario della vita.
2) Sulla posizione di (OMISSIS).
Ritiene priva di logica l’affermazione che costui, quale responsabile della manutenzione dello stabilimento, fosse privo di poteri decisionali e di spesa, non potendo bastare per esonerarlo da responsabilita’ la sola segnalazione dell’assenza delle griglie.
3) Sulla posizione di (OMISSIS).
Deduce che il suo ruolo di responsabile per la protezione dai rischi e la prevenzione degli infortuni postulava l’esigenza di una prevedibilita’ di quanto verificatosi e una verifica continua ed aggiornata, nonostante egli sia venuto a conoscenza della rimozione delle griglie in epoca successiva al verificarsi della morte del (OMISSIS).
4) Deduce il contrasto della pronuncia impugnata con quanto dichiarato dal direttore dello (OMISSIS), il quale ha reiteratamente ricondotto al (OMISSIS) la responsabilita’ per la sicurezza degli ambienti di lavoro in qualita’ di direttore dello stabilimento; allo stesso modo il teste (OMISSIS) ha individuato nella persona del (OMISSIS) l’unica figura che, nella sua qualita’, avesse i poteri necessari per fronteggiare la grave emergenza. Del resto il (OMISSIS), consapevole della situazione, aveva disposto di installare dei cartelli di segnalazione del pericolo, andando comunque avanti nella produzione, come riferito dal teste (OMISSIS), deposizione di cui la Corte territoriale non ha tenuto conto in alcun modo.
3. Il difensore di (OMISSIS) ha depositato memoria con la quale rileva la inammissibilita’ del ricorso, in quanto sconfinante nel merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perche’ contiene doglianze generiche e non consentite in sede di legittimita’, in quanto tutte svolgono, essenzialmente, censure di merito, contestando la ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello con riguardo alle posizioni di garanzia riconducibili agli imputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) rispetto all’incidente mortale per cui e’ processo. Si tratta, inoltre, di censure che non deducono una dettagliata e specifica enunciazione delle ragioni in fatto e in diritto da contrapporre alle argomentazioni della sentenza impugnata, che appaiono invece giuridicamente corrette, congrue e non manifestamente illogiche, e come tali insindacabili in cassazione.
2. Giova qui ribadire che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimita’ deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilita’ di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimita’ “deve essere limitato soltanto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali” (in tal senso, ex plurimis, Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 1996, Rv. 203272).
Tale principio, piu’ volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, e’ stato altresi’ avallato dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento e’ riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207945). La Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), per effetto della L. 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione puo’ esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimita’, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimita’, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, n. 1769 del 23/03/1995, Rv. 201177; Sez. 6, n. 22445 in data 8.05.2009, Rv. 244181).
3. Nel caso in disamina, la Corte territoriale ha congruamente e logicamente motivato – anche correttamente in diritto – l’assoluzione dei prevenuti, ritenendo l’assenza di una posizione di garanzia, e quindi la mancanza di un obbligo giuridicamente rilevante di impedire l’evento in capo agli stessi, avuto riguardo alle specifiche competenze e mansioni riconducibili ai diversi imputati, ricostruite secondo un accertamento di fatto che non puo’ essere messo in discussione in questa sede.
E’ stato quindi osservato che il (OMISSIS) era direttore dello stabilimento sulla base di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che non gli consentiva di avere poteri decisionali e di spesa, per cui non poteva essere considerato datore di lavoro ne’ poteva intervenire per provvedere alla sostituzione delle griglie. E’ infatti evidente che il titolare di una posizione di garanzia risponde degli infortuni occorsi in violazione degli obblighi derivanti da detta posizione di garanzia, purche’ sia titolare dei poteri necessari per impedire l’evento lesivo in concreto verificatosi (Sez. 4, n. 12251 del 19/06/2014 – dep. 2015, De Vecchi e altro).
Per quanto attiene alla posizione del (OMISSIS), e’ stato considerato che costui era privo di specifiche competenze rispetto all’incidente, rivestendo il ruolo di responsabile della manutenzione dello stabilimento, e pertanto aveva competenze e mansioni dalle quali esulava il potere decisionale e di spesa; gli interventi sulle griglie di protezione dell’idrovora ed il loro ripristino non erano di sua spettanza, e comunque egli aveva segnalato tempestivamente, in qualita’ di subalterno, la loro mancanza.
Anche in relazione alla posizione dello (OMISSIS) e’ stata ravvisata l’assenza di un obbligo di impedire l’evento, trattandosi di un mero consulente del datore di lavoro, quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la cui attivita’ implicava soltanto l’effettuazione di una corretta valutazione del rischio inerente al funzionamento delle pompe idrovore. Del resto e’ stato appurato che costui nulla sapeva della rimozione delle griglie, quindi, anche volendo, non avrebbe potuto intervenire, ne’ era tenuto ad un controllo assiduo dello stabilimento.
In tale motivazione non si ravvisa alcuna incongruita’ o manifesta illogicita’ che la renda sindacabile in questa sede, atteso che con essa la Corte di merito ha dimostrato di avere analizzato compiutamente, sulla base dei concreti elementi acquisiti, le diverse mansioni e competenze riconducibili ai suddetti imputati, traendone la ragionevole convinzione – sulla scorta di una ricostruzione fattuale incensurabile in cassazione – che gli stessi non si trovassero nella condizione di poter impedire l’evento.
4. Consegue la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

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