La concessione del termine di cui all’articolo 184 del Cpc, nel testo modificato dall’articolo 18 della legge 26 novembre 1990 n. 353, applicabile ratione temporis, non è rimessa alla discrezionalità del giudice

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 13 settembre 2018, n. 22376.

La massima estrapolata:

La concessione del termine di cui all’articolo 184 del Cpc, nel testo modificato dall’articolo 18 della legge 26 novembre 1990 n. 353, applicabile ratione temporis, non è rimessa alla discrezionalità del giudice, ma consegue automaticamente alla richiesta proveniente dalla parte, ove funzionale alla corretta estrinsecazione del diritto di difesa. Ne consegue che il giudice di merito non può negare il termine per le istanze e produzioni istruttorie sul mero rilievo che la causa sia matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova.

Sentenza 13 settembre 2018, n. 22376

Data udienza 29 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 14052-2012 proposto da:
(OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli Avvocati (OMISSIS), ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo, in (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), e (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 905/11 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 15/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/03/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo, assorbiti gli altri motivi;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per i ricorrenti che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), comproprietari di appartamenti nel Condominio di (OMISSIS), chiedevano al Tribunale di Chiavari l’accertamento dell’usucapione da parte del Condominio di un terreno vicino allo stabile condominiale, appartenente all’ (OMISSIS) s.n.c., che aveva costruito l’edificio condominiale e che fra il 1965 e il 1971 aveva rivenduto i relativi appartamenti, escludendo espressamente il terreno oggetto di causa. Tale terreno era stato poi venduto nel 1998 ad (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che lo avevano rivenduto, in parte nel 2002, a (OMISSIS) e (OMISSIS). Pero’, dal 1970 al 1998 il terreno sarebbe rimasto nel possesso dei condomini, che vi avrebbero compiuto le attivita’ di manutenzione, nonche’ posto i ponteggi nel corso del rifacimento delle facciate, e quindi lo avrebbero usucapito.
Pertanto, detti attori, con atto di citazione, notificato in data 3.6.2003, convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Chiavari (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per sentir accertare l’avvenuta usucapione de bene a favore del Condominio di (OMISSIS).
(OMISSIS), costituitasi in giudizio, opponeva la propria carenza di legittimazione passiva per non essere piu’ proprietaria, ne’ del terreno oggetto di causa, ne’ condomina del Condominio.
(OMISSIS), costituitasi in giudizio, chiedeva che fosse dichiarata la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto non aveva acquistato alcuna parte del terreno oggetto di causa, ma era intervenuta nel rogito solo per escludere che il terreno entrasse in comunione legale, confermando che era stato acquistato con denaro personale del marito.
(OMISSIS) chiedeva il rigetto della domanda attrice, poiche’ infondata, in quanto il Condominio di (OMISSIS) non aveva mai posseduto il terreno.
(OMISSIS) e (OMISSIS) chiedevano che fosse dichiarata la loro carenza di legittimazione passiva, non essendo piu’ proprietari del terreno oggetto di causa.
(OMISSIS) ed (OMISSIS) chiedevano il rigetto della domanda attorea, esponendo che il terreno era rimasto di proprieta’ della (OMISSIS) s.n.c. fino al 1998; che la manutenzione del terreno dal 1970 al 1998 era stata curata da essi convenuti, titolari di un’adiacente pensione e da (OMISSIS), ma sempre su autorizzazione della proprieta’; e che l’insussistenza di una situazione di possesso del Condominio era gia’ stata accertata al termine di un procedimento possessorio instaurato davanti al Tribunale di Chiavari.
Il Tribunale disponeva l’integrazione del contraddittorio con gli altri condomini del Condominio di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) s.a.s. Detti convenuti si costituivano, dichiarandosi contrari all’usucapione del Condominio: rilevavano che nei loro atti di acquisto, avvenuti di recente, era espressamente indicato che il terreno non faceva parte del Condominio e osservavano che un’eventuale usucapione poteva al massimo riguardare solo gli attori.
Con sentenza n. 160/2005, depositata il 30.5.2005, il Tribunale di Chiavari dichiarava la carenza di legittimazione passiva di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e respingeva la domanda attrice, condannando in solido gli attori al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza proponevano appello (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con atto di citazione in data 6.7.2005, chiedendo l’integrale riforma della sentenza impugnata e l’accoglimento della domanda di usucapione.
Con la sentenza n. 905/2011, depositata il 15.9.2011, la Corte d’Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza impugnata, confermava la condanna degli appellanti a rifondere ad (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) le spese di lite di primo grado, nella misura liquidata dal Tribunale, condannando gli appellanti a rifondere ai convenuti le spese di lite di secondo grado, in misura diversa per ognuno di essi.
Avverso detta sentenza (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, depositando memoria illustrativa. (OMISSIS) ed (OMISSIS), intimati, non hanno resistito.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la “violazione degli articoli 948, 1141, 1142 e 1158 c.c. e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione alla violazione dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, la’ dove la Corte di merito ha ritenuto che l’animus possidendi in capo al Condominio non risultasse condiviso da diversi condomini costituiti, i quali avevano dichiarato che non era mai stata raggiunta, in sede di assemblea, la maggioranza, in termini di millesimi di proprieta’, favorevole ad intraprendere iniziative giudiziarie mirate a far dichiarare l’usucapione del bene. I ricorrenti, premesso di essere entrambi proprietari dell’appartamento sito in (OMISSIS) e (OMISSIS) di essere proprietaria dell’int. (OMISSIS), ribadiscono che a levante del Condominio di (OMISSIS) esiste un terreno, relativamente al quale i signori (OMISSIS) e (OMISSIS), anch’essi condomini, in quanto proprietari dell’int. (OMISSIS), avevano presentato al Comune di Sestri Levante, in data 10.9.2002, istanza per la realizzazione di un box interrato, poi realizzato, da asservire all’appartamento di loro proprieta’. Il Comune di Sestri Levante aveva rilasciato l’autorizzazione sull’infondato presupposto della proprieta’ del terreno, interessato dai lavori di realizzazione del box, in capo ai signori (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali si erano limitati a presentare al Comune una semplice dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’. Richiamando il contenuto della documentazione prodotta, il cui esame sarebbe stato del tutto omesso dai giudici di merito, i ricorrenti affermano che il bene in questione e’ rimasto, dal 1967 o al massimo dal 1972 (anno dello scioglimento della societa’ (OMISSIS)) fino al 1998, nel possesso esclusivo dei condomini del Condominio di (OMISSIS), che lo hanno sempre pacificamente e pubblicamente utilizzato, provvedendo alla sua manutenzione e pulizia, come risulta dalle deliberazioni di spese assunte nel corso degli anni e prodotte nel giudizio di primo grado (spese per pulizia del giardino, riparazione della griglia di recinzione, diserbante per il giardino), nonche’ dall’autorizzazione al posizionamento impalcature per manutenzione del tetto.
1.2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto e mancata concessione dei termini per le memorie contenenti deduzioni istruttorie ex articolo 184 c.p.c., in relazione alla violazione dell’articolo 24 Cost.”, giacche’ la Corte territoriale ha ritenuto che l’articolo 184 c.p.c. (acca salvo il disposto dell’articolo 187 c.p.c., che consente di mettere la causa in decisione, qualora l’istruttore la ritenga matura senza bisogno di assunzione di mezzi di prova e che, pertanto, correttamente, il giudice di primo grado non concedeva (seppur richiesti) i termini in questione.
1.3. – Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la “violazione degli articoli 948, 1158 e 2909 c.c. e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla violazione dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5: inopponibilita’ e irrilevanza nel presente giudizio dell’ordinanza resa dal Tribunale di Chiavari il 9.4.2001”, in quanto, in ordine a tale ordinanza possessoria, la Corte di merito ha ritenuto che dovesse confermarsi quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, secondo il quale con suddetta ordinanza si e’ esclusa la sussistenza di un possesso da parte del Condominio.
2. – Risulta logicamente e giuridicamente pregiudiziale la decisione delle censure mosse alla sentenza impugnata con il secondo ed il terzo motivo di ricorso.
2.1. – Quanto al secondo motivo di ricorso, esso e’ fondato.
2.2. – In risposta al terzo motivo d’appello, con cui si lamentava la mancata concessione dei termini per le memorie contenenti deduzioni istruttorie ai sensi dell’articolo 184 c.p.c., benche’ richiesti da tutte le parti, il giudice del gravame ha affermato che “l’articolo 184 c.p.c., con il richiamo di cui all’articolo 281-bis c.p.c. per quanto concerne il Tribunale in composizione monocratica, fa salvo il disposto dell’articolo 187 c.p.c. che consente di mettere la causa in decisione, qualora l’istruttore la ritenga ormai matura senza bisogno di assunzione di mezzi di prova”; e che, pertanto “correttamente il primo Giudice, cio’ avendo ritenuto, non concedeva i termini in questione” (sentenza impugnata, pagg. 10-11).
2.2. – Questa Corte ha affermato il principio secondo cui la concessione del termine di cui all’articolo 184 c.p.c. – nel testo modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, articolo 18 applicabile ratione temporis al presente giudizio promosso con atto di citazione notificato il 3.6.2003 – non e’ rimessa alla discrezionalita’ del giudice, ma consegue automaticamente alla richiesta proveniente dalla parte, ove funzionale alla corretta estrinsecazione del diritto di difesa (Cass. n. 4497 del 2011; cfr. anche Cass. n. 378 del 2002); ne consegue che il giudice di merito non puo’ negare il termine per le istanze e produzioni istruttorie sul mero rilievo che la causa sia matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova.
D’altronde, incontestato che il termine fosse stato richiesto, risulta del tutto logico e coerente con la struttura del processo civile che il giudice abbia (a mente della norma de qua, applicabile, come detto, ratione temporis) la possibilita’ di ritenere la causa sufficientemente istruita, e quindi matura per la decisione, solo dopo aver valutato e giudicato la ammissibilita’ e la rilevanza o meno delle istanze istruttorie, la cui proposizione costituisce manifestazione dell’insopprimibile esercizio del diritto di difesa in giudizio della parte.
3. – Anche il terzo motivo di ricorso e’ fondato.
3.1. – La Corte distrettuale (in merito alla ordinanza del Tribunale di Chiavari in data 9.4.2001, con cui era stata esclusa l’esistenza di un possesso da parte del Condominio, azionata da due altre condomine) ha ritenuto che “deve respingersi l’eccezione di parte appellante di irrilevanza di tale ordinanza, per aver partecipato alla relativa azione cautelare persone diverse da quelle del presente giudizio, poiche’ il relativo procedimento risulta iniziato da due ricorrenti che agivano quali condomine e quindi appunto nell’interesse del Condominio”; e che “detta ordinanza, in base alla regola della prevalenza della sostanza sulla forma (…), avendo provveduto sull’istanza a tutela del possesso senza rimettere le parti davanti al Giudice per la trattazione della causa, e regolando le spese di causa, deve ritenersi integrare una sentenza, come tale ormai passata in giudicato”.
3.2. – Orbene (a prescindere dall’analisi circa la eccepita diversita’ di soggetti, causa petendi e petitum della presente azione di rivendicazione rispetto alla precedente tutela possessoria, sicche’ l’azione interdittale non potrebbe rivestire alcun carattere di pregiudizialita’ quanto alla domanda petitoria), va rilevato che questa Corte e’ costante nell’affermare che tanto nel modello di struttura bifasica contemplato dalla L. n. 353 del 1990, quanto in quello modificato dal Decreto Legge n. 35 del 2005, conv. in L. n. 80 del 2005 – deve ritenersi inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza sul reclamo nel procedimento possessorio a struttura (bifasica o eventualmente bifasica) (ex articolo 703 c.p.c.), atteso che, in caso di prosecuzione del giudizio di merito, l’ordinanza rimane assorbita nella sentenza, unico provvedimento decisorio, mentre, in caso contrario, l’ordinanza stessa acquista una stabilita’ puramente endoprocessuale, inidonea al giudicato, o determina una preclusione pro iudicato da estinzione del giudizio (Cass. n. 1501 del 2018; Cass. n 3629 del 2014). Infatti, il ricorso straordinario per cassazione ex articolo 111 Cost. e’ proponibile avverso provvedimenti giurisdizionali emessi in forma di ordinanza o di decreto solo quando essi siano definitivi ed abbiano carattere decisorio, essendo in grado di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sostanziale: donde l’inammissibilita’ dell’impugnazione con tale mezzo dell’ordinanza adottata dal tribunale in sede di reclamo avverso un provvedimento di natura cautelare o possessoria, ancorche’ se ne deduca la “abnormita’”, siccome recante statuizioni eccedenti la funzione meramente cautelare, trattandosi di decisione a carattere strumentale ed interinale, operante per il limitato tempo del giudizio di merito e sino all’adozione delle determinazioni definitive all’esito di esso, come tale inidonea a conseguire efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale (Cass. n. 20954 del 2017; Cass. n. 16259 del 2017). In senso conforme, relativamente alla disciplina introdotto dalla L. n. 353 del 1990, questa Corte ha affermato che il provvedimento che decida sul reclamo proposto ex articolo 669 terdecies c.p.c. avverso l’ordinanza emanata dal giudice del procedimento possessorio in ordine alla richiesta pronuncia delle misure interdittali, ha gli stessi caratteri di provvisorieta’ e di non decisorieta’ (e percio’ di inidoneita’ al giudicato) dell’ordinanza reclamata (Cass. n. 647 del 2000).
3. – In conclusione, alla stregua dei richiamati principi, devono essere accolti i motivi secondo e terzo del ricorso, con assorbimento del primo motivo. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Genova, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con assorbimento del primo. Cassa e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Genova, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

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